revoca pensione per degradazione retroattiva data di riforma

Feed - CARABINIERI

Giuseppe.66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: ven dic 30, 2011 10:52 am

revoca pensione per degradazione retroattiva data di riforma

Messaggio da Giuseppe.66 »

Salve a tutti e buon anno .

Sono un Ex Appuntato dei Carabinieri . congedato per riforma 01.03.2006 presso L'ospedale Militare di Pd . per stato d'ansia persistente dopo aver effettuato servizio nell' Arma dei Cc 21. anni 3 mesi con 5 di abbono sono arrivato a 26 anni di servizio a fine pensionistico di cui ricevevo un assegno Inpdap di 1.270 euro . Successivamente nel giugno 2008 vedo arrivare a casa un sanzione disciplinare con la conseguenza di perdita di grado e cosi mi vedo sospendere la pensione. Intanto premetto che la sanzione e stata definita nel 2008 perciò il CNA di Chieti in base della perdita del grado eseguisse in data retro attiva , in modo che L'INPDAP . mi invia una lettera il quale mi conferma che il sotto scritto non deve percepire più la pensione perché non ero andato in forma normale per il pensionamento ora vorrei chiedere a tutti voi amici del forum un consiglio intanto preciso che io o già un ricorso alla Corte dei conti pero alla data di oggi ancora niente . e chiedo a voi per gentile in Base alla legge del 18.09.2009 dell'ente INPDAP io devo prendere la pensione si o no.....

Aiuto Cari ex collegi e non ed amministrazione del forum. ve lo chiedo con tutto il cuore per i miei tre figli che non so più cosa dire o fare . perché non trovo piu lavoro a 45 anni e con questa crisi di più ancora problemi :cry:


happyhour

Re: sospensione pensione

Messaggio da happyhour »

Giuseppe.66 ha scritto:Salve a tutti e buon anno .

Sono un Ex Appuntato dei Carabinieri . congedato per riforma 01.03.2006 presso L'ospedale Militare di Pd . per stato d'ansia persistente dopo aver effettuato servizio nell' Arma dei Cc 21. anni 3 mesi con 5 di abbono sono arrivato a 26 anni di servizio a fine pensionistico di cui ricevevo un assegno Inpdap di 1.270 euro . Successivamente nel giugno 2008 vedo arrivare a casa un sanzione disciplinare con la conseguenza di perdita di grado e cosi mi vedo sospendere la pensione. Intanto premetto che la sanzione e stata definita nel 2008 perciò il CNA di Chieti in base della perdita del grado eseguisse in data retro attiva , in modo che L'INPDAP . mi invia una lettera il quale mi conferma che il sotto scritto non deve percepire più la pensione perché non ero andato in forma normale per il pensionamento ora vorrei chiedere a tutti voi amici del forum un consiglio intanto preciso che io o già un ricorso alla Corte dei conti pero alla data di oggi ancora niente . e chiedo a voi per gentile in Base alla legge del 18.09.2009 dell'ente INPDAP io devo prendere la pensione si o no.....

Aiuto Cari ex collegi e non ed amministrazione del forum. ve lo chiedo con tutto il cuore per i miei tre figli che non so più cosa dire o fare . perché non trovo piu lavoro a 45 anni e con questa crisi di più ancora problemi :cry:
Scusa Giuseppe, la sanzione di stato per perdita del grado e legata ad un procedimento penale? puoi spiegare meglio. grazie
hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: sospensione pensione

Messaggio da hopresotutto »

happyhour ha scritto:
Giuseppe.66 ha scritto:Salve a tutti e buon anno .

Sono un Ex Appuntato dei Carabinieri . congedato per riforma 01.03.2006 presso L'ospedale Militare di Pd . per stato d'ansia persistente dopo aver effettuato servizio nell' Arma dei Cc 21. anni 3 mesi con 5 di abbono sono arrivato a 26 anni di servizio a fine pensionistico di cui ricevevo un assegno Inpdap di 1.270 euro . Successivamente nel giugno 2008 vedo arrivare a casa un sanzione disciplinare con la conseguenza di perdita di grado e cosi mi vedo sospendere la pensione. Intanto premetto che la sanzione e stata definita nel 2008 perciò il CNA di Chieti in base della perdita del grado eseguisse in data retro attiva , in modo che L'INPDAP . mi invia una lettera il quale mi conferma che il sotto scritto non deve percepire più la pensione perché non ero andato in forma normale per il pensionamento ora vorrei chiedere a tutti voi amici del forum un consiglio intanto preciso che io o già un ricorso alla Corte dei conti pero alla data di oggi ancora niente . e chiedo a voi per gentile in Base alla legge del 18.09.2009 dell'ente INPDAP io devo prendere la pensione si o no.....

Aiuto Cari ex collegi e non ed amministrazione del forum. ve lo chiedo con tutto il cuore per i miei tre figli che non so più cosa dire o fare . perché non trovo piu lavoro a 45 anni e con questa crisi di più ancora problemi :cry:
Scusa Giuseppe, la sanzione di stato per perdita del grado e legata ad un procedimento penale? puoi spiegare meglio. grazie
Certo che e disciplinare in conseguenza di condanna altrimenti non poteva retroagire alla data della sospensione-( perchè lui e stato riformato dopo che era stato sospeso dal servizio si desume )
Giuseppe.66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: ven dic 30, 2011 10:52 am

Re: sospensione pensione

Messaggio da Giuseppe.66 »

Preciso per tutti il dubbio non sono stato mai sospeso dal servizio ed in riforma sono arrivato dopo la convalescenza di 753 giorni e congedato per riforma con la dicitura era pensione a vita come dice il mod B si congedo. la sanzione disciplinare lo pressa nel 2008 ed anche la condanna di 2 mesi fatti riguardanti che ero fuori dell'arma gia da due anni...... vi ringrazio per la risposta che potete darmi se mi spetta o no in base a quella legge dell 'INPDAP per gentilezza amici ed ex colleghi
hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: sospensione pensione

Messaggio da hopresotutto »

LEGGI QUESTA SENTENZA PER TIRARTI SU IL MORALE

2011/237 (Sentenza) SECONDA SEZIONE DI APPELLO-
hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: sospensione pensione

Messaggio da hopresotutto »

Giuseppe.66 ha scritto:Preciso per tutti il dubbio non sono stato mai sospeso dal servizio ed in riforma sono arrivato dopo la convalescenza di 753 giorni e congedato per riforma con la dicitura era pensione a vita come dice il mod B si congedo. la sanzione disciplinare lo pressa nel 2008 ed anche la condanna di 2 mesi fatti riguardanti che ero fuori dell'arma gia da due anni...... vi ringrazio per la risposta che potete darmi se mi spetta o no in base a quella legge dell 'INPDAP per gentilezza amici ed ex colleghi
Scusa collega, se la pensione e stata revocata con data retroattiva-e sicuramente inerente al procedimento penale- o disciplinare-altrimenti l'amministrazione non poteva revocare la pensione-Ma il fatto di cui hai preso la sanzione disciplnare nel 2008 a quale data fa riferimento l'inizio del procedimento penale ?
Giuseppe.66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: ven dic 30, 2011 10:52 am

Re: sospensione pensione

Messaggio da Giuseppe.66 »

hopresotutto ha scritto:LEGGI QUESTA SENTENZA PER TIRARTI SU IL MORALE

2011/237 (Sentenza) SECONDA SEZIONE DI APPELLO-
scusami dove la trovo questa sentenza
hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: sospensione pensione

Messaggio da hopresotutto »

Giuseppe.66 ha scritto:
hopresotutto ha scritto:LEGGI QUESTA SENTENZA PER TIRARTI SU IL MORALE

2011/237 (Sentenza) SECONDA SEZIONE DI APPELLO-
scusami dove la trovo questa sentenza
Nella banca data della Corte dei conti- leggi il messaggio privato che ti ho mandato
happyhour

Re: sospensione pensione

Messaggio da happyhour »

Giuseppe.66 ha scritto:Preciso per tutti il dubbio non sono stato mai sospeso dal servizio ed in riforma sono arrivato dopo la convalescenza di 753 giorni e congedato per riforma con la dicitura era pensione a vita come dice il mod B si congedo. la sanzione disciplinare lo pressa nel 2008 ed anche la condanna di 2 mesi fatti riguardanti che ero fuori dell'arma gia da due anni...... vi ringrazio per la risposta che potete darmi se mi spetta o no in base a quella legge dell 'INPDAP per gentilezza amici ed ex colleghi
scusa ma non è chiaro, hai detto che il procedimento penale è iniziato quando eri già congedato? non è possibile. forse è iniziato quando eri nell arma e ti hanno condannato quando eri in pensione, allora si.
Giuseppe.66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: ven dic 30, 2011 10:52 am

Re: sospensione pensione

Messaggio da Giuseppe.66 »

hopresotutto ha scritto:
Giuseppe.66 ha scritto:
hopresotutto ha scritto:LEGGI QUESTA SENTENZA PER TIRARTI SU IL MORALE

2011/237 (Sentenza) SECONDA SEZIONE DI APPELLO-
scusami dove la trovo questa sentenza
Nella banca data della Corte dei conti- leggi il messaggio privato che ti ho mandato
ti ho spedito un email ed anche un messaggio privato ok
hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: sospensione pensione

Messaggio da hopresotutto »

Egregio App.

Se Lei chiede aiuto al forum, affinchè qualcuno possa darle un consiglio come muoversi,o quali passi fare,avendo magari passato la sua stessa vicenda- Lei deve essere sincero e coerente ,perchè si lamenta che gli hanno revocato la pensione-ma non dice il perchè-
Tale provvedimento di revoca della pensione e abbastanza motivato in merito al provvedimento di revoca-Oppure ne fa riferimento il provvedimento di perdita del grado- Perchè se non e sincero,e inutile che fa le lacrime di coccodrillo-
Questa risposta la sta dando uno che e stato prima dichiarato decaduto,poi destituito,ed alla fine si e sempre rialzato facendo pagare al Ministero il più del dovuto-
hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: sospensione pensione

Messaggio da hopresotutto »

Spero di fare cosa gradita-allego la sentenza favorevole della Seconda sezione d'Appello della Corte dei Conti che ha accolto il ricorso di un finanziere che gli avevano revocato la pensione con data retroattiva-

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA APPELLO Sentenza 237 2011 Pensioni 18-05-2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati

dott. Gabriele De Sanctis Presidente

dott. Stefano Imperiali Consigliere relatore

dott. Mario Pischedda Consigliere

dott.ssa Angela Silveri Consigliere

dott.ssa Manuela Arrigucci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello n. 38572 del registro di segreteria, proposto dal sig. L. R., rappresentato e difeso dall’avv. Italo Alessio, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e contro l’INPDAP, per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 65 del 14.4.2010.

Visti gli atti del giudizio;

Udita all’udienza del 10.5.2011 la dott.ssa Maria Carmela Viola in rappresentanza dell’INPDAP;

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. L. R., militare della Guardia di Finanza, subì la perdita del grado con rimozione dall’impiego l’8.10.1999. Riammesso in servizio a seguito di ordinanze cautelari del Giudice amministrativo, fu collocato in congedo assoluto per infermità il 21.2.2002, con attribuzione di pensione.

Sennonché, con sentenza del 26.3.2008 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare e ha revocato l’ordinanza cautelare che aveva riammesso in servizio il militare.

Con atti dell’8.6.2009 e del 4.11.2009, l’INPDAP ha chiesto pertanto al sig. R. la restituzione della somma di € 163.823,98, corrispondente ai ratei pensionistici percepiti nel periodo 1°.1.2003 - 31.3.2009. E con decreto del 15.2.2010, la Guardia di Finanza ha revocato il trattamento pensionistico in precedenza attribuito.

2. Il sig. L. R. ha chiesto allora a questa Corte di riconoscere che il suo collocamento a riposo è dovuto a infermità, gli spetta per conseguenza il già attribuito trattamento di quiescenza e va comunque esclusa qualsiasi restituzione di ratei già percepiti.

Con sentenza n. 65 del 14.4.2010, la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto le richieste del ricorrente, sostenendo che questi è cessato dal “rapporto d’impiego con la Guardia di Finanza a far data dal 8.10.1999, e che tutti gli altri periodi in cui il ricorrente ha prestato di fatto la propria attività lavorativa, in via provvisoria ed in ottemperanza alle due ordinanze cautelari del 14.01.2000 del TAR Friuli Venezia Giulia e del 25.07.2000 del Consiglio di Stato, non possono esser aggiunti ai fini pensionistici”. Per conseguenza: il sig. R. “non ha raggiunto il periodo minimo per beneficiare del trattamento ordinario” fissato in 37 anni dall’art. 59 della legge n. 449 del 1997; non può conseguire “un trattamento pensionistico collegato ad un’infermità o a motivi di salute, secondo la normativa di settore, posto che le patologie sulle quali si fonda la richiesta del R. sono insorte quando il rapporto con l’amministrazione era inevitabilmente cessato in forza della revoca ex tunc delle ordinanze cautelari del G.A.”; non può nemmeno trattenere, in ragione di un preteso affidamento meritevole di tutela, quanto ha indebitamente percepito a titolo pensionistico.

3. Il sig. L. R. ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione friulana, chiedendo anche che la sua esecuzione sia sospesa.

Con ordinanza n. 24 dell’11.2.2011, è stata accolta l’istanza cautelare.

Con nota depositata il 21.4.2011, l’appellante ha affermato, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1971, che non è possibile “modificare a posteriori la causa di cessazione del rapporto con l’Amministrazione”; la retroattività è una fictio iuris che “incontra il limite del principio quod factum est, infectum fieri nequit”; “unica e definitiva causa di cessazione del rapporto di servizio tra R. e l’Amministrazione militare di appartenenza fu la sopravvenuta irreversibile infermità nel 2002”; in ogni caso non potrebbe farsi applicazione, nella fattispecie in esame, dell’art. 2033 c.c..

Con nota depositata il 6.5.2011, l’Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto “la totale correttezza della decisione di primo grado”; ha evidenziato che “comunque il R. alla data del 21 febbraio 2002 (di collocamento in congedo per infermità)” non era in possesso dell’anzianità contributiva di 37 anni “prevista dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto a pensione”; ha chiesto in definitiva il rigetto dell’appello.

4. All’udienza del 10.5.2011, la dott.ssa Maria Carmela Viola per l’INPDAP ha insistito per l’accoglimento dell’appello, evidenziando come il sig. R. non abbia comunque conseguito l’anzianità minima contributiva di 37 anni prevista dalla legge n. 449 del 1997.

Considerato in

DIRITTO

1. L’appellante ha in primo luogo affermato che la sua infermità non è affatto “insorta e/o è stata accertata in epoca successiva alla rimozione” - il sig. R. ne soffrirebbe infatti “da quasi venti anni” - per cui appare “perfettamente legittimo” ritenere che abbia avuto come “concausa aggravante la dipendenza dal servizio”.

Si tratta di argomentazioni chiaramente non condivisibili, poiché non risulta agli atti che l’infermità dell’appellante sia stata dichiarata dipendente da causa di servizio. Anzi, non risulta nemmeno che il riconoscimento di una tale dipendenza sia stato chiesto dall’interessato.

2. Risulta infondato anche il motivo d’appello con il quale si afferma che “in base all’art. 34 del CPMP, la pena della rimozione decorre ad ogni effetto” solamente “dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.

Infatti, il sig. R. ha subito la rimozione dal grado all’esito di un procedimento disciplinare, non come pena accessoria a una condanna alla reclusione militare.

3. Sembrano invece condivisibili i motivi di gravame con i quali l’appellante sostiene che l’art. 1 del r.d. n. 2480 del 1923 - secondo il quale “per l’impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall’impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di pensione” - è norma eccezionale, che non può essere interpretata estensivamente. Ed evidenzia inoltre che la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1971 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 del r.d. n. 2480 del 1923 nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego del dipendente trattenuto di fatto in servizio possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella del provvedimento stesso.

Infatti, il sig. L. R., riammesso formalmente in servizio a seguito di ordinanze cautelari del Giudice amministrativo, ha in tal modo prestato un servizio, cessato per infermità del militare e non per la definitiva rimozione dal grado solo successivamente disposta per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 26.3.2008, che non può essere considerato di mero fatto. E produce pertanto tutti i suoi effetti, sia ai fini immediatamente retributivi che ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

A favore del sig. R. va pertanto applicato l’art. 1 comma 32 della legge n. 335 del 1995, per il quale “le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione”, tra l’altro, nei casi di “cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio”.

4. Riconosciuto in tal modo il diritto a pensione dell’appellante, resta assorbito l’ultimo motivo di gravame, con il quale si esclude che l’appellante “fosse in malafede quando gli venne liquidata la pensione” e si sostiene per conseguenza che nulla dovrebbe essere comunque restituito per indebita percezione di ratei pensionistici.

5. In definitiva, l’appello in esame va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

La novità e la complessità della controversia inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ACCOGLIE l’appello proposto dal sig. L. R. e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 65 del 14.4.2010, dichiara che il sig. L. R. ha diritto all’attribuzione di pensione ordinaria per il servizio prestato fino al 21.2.2002.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.5.2011.

L’estensore Il Presidente

(Stefano Imperiali) (Gabriele De Sanctis)

F.to Stefano Imperiali
Giuseppe.66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: ven dic 30, 2011 10:52 am

chiarimenti su pensione

Messaggio da Giuseppe.66 »

Gentilissimi Amici grazie a un futuro amico nel forum sono riuscito a risolvere con il morale adesso mi sento più su. Ora però vorrei chiedere io che sono andato in pensione anticipata per Riforma con 21.anni 6 mesi più 5 scatti a fine pensionistici arriviamo 26 anni tondi . e vista la precedente mia contestazione sulla pensione mi è stata sospesa perchè ho avuto una sanzione disciplinare riportano la perdita del grado a causa di una condanna penale .Vorrei sapere se per gentilezza visto che anno attuato questa sanzione e possibile che con 26 anni di servizio congedato dall'Arma non per volontà mia ma per i motivi fisici e riconosciuti da una cat 8^ tab A .
riformato assoluto per i motivi fisici possa decadere tutto e non avere nulla . Allora io dico come e possibile se io sapevo mi assumevo le colpe di quella azione penale come potevo prevedere che dopo 5 anni la sentenza cosi senza avere colpe credetemi per fidarsi da colleghi tutto qua....comunque e colpa mia fuori discussione ... chiedo a voi la riforma e la causa di servizio in questione ancora non avuto risposta , quanto devo aspettare secondo voi ? secondo mi arrivata la lettera che per la riforma in questione non prenderò indennizzando e faro ricorso questo e scontato....Vorrei solo sapere secondo voi mi spetta PRENDERE QUALCOSA per gentilezza perché come già detto sono in un tunnel chiedo umilmente scusa se non mi esprimo bene e correttamente...aiutatemi come a fatto già un ex collega della Polizia di Stato grazie a lui il mio morale e alto adesso ditemi voi Grazie o fiduci in tutti voi nel forum.. grazie grazie :cry:
Giuseppe.66
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 10
Iscritto il: ven dic 30, 2011 10:52 am

chiarimenti

Messaggio da Giuseppe.66 »

Amici ho trovato questa circolare emanata dall'ente INPDAP vorrei sapere se ci rientro anche io che o subito la perdita del grado .. come spiegato in altre mie funzioni chiedo aiuto di tutti voi del forum .


Con la circolare che di seguito si trascrive, l'INPDAP ha impartito le disposizioni per il subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell'indennità di buonuscita.
L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali.
Nell'intesa tra il Ministero Difesa e I'Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale dell'Arma dei Carabinieri che viene collocato direttamente nella posizione di «riserva» o «congedo assoluto» (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell'amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell'Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. L'interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici dell'Arma i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla, in via informatica, alla sede provinciale Inpdap competente.
Restano a carico dell'Arma dei Carabinieri, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
questo e quanto riportato .. per voi e possibile che io prenda qualcosa della mia pensione
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13199
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

Messaggio da panorama »

Giuseppe, hai dato un'occhiata sempre nel forum CC. al titolo:
"Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici" attualmente a pagina 2 e che io alimento?
Ciao
Rispondi