Rimborso spese legali, ricorso TAR, sanZione disciplinare

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William183
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Iscritto il: gio dic 22, 2011 6:10 pm

Rimborso spese legali, ricorso TAR, sanZione disciplinare

Messaggio da William183 »

Buon giorno carissimo,
Vorrei chiederle se presentando ricorso al TAR (dopo aver presentato ricorso gerarchico respinto) per una sanzione disciplinare di 5 gg di consegna o note caratteristiche e puta caso vincessi entrambi o una delle due
Posso richiedere rimborso delle spese legali visto che un ricorso al TAR mi è costato tremila euro?


panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Rimborso spese legali, ricorso TAR, sanZione disciplinar

Messaggio da panorama »

Sono un APS. CC non un Avvocato.

Bisogna vedere nel ricorso se il legale ha mensionato le spese.
Cmq, se può interessarti di metto qui questa sentenza importante e che il Tar di Genova ha precisato:

1)- Ciò posto, si osserva che le sentenze del T.A.R. sono immediatamente esecutive di diritto ex art. 33 comma 2 c.p.a. (già art. 33 comma 1 L. 6.12.1971, n. 1034), spettando all’amministrazione di darvi esecuzione ex art. 88 comma 2 c.p.a. (già art. 88 R.D. 17.8.1907, n. 642), mentre la disposizione di cui all’art. 14 comma 1 del D.L. 31.12.1996, n. 669 (conv. in L. 28.2.1997, n. 30) condiziona soltanto la facoltà del creditore “di procedere ad esecuzione forzata”.
E’ noto peraltro che le spese del procedimento di esecuzione forzata gravano ex art. 95 c.p.c. sul debitore, sicché costituisce elementare principio di buona amministrazione quello di pagare sollecitamente le somme dovute in base ad una sentenza esecutiva entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza rendere necessario da parte del creditore l’esercizio dell’azione di esecuzione, la quale – come detto - comporta in ogni caso la responsabilità dell’amministrazione per le ulteriori, inutili spese del processo esecutivo.

2)- decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce danno erariale, sicché si impone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria, per l’individuazione del responsabile del procedimento e l’accertamento delle connesse responsabilità amministrative in capo al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, che avrebbe dovuto e potuto evitarne la corresponsione mediante l’uso del minimo di diligenza richiesto dalla legge.

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N. 01845/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Donati, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Malta, 5/16;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Liguria n. 10012/10.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., notificato in data 8-9.6.2011, il signor OMISSIS agisce per l’esecuzione della sentenza della Sezione 25.10.2010, n. 10012 (confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.3.2011, n. 1881), in relazione alla corresponsione delle spese di giudizio liquidate a suo favore in primo grado (€ 5.000,00, oltre I.V.A. C.P.A.).
Espone al riguardo di avere invano notificato in data 3.12.2010 il titolo esecutivo unitamente ad atto di significazione (per la somma complessiva di € 7.855,38) e successivamente, in data 19.4.2011, atto di precetto per la somma di complessivi € 8.432,48, comprensivi delle spese ulteriori e successive.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della difesa affermando di aver provveduto, con assegno in data 20.7.2011, al pagamento di quanto richiesto (unitamente alle spese liquidate per il secondo grado di giudizio, pari ad € 6.240,00), con esclusione delle voci “non congruite” dall’Avvocatura dello Stato, ovvero delle voci relative ai così detti diritti successivi, le quali risultavano indebitamente duplicate, in quanto indicate sia nell’atto di significazione notificato in data 3.12.2010 sia, successivamente, nell’atto di precetto.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, ribadendo che oggetto del giudizio di ottemperanza sono soltanto le spese di giudizio liquidate in primo grado, chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di € 2.158,37, pari alla differenza tra quanto richiesto con atto di precetto “in rinnovazione” notificato in data 21.7.2011 e quanto nel frattempo liquidato relativamente al giudizio di primo grado.
All’udienza del 15.12.2011 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso dev’essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte infondato.
Improcedibile in quanto l’amministrazione ha provveduto a pagare, seppure con grave ritardo, le somme liquidate nella sentenza ottemperanda, unitamente ai diritti ed agli onorari successivi portati nell’atto di precetto notificato in data 19.4.2011 e riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
Infondato in quanto le ulteriori somme richieste, corrispondenti agli importi a titolo di diritti ed onorari successivi di cui all’atto di significazione notificato in data 3.12.2010, non sono dovuti, giacché le voci relative ai diritti successivi sono dovute dopo ogni grado di giudizio o dopo l’emissione di ogni nuovo provvedimento giudiziario, ma non dopo ogni atto liberamente notificato da parte creditrice, e costituiscono quindi una indebita duplicazione.
Analoghe considerazioni valgono in relazione all’atto per motivi aggiunti, con il quale sono rivendicati diritti ed onorari successivi portati dall’ennesimo atto di precetto notificato “in rinnovazione” in data 21.7.2011, diritti ed onorari che, riguardando la medesima sentenza, possono essere richiesti soltanto una volta.
Ciò posto, si osserva che le sentenze del T.A.R. sono immediatamente esecutive di diritto ex art. 33 comma 2 c.p.a. (già art. 33 comma 1 L. 6.12.1971, n. 1034), spettando all’amministrazione di darvi esecuzione ex art. 88 comma 2 c.p.a. (già art. 88 R.D. 17.8.1907, n. 642), mentre la disposizione di cui all’art. 14 comma 1 del D.L. 31.12.1996, n. 669 (conv. in L. 28.2.1997, n. 30) condiziona soltanto la facoltà del creditore “di procedere ad esecuzione forzata”.
E’ noto peraltro che le spese del procedimento di esecuzione forzata gravano ex art. 95 c.p.c. sul debitore, sicché costituisce elementare principio di buona amministrazione quello di pagare sollecitamente le somme dovute in base ad una sentenza esecutiva entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza rendere necessario da parte del creditore l’esercizio dell’azione di esecuzione, la quale – come detto - comporta in ogni caso la responsabilità dell’amministrazione per le ulteriori, inutili spese del processo esecutivo.
Ne consegue che l’esborso di somme aggiuntive rispetto a quelle liquidate nella sentenza n. 10012/2010 (comprensive, in particolare, delle somme riportate nell’atto di precetto e già dichiarate congrue dall’Avvocatura dello Stato – cfr. doc. 1 delle produzioni 5.8.2011 di parte resistente – nonché delle spese del presente giudizio di ottemperanza), successive al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (3.12.2010) costituisce danno erariale, sicché si impone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria, per l’individuazione del responsabile del procedimento e l’accertamento delle connesse responsabilità amministrative in capo al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, che avrebbe dovuto e potuto evitarne la corresponsione mediante l’uso del minimo di diligenza richiesto dalla legge.
Poiché il pagamento è avvenuto in data 20.7.2011, successiva a quella di notificazione del ricorso (9.6.2011), le spese del giudizio di ottemperanza – liquidate in € 3.000,00 - seguono come di regola la soccombenza virtuale, e possono compensarsi in ragione di un mezzo, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
In parte dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo rigetta.
Rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria, a cura della Segreteria;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2011
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