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Per opportuna conoscenza, così, da evitare ritardi e false aspettative.
L'oggetto, risulta integrato con direttive da settembre 2024 relative a. :
Per i vari uffici che trattano l’istruttoria della pratica, includere nel fascicolo dell’interessato, da sottoporre all’attenzione della competente C.M.O., i seguenti documenti, risultanti dalla documentazione in possesso:
decreti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, decreti di equo indennizzo, decreti negativi;
– precedenti modelli “C”;
– pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio;
– verbali delle CC.MM.OO., anche se antecedenti al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
Inoltre, dovrà essere indicato se l’interessato ha fruito di eventuali periodi di aspettativa per infermità.
In caso di trasferimento ad altro ente, l’interessato compili una dichiarazione nella quale attesti la completezza della documentazione della propria pratica medico-legale e le infermità/lesioni già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio o per le quali il procedimento sia ancora in itinere.
-richiedere la visita della C.M.O. per l’interessato solo nel caso di infermità che non siano già state riconosciute non dipendenti da causa di servizio con procedimento ormai definito.
Per il personale già congedato si chiede di verificare se la domanda per la patologia per la quale viene richiesto il riconoscimento da causa di servizio sia stata presentata entro i 5 anni dal congedo, o se si tratti di una patologia c.d. a lunga latenza.
In caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui sia presentata una domanda per una patologia non a lunga latenza oltre il termine di 5 anni dal congedo, non si dovrà procedere all’invio della pratica alle competenti CC.MM.OO.
Domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: integrazione della documentazione medico legale
- nonno Alberto
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