Ciao Antonino,
anch'io sono andato in pensione a domanda con il requisito anagrafico mancante. Va benissimo così, come dico sempre la libertà non ha prezzo, ci ho guadagnato in salute.
sei scatti
Re: sei scatti
Sentenza del CdS n. 8162 resa pubblica in data 11/10/2024 con Rif. Tar Campania sede di Napoli n. 1631/2024 resa pubblica in data 11/03/2024, rigetta l'Appello dell'INPS e conferma il beneficio spettante al collega CC. (che non si è costituito in Appello). Certo che è stato veloce l'INPS nel fare l'appello e di farlo discutere subito. (sentenza Tar Napoli Marzo 2024 e Sentenza CdS Ottobre).
N.B.: Chissà perché l'INPS non si fa ancora convinta e ribadisce:
- "presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio". Infatti per l'INPS, non sarebbe sufficiente aver compiuto 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio ma sarebbe altresì necessario aver presentato domanda di collocamento in quiescenza “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”,
- ribadisce che la prescrizione decorre dal primo ordinativo di pagamento di buonuscita;
- ribadisce che il beneficio andrebbe limitato, come impone la lettera della disposizione, al solo personale della Polizia di Stato;
PS.: come sempre potete leggere direttamente dall'allegato.
N.B.: Chissà perché l'INPS non si fa ancora convinta e ribadisce:
- "presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio". Infatti per l'INPS, non sarebbe sufficiente aver compiuto 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio ma sarebbe altresì necessario aver presentato domanda di collocamento in quiescenza “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”,
- ribadisce che la prescrizione decorre dal primo ordinativo di pagamento di buonuscita;
- ribadisce che il beneficio andrebbe limitato, come impone la lettera della disposizione, al solo personale della Polizia di Stato;
PS.: come sempre potete leggere direttamente dall'allegato.
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Re: sei scatti
Il CdS con sentenza n. 8444/2024 resa pubblica il 22/10/2024 con Rif. al TAR Campania (Sezione Sesta) n. 2159/2024 rigetta altro Appello dell’INPS confermando il beneficio al collega CC. anche in virtu' della prescrizione.
Re: sei scatti
Vi partecipo quanto segue,
Sentenza del CdS 28/2025 (resa pubblica in data 03/01/2025) per ottemperanza sentenza del medesimo CdS n. 2987/2023 riguardante il ritardo pagamento dei 6 scatti nel TFS per riliquidazione a seguito dell'appello vinto.
La citata sentenza per ottemperanza prende in esame anche il rimborso dell’intero contributo unificato.
Dopo il n. 8.2 il giudice scrive:
> In proposito si rileva che il pagamento integrale delle somme spettanti al ricorrente è avvenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e a distanza di oltre venti mesi dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.
> Sebbene ci fossero dei ragionevoli dubbi sul quantum del contributo unificato rimborsabile (il cui superamento, a seguito di circolare del segretariato generale della giustizia amministrativa del 17 ottobre 2024, ha condotto l’Inps a saldare celermente il residuo di 423 euro a fronte di un pagamento iniziale di soli 64,50 euro), alcun dubbio vi era sulla spettanza del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza ottemperanda e cionondimeno l’Inps ha versato l’importo di euro 9.299,57 in data 19 luglio 2024 e, quindi, a quasi 16 mesi dalla pubblicazione della sentenza e a oltre 2 mesi dalla notificazione del ricorso per ottemperanza.
> Siffatto ritardo ultrannuale non è stato motivato dall’Inps, né, in ogni caso, attesa la sua durata incongrua, sarebbe giustificabile con un’ipotetica – e comunque non dedotta – complessità dei conteggi.
N.B.: per completezza consiglio di leggere direttamente il tutto dall'allegato.
Sentenza del CdS 28/2025 (resa pubblica in data 03/01/2025) per ottemperanza sentenza del medesimo CdS n. 2987/2023 riguardante il ritardo pagamento dei 6 scatti nel TFS per riliquidazione a seguito dell'appello vinto.
La citata sentenza per ottemperanza prende in esame anche il rimborso dell’intero contributo unificato.
Dopo il n. 8.2 il giudice scrive:
> In proposito si rileva che il pagamento integrale delle somme spettanti al ricorrente è avvenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e a distanza di oltre venti mesi dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.
> Sebbene ci fossero dei ragionevoli dubbi sul quantum del contributo unificato rimborsabile (il cui superamento, a seguito di circolare del segretariato generale della giustizia amministrativa del 17 ottobre 2024, ha condotto l’Inps a saldare celermente il residuo di 423 euro a fronte di un pagamento iniziale di soli 64,50 euro), alcun dubbio vi era sulla spettanza del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza ottemperanda e cionondimeno l’Inps ha versato l’importo di euro 9.299,57 in data 19 luglio 2024 e, quindi, a quasi 16 mesi dalla pubblicazione della sentenza e a oltre 2 mesi dalla notificazione del ricorso per ottemperanza.
> Siffatto ritardo ultrannuale non è stato motivato dall’Inps, né, in ogni caso, attesa la sua durata incongrua, sarebbe giustificabile con un’ipotetica – e comunque non dedotta – complessità dei conteggi.
N.B.: per completezza consiglio di leggere direttamente il tutto dall'allegato.
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