P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

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mauri64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Essendo andato in pensione di vecchiaia a maggior ragione con oltre 40 anni di contribuzione (doppio requisito) potrai svolgere qualsiasi attività lavorativa, senza alcuna decurtazione stipendiale.
Sarai soggetto soltanto a corrispondere le trattenute Irpef sul reddito prodotto.
Se lavoratore dipendente il tuo datore di lavoro dovrà comunicare obbligatoriamente l'inizio e fine attività all'INPS.
Mentre se lavoratore autonomo sarai tu stesso a darne comunicazione, pena il mancato pagamento della pensione nell'anno di riferimento.
Riguardo la PPO la dicitura corretta per l'INPS è PENSIONE DI INABILITÀ DI PRIVILEGIO GESTIONE PUBBLICA.
Però con il conferimento della PPO la pensione acquisirà la denominazione INPS IOCTPS Pensioni di invalidità e di inabilità.
Sarà a tutti gli effetti reversibile nei confronti degli eredi, in quanto non è un'invalidità assistenziale bensì frutto di contributi versati regolarmente.


robirossi64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da robirossi64 »

grazie come sempre Mauri,quindi,se ho ben compreso, nel mio caso vengono considerati utili 44A 10M in virtu della maggiorazione di navigazione su costa piuttosto che 39A 11M ( inferiori 40 anni) effettivamente fatti?
mauri64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da mauri64 »

Per non avere decurtazione sulla pensione, bisogna possedere uno di questi requisiti:
- essere andato in pensione di vecchiaia a 60 anni;
- avere maturato almeno 40 anni di contribuzione utile, nel caso in questione 44 AA e 10 MM.
Quindi stai sereno.
robirossi64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da robirossi64 »

ora sono sereno :D grazie Mauri , buona serata
robirossi64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da robirossi64 »

in realta mi ha preoccupato la delucidazione INPS che cito
4. Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro
opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti
i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal
servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle
mansioni (cfr. l’art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l’art. 27 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).
Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i
redditi dei predetti trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera, ai
sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza
che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio
militare o d’istituto.
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai
fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere
dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di
invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da
lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono,
in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive
l’avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la
cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l’articolo 34 della legge n.
177/1976).
non sapendo se la PPO venisse considerata pensione di invalidita, e se i 40 anni dovessero essere reali o con maggiorazione. Grazie
mauri64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da mauri64 »

Per quanto mi riguarda, in più di un occasione ho indicato tale diritto.
Logicamente deve essere menzionato nel quesito posto dall'utente, altrimenti che motivo ho di farlo presente se non quello di dilungarmi oltre il necessario.

N.B. Questo messaggio fa riferimento ad un post cancellato successivamente.
robirossi64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da robirossi64 »

mauri64 ha scritto: gio mar 20, 2025 9:03 pm Per non avere decurtazione sulla pensione, bisogna possedere uno di questi requisiti:
- essere andato in pensione di vecchiaia a 60 anni;
- avere maturato almeno 40 anni di contribuzione utile, nel caso in questione 44 AA e 10 MM.
Quindi stai sereno.
Non ci capisco piu nulla....avevo posto il questito all'INPS che oggi mi ha risposto. Mi sono letto l'articolo citato e dalla risposta desumo che mi abbiano considerato come utili 39AA 11MM piuttosto che 44AA 11MM ( maggiorazione navigazione su costa)....anche se ho sempre saputo che sono validi ai fini del diritto anche se non alla misura.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mauri64
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da mauri64 »

Ciao!
Attendi la disponibilità dei colleghi.
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Re: P.p.o. è assunzione lavoro dipendente

Messaggio da robirossi64 »

ok grazie Mauri
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