Superamento periodo di comporto
Superamento periodo di comporto
Buongiorno, volevo chiedere una delucidazione in merito al periodo di comporto massimo nel pubblico impiego.
Cosa succede quando, in caso di assenza per malattia, termina tutto il periodo di comporto massimo: 18 mesi con le diverse retribuzioni (6+5+3) + i 18 mesi facoltativi senza retribuzione?
Grazie
Cosa succede quando, in caso di assenza per malattia, termina tutto il periodo di comporto massimo: 18 mesi con le diverse retribuzioni (6+5+3) + i 18 mesi facoltativi senza retribuzione?
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- nonno Alberto
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Re: Superamento periodo di comporto
Tano69 ha scritto: mar feb 25, 2025 11:38 am Buongiorno, volevo chiedere una delucidazione in merito al periodo di comporto massimo nel pubblico impiego.
Cosa succede quando, in caso di assenza per malattia, termina tutto il periodo di comporto massimo: 18 mesi con le diverse retribuzioni (6+5+3) + i 18 mesi facoltativi senza retribuzione?
Ciao Tano, come stai ? Come va ?
Ecco la situazione attuale,previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI CENTRALI Triennio 2022-2024
L'art 24 descrive ogni situazione che potrebbe verificarsi,
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Laddove l’amministrazione ritenga sussistere le condizioni per concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 2, la stessa, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso.
6. L’amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:
a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni, o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
16. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 29 del CCNL 9 maggio 2022
Re: Superamento periodo di comporto
Buonasera Nonno Alberto, felice di risentirti, preciso ed esaustivo, come sempre.
Sto bene grazie.
Sai com'è.....
Conviene sempre informarsi.
Grazie
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Re: Superamento periodo di comporto
Se hai necessità o vuoi verificare altro ti mando in allegato il contratto .Tano69 ha scritto: mar feb 25, 2025 9:56 pm Buonasera Nonno Alberto, felice di risentirti, preciso ed esaustivo, come sempre.
Sto bene grazie.
Sai com'è.....
Conviene sempre informarsi.
Grazie
Re: Superamento periodo di comporto
Se si verifica quanto previsto dal comme 5:
" Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso."
Cosa succede? Vai in pensione?
" Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso."
Cosa succede? Vai in pensione?
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Re: Superamento periodo di comporto
Si se dichiarato dalla CMO" permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro".Tano69 ha scritto: mer feb 26, 2025 8:22 am Se si verifica quanto previsto dal comme 5:
" Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso."
Cosa succede? Vai in pensione?
Re: Superamento periodo di comporto
Buongiorno, se nell'impiego civile il dipendente si assenta per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, (Mod.C), quando ero in Pol.Pen., il periodo di assenza non rientra nel limite dei 18 mesi di malattia retribuita?
Inoltre non dovrebbero esserci decurtazioni ma sempre retribuzione piena, fino alla visita della cmo?
E' Giusto?
Inoltre non dovrebbero esserci decurtazioni ma sempre retribuzione piena, fino alla visita della cmo?
E' Giusto?
- nonno Alberto
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Re: Superamento periodo di comporto
Tano69 ha scritto: ven mar 21, 2025 1:26 pm Buongiorno, se nell'impiego civile il dipendente si assenta per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, (Mod.C), quando ero in Pol.Pen., il periodo di assenza non rientra nel limite dei 18 mesi di malattia retribuita?
Inoltre non dovrebbero esserci decurtazioni ma sempre retribuzione piena, fino alla visita della cmo?
E' Giusto?
Ciao Tano,
Le assenze per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio – con o senza ascrizione a
tabella – rientrano tutte nel computo ai fini della determinazione dell’eventuale superamento del
periodo di comporto, ma il dipendente ha diritto all’intera retribuzione.
