sentenza corte dei conti valle d'aosta

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mariomba59
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sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da mariomba59 »

chi sa notizie su sentenza corte dei conti della valle d'aosta "accesso alla pensione con i vecchi requisiti del 1997 legge dini" praticamente chi ha i requisiti può accedere alla pensione con decorrenza immediata.Fatemi sapere grazie.........e speriamo bene....


zica
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da zica »

Ciao marioamba....detta così sembra quasi una favole di Natale !!! puoi gentilmente postare a grosso modo di che si tratta ??? (in attesa che l'ottimo Panorama....scovi e posti la sentenza da te citata!)...
mariomba59
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da mariomba59 »

mariomba59 ha scritto:chi sa notizie su sentenza corte dei conti della valle d'aosta "accesso alla pensione con i vecchi requisiti del 1997 legge dini" praticamente chi ha i requisiti può accedere alla pensione con decorrenza immediata.Fatemi sapere grazie.........e speriamo bene....
provate a cercare su google "in pensione con i vecchi requisiti polizia" c'è un articolo della giornalista Laura Della Pasqua che parla del ricorso vinto da un poliziotto per l'accesso al pensionamento però non sò la data dalla sentenza della corte dei conti della Valle D'Aosta se qualcuno ne sa di più fatemi sapere grazie....
panorama
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da panorama »

Oggi ho fatto una ricerca sulle sentenze della Corte dei Conti della Valle d'Aosta e ci sono solo 3 sentenze in materia pensionistica ma nulla a che fare con quello che ha scritto il collega.
Forse sarà una sentenza di questi giorni e pertanto bisogna attendere che venga pubblicata.
Ciao
hopresotutto
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da hopresotutto »

Il collega che parla della senenza della Corte dei Conti della Valle D'aosta-
Tutti i ricorsi presentati da appartenenti all'EI,hanno presentato nel 2004,asserendo di aver diritto alla pensione con la vecchia normativa di cui alla legge 352/92,in quanto alla data del 31.12.1997,avevano marato 20 anni di servizio previsto dalla ex normativa-
I ricorsi sono stati tutti dichiarati inammissibil,per mancanza della domanda-
Vi e qualche sentenza della Corte dei Conti del Piemonte,che riguarda quelli che si erano congedati subito dopo il 1997-E gli e stata negata la pensione,per la mancanza dei requisiti-Essendo rimasti senza stipendio e senza pensione qualcuno ha vinto il ricorso-Ma erano dipendenti che nel 1997 avevano superati i 25 anni di servizio effettivi-
hopresotutto
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da hopresotutto »

Come dicevo riguarda il blocco del 1997-
Ecco cosa dice l'articolo

Pensioni, la Corte dei Conti dà ragione alla polizia

Migliaia di dipendenti delle forze armate e dell’ordine possono lasciare il lavoro con i vecchi requisiti

Una sentenza della magistratura contabile consente il pensionamento di coloro che erano incappati nel blocco del ’97

di LAURA DELLA PASQUA

UNA tegola sta per abbattersi sull’Inpdap. Migliaia di dipendenti delle forze armate e di polizia potrebbero chiedere di andare in pensione con decorrenza immediata. Il fattore scatenante di questa valanga di domande è una sentenza della Corte dei Conti della Valle d’Aosta che ha accolto il ricorso presentato da un dipendente delle forze di polizia contro il blocco deciso da Dini nel ’97 ai pensionamenti di anzianità. A causa di questo sbarramento migliaia di persone che erano sul punto di andare in pensione furono costrette a ritirare la domanda e ancora oggi sono in attesa di raggiungere i nuovi requisiti per lasciare il lavoro.
Ora la sentenza della Corte dei Conti apre un varco e coloro che hanno dovuto rinviare di diversi anni l’addio al lavoro, adesso possono fare ricorso e ottenere l’immediato pensionamento.
Ma per capire meglio i termini della questione occorre fare un passo indietro. Nel ’97 Dini decise di bloccare i pensionamenti di anzianità dal 3 novembre al 31 dicembre ’97 per evitare che sull’onda dell’annuncio di una riforma, si scatenasse la fuga al pensionamento. Fu emanato un decreto che però non venne mai convertito in legge. La Finanziaria del ’98 innalzò i requisiti per andare a riposo sbarrando definitivamente la strada a chi era già incappato nel blocco e aveva dovuto ritirare la richiesta di pensionamento. Per far fronte al divampare delle polemiche un decreto ministeriale offrì una scappatoia a chi aveva già fatto domanda entro il 31 dicembre del ’97. Vennero fissate alcune finestre di uscita valide però solo per chi aveva raggiunto il massimo dei requisiti per l’anzianità. La normativa previdenziale delle forze armate e di polizia però consentiva il pensionamento anche a chi non aveva i requisiti massimi. Per costoro le finestre non erano valide e si apriva un lungo Purgatorio.
Di qui il ricorso alla Corte dei Conti da chi si è sentito privato di un diritto. La sentenza emanata lunedì scorso gli ha dato ragione. In sostanza la magistratura contabile, spiega l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso, considera illegittimo il rigetto della domanda di pensionamento e il mancato collocamento a riposo. Il decreto Dini di blocco infatti non è mai stato convertito in legge. Pertanto resta valida la normativa precedente alla Finanziaria del ’98 secondo la quale per andare in pensione non occorreva il massimo dei requisiti. Ma non è tutto. La Corte stabilisce il diritto a percepire il trattamento economico secondo i requisiti in vigore al 30 dicembre ’97.
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da mariomba59 »

hopresotutto ha scritto:Come dicevo riguarda il blocco del 1997-
Ecco cosa dice l'articolo

Pensioni, la Corte dei Conti dà ragione alla polizia

Migliaia di dipendenti delle forze armate e dell’ordine possono lasciare il lavoro con i vecchi requisiti

Una sentenza della magistratura contabile consente il pensionamento di coloro che erano incappati nel blocco del ’97

di LAURA DELLA PASQUA

UNA tegola sta per abbattersi sull’Inpdap. Migliaia di dipendenti delle forze armate e di polizia potrebbero chiedere di andare in pensione con decorrenza immediata. Il fattore scatenante di questa valanga di domande è una sentenza della Corte dei Conti della Valle d’Aosta che ha accolto il ricorso presentato da un dipendente delle forze di polizia contro il blocco deciso da Dini nel ’97 ai pensionamenti di anzianità. A causa di questo sbarramento migliaia di persone che erano sul punto di andare in pensione furono costrette a ritirare la domanda e ancora oggi sono in attesa di raggiungere i nuovi requisiti per lasciare il lavoro.
Ora la sentenza della Corte dei Conti apre un varco e coloro che hanno dovuto rinviare di diversi anni l’addio al lavoro, adesso possono fare ricorso e ottenere l’immediato pensionamento.
Ma per capire meglio i termini della questione occorre fare un passo indietro. Nel ’97 Dini decise di bloccare i pensionamenti di anzianità dal 3 novembre al 31 dicembre ’97 per evitare che sull’onda dell’annuncio di una riforma, si scatenasse la fuga al pensionamento. Fu emanato un decreto che però non venne mai convertito in legge. La Finanziaria del ’98 innalzò i requisiti per andare a riposo sbarrando definitivamente la strada a chi era già incappato nel blocco e aveva dovuto ritirare la richiesta di pensionamento. Per far fronte al divampare delle polemiche un decreto ministeriale offrì una scappatoia a chi aveva già fatto domanda entro il 31 dicembre del ’97. Vennero fissate alcune finestre di uscita valide però solo per chi aveva raggiunto il massimo dei requisiti per l’anzianità. La normativa previdenziale delle forze armate e di polizia però consentiva il pensionamento anche a chi non aveva i requisiti massimi. Per costoro le finestre non erano valide e si apriva un lungo Purgatorio.
Di qui il ricorso alla Corte dei Conti da chi si è sentito privato di un diritto. La sentenza emanata lunedì scorso gli ha dato ragione. In sostanza la magistratura contabile, spiega l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso, considera illegittimo il rigetto della domanda di pensionamento e il mancato collocamento a riposo. Il decreto Dini di blocco infatti non è mai stato convertito in legge. Pertanto resta valida la normativa precedente alla Finanziaria del ’98 secondo la quale per andare in pensione non occorreva il massimo dei requisiti. Ma non è tutto. La Corte stabilisce il diritto a percepire il trattamento economico secondo i requisiti in vigore al 30 dicembre ’97.
Quindi se la sentenza è del lunedì scorso (quello che non riuscivo a capire era la data della sentenza) io come tanti altri che oggi abbiamo 38 anni di contributi e 52 anni di età, abbiamo i requisiti per fare domanda di pensionamento? con decorrenza immediata riferendoci alla sentenza di lunedì scorso? o sbaglio?
panorama
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da panorama »

Potrebbe interessare a qualcuno questa sentenza messa nell'area CARABINIERI?
E' stata messa in data 25 maggio 2010 con il testo sotto indicato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Liquid, sul Tratt. di Buonus. e su quello pension., degli

da panorama » mar mag 25, 2010 6:13 pm

Liquidazione, sul trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità.

Il collega credeva di aver diritto ma così non è stato. Per capire perché bisogna leggere attentamente le motivazioni che fanno anche riferimento al possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni),

N. 10729/2010 REG.SEN.
N. 06116/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6116 del 2006, proposto dal signor P….. E….., rappresentato e difeso dall'avv. ……., con domicilio eletto presso di questi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n…;
contro
-il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
-l’INPDAP, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P…. E….. ha impugnato il provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò rende, ovviamente, superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Anche – invero – a non voler tener conto del fatto
-che l’E…… ha lasciato l’Arma senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario (essendogli soltanto stata riconosciuta, dal marzo del 2005, una pensione privilegiata di terza categoria);
-che, al 5.4.2003: quando è stato collocato in congedo (per, è bene precisarlo, “perdita del grado per rimozione”), egli non era – infatti – in possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni),
si deve comunque rilevare come – “in iure condito” – i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori.
E dunque; atteso che – nella circostanza – la resistente ha fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore: attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 21 aprile 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da mariomba59 »

panorama ha scritto:Potrebbe interessare a qualcuno questa sentenza messa nell'area CARABINIERI?
E' stata messa in data 25 maggio 2010 con il testo sotto indicato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Liquid, sul Tratt. di Buonus. e su quello pension., degli

da panorama » mar mag 25, 2010 6:13 pm

Liquidazione, sul trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità.

Il collega credeva di aver diritto ma così non è stato. Per capire perché bisogna leggere attentamente le motivazioni che fanno anche riferimento al possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni),

N. 10729/2010 REG.SEN.
N. 06116/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6116 del 2006, proposto dal signor P….. E….., rappresentato e difeso dall'avv. ……., con domicilio eletto presso di questi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n…;
contro
-il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
-l’INPDAP, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P…. E….. ha impugnato il provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò rende, ovviamente, superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Anche – invero – a non voler tener conto del fatto
-che l’E…… ha lasciato l’Arma senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario (essendogli soltanto stata riconosciuta, dal marzo del 2005, una pensione privilegiata di terza categoria);
-che, al 5.4.2003: quando è stato collocato in congedo (per, è bene precisarlo, “perdita del grado per rimozione”), egli non era – infatti – in possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni),
si deve comunque rilevare come – “in iure condito” – i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori.
E dunque; atteso che – nella circostanza – la resistente ha fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore: attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 21 aprile 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

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Sentenza del Consiglio di Stato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00223/2012REG.PROV.COLL.
N. 07380/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7380 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso OMISSIS;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07209/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICHIESTA DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO CON DIRITTO A PENSIONE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
OMISSIS

FATTO e DIRITTO
Il brigadiere della Guardia di Finanza OMISSIS con istanza del 30/9/1999 chiedeva all’Amministrazione di appartenenza di essere collocato in congedo con diritto a pensione, avendo maturato anni 31 di contributi e possedendo anni 45 di età anagrafica.
Tale istanza veniva respinta dall’Ufficio Comando presso il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria OMISSIS, con provvedimento n…… del 14/01/2000, “atteso che il medesimo non è in possesso dei requisiti previsti”.
L’interessato impugnava tale determinazione innanzi al Tar per il Lazio, che, con sentenza n.7209/2004 , dopo aver “sorvolato” sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, in quella sede resistente, respingeva il proposto gravame, giudicandolo nel merito infondato.
Avverso tale decisum insorge ora il OMISSIS, che eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del TAR in ordine alla controversia de qua e nel merito deduce i seguenti motivi:
Violazione del combinato disposto tra l’art.16 comma 1 del dlgs n.165/97 e l’art.1 comma 27 lettera b della legge n.335/95. Violazione dell’art.59 comma 55 della legge n.449/97 e dell’art.1 del D.M. 30/3/1998. Violazione dell’art.15 delle disposizioni preliminari del codice civile. Incongruità ed insufficienza della motivazione;
Violazione e falsa applicazione dell’art.15 disposizioni preliminari del codice civile; violazione ed omessa applicazione dell’art.1 comma 27 della legge n.335/95; violazione ed omessa applicazione dell’art.6 comma 1 del dlgs n.165/97 e relativa illogicità ed incongruità della motivazione assunta.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica di trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, come sopra accennato, il primo giudice, relativamente alla eccepita non spettanza al giudice amministrativo del potere di conoscere della controversia all’esame, ha ritenuto di non assumere alcuna posizione in ordine alla fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità, ma il presente Collegio rileva come un siffatto operare si riveli manchevole, rivelandosi sicuramente ineludibile l’esame di una siffatta questione pregiudiziale.
Il vizio di difetto di giurisdizione dedotto in via preliminare dalla difesa del OMISSIS, per altro lui stesso autore dell’atto introduttivo davanti al T.A.R., si appalesa fondato.
Sia dal tenore letterale dell’istanza a suo tempo avanzata che dai motivi di impugnazione di primo grado e d’appello, l’interessato, ancorché in sede di impugnazione di un atto di diniego, rivendica in concreto l’accertamento del diritto ad essere collocato a riposo con fruizione del trattamento pensionistico.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, quando la pretesa giurisdizionale azionata ha per oggetto il riconoscimento di un diritto patrimoniale, sub specie del diritto alla pensione(come nella specie), la giurisdizione a conoscere della spettanza o meno di tale diritto non appartiene al giudice amministrativo, bensì alla Corte dei conti (Cons. Stato Sez. IV 12/1/005 n.39).
In altri termini, nel caso in cui, come quello all’esame, viene proposta una vera e propria azione di accertamento del diritto a percepire il trattamento di quiescenza (tant’è che le doglianze attengono all’applicabilità della disciplina pensionistica), non v’è motivo per cui della causa non debba occuparsene il giudice delle pensioni (Con Stato Sez. III 6/2/2001).
In ragione della fondatezza dell’eccezione dedotta dall’appellante, va, allora, dichiarato, in riforma dell’impugnata sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua, fatti salvi, in applicazione della regola della translatiojudicii, come sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 2007, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, effetti che andranno conservati nella prosecuzione del processo innanzi al giudice di questa munito.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti relativi alla “translatio judicii”.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la preste sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 19/01/2012
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da mariomba59 »

panorama ha scritto:Sentenza del Consiglio di Stato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00223/2012REG.PROV.COLL.
N. 07380/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7380 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso OMISSIS;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07209/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICHIESTA DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO CON DIRITTO A PENSIONE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
OMISSIS

FATTO e DIRITTO
Il brigadiere della Guardia di Finanza OMISSIS con istanza del 30/9/1999 chiedeva all’Amministrazione di appartenenza di essere collocato in congedo con diritto a pensione, avendo maturato anni 31 di contributi e possedendo anni 45 di età anagrafica.
Tale istanza veniva respinta dall’Ufficio Comando presso il Comando del Nucleo Regionale Polizia Tributaria OMISSIS, con provvedimento n…… del 14/01/2000, “atteso che il medesimo non è in possesso dei requisiti previsti”.
L’interessato impugnava tale determinazione innanzi al Tar per il Lazio, che, con sentenza n.7209/2004 , dopo aver “sorvolato” sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, in quella sede resistente, respingeva il proposto gravame, giudicandolo nel merito infondato.
Avverso tale decisum insorge ora il OMISSIS, che eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del TAR in ordine alla controversia de qua e nel merito deduce i seguenti motivi:
Violazione del combinato disposto tra l’art.16 comma 1 del dlgs n.165/97 e l’art.1 comma 27 lettera b della legge n.335/95. Violazione dell’art.59 comma 55 della legge n.449/97 e dell’art.1 del D.M. 30/3/1998. Violazione dell’art.15 delle disposizioni preliminari del codice civile. Incongruità ed insufficienza della motivazione;
Violazione e falsa applicazione dell’art.15 disposizioni preliminari del codice civile; violazione ed omessa applicazione dell’art.1 comma 27 della legge n.335/95; violazione ed omessa applicazione dell’art.6 comma 1 del dlgs n.165/97 e relativa illogicità ed incongruità della motivazione assunta.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica di trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, come sopra accennato, il primo giudice, relativamente alla eccepita non spettanza al giudice amministrativo del potere di conoscere della controversia all’esame, ha ritenuto di non assumere alcuna posizione in ordine alla fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità, ma il presente Collegio rileva come un siffatto operare si riveli manchevole, rivelandosi sicuramente ineludibile l’esame di una siffatta questione pregiudiziale.
Il vizio di difetto di giurisdizione dedotto in via preliminare dalla difesa del OMISSIS, per altro lui stesso autore dell’atto introduttivo davanti al T.A.R., si appalesa fondato.
Sia dal tenore letterale dell’istanza a suo tempo avanzata che dai motivi di impugnazione di primo grado e d’appello, l’interessato, ancorché in sede di impugnazione di un atto di diniego, rivendica in concreto l’accertamento del diritto ad essere collocato a riposo con fruizione del trattamento pensionistico.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, quando la pretesa giurisdizionale azionata ha per oggetto il riconoscimento di un diritto patrimoniale, sub specie del diritto alla pensione(come nella specie), la giurisdizione a conoscere della spettanza o meno di tale diritto non appartiene al giudice amministrativo, bensì alla Corte dei conti (Cons. Stato Sez. IV 12/1/005 n.39).
In altri termini, nel caso in cui, come quello all’esame, viene proposta una vera e propria azione di accertamento del diritto a percepire il trattamento di quiescenza (tant’è che le doglianze attengono all’applicabilità della disciplina pensionistica), non v’è motivo per cui della causa non debba occuparsene il giudice delle pensioni (Con Stato Sez. III 6/2/2001).
In ragione della fondatezza dell’eccezione dedotta dall’appellante, va, allora, dichiarato, in riforma dell’impugnata sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua, fatti salvi, in applicazione della regola della translatiojudicii, come sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 2007, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, effetti che andranno conservati nella prosecuzione del processo innanzi al giudice di questa munito.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione, fatti salvi gli effetti relativi alla “translatio judicii”.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Ordina che la preste sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012
ma allora l'articolo della giornalista si riferiva a questa sentenza? Se è così,facendo riferimento a questa sentenza molti di noi a dicembre 2011 potevano accedere alla pensione con i vecchi requisiti o sbaglio?
panorama
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da panorama »

Questa sentenza e del Consiglio di Stato ed è del 19/01/2012, non della Corte dei Conti.
gino59
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Re: sentenza corte dei conti valle d'aosta

Messaggio da gino59 »

RomaForli11 ha scritto:Il collega che ha fatto ricorso per ottenere la pensione con 31 anni di servizio e 45 anni di età,la pensione non la vedrà nemmeno con il cannocchiale di Galieo,per la mancanza del requisiti previsti dalla legge ,sia contributivo che anagrafico-
La cosa che non riesco a tollerare, che mi fa imbestialiere,che ci sono degli Avvocati ,che non conoscendo la materia,pur di spillare soldi,invogliano a fare il ricorso,quando non conoscono nemmeno la giurisdizione di competenza della materia pensionistica-
Infatti, e stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione-E quando andrà alla Corte dei Conti,si vedrà respingere il ricorso-Il Collega e anche il suio Avvocato bastava che si leggeva un pochettino la legge 335/1995 e la legge 449/1997,per capire se vi erano motivi fondati per la presentazione del ricorso.,ed avrebbe sicuramente risparmiato minimo 3000 euro-
Cari colleghi ditemi se siete d'accorso su questa mia presa di posizione-

....Oltre ad essere d'accordo al 100%, dico pure che gli avvocati ci provano e i :arrow: :o :shock: :P :arrow: fessacchiotti :arrow: abboccano :D :D :D .-Saluti
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