Articolo pubblicato su pensioni oggi
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Articolo pubblicato su pensioni oggi
Messaggio da Agente di Custodia »
Si ricorda che per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolata con il metodo retributivo, anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza beneficiato del solo criterio retributivo. Chi invece ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 la quota contributiva è più ampia e decorre dal 1° gennaio 1996.
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Re: Articolo pubblicato su pensioni oggi
Messaggio da Agente di Custodia »
Il quesito sarebbe se cambia qualcosa per chi trovasi in pensione dall'anno 2014.
Grazie Mauri
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Re: Articolo pubblicato su pensioni oggi
Messaggio da Agente di Custodia »
Ciao Mauri, anzianità matura al 3/12/95 periodo utile anni 18 mesi 7 comprensivo delle maggiorazioni .
Grazie Mauri
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Re: Articolo pubblicato su pensioni oggi
Ciao!
In cosa consistono i due sistemi:
1. calcolo retributivo secondo le regole in vigore al 31/12/2011, congedando il limite massimo a 40 anni di anzianità contributiva utile ed il tetto dell'80% di aliquota di rendimento. Calcolo contributivo dal 01/01/2012 in poi contabilizzando l'Istituto del moltiplicatore per il personale in congedo per limite di età.
2. calcolo interamente retributivo concernente l'anzianità contributiva maturata dall'interessato dall'inizio dell'attività alla cessazione dal servizio), valorizzando anche l'anzianità superiore a 40 anni e l'80% di aliquota.
Come accennato sopra, l'importo minore dei due viene messo in pagamento. E' sottinteso che se il minore risulta il calcolo al punto 1 della legge Fornero, la pensione non subisce nessuna variazione rispetto a quanto già conteggiato. Diversamente, con il punto 2 bisogna restituire la differenza percepita a suo tempo.
SI, per i retributivi diventati dal 2012 misti pro rata a seguito della riforma Fornero, a partire dal 2015 viene eseguito un doppio calcolo e l'importo minore messo in pagamento.Agente di Custodia ha scritto: ↑mar mar 04, 2025 9:15 pm Il quesito sarebbe se cambia qualcosa per chi trovasi in pensione dall'anno 2014.
Grazie Mauri
In cosa consistono i due sistemi:
1. calcolo retributivo secondo le regole in vigore al 31/12/2011, congedando il limite massimo a 40 anni di anzianità contributiva utile ed il tetto dell'80% di aliquota di rendimento. Calcolo contributivo dal 01/01/2012 in poi contabilizzando l'Istituto del moltiplicatore per il personale in congedo per limite di età.
2. calcolo interamente retributivo concernente l'anzianità contributiva maturata dall'interessato dall'inizio dell'attività alla cessazione dal servizio), valorizzando anche l'anzianità superiore a 40 anni e l'80% di aliquota.
Come accennato sopra, l'importo minore dei due viene messo in pagamento. E' sottinteso che se il minore risulta il calcolo al punto 1 della legge Fornero, la pensione non subisce nessuna variazione rispetto a quanto già conteggiato. Diversamente, con il punto 2 bisogna restituire la differenza percepita a suo tempo.
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