Ciao!
Silvano ha scritto: mar feb 18, 2025 12:46 pm
Buongiorno, faccio seguito al mio post del 22/01/2025 delle ore 21:06,
A seguito dell'indicazione di contattare la mia ex amministrazione per ottenere il cosiddetto "ultimo miglio" (v. messaggio del 22/01/25, ore 19:45), ho ricevuto la seguente risposta:
Il tuo post è delle ore 20:26.
"Si comunica che non si è provveduto a emettere un provvedimento di riliquidazione del TFS in suo favore, in quanto, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 57 del 20/04/22, agli effetti del TFS si considerano solamente gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione. Pertanto, il suo TFS è stato calcolato con il parametro 121,50 relativo alla qualifica ACC e, in data 19/08/19, è stato inviato alla sede INPS competente.
Tanto per aggiornare il forum.
Un caro saluto
Di seguito riporto integralmente l'art. 3 del D.P.R. soprammenzionato, in rosso la parte a Te interessata.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Ritengo che la risposta non sia soddisfacente, poiché tu sei andato in pensione a dicembre del 2019 con il vecchio contratto economico triennio 2016-2018, avente come punto parametrale fissato in € 178,05 e decorrenza dal 1° gennaio 2018. Soltanto due anni dopo a dicembre 2021 è stato approvato il contratto economico 2019-2021 riguardante la tua posizione, dove il punto parametrale è salito a € 179,30 con decorrenza dal 1° gennaio 2019 (scaglionamento maturato alla data di cessazione).
Alla luce di quanto sopra, è quest'ultimo punto parametrale da prendere come riferimento per la riliquidazione del TFS e, non quello da loro applicato.
Premetto, la differenza d'importo sarà minima ma meglio in tasca tua che persa.