vittime del dovere 10 anni figurtivi

luigino2010
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da luigino2010 »

se ti riferisci ai 10 anni figurativi non esiste alcuna sentenza della cassazione.


massiminio
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da massiminio »

luigino2010 ha scritto: dom feb 16, 2025 7:31 pm Per quanto riguarda l'applicazione dei dieci anni figurativi alle vittime del dovere, attualmente ci sono alcune sentenze favorevoli di primo e secondo grado, ma anche qualche sentenza sfavorevole. La strada è ancora in salita, anche perchè una recente sentenza della Corte di Appello civile di Roma ha rimandato la questione in favore della Corte dei Conti, quindi ancora sicurezza non c'è. il ministero rigetterà tutte le domande amministrative fin quando la questione non sarà effettivamente valutata e consolidata con più di una sentenza dalla corte di cassazione- tra qualche anno -
Mi aveva riferito giusto l'esperto CDC viewtopic.php?p=322298#p322298

Mi ha parlato anche dei dieci anni....
massiminio
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da massiminio »

Radames52 ha scritto: dom feb 16, 2025 1:18 pm Caro Zemmoks nel pieno rispetto della tua risposta, secondo la quale ti astieni a fornire utili indicazione “”alla controparte””,sorge spontaneo il grave dubbio sul tuo apporto alla istituzione del forum, sottraendo informazioni delle quale sei stato fiero promotore di divulgare ,per poi ritrattare su di un ragionevole quesito che non appare in nessun senso oggetto di riservatezza argomentata.-
A voi moderatori del forum volerne trarne conclusioni.-
Tantissimi sono soliti tirare le pietre e poi nascondere la mano oer vedere la reazione degli altri con la speranza di acquisire informazioni che vorrebbero ma che non hanno. Meglio andare oltre senza curarsi di loro.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Zenmonk »

lino ha scritto: dom feb 16, 2025 2:06 pm Ciao Radames52, condivido quanto da te scritto e "farebbe" anche parte dello spirito del Forum.

Però nessuno può essere costretto nel dare risposte e neanche condividere con noi i motivi di tale scelta.
Se vorrà Zenmok, potrà perlomeno spiegarne le motivazioni, anche molto genericamente.
Buona domenica .
Lino.
Un umile inchino dal Monaco Zen che ringrazia per l’opportunità preziosa offertagli di esercitare la pazienza e la tolleranza verso tutti gli esseri senzienti.
Fatta questa premessa, confermo quanto detto: 1) non esiste ad oggi una pronuncia favorevole della Cassazione; 2) controparte nelle sue motivazioni di diniego cita una pronuncia della Cassazione SFAVOREVOLE, i cui estremi, ovviamente, NON intendo fornire, né in pubblico nè in privato, il che per evidenti ragioni di opportunità, ossia per non diffondere argomentazioni pretestuose, utili solo a controparte e ai suoi portatori d’acqua. Chi mi attacca per questo definendo “grave” la mia scelta, fa una scelta di campo precisa e molto chiara a chiunque sia in buona fede.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da avt8 »

A fine marzo vi dirò con esattezza cosa ne pensa la cassazione. Sempre se mi va di condividere la situazione
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da massiminio »

Zenmonk ha scritto: lun feb 17, 2025 11:17 am
lino ha scritto: dom feb 16, 2025 2:06 pm Ciao Radames52, condivido quanto da te scritto e "farebbe" anche parte dello spirito del Forum.

Però nessuno può essere costretto nel dare risposte e neanche condividere con noi i motivi di tale scelta.
Se vorrà Zenmok, potrà perlomeno spiegarne le motivazioni, anche molto genericamente.
Buona domenica .
Lino.
Un umile inchino dal Monaco Zen che ringrazia per l’opportunità preziosa offertagli di esercitare la pazienza e la tolleranza verso tutti gli esseri senzienti.
Fatta questa premessa, confermo quanto detto: 1) non esiste ad oggi una pronuncia favorevole della Cassazione; 2) controparte nelle sue motivazioni di diniego cita una pronuncia della Cassazione SFAVOREVOLE, i cui estremi, ovviamente, NON intendo fornire, né in pubblico nè in privato, il che per evidenti ragioni di opportunità, ossia per non diffondere argomentazioni pretestuose, utili solo a controparte e ai suoi portatori d’acqua. Chi mi attacca per questo definendo “grave” la mia scelta, fa una scelta di campo precisa e molto chiara a chiunque sia in buona fede.
Finiamola con i giochini dei bambini che ormai siamo alle porte della disfatta come mi ha riferito un esperto per cui non serve a nulla il dire e non dire. Meglio andare in ritiro spirituale e pregare per un miracolo, sarebbe più utile, ohm ohmmm...
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da massiminio »

avt8 ha scritto: lun feb 17, 2025 6:19 pm A fine marzo vi dirò con esattezza cosa ne pensa la cassazione. Sempre se mi va di condividere la situazione
Un esperto mi ha detto che a fine marzo la prenderemo in saccoccia come mai?
luigino2010
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da luigino2010 »

Appena uscirà la sentenza in cassazione in merito ai 10 anni, lo sopranno tutti gli interessati, tutti stiamo aspettando, ad ogni modo, secondo me siamo al 50% , in quanto, ci sono molte sentenze favorevoli anche di secondo grado, ma ci sono anche sentenze sfavorevoli, recentemente la corte di appello di Roma ha rinviato la decisione alla Corte dei Conti. Aspettiamo e speriamo.
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da domenico69 »

luigino2010 ha scritto: mer feb 19, 2025 1:36 pm Appena uscirà la sentenza in cassazione in merito ai 10 anni, lo sopranno tutti gli interessati, tutti stiamo aspettando, ad ogni modo, secondo me siamo al 50% , in quanto, ci sono molte sentenze favorevoli anche di secondo grado, ma ci sono anche sentenze sfavorevoli, recentemente la corte di appello di Roma ha rinviato la decisione alla Corte dei Conti. Aspettiamo e speriamo.
Siamo al 50%?!? :lol:

Dalla serie o è bianco o è nero!

O forse dovrei dire o è rosso o è nero. :roll:

Forza! Fate il vostro gioco, io punto sul nero. 8)
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da avt8 »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25708/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all’esito dell’udienza del 20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
xxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv.to xxxxxxxxxxxxxx
Ricorrente
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l’epigrafata parte resistente, formulando le Pag. 2 di 11

seguenti conclusioni: “ che l’Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, si compiaccia di accertare nei confronti del Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. il diritto dell’istante al beneficio dell’aumento di dieci anni di contribuzione figurativa utile per l’aumento dell’anzianita’ pensionistica,
per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione
del TFR o equipollente.
Con vittoria di spese e compensi legali“.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita, quindi veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull’art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110.
Circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, questo giudice presta convinta adesione ai precedenti giurisprudenziali in atti, qui richiamati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. In particolare, si riporta di seguito il passaggio della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n 330/2023, ove Pag. 3 di 11

si afferma: “L’art.2, quarto comma, del D.P.R. n.510/1999, recante disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cui l’accredito contributivo è pacificamente riconosciuto), prevede espressamente che “Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.
Conformemente, l’art.3 del D.P.R. n°243/2006, disciplinante “termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, stabilisce che le domande dirette all’ottenimento dei medesimi benefici in favore delle vittime del dovere vanno presentate alle amministrazioni di
appartenenza del beneficiario, al pari di quanto avviene per le vittime del terrorismo.
E’ pur vero che l’ente erogatore del trattamento pensionistico è (l’INPS) ma è altrettanto vero che l’ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di “vittima del dovere”, per il cui riconoscimento è competente l’amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate. In quest’ordine di concetti, deve dunque ritenersi che l’accertamento del diritto del ricorrente al beneficio pensionistico in questione rientra nell’ambito di tutti i benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in forze della vis actractiva di detto ultimo accertamento, dal quale derivano una Pag. 4 di 11

serie di benefici, tra cui quello dell’aumento di 10 anni di contribuzione, ai fini pensionistici.
Ed invero, onerare il privato di promuovere diverse azioni, una nei confronti dell’amministrazione di appartenenza ed un’altra nei confronti dell’ (INPS) al fine di vedere accertato il proprio diritto al conseguimento dei diversi benefici che derivano per legge all’accertamento dello status di vittima del dovere, comporterebbe un eccessivo aggravio per il ricorrente nel far valere in giudizio i propri diritti, in contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU e c on i principi costituzionali del giusto processo. Per tali ragioni, deve quindi ritenersi che l’azione di accertamento del diritto al beneficio di 10 anni di contribuzione aggiuntiva è stata nella fattispecie correttamente proposta nei confronti del (Ministero). Del resto, è agevole rilevare che la sentenza impugnata si è limitata al mero accertamento del diritto di all’aumento contributivo, senza pronunciare alcuna statuizione di condanna all’erogazione di una prestazione pensionistica”.
Dunque, il Ministero deve ritenersi munito di legittimazione passiva.
Nel merito, in diritto, pure e parimenti si condividono i rilievi argomentativi della citata sentenza, di seguito riportati: “In punto di diritto, la definizione dì "vittime del dovere" è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n.266, che così recitano: "563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici
deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad Pag. 5 di 11

ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha poi demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all’art.1, ha previsto che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o
funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”. Pag. 6 di 11

In punto di fatto, non è in contestazione né il (già intervenuto) riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nè il diritto dell’appellante a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento dell’aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell’anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell’art.3 della legge n.206/2004. Tale aumento, secondo il , sarebbe applicabile immediatamente esclusivamente nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e non anche nei confronti delle vittime del dovere, per le quali è stata prevista una attuazione progressiva, nei limiti delle disponibilità economiche.
Secondo l’appellato, invece, la scelta ermeneutica del avrebbe creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere, in quanto escludere queste ultime e i soggetti equiparati dall’aumento contributivo equivarrebbe
a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe stata anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo.
Così riassunti i fatti e le posizioni delle parti, il motivo è da ritenersi infondato. La fattispecie in esame rinviene il proprio titolo costitutivo di matrice legale nell’art.1, commi 562, 563, 564 e 565, della legge n.266 del 2005, la cui ratio è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell’esigenza di prevedere una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. Pag. 7 di 11

Come è evidente, non si tratta di erogazioni a carattere risarcitorio, ma di provvidenze economiche riconosciute, in onore al principio di solidarietà sociale, in favore di cittadini colpiti da eventi lesivi nell’adempimento di doveri che travalichino quelli propri d’istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell’intera comunità.
Orbene, l’art. 3 della legge 3.08.2004, n.206 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007).
E’ ragionevole ritenere che tale disposizione è diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell’unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti dell’ancora emananda normativa che avrebbe nell’avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime del dovere, Pag. 8 di 11

come individuate attraverso i criteri dettati dall’art.1, commi 563 e 564, della legge n.266 del 2005.
Ciò premesso, in forza del chiaro tenore dell’art. 1, comma 562, della legge n.266 cit., deve prendersi atto della volontà legislativa di realizzare l’estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564. La lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento - ex art. 3 Cost. - tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia "progressiva", ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge del resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) del DPR 7.07.2006, n. 243.
Anche le Sezioni Unite nella sentenza n.6214 del 24/02/2022 si sono sostanzialmente espresse in questi termini: “1.1. A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la I. 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, stabilendo, al Pag. 9 di 11

comma 563 (come già ricordato al punto sub 5.1. che precede) che: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità» e precisando, al successivo comma 564, che: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma 565) ad un adottando regolamento (da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze - indicazione anch'essa significativa dell'equiparazione) la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze (disciplina, dunque, unica per le indicate categorie). 8.12. È così intervenuto il d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei Pag. 10 di 11

benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del ..di una graduatoria unica nazionale delle posizioni”.
Ebbene, tale decisione, pur dettata con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un’interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell’art. 3 Cost..
Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. Cass.Civ., sez. lav., 05/04/2022, n.11015). Ne segue che la scelta ermeneutica del ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dall’aumento contributivo equivale a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo”.
Alla luce delle condivisibili argomentazioni riportate, la domanda va quindi accolta, essendo i fatti costitutivi del diritto non contestati e comunque risultanti per tabulas.
Pertanto, occorre accertare nei confronti del Ministero dell’Interno il diritto dell’istante al beneficio dell’aumento di dieci anni di contribuzione figurativa utile per l’aumento dell’anzianita’ pensionistica, per la Pag. 11 di 11

determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del TFR o equipollente.
Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle aggiornate, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (quindi senza fase istruttoria).
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Accerta il diritto del ricorrente al beneficio dell’aumento di dieci anni di contribuzione figurativa utile per l’aumento dell’anzianita’ pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del TFR o equipollente
avt8
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da avt8 »

questa e altra sentenza positiva su i 10 anni figurativo- ma appeno ho tempo pubblicherò ancora qualche altra sentenza

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al N. 577/2023 R.G.
promossa da XXXXXXXXXXXXXXXrappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Elefante;
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Bologna;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere - aumento figurativo di dieci anni di
versamenti contributivi ex art. 3, Legge n. 206/2004 e art. 1, D.P.R. n. 243/2006
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 05.05.2023: “disattesa e respinta ogni contraria istanza: pagina 2 di 7

1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
2- Dichiarare tenuto il Ministero resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di relativo Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del 25.02.2024: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e respingere il proposto ricorso in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 05.05.2023, XXXXXXXXXXX (Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, in congedo Vittima del Dovere, come da decreto di riconoscimento n. prot. 559/C/63350/SG/S.E. rilasciato dal Ministero dell’Interno in data 10.05.2021), conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno per ottenere il riconoscimento dell’incremento figurativo decennale dell’anzianità contributiva utile ad aumentare, in misura corrispondente, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 206/2004, beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. n. 243/2006, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 565, L. citata.
2. Il Ministero dell’Interno, tempestivamente costituitosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
3. Veniva disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall’art. 127 ter, c.p.c. pagina 3 di 7

4. Sulla giurisdizione
Va innanzitutto precisato che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo le controversie relative al riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi, in favore delle vittime del dovere, ciò in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo. Il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio e ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscere è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del G.O., quale Giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (cfr. T.A.R. Roma-Lazio n. 3735 de 06.03.2023).
La giurisprudenza della Suprema Corte si è ormai consolidata nel ritenere che, in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore abbia configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo. Anche recentemente le Sezioni Unite hanno statuito che “in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. S.U. Ord. n. 8982/2018; Cass. S.U. n. 7761/2017). pagina 4 di 7

5. Sul difetto di legittimazione passiva
Va riconosciuta la legittimazione passiva del Ministero convenuto, concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.P.R. n. 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l’INPS sulle questioni relative ai profili pensionistici di computo dei contributi una volta riconosciuto il diritto da parte dell’amministrazione di appartenenza della vittima del dovere (Ministero degli Interni).
6. Sul merito
6.1. In via preliminare va evidenziato come la presente controversia si inserisca all’interno di una cornice fattuale, per come ricostruita in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica poiché non contestata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
6.2. Il thema decidendum ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta al conseguimento del beneficio di cui all’art. 3, Legge n. 206/2004 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, regolamento emanato in attuazione dell'art. 1, comma 565 della Legge 266/2005.
Parte attrice afferma che l’art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha esteso integralmente alle cd. vittime del dovere il complesso dei benefici già previsti dalla legge in favore delle vittime di atti terroristici, ivi compreso l’aumento figurativo di cui all’art. 3 della Legge n. 206/2004.
6.3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, richiamandosi in proposito gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di legittimità (Cass. n.15328/2016, Cass. Sez. Un. n. 7761/2017) e di merito allegate anche dal ricorrente e da intendersi qui richiamate per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. di Modena, Sent. n. 355/2024 del 17.04.2024, Trib. Padova, Sent. n. 434 del 20.09.2021, Trib. Vicenza, Sent. n. 13 del 18.01.2022, Tribunale Cassino, Sent. n. 728 del 16.10.2019).
La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati in Italia per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni ’80 (cfr. L. n. 466/1980: “Speciali elargizioni a pagina 5 di 7

favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.
La legge 23.12.05 n. 266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Con il D.P.R. n. 243/2006 si sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle ‘vittime del dovere’ ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n. 206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1 e 2 della Legge n. 206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul “riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”).
Giova ricordare, quanto al beneficio dell’incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (…)”.
La legge n. 222 del 29.11.07 all’art. 34 ha statuito l’estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L. 206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art. 5 commi 1-5 L. 206 cit.). L’art. 1, co. 563, L.266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.” pagina 6 di 7

Il DPR 7.07.2006, n. 243 del 13/05/2024 all’art. 1 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all’art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento - ex art. 3 Cost. - tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che l’art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 26, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l’estensione è solo definita “progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva pure del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
Assodato è pertanto il diritto del ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l’aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. pagina 7 di 7

7. Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall’art. 3 della legge 03.08.2004, n. 206;
2) CONDANNA il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Elefante.
Modena, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte
Alpas85
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Alpas85 »

Di sicuro l'orientamento è ben tracciato
luigino2010
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Iscritto il: ven apr 02, 2010 5:13 pm

Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da luigino2010 »

Se non si esprime la Corte di Cassazione, nulla è ancora sicuro.
massiminio
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da massiminio »

luigino2010 ha scritto: mar feb 25, 2025 12:01 pm Se non si esprime la Corte di Cassazione, nulla è ancora sicuro.
viewtopic.php?p=323555#p323555 se è vero quello riferitomi da un esperto temo che più tardi si esprimerà e più probabilità ci sono di avere i 19 anni
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Zenmonk
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Re: vittime del dovere 10 anni figurtivi

Messaggio da Zenmonk »

Ovviamente è necessario fare comunque la domanda al Ministero perché - in caso di sentenza favorevole della Cassazione - la domanda con relativo diniego costituisce il precedente a cui richiamarsi per ottenere gli interessi legali sulle somme che sarebbero condannati a pagare
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