BENEFICI DEMOGRAFICI.
BENEFICI DEMOGRAFICI.
Per opportuna notizia.
Se ricordo bene, alcuni CC hanno fatto analogo ricorso al Tar.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 06763/2011REG.PROV.COLL.
N. 09047/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9047 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00504/2011, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE BIENNALE BENEFICI DEMOGRAFICI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte appellante l’avvocato Enrico De Giovanni (Avv.St.);
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con sentenza 4 agosto 2011, n. 504, il T.A.R. per il Molise, Sezione I, accoglieva il ricorso del signor OMISSIS contro la reiezione dell’istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5 % e riconosceva i benefici in oggetto nei limiti temporali derivanti dalla maturata prescrizione.
L’Amministrazione proponeva appello contro tale decisione, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Controparte, sebbene ritualmente notificataria, non si è costituit.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011 la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e previa comunicazione all’unica parte costituita, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
2. L’appello è fondato e va perciò accolto.
Presupposto per l’eventuale riconoscimento dei benefici in questione è la vigenza e l’applicabilità dell’art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1. Il primo comma dell’art. 22 recitava che “nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo “.
Successivamente l’art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, stabiliva che “ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Senonché il Consiglio di Stato - con valutazione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede - ha già ricostruito la normativa di settore in termini diversi da quelli che il Giudice di primo grado ha consapevolmente disatteso (cfr. IV Sez., sentenza 19 ottobre 2007, n. 5475; Sez. III, parere 22 luglio 2008, n. 2332; Id., parere 11 novembre 2008, n. 2896).
Come esattamente rileva l’Amministrazione, il sistema retributivo del personale militare ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia. Viene in primo luogo in questione l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, secondo il quale per il personale militare “ il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità” (c.d. R.I.A.). Negli stessi termini si esprime l’art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, a proposito del personale della Polizia di Stato.
Entrambe le norme da ultimo richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con la nuova figura della “retribuzione individuale di anzianità”, con l’ovvia conseguenza che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa richiamata. Ritenendo diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla “retribuzione individuale di anzianità” per tutto il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere. Né può accettarsi l’osservazione che questo risultato sarebbe iniquo, inaccettabile e irragionevole, in quanto, la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici che, però, continuerebbero a essere riconosciuti a favore della dirigenza militare solamente perché resta ferma, per gli appartenenti a quest’ultima, la progressione economica per classi e scatti. Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile.
In conclusione, il comportamento dell’Amministrazione, che non ha riconosciuto al signor OMISSIS i benefici invocati, è pienamente conforme alla normativa vigente e si sottrae alle censure sollevate nei suoi confronti.
3. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato.
Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e respinge il ricorso di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
Se ricordo bene, alcuni CC hanno fatto analogo ricorso al Tar.
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N. 06763/2011REG.PROV.COLL.
N. 09047/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9047 del 2011, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00504/2011, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONE STIPENDIALE BIENNALE BENEFICI DEMOGRAFICI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte appellante l’avvocato Enrico De Giovanni (Avv.St.);
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con sentenza 4 agosto 2011, n. 504, il T.A.R. per il Molise, Sezione I, accoglieva il ricorso del signor OMISSIS contro la reiezione dell’istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale biennale del 2,5 % e riconosceva i benefici in oggetto nei limiti temporali derivanti dalla maturata prescrizione.
L’Amministrazione proponeva appello contro tale decisione, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Controparte, sebbene ritualmente notificataria, non si è costituit.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011 la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e previa comunicazione all’unica parte costituita, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
2. L’appello è fondato e va perciò accolto.
Presupposto per l’eventuale riconoscimento dei benefici in questione è la vigenza e l’applicabilità dell’art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1. Il primo comma dell’art. 22 recitava che “nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo “.
Successivamente l’art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, stabiliva che “ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Senonché il Consiglio di Stato - con valutazione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede - ha già ricostruito la normativa di settore in termini diversi da quelli che il Giudice di primo grado ha consapevolmente disatteso (cfr. IV Sez., sentenza 19 ottobre 2007, n. 5475; Sez. III, parere 22 luglio 2008, n. 2332; Id., parere 11 novembre 2008, n. 2896).
Come esattamente rileva l’Amministrazione, il sistema retributivo del personale militare ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia. Viene in primo luogo in questione l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, secondo il quale per il personale militare “ il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità” (c.d. R.I.A.). Negli stessi termini si esprime l’art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, a proposito del personale della Polizia di Stato.
Entrambe le norme da ultimo richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con la nuova figura della “retribuzione individuale di anzianità”, con l’ovvia conseguenza che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa richiamata. Ritenendo diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1 gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla “retribuzione individuale di anzianità” per tutto il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere. Né può accettarsi l’osservazione che questo risultato sarebbe iniquo, inaccettabile e irragionevole, in quanto, la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici che, però, continuerebbero a essere riconosciuti a favore della dirigenza militare solamente perché resta ferma, per gli appartenenti a quest’ultima, la progressione economica per classi e scatti. Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile.
In conclusione, il comportamento dell’Amministrazione, che non ha riconosciuto al signor OMISSIS i benefici invocati, è pienamente conforme alla normativa vigente e si sottrae alle censure sollevate nei suoi confronti.
3. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato.
Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e respinge il ricorso di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Ho fatto adesso un giro in internet ed ho constatato che anche alcuni della polizia hanno avanzato tramite legali vari ricorsi, non so se anche il personale della Guardia di Finanza è stato coinvolto.
Bo...... staremo ha vedere.
Un saluto a tutti.
Bo...... staremo ha vedere.
Un saluto a tutti.
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Ha questo punto l'unica via d'uscita da questo intreccio è adire alla Corte Costituzionale, solo così si può fare chiarezza su questa disparità di trattamento, gli ufficiali SI e gli altri NO.
Le famiglie con figli ce li abbiamo quasi tutti.
Le famiglie con figli ce li abbiamo quasi tutti.
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Per opportuna notizia significando che, di queste sentenze ne stanno altre 34, emesse tutte lo stesso giorno che riguardano oltre al personale dell'Arma anche il personale della GdF.
Tutte con lo stesso giudizio.
Il Consiglio di Stato ha detto:
1)- D’altro canto, la circostanza che ancora esistono carriere retribuite con classi e scatti è sufficiente spiegazione del perché l’art. 1 comma 1 D.L.vo 179 del 2009 (c.d. decreto Calderoli) abbia salvato, del R.D.L. 1542 del 1927, esclusivamente la provvidenza dell’art. 22, che, di fatti, fin dall’origine, si riferiva solamente ai dipendenti il cui trattamento economico si articoli, appunto, in classi e scatti.
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N. 01682/2012REG.PROV.COLL.
N. 00788/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio D'Ettore, Ennio Cerio, con domicilio eletto presso Lorella De Fiores in Roma, via Courmajeur, 25;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00455/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO DIRITTO A PERCEPIRE BENEFICI DEMOGRAFICI PER SCATTO ANTICIPATO DELLO STIPENDIO PER SOPRAVVENIRE DI FIGLI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mauro Salvatore Chiauri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la paret pubblica l’avv. Daniela Giacobbe (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per il Molise ha accolto il ricorso della parte privata contro la reiezione dell’istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale del 2,5 per cento ed ha riconosciuto detti benefici nei limiti temporali derivanti dalla maturata prescrizione.
L’amministrazione ha proposto appello contro tale decisione chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Controparte si è costituita contestando le tesi di appello.
Alla camera di consiglio di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito, previo avviso ai legali presenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 60 e 74 C.p.a..
L’appello è fondato, così com’è stato ritenuto fondato analogo ricorso dell’amministrazione con sentenza di questa sezione n. 6763 del 20 dicembre 2011.
Presupposto per l’eventuale riconoscimento dei benefici in questione è, a parte la vigenza, l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937 n. 2, convertito dalla L. 3 gennaio 1939 n. 1. Il primo comma dell’art. 22 stabiliva che “nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo”.
Successivamente l’art. 16 comma 4 D.L. 6 giugno 1981 n.283, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 1981 n. 432, stabiliva che “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Il Consiglio di Stato, in ordine a tale disciplina, ne ha già ricostruito la portata normativa in termini diversi da quelli che il Giudice di primo grado ha consapevolmente disatteso (cfr. Sez. IV 19 ottobre 2007 n. 5475; sez. III – pareri - 22 luglio 2008 n. 2332 e 11 novembre 2008 n. 2896); e dalle valutazioni di tale giurisprudenza il Collegio non trova ragioni per discostarsi in questa sede.
In sostanza il sistema retributivo del personale militare, come esattamente rilevato dalla P.A., ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia.
In primo luogo l’art. 1 comma 3 D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987 n. 468, prevede che per il personale militare “il valore per scatti e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità” (c..d. R.I.A.). Identicamente si esprime per il personale della Polizia di Stato l’art. 3 comma 1 D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.
Entrambe le norme appena richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della “retribuzione individuale di anzianità”, con la conseguenza, che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa sullo scatto anticipato per sopravvenire di figlio.
A pensare diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla “retribuzione individuale di anzianità” per il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione, questa, palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere.
Né potrebbe accettarsi l’obiezione che questo esito sarebbe iniquo e inaccettabile sotto il profilo che la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici, laddove gli stessi benefici continuerebbero ad essere riconosciuti in favore della dirigenza militare, soltanto perché, per gli appartenenti a quest’ultima, resta ferma la progressione per classi e scatti.
Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile.
D’altro canto, la circostanza che ancora esistono carriere retribuite con classi e scatti è sufficiente spiegazione del perché l’art. 1 comma 1 D.L.vo 179 del 2009 (c.d. decreto Calderoli) abbia salvato, del R.D.L. 1542 del 1927, esclusivamente la provvidenza dell’art. 22, che, di fatti, fin dall’origine, si riferiva solamente ai dipendenti il cui trattamento economico si articoli, appunto, in classi e scatti.
In conclusione, il diniego del riconoscimento all’attuale parte appellata dello scatto anticipato è conforme alla normativa vigente e si sottrae alle censure sollevate in prime cure nei suoi confronti.
Per le considerazioni esposte l’appello va accolto.
Sussistono, per altro, ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso originario della parte qui appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
Tutte con lo stesso giudizio.
Il Consiglio di Stato ha detto:
1)- D’altro canto, la circostanza che ancora esistono carriere retribuite con classi e scatti è sufficiente spiegazione del perché l’art. 1 comma 1 D.L.vo 179 del 2009 (c.d. decreto Calderoli) abbia salvato, del R.D.L. 1542 del 1927, esclusivamente la provvidenza dell’art. 22, che, di fatti, fin dall’origine, si riferiva solamente ai dipendenti il cui trattamento economico si articoli, appunto, in classi e scatti.
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N. 01682/2012REG.PROV.COLL.
N. 00788/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio D'Ettore, Ennio Cerio, con domicilio eletto presso Lorella De Fiores in Roma, via Courmajeur, 25;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00455/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO DIRITTO A PERCEPIRE BENEFICI DEMOGRAFICI PER SCATTO ANTICIPATO DELLO STIPENDIO PER SOPRAVVENIRE DI FIGLI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mauro Salvatore Chiauri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la paret pubblica l’avv. Daniela Giacobbe (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per il Molise ha accolto il ricorso della parte privata contro la reiezione dell’istanza volta alla corresponsione dei benefici demografici consistenti nella maggiorazione stipendiale del 2,5 per cento ed ha riconosciuto detti benefici nei limiti temporali derivanti dalla maturata prescrizione.
L’amministrazione ha proposto appello contro tale decisione chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. Controparte si è costituita contestando le tesi di appello.
Alla camera di consiglio di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito, previo avviso ai legali presenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 60 e 74 C.p.a..
L’appello è fondato, così com’è stato ritenuto fondato analogo ricorso dell’amministrazione con sentenza di questa sezione n. 6763 del 20 dicembre 2011.
Presupposto per l’eventuale riconoscimento dei benefici in questione è, a parte la vigenza, l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937 n. 2, convertito dalla L. 3 gennaio 1939 n. 1. Il primo comma dell’art. 22 stabiliva che “nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo”.
Successivamente l’art. 16 comma 4 D.L. 6 giugno 1981 n.283, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 1981 n. 432, stabiliva che “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Il Consiglio di Stato, in ordine a tale disciplina, ne ha già ricostruito la portata normativa in termini diversi da quelli che il Giudice di primo grado ha consapevolmente disatteso (cfr. Sez. IV 19 ottobre 2007 n. 5475; sez. III – pareri - 22 luglio 2008 n. 2332 e 11 novembre 2008 n. 2896); e dalle valutazioni di tale giurisprudenza il Collegio non trova ragioni per discostarsi in questa sede.
In sostanza il sistema retributivo del personale militare, come esattamente rilevato dalla P.A., ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia.
In primo luogo l’art. 1 comma 3 D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987 n. 468, prevede che per il personale militare “il valore per scatti e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità” (c..d. R.I.A.). Identicamente si esprime per il personale della Polizia di Stato l’art. 3 comma 1 D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.
Entrambe le norme appena richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della “retribuzione individuale di anzianità”, con la conseguenza, che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa sullo scatto anticipato per sopravvenire di figlio.
A pensare diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla “retribuzione individuale di anzianità” per il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione, questa, palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere.
Né potrebbe accettarsi l’obiezione che questo esito sarebbe iniquo e inaccettabile sotto il profilo che la semplice modifica della struttura del trattamento economico del personale militare inquadrato nei livelli retributivi comporterebbe la perdita di benefici, laddove gli stessi benefici continuerebbero ad essere riconosciuti in favore della dirigenza militare, soltanto perché, per gli appartenenti a quest’ultima, resta ferma la progressione per classi e scatti.
Il rilievo non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile.
D’altro canto, la circostanza che ancora esistono carriere retribuite con classi e scatti è sufficiente spiegazione del perché l’art. 1 comma 1 D.L.vo 179 del 2009 (c.d. decreto Calderoli) abbia salvato, del R.D.L. 1542 del 1927, esclusivamente la provvidenza dell’art. 22, che, di fatti, fin dall’origine, si riferiva solamente ai dipendenti il cui trattamento economico si articoli, appunto, in classi e scatti.
In conclusione, il diniego del riconoscimento all’attuale parte appellata dello scatto anticipato è conforme alla normativa vigente e si sottrae alle censure sollevate in prime cure nei suoi confronti.
Per le considerazioni esposte l’appello va accolto.
Sussistono, per altro, ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso originario della parte qui appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Eccole che rispuntano.
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18/12/2013 201306080 Sentenza 4
N. 06080/2013REG.PROV.COLL.
N. 00525/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 525 del 2012, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor V. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D’Ettorre ed Ennio Cerio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,
per la riforma
della sentenza nr. 502/2011 resa inter partes dal T.A.R. del Molise, Sezione Prima, depositata in data 4 agosto 2011 e notificata il 24 novembre 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato signor V. S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Elefante per l’Amministrazione appellante e l’avv. Giovanni Romano, su delega degli avv.ti Cerio e D’Ettorre, per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa appella la sentenza con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal signor V. S., militare dell’Esercito, il T.A.R. del Molise ha annullato il diniego opposto all’istanza da questi formulata al fine di percepire i benefici demografici del 2,5 % di scatto anticipato dello stipendio per il sostentamento dei figli ai sensi del r.d.l. 21 agosto 1937, nr. 1547 (come modificato dal d.l. 6 giugno 1981, nr. 283, convertito dalla legge 6 agosto 1981, nr. 432) e conseguentemente ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dei detti benefici.
A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto l’erroneità della sentenza alla luce dell’impossibilità di accoglimento dell’istanza, stante l’insussistenza dei presupposti di legge a seguito delle modifiche del sistema di attribuzione stipendiale del personale militare di livello non dirigenziale, introdotte dal d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, nr. 468, e dal d.l. 21 settembre 1987, nr. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, nr. 472.
Resiste l’originario ricorrente, assumendo l’infondatezza dell’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
2. All’udienza del 26 novembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, l’appello è fondato e va conseguentemente accolto.
4. Ed invero, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – in sede sia consultiva che giurisdizionale – risulta saldamente attestata nel senso che il beneficio “demografico” previsto dall’art. 22 del r.d.l. nr. 1542 del 1937, consistente nell’attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione al suddetto personale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, nr. 468 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2011, nr. 6763; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475; in sede consultiva, Cons. Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, nr. 5379; id., sez. III, parere 22 luglio 2008, nr. 2332).
Per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che – pur in difetto di un’espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo – l’applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo la cui progressione è informata a criteri tutt’affatto diversi.
Il consolidato indirizzo che si è sopra richiamato, inoltre, ha chiarito anche l’inconferenza del richiamo al parere dell’Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992, su cui si fonda anche la sentenza qui impugnata.
Infatti, tale pronuncia riguarda l’attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458: pertanto, non può sussistere analogia né tra le predette disposizioni regolanti i benefici demografici né tra quelle previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, atteso che dal testo dell’art. 22 del r.d.l. nr. 1542 del 1937 si desume che, oltre al materializzarsi dell’evento previsto (cioè la nascita di un figlio), la condizione specificamente richiesta per la concessione anticipata dell’incremento stipendiale di cui al beneficio in parola é che la carriera di appartenenza dell’istante presenti una struttura contemplante aumenti periodici suscettibili di essere corrisposti anticipatamente in occasione della nascita di un figlio; ne consegue necessariamente che, qualora tale meccanismo venga soppresso, come si é verificato nel caso di specie, la norma invocata dal ricorrente non possa più essere applicata poiché il fatto che lo stipendio sia suscettibile di aumenti periodici ne costituisce il presupposto.
Non esistendo analoga clausola nel r.d. nr. 3458 del 1928 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, l’Amministrazione non poteva disporre allo stesso modo per le due fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 novembre 2008, nr. 2896).
5. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di integrale riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.
6. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2013 201306080 Sentenza 4
N. 06080/2013REG.PROV.COLL.
N. 00525/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 525 del 2012, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor V. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D’Ettorre ed Ennio Cerio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,
per la riforma
della sentenza nr. 502/2011 resa inter partes dal T.A.R. del Molise, Sezione Prima, depositata in data 4 agosto 2011 e notificata il 24 novembre 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato signor V. S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Elefante per l’Amministrazione appellante e l’avv. Giovanni Romano, su delega degli avv.ti Cerio e D’Ettorre, per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa appella la sentenza con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal signor V. S., militare dell’Esercito, il T.A.R. del Molise ha annullato il diniego opposto all’istanza da questi formulata al fine di percepire i benefici demografici del 2,5 % di scatto anticipato dello stipendio per il sostentamento dei figli ai sensi del r.d.l. 21 agosto 1937, nr. 1547 (come modificato dal d.l. 6 giugno 1981, nr. 283, convertito dalla legge 6 agosto 1981, nr. 432) e conseguentemente ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dei detti benefici.
A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto l’erroneità della sentenza alla luce dell’impossibilità di accoglimento dell’istanza, stante l’insussistenza dei presupposti di legge a seguito delle modifiche del sistema di attribuzione stipendiale del personale militare di livello non dirigenziale, introdotte dal d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, nr. 468, e dal d.l. 21 settembre 1987, nr. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, nr. 472.
Resiste l’originario ricorrente, assumendo l’infondatezza dell’appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
2. All’udienza del 26 novembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, l’appello è fondato e va conseguentemente accolto.
4. Ed invero, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – in sede sia consultiva che giurisdizionale – risulta saldamente attestata nel senso che il beneficio “demografico” previsto dall’art. 22 del r.d.l. nr. 1542 del 1937, consistente nell’attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione al suddetto personale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, nr. 468 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2011, nr. 6763; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475; in sede consultiva, Cons. Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, nr. 5379; id., sez. III, parere 22 luglio 2008, nr. 2332).
Per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che – pur in difetto di un’espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo – l’applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo la cui progressione è informata a criteri tutt’affatto diversi.
Il consolidato indirizzo che si è sopra richiamato, inoltre, ha chiarito anche l’inconferenza del richiamo al parere dell’Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992, su cui si fonda anche la sentenza qui impugnata.
Infatti, tale pronuncia riguarda l’attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458: pertanto, non può sussistere analogia né tra le predette disposizioni regolanti i benefici demografici né tra quelle previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, atteso che dal testo dell’art. 22 del r.d.l. nr. 1542 del 1937 si desume che, oltre al materializzarsi dell’evento previsto (cioè la nascita di un figlio), la condizione specificamente richiesta per la concessione anticipata dell’incremento stipendiale di cui al beneficio in parola é che la carriera di appartenenza dell’istante presenti una struttura contemplante aumenti periodici suscettibili di essere corrisposti anticipatamente in occasione della nascita di un figlio; ne consegue necessariamente che, qualora tale meccanismo venga soppresso, come si é verificato nel caso di specie, la norma invocata dal ricorrente non possa più essere applicata poiché il fatto che lo stipendio sia suscettibile di aumenti periodici ne costituisce il presupposto.
Non esistendo analoga clausola nel r.d. nr. 3458 del 1928 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, l’Amministrazione non poteva disporre allo stesso modo per le due fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 novembre 2008, nr. 2896).
5. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di integrale riforma della sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso di primo grado.
6. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2013
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Adesso anche il Tar di Pescara boccia tale beneficio per i bassi livelli.
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13/01/2014 201400041 Sentenza 1
N. 00041/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2013, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – omissis - ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. E. C., con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale, in Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;
per ottenere
- l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto dello stipendio per il sostentamento dei figli;
- la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione del maturato economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Omissis, su delega dell'avv. E. C., per la parte ricorrente, l'avv, distrettuale dello Stato per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli attuali ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere attribuzione dei benefici economici per l’incremento demografico (di cui al D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonché all’art. 16, comma quattro, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella L. 6 agosto 1981, n. 432) previsti per il personale militare e consistenti nello scatto di stipendio pari al 2,5% per il sostentamento dei figli; i ricorrenti chiedono, altresì, la condanna delle Amministrazione intimate al pagamento delle somme maturate e il risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio e con memoria depositata il 5 dicembre 2013 hanno diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - gli attuali ricorrenti rivendicano l’attribuzione dei benefici economici per l’incremento demografico previsti dal D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonché dall’art. 16, comma quattro, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella L. 6 agosto 1981, n. 432, per il personale militare e consistenti nello scatto di stipendio pari al 2,5% per il sostentamento dei figli.
Il ricorso è privo di pregio.
Va, invero, al riguardo ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato - in sede sia consultiva che giurisdizionale - risulta oggi saldamente attestata nel senso che il beneficio “demografico” in parola, consistente nell’attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987, a seguito dell’estensione al suddetto personale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (cfr. in sede giurisdizionale Cons. St., sez. IV, 18 dicembre 2013, nn. 6071 e 6075-6081, 22 marzo 2012, n. 1649, 20 dicembre 2011, n. 6763, 19 ottobre 2007, n. 5475; ed in sede consultiva, Cons. Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, n. 5379, e sez. III, parere 22 luglio 2008, n. 2332).
Per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che - pur in difetto di un’espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo - l’applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo la cui progressione è informata a criteri del tutto diversi.
Il consolidato indirizzo che si è sopra richiamato, inoltre, ha chiarito anche l’inconferenza del richiamo al parere dell’Adunanza Generale n. 742 del 17 maggio 1992, su cui si fonda anche la richiesta formulata con il presente ricorso.
Infatti, tale pronuncia riguarda l’attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458: pertanto, non può sussistere analogia né tra le predette disposizioni regolanti i benefici demografici, né tra quelle previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, atteso che dal testo dell’art. 22 del r.d.l. n. 1542 del 1937 si desume che, oltre al materializzarsi dell’evento previsto (cioè la nascita di un figlio), la condizione specificamente richiesta per la concessione anticipata dell’incremento stipendiale di cui al beneficio in parola é che la carriera di appartenenza dell’istante presenti una struttura contemplante aumenti periodici suscettibili di essere corrisposti anticipatamente in occasione della nascita di un figlio; ne consegue necessariamente che, qualora tale meccanismo venga soppresso, come si é verificato nel caso di specie, la norma invocata dal ricorrente non possa più essere applicata poiché il fatto che lo stipendio sia suscettibile di aumenti periodici ne costituisce il presupposto.
Non esistendo analoga clausola nel r.d. n. 3458 del 1928 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, l’Amministrazione non poteva disporre allo stesso modo per le due fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 novembre 2008, n. 2896).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
--------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2014 201400041 Sentenza 1
N. 00041/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2013, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – omissis - ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. E. C., con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale, in Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;
per ottenere
- l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto dello stipendio per il sostentamento dei figli;
- la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione del maturato economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Omissis, su delega dell'avv. E. C., per la parte ricorrente, l'avv, distrettuale dello Stato per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli attuali ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere attribuzione dei benefici economici per l’incremento demografico (di cui al D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonché all’art. 16, comma quattro, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella L. 6 agosto 1981, n. 432) previsti per il personale militare e consistenti nello scatto di stipendio pari al 2,5% per il sostentamento dei figli; i ricorrenti chiedono, altresì, la condanna delle Amministrazione intimate al pagamento delle somme maturate e il risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio e con memoria depositata il 5 dicembre 2013 hanno diffusamente contestato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - gli attuali ricorrenti rivendicano l’attribuzione dei benefici economici per l’incremento demografico previsti dal D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, nonché dall’art. 16, comma quattro, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella L. 6 agosto 1981, n. 432, per il personale militare e consistenti nello scatto di stipendio pari al 2,5% per il sostentamento dei figli.
Il ricorso è privo di pregio.
Va, invero, al riguardo ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato - in sede sia consultiva che giurisdizionale - risulta oggi saldamente attestata nel senso che il beneficio “demografico” in parola, consistente nell’attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987, a seguito dell’estensione al suddetto personale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (cfr. in sede giurisdizionale Cons. St., sez. IV, 18 dicembre 2013, nn. 6071 e 6075-6081, 22 marzo 2012, n. 1649, 20 dicembre 2011, n. 6763, 19 ottobre 2007, n. 5475; ed in sede consultiva, Cons. Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, n. 5379, e sez. III, parere 22 luglio 2008, n. 2332).
Per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che - pur in difetto di un’espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo - l’applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo la cui progressione è informata a criteri del tutto diversi.
Il consolidato indirizzo che si è sopra richiamato, inoltre, ha chiarito anche l’inconferenza del richiamo al parere dell’Adunanza Generale n. 742 del 17 maggio 1992, su cui si fonda anche la richiesta formulata con il presente ricorso.
Infatti, tale pronuncia riguarda l’attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458: pertanto, non può sussistere analogia né tra le predette disposizioni regolanti i benefici demografici, né tra quelle previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, atteso che dal testo dell’art. 22 del r.d.l. n. 1542 del 1937 si desume che, oltre al materializzarsi dell’evento previsto (cioè la nascita di un figlio), la condizione specificamente richiesta per la concessione anticipata dell’incremento stipendiale di cui al beneficio in parola é che la carriera di appartenenza dell’istante presenti una struttura contemplante aumenti periodici suscettibili di essere corrisposti anticipatamente in occasione della nascita di un figlio; ne consegue necessariamente che, qualora tale meccanismo venga soppresso, come si é verificato nel caso di specie, la norma invocata dal ricorrente non possa più essere applicata poiché il fatto che lo stipendio sia suscettibile di aumenti periodici ne costituisce il presupposto.
Non esistendo analoga clausola nel r.d. n. 3458 del 1928 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, l’Amministrazione non poteva disporre allo stesso modo per le due fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 novembre 2008, n. 2896).
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
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Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Messaggio da pinomarte64 »
Ecco le disparità che ci sono in italia, ai dirigenti sì a tutti gli altri no! Il consiglio di stato ci può spiegare sotto quale criterio non vengono applicate anche alla povera classe operaia? Non voglio esprimere il mio pensiero verso di loro perchè sono una persona corretta, però se mi si presentassero davanti.... non lo faranno mai!!! Buona serata a tutti!!
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Ricorso per l'ennesima volta respinto
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SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700701 - Public 2017-11-07 -
Pubblicato il 02/11/2017
N. 00701/2017 REG. PROV. COLL.
N. 01393/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2010, proposto da:
Marco Zoccheddu, Enrico Comandini, Cosimo La Monica, Alessandro Marrocolo, Giovanni Conti, Luca Carletti, Rossano Appetito, Sebastiano Scollo, Antonio Deledda, Gianfranco Lomuscio, Mario Bianchi, Mario Ricci, Gianluca Palagi, Massimo De Rosa, Giovanni Lamourt, Beniamino Collu, Bruno Vivaldo, Giovanni Calledda, Mario Bartolomei, Sergio Galloni, Mario Gnagnarella, Mauro Galaffroni, Alfonso Francavilla, Cristian Desiderio, Franco Di Cesare, Giuseppe De Luca, Emanuele Pascali, Cataldo Spalletta, Achille Stornaiuolo, Alessio Ceccarelli, Ottavio Paerna, Francesco Sassano, Massimo Polato, Leonardo Campanella, Nicola Lombardi, Gianluca Santinelli, Luca Marra, Damiano Carrieri, Gennaro Rallo, Paolo Giardina, Antonio Modano, Luca Saulli, Stefano Righi, Michele Enrico Cafasso, Stefano Garbuglia, Gianfranco Deiana, Mario Moi, Andrea Liverani, Giorgio Picchiotti, Vito Moccia, Moreno Crocini, Gennaro Voccia, Giuseppe Bazzano, Antonio Mulazzi, Rosarto Molisso, Maurizio Antonino Scontrino, Salvatore Erriquez, Saverio Cosimo Zingaropoli, Salvatore Gigante, Antonello Galistu, Paolo Mariani, Stefano Bosco, Lino Pasquariello, Gianluca Baldani, Massimiliano Corzani, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Pavanetto, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Maria Plati in Bologna, via Caprarie 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.9.2010 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo Ufficio contenzioso, comunicato il 28 settembre 2010, con cui non veniva accolta la richiesta formulata dai ricorrenti finalizzata ad ottenere il beneficio di cui al RDL 21 Agosto 1937 n. 1542 come modificato dall'art. 16 c. 4 D.L. 6 giugno 1981 n. 283 e successive modifiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Matteo Pavanetto e Andrea Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ricorrevano al TAR per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’aumento periodico del proprio stipendio in via anticipata per effetto della nascita di un figlio ai sensi dell’art. 22 RDL 1542/1937, norma abrogata solamente il 9.10.2010 con l’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare.
Si dolevano del fatto che il beneficio era ancora garantito ai militari che continuavano ad avere un sistema stipendiale fondato su classi e scatti, ritenendo che l’aver introdotto nel 1987 il sistema della Retribuzione Individuale di anzianità non fosse una ragione sufficiente per abolire il beneficio.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che la questione relativa alla applicabilità del beneficio demografico previsto dall'art. 22 del R.D.L. 21.8.1937 n. 542 a seguito della modificazione del sistema di attribuzione stipendiale, con il passaggio dalla progressione economica per classi di stipendio con automatismi biennali (previsto dalla L. 312/80) a quello della retribuzione individuale di anzianità (con le leggi nn. 468 e 472 del 1987), è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza la quale con orientamento maggioritario condiviso dal Collegio ha affermato che "Il beneficio demografico previsto dall'art. 22, r.d.l. 21 agosto 1937 n. 1542, come modificato dal d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito dalla l. 6 agosto 1981, n. 432, consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità, che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987 n. 468; per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che, pur in difetto di un'espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo, l'applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo, la cui progressione è informata a criteri tutt'affatto diversi" (ex multis: Consiglio di Stato sez. IV 4 febbraio 2014 n. 497).
Inoltre, il consolidato indirizzo che si è sopra richiamato, ha chiarito anche l'inconferenza del richiamo al parere dell'Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992, atteso che tale pronuncia riguarda l'attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458: pertanto, non può sussistere analogia né tra le predette disposizioni regolanti i benefici demografici né tra quelle previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, atteso che dal testo dell'art. 22 del r.d.l. nr. 1542 del 1937 si desume che, oltre al materializzarsi dell'evento previsto (cioè la nascita di un figlio), la condizione specificamente richiesta per la concessione anticipata dell'incremento stipendiale di cui al beneficio in parola é che la carriera di appartenenza dell'istante presenti una struttura contemplante aumenti periodici suscettibili di essere corrisposti anticipatamente in occasione della nascita di un figlio; ne consegue necessariamente che, qualora tale meccanismo venga soppresso, come si é verificato nel caso di specie, la norma invocata dal ricorrente non possa più essere applicata poiché il fatto che lo stipendio sia suscettibile di aumenti periodici ne costituisce il presupposto.
Non esistendo analoga clausola nel r.d. nr. 3458 del 1928 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, l'Amministrazione non poteva disporre allo stesso modo per le due fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 novembre 2008, nr. 2896)" (T.A.R. Lazio Roma sez. II 8 gennaio 2015 n. 149).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 4.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Giancarlo Mozzarelli
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700701 - Public 2017-11-07 -
Pubblicato il 02/11/2017
N. 00701/2017 REG. PROV. COLL.
N. 01393/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2010, proposto da:
Marco Zoccheddu, Enrico Comandini, Cosimo La Monica, Alessandro Marrocolo, Giovanni Conti, Luca Carletti, Rossano Appetito, Sebastiano Scollo, Antonio Deledda, Gianfranco Lomuscio, Mario Bianchi, Mario Ricci, Gianluca Palagi, Massimo De Rosa, Giovanni Lamourt, Beniamino Collu, Bruno Vivaldo, Giovanni Calledda, Mario Bartolomei, Sergio Galloni, Mario Gnagnarella, Mauro Galaffroni, Alfonso Francavilla, Cristian Desiderio, Franco Di Cesare, Giuseppe De Luca, Emanuele Pascali, Cataldo Spalletta, Achille Stornaiuolo, Alessio Ceccarelli, Ottavio Paerna, Francesco Sassano, Massimo Polato, Leonardo Campanella, Nicola Lombardi, Gianluca Santinelli, Luca Marra, Damiano Carrieri, Gennaro Rallo, Paolo Giardina, Antonio Modano, Luca Saulli, Stefano Righi, Michele Enrico Cafasso, Stefano Garbuglia, Gianfranco Deiana, Mario Moi, Andrea Liverani, Giorgio Picchiotti, Vito Moccia, Moreno Crocini, Gennaro Voccia, Giuseppe Bazzano, Antonio Mulazzi, Rosarto Molisso, Maurizio Antonino Scontrino, Salvatore Erriquez, Saverio Cosimo Zingaropoli, Salvatore Gigante, Antonello Galistu, Paolo Mariani, Stefano Bosco, Lino Pasquariello, Gianluca Baldani, Massimiliano Corzani, rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Pavanetto, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Maria Plati in Bologna, via Caprarie 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.9.2010 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo Ufficio contenzioso, comunicato il 28 settembre 2010, con cui non veniva accolta la richiesta formulata dai ricorrenti finalizzata ad ottenere il beneficio di cui al RDL 21 Agosto 1937 n. 1542 come modificato dall'art. 16 c. 4 D.L. 6 giugno 1981 n. 283 e successive modifiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Matteo Pavanetto e Andrea Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ricorrevano al TAR per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’aumento periodico del proprio stipendio in via anticipata per effetto della nascita di un figlio ai sensi dell’art. 22 RDL 1542/1937, norma abrogata solamente il 9.10.2010 con l’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare.
Si dolevano del fatto che il beneficio era ancora garantito ai militari che continuavano ad avere un sistema stipendiale fondato su classi e scatti, ritenendo che l’aver introdotto nel 1987 il sistema della Retribuzione Individuale di anzianità non fosse una ragione sufficiente per abolire il beneficio.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che la questione relativa alla applicabilità del beneficio demografico previsto dall'art. 22 del R.D.L. 21.8.1937 n. 542 a seguito della modificazione del sistema di attribuzione stipendiale, con il passaggio dalla progressione economica per classi di stipendio con automatismi biennali (previsto dalla L. 312/80) a quello della retribuzione individuale di anzianità (con le leggi nn. 468 e 472 del 1987), è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza la quale con orientamento maggioritario condiviso dal Collegio ha affermato che "Il beneficio demografico previsto dall'art. 22, r.d.l. 21 agosto 1937 n. 1542, come modificato dal d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito dalla l. 6 agosto 1981, n. 432, consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità, che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987 n. 468; per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che, pur in difetto di un'espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo, l'applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo, la cui progressione è informata a criteri tutt'affatto diversi" (ex multis: Consiglio di Stato sez. IV 4 febbraio 2014 n. 497).
Inoltre, il consolidato indirizzo che si è sopra richiamato, ha chiarito anche l'inconferenza del richiamo al parere dell'Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992, atteso che tale pronuncia riguarda l'attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458: pertanto, non può sussistere analogia né tra le predette disposizioni regolanti i benefici demografici né tra quelle previste a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, atteso che dal testo dell'art. 22 del r.d.l. nr. 1542 del 1937 si desume che, oltre al materializzarsi dell'evento previsto (cioè la nascita di un figlio), la condizione specificamente richiesta per la concessione anticipata dell'incremento stipendiale di cui al beneficio in parola é che la carriera di appartenenza dell'istante presenti una struttura contemplante aumenti periodici suscettibili di essere corrisposti anticipatamente in occasione della nascita di un figlio; ne consegue necessariamente che, qualora tale meccanismo venga soppresso, come si é verificato nel caso di specie, la norma invocata dal ricorrente non possa più essere applicata poiché il fatto che lo stipendio sia suscettibile di aumenti periodici ne costituisce il presupposto.
Non esistendo analoga clausola nel r.d. nr. 3458 del 1928 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, l'Amministrazione non poteva disporre allo stesso modo per le due fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 novembre 2008, nr. 2896)" (T.A.R. Lazio Roma sez. II 8 gennaio 2015 n. 149).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 4.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Giancarlo Mozzarelli
IL SEGRETARIO
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
D. LGS n. 66/2010 del Codice dell'ordinamento militare.
Art. 1814
Scatti demografici
1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Nota all'art. 1814:
- Il testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1937, n. 215, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1939, n. 10), è il seguente:
«Art. 22. - 1. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
2. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma».
--------------------------------------------------------
Ricorso fatto da alcuni Finanzieri
Ricorso perso
1) - Tale principio ha trovato, del resto, coerente ed esplicita affermazione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di sottolineare che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie;
- ) - e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che solo il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento può costituire indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (cfr. C. Cost. ordinanza 5-17 luglio 2001 n. 254; C.Cost. sentenza 13-27 aprile 2000 n.126).
2) - In tal senso è evidente che l'applicazione dei benefici demografici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile proprio per una precisa scelta del legislatore,
- ) - che ha previsto un sistema retributivo del personale dirigente la cui progressione è informata a criteri diversi dal sistema previsto per il personale non dirigente,
- ) - non essendo in discussione che a seguito della riforma il meccanismo in concreto prescelto dal legislatore per il personale non dirigente non sia idoneo a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa,
- ) - indipendentemente dall’applicazione di una indennità che certamente, per la sua marginale misura non incide in senso sostanziale sul trattamento economico complessivo del dipendente.
3) - Per le superiori ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale non supera la soglia di manifesta infondatezza di cui alla L.87/53.
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SENTENZA ,sede di PALERMO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800263, - Public 2018-01-29 -
Pubblicato il 29/01/2018
N. 00263/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00082/2012 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2012, proposto da:
AGRELLA Antonio Rocco, ALVARO Antonio, ANDOLINA Giuseppe, CALVARUSO Vito, CATANZARO Gaspare, CUZZOCREA Antonino, GALLUFFO Pietro, GENTILE Salvatore, MANGIARACINA Alfonso, NAVARRA Onofrio, NIGRO Giuseppe, PROVENZIANI Mauro, PULTRONE Domenico, QUARTARARO Francesco, RENDA Isidoro, RIZZO Giancarlo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Nigrelli e Nino Bullaro, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Leonardo Da Vinci n.94;
contro
il MINISTERO DEL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
CONSOLE Adriano, FRANZÈ Francesco, LO GIUDICE Michele, NOBILE Salvatore, NOTARBARTOLO Domenico Leonardo, PELUCCHINI Massimo, SICILIANO Domenico, SOFFIETTO Paolo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Nigrelli e Nino Bullaro, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Leonardo Da Vinci n.94;
per l'annullamento
della nota prot. nr. 0638903/11 del 28.10.2011 del R.T.L.A. Sicilia notificata agli odierni ricorrenti tra il 02.11.2011 ed il 14.11.2011;
e per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità dei benefici demografici stipendiali prevista dal R.D. L.21.08.1937 nr. 1542
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori Giuseppe Triassi, su delega - oralmente riferita - degli avv.ti Nino Bullaro e Gianluca Nigrelli, per i ricorrenti e per gli intervenienti ad adiuvandum, Fabio Caserta per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 20/12/2011 e depositato il 17/01/2012 i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno impugnato la nota in epigrafe indicata, con la quale è stato loro comunicato il rigetto della domanda con cui hanno richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità (benefici demografici stipendiali) prevista dal R.D. L.21.08.1937 nr. 1542; e ciò sulla considerazione che il superamento dell'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità ha di fatto reso impossibile la corresponsione dei benefici in parola.
1.2. In data 19/12/2012 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di costituzione di mera forma e con la quale è stata unicamente eccepita l’intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità demografiche per cui è causa.
1.3. Successivamente, con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 14/02/2012 e depositato il 28/02/2012, sono intervenuti nel giudizio altri otto militari ai quali la comunicazione di diniego era stata notificata successivamente rispetto ai ricorrenti, nelle date tra il 24/12/2011 ed il 2101/2012.
1.4. Il 02/03/2012 l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento.
1.5. In data 31/05/2017 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica.
1.6. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento proposta dalla difesa erariale sul rilievo che nel processo amministrativo l’intervento può essere svolto soltanto da soggetti la cui posizione giuridica sia “dipendente ovvero secondaria ovvero ancora accessoria rispetto all’interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente” e che l’interveniente non deve avere “un interesse che lo legittimerebbe all’impugnativa in via autonoma da esperirsi entro il termine di decadenza”.
L’eccezione è infondata.
Infatti gli intervenienti hanno impugnato la medesima comunicazione di diniego dei benefici stipendiali nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento nei loro confronti (notificazioni perfezionate tra il 24/12/2011 e il 21/01/2012), hanno depositato l’atto nei successivi trenta giorni e con esso hanno proposto le medesime censure d cui al ricorso; sicché l’atto di intervento possiede tutti i requisiti minimi di cui all’art.40 cod.proc.amm. per potere essere considerato un autonomo ricorso.
Preso atto della tempestività della notifica dell’atto di intervento, appare evidente che le medesime ragioni di economia processuale e di uniformità di giudizio che avrebbero imposto la riunione dei due giudizi – ove separatamente proposti – impongono al Collegio di rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, non essendo lo strumento processuale prescelto dagli intervenienti affatto preordinato alla elusione dei termini decadenziali di impugnazione.
3. Può invece soprassedersi dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale limitatamente alle pretese economiche che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
4. Può procedersi, dunque, all’esame del merito del ricorso.
4.1. Premettono i ricorrenti che il R.D. L. 21 agosto 1937 n. 1542 convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939 n. 1 prevede dei benefici per l'incremento demografico della Nazione che l’art. 16, comma 4, del decreto legge 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981 n. 432, ha identificato nel conferimento di aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Espongono poi che la legge 14 novembre 1987, n. 468 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, ha sostituito la progressione per classi e scatti con la retribuzione individuale di anzianità. A seguito di tale modifica, le Amministrazioni militari hanno sospeso, oltre agli scatti periodici scanditi dall’anzianità esplicitamente novati dal nuovo sistema previsto dal D.P.R. 150/1987, anche l’attribuzione dei benefici “convenzionali” pur non essendo stati esplicitamente cancellati dal nuovo sistema.
Tuttavia con il parere n. 742/1992 espresso dalla Sezione Prima nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo ...”.
L’Amministrazione militare, con i provvedimenti qui impugnati, avrebbe dunque illegittimamente negato il riconoscimento del beneficio ai ricorrenti sulla considerazione che il superamento dell'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità ha di fatto reso impossibile la corresponsione dei benefici in parola.
4.2. Su tali premesse i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione del r.d. l.1542/1937; violazione degli artt. 2, 29 e 31 della costituzione; violazione dell'art. 16 della carta sociale europea; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'ingiustizia manifesta e dello sviamento di potere.
Sostengono, infatti, che:
- da un lato è facilmente constatabile l'attuale vigenza del beneficio in questione espressamente citato dall'art. 1814 del D.Lgs 15/03/2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) per riconoscere gli scatti demografici al personale dirigente; ciò confermerebbe sia la portata normativa del provvedimento presuntivamente abrogato, sia l'espressa volontà dello Stato di continuare a perseguire quegli obiettivi di carattere generale e solidaristico introdotti con il R.D. L. 1542/1937;
- dall'altro lato, la tesi della incompatibilità assoluta, sostenuta dall'amministrazione convenuta, sarebbe stata smentita dallo stesso Consiglio di Stato con il parere sopra citato.
Sulla scorta di tali considerazioni i ricorrenti sostengono, pertanto, che il diniego del beneficio al personale non dirigente concreterebbe una manifesta disparità di trattamento rispetto proprio al personale dirigenziale e citano una sentenza del T.A.R. per il Molise (sent. 472/2011 del 20.4.2011) che ha riconosciuto il diritto di un militare della G.d.F. al beneficio di cui oggi si discute, respingendo la tesi dell'abrogazione tacita determinata dall'entrata in vigore del nuovo regime retributivo per il personale non dirigente.
5. Le censure proposte sono infondate.
Ed invero, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che “Il beneficio demografico previsto dall'art. 22, r.d. l. 21 agosto 1937 n. 1542, come modificato dal d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito dalla l. 6 agosto 1981, n. 432, consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità, che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987, n. 468;
per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che, pur in difetto di un'espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo, l'applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo, la cui progressione è informata a criteri tutt'affatto diversi” (Consiglio di Stato sez. IV 04 febbraio 2014 n. 497 che annulla Tar Molise, n. 475 del 2011).
Nella sentenza sopra massimata il Consiglio di Stato, citando numerosi precedenti in materia, ha avuto anche modo di rilevare “l'inconferenza del richiamo al parere dell'Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992 …” citato anche dagli odierni ricorrenti e che riguardava, invece, l'attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458.
Il superiore indirizzo, come detto, è stato ribadito in numerose pronunzie del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato 04/02/2014 n.497; id. 18 dicembre 2013 n. 6071; id. 22 marzo 2012 n. 1649; id. 20 dicembre 2011 n. 6763; id., 19 ottobre 2007, n.5475) che in sede consultiva (Consiglio di Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, nr. 5379; id., sez. III, parere 22 luglio 2008, nr. 2332).
Alla stregua di quanto precede, in considerazione del granitico orientamento del Consiglio di Stato nella materia in esame, le censure proposte si rivelano infondate.
6. Deve infine essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del R.D. L. 21.08.1937 nr. 1542 sollevata dalla difesa di parte ricorrente con riferimento all’interpretazione parzialmente abrogatrice, affermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ad opera della Legge 14.11.1987 nr. 468 e della Legge 20.11.1987 nr. 472.
Sostiene parte ricorrente che così come attualmente applicata, la normativa sui benefici demografici condurrebbe alla aberrante situazione di favorire e/o incentivare la nascita di nuclei familiari per coloro che appartengono alla classe dirigenziale a sfavore di chi non vi appartiene, in violazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 31 della nostra Costituzione in quanto agevolerebbe la formazione della famiglia solo ed esclusivamente per una specifica classe sociale.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni articolate da parte ricorrente non siano suscettibili di condivisione.
Infatti, le scelte in ordine al trattamento del personale in regime di diritto pubblico - così come la possibilità di prevedere misure di perequazione mediante l'attribuzione di voci retributive o indennità particolari a personale appartenente a figure e livelli diversi - rientrano nella discrezionalità del legislatore, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie e, pertanto, restano sindacabili (in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost.) solo nei casi di manifesta irragionevolezza.
Tale principio ha trovato, del resto, coerente ed esplicita affermazione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di sottolineare che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie; e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che solo il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento può costituire indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (cfr. C. Cost. ordinanza 5-17 luglio 2001 n. 254; C.Cost. sentenza 13-27 aprile 2000 n.126).
In tal senso è evidente che l'applicazione dei benefici demografici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile proprio per una precisa scelta del legislatore, che ha previsto un sistema retributivo del personale dirigente la cui progressione è informata a criteri diversi dal sistema previsto per il personale non dirigente, non essendo in discussione che a seguito della riforma il meccanismo in concreto prescelto dal legislatore per il personale non dirigente non sia idoneo a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa, indipendentemente dall’applicazione di una indennità che certamente, per la sua marginale misura non incide in senso sostanziale sul trattamento economico complessivo del dipendente.
Per le superiori ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale non supera la soglia di manifesta infondatezza di cui alla L.87/53.
7. Conclusivamente, per tutte le superiori considerazioni il ricorso va respinto.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al definitivo consolidarsi del citato indirizzo giurisprudenziale successivamente alla data di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO
Art. 1814
Scatti demografici
1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Nota all'art. 1814:
- Il testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1937, n. 215, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1939, n. 10), è il seguente:
«Art. 22. - 1. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
2. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma».
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Ricorso fatto da alcuni Finanzieri
Ricorso perso
1) - Tale principio ha trovato, del resto, coerente ed esplicita affermazione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di sottolineare che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie;
- ) - e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che solo il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento può costituire indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (cfr. C. Cost. ordinanza 5-17 luglio 2001 n. 254; C.Cost. sentenza 13-27 aprile 2000 n.126).
2) - In tal senso è evidente che l'applicazione dei benefici demografici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile proprio per una precisa scelta del legislatore,
- ) - che ha previsto un sistema retributivo del personale dirigente la cui progressione è informata a criteri diversi dal sistema previsto per il personale non dirigente,
- ) - non essendo in discussione che a seguito della riforma il meccanismo in concreto prescelto dal legislatore per il personale non dirigente non sia idoneo a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa,
- ) - indipendentemente dall’applicazione di una indennità che certamente, per la sua marginale misura non incide in senso sostanziale sul trattamento economico complessivo del dipendente.
3) - Per le superiori ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale non supera la soglia di manifesta infondatezza di cui alla L.87/53.
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SENTENZA ,sede di PALERMO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800263, - Public 2018-01-29 -
Pubblicato il 29/01/2018
N. 00263/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00082/2012 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2012, proposto da:
AGRELLA Antonio Rocco, ALVARO Antonio, ANDOLINA Giuseppe, CALVARUSO Vito, CATANZARO Gaspare, CUZZOCREA Antonino, GALLUFFO Pietro, GENTILE Salvatore, MANGIARACINA Alfonso, NAVARRA Onofrio, NIGRO Giuseppe, PROVENZIANI Mauro, PULTRONE Domenico, QUARTARARO Francesco, RENDA Isidoro, RIZZO Giancarlo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Nigrelli e Nino Bullaro, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Leonardo Da Vinci n.94;
contro
il MINISTERO DEL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
CONSOLE Adriano, FRANZÈ Francesco, LO GIUDICE Michele, NOBILE Salvatore, NOTARBARTOLO Domenico Leonardo, PELUCCHINI Massimo, SICILIANO Domenico, SOFFIETTO Paolo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Nigrelli e Nino Bullaro, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Leonardo Da Vinci n.94;
per l'annullamento
della nota prot. nr. 0638903/11 del 28.10.2011 del R.T.L.A. Sicilia notificata agli odierni ricorrenti tra il 02.11.2011 ed il 14.11.2011;
e per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità dei benefici demografici stipendiali prevista dal R.D. L.21.08.1937 nr. 1542
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori Giuseppe Triassi, su delega - oralmente riferita - degli avv.ti Nino Bullaro e Gianluca Nigrelli, per i ricorrenti e per gli intervenienti ad adiuvandum, Fabio Caserta per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 20/12/2011 e depositato il 17/01/2012 i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno impugnato la nota in epigrafe indicata, con la quale è stato loro comunicato il rigetto della domanda con cui hanno richiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità (benefici demografici stipendiali) prevista dal R.D. L.21.08.1937 nr. 1542; e ciò sulla considerazione che il superamento dell'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità ha di fatto reso impossibile la corresponsione dei benefici in parola.
1.2. In data 19/12/2012 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di costituzione di mera forma e con la quale è stata unicamente eccepita l’intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità demografiche per cui è causa.
1.3. Successivamente, con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 14/02/2012 e depositato il 28/02/2012, sono intervenuti nel giudizio altri otto militari ai quali la comunicazione di diniego era stata notificata successivamente rispetto ai ricorrenti, nelle date tra il 24/12/2011 ed il 2101/2012.
1.4. Il 02/03/2012 l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento.
1.5. In data 31/05/2017 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica.
1.6. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento proposta dalla difesa erariale sul rilievo che nel processo amministrativo l’intervento può essere svolto soltanto da soggetti la cui posizione giuridica sia “dipendente ovvero secondaria ovvero ancora accessoria rispetto all’interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente” e che l’interveniente non deve avere “un interesse che lo legittimerebbe all’impugnativa in via autonoma da esperirsi entro il termine di decadenza”.
L’eccezione è infondata.
Infatti gli intervenienti hanno impugnato la medesima comunicazione di diniego dei benefici stipendiali nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento nei loro confronti (notificazioni perfezionate tra il 24/12/2011 e il 21/01/2012), hanno depositato l’atto nei successivi trenta giorni e con esso hanno proposto le medesime censure d cui al ricorso; sicché l’atto di intervento possiede tutti i requisiti minimi di cui all’art.40 cod.proc.amm. per potere essere considerato un autonomo ricorso.
Preso atto della tempestività della notifica dell’atto di intervento, appare evidente che le medesime ragioni di economia processuale e di uniformità di giudizio che avrebbero imposto la riunione dei due giudizi – ove separatamente proposti – impongono al Collegio di rigettare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, non essendo lo strumento processuale prescelto dagli intervenienti affatto preordinato alla elusione dei termini decadenziali di impugnazione.
3. Può invece soprassedersi dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale limitatamente alle pretese economiche che si riferiscono a periodi anteriori al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
4. Può procedersi, dunque, all’esame del merito del ricorso.
4.1. Premettono i ricorrenti che il R.D. L. 21 agosto 1937 n. 1542 convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939 n. 1 prevede dei benefici per l'incremento demografico della Nazione che l’art. 16, comma 4, del decreto legge 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981 n. 432, ha identificato nel conferimento di aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Espongono poi che la legge 14 novembre 1987, n. 468 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, ha sostituito la progressione per classi e scatti con la retribuzione individuale di anzianità. A seguito di tale modifica, le Amministrazioni militari hanno sospeso, oltre agli scatti periodici scanditi dall’anzianità esplicitamente novati dal nuovo sistema previsto dal D.P.R. 150/1987, anche l’attribuzione dei benefici “convenzionali” pur non essendo stati esplicitamente cancellati dal nuovo sistema.
Tuttavia con il parere n. 742/1992 espresso dalla Sezione Prima nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti a quello della retribuzione individuale di anzianità” non comporta affatto “la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell’incremento retributivo ...”.
L’Amministrazione militare, con i provvedimenti qui impugnati, avrebbe dunque illegittimamente negato il riconoscimento del beneficio ai ricorrenti sulla considerazione che il superamento dell'originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità ha di fatto reso impossibile la corresponsione dei benefici in parola.
4.2. Su tali premesse i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego per violazione e falsa applicazione del r.d. l.1542/1937; violazione degli artt. 2, 29 e 31 della costituzione; violazione dell'art. 16 della carta sociale europea; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'ingiustizia manifesta e dello sviamento di potere.
Sostengono, infatti, che:
- da un lato è facilmente constatabile l'attuale vigenza del beneficio in questione espressamente citato dall'art. 1814 del D.Lgs 15/03/2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) per riconoscere gli scatti demografici al personale dirigente; ciò confermerebbe sia la portata normativa del provvedimento presuntivamente abrogato, sia l'espressa volontà dello Stato di continuare a perseguire quegli obiettivi di carattere generale e solidaristico introdotti con il R.D. L. 1542/1937;
- dall'altro lato, la tesi della incompatibilità assoluta, sostenuta dall'amministrazione convenuta, sarebbe stata smentita dallo stesso Consiglio di Stato con il parere sopra citato.
Sulla scorta di tali considerazioni i ricorrenti sostengono, pertanto, che il diniego del beneficio al personale non dirigente concreterebbe una manifesta disparità di trattamento rispetto proprio al personale dirigenziale e citano una sentenza del T.A.R. per il Molise (sent. 472/2011 del 20.4.2011) che ha riconosciuto il diritto di un militare della G.d.F. al beneficio di cui oggi si discute, respingendo la tesi dell'abrogazione tacita determinata dall'entrata in vigore del nuovo regime retributivo per il personale non dirigente.
5. Le censure proposte sono infondate.
Ed invero, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato che “Il beneficio demografico previsto dall'art. 22, r.d. l. 21 agosto 1937 n. 1542, come modificato dal d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito dalla l. 6 agosto 1981, n. 432, consistente nell'attribuzione al personale militare di aumenti periodici biennali dello stipendio per la nascita di figli, non trova più applicazione a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell'estensione al suddetto personale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità, che segna il superamento del precedente sistema degli aumenti periodici e degli scatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1987, n. 468;
per effetto di tali modifiche normative, il meccanismo degli scatti è stato conservato per il solo personale dirigenziale, con la conseguenza che, pur in difetto di un'espressa abrogazione della disposizione con riferimento al personale residuo, l'applicazione dei benefici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile con un sistema retributivo, la cui progressione è informata a criteri tutt'affatto diversi” (Consiglio di Stato sez. IV 04 febbraio 2014 n. 497 che annulla Tar Molise, n. 475 del 2011).
Nella sentenza sopra massimata il Consiglio di Stato, citando numerosi precedenti in materia, ha avuto anche modo di rilevare “l'inconferenza del richiamo al parere dell'Adunanza Generale nr. 742 del 17 maggio 1992 …” citato anche dagli odierni ricorrenti e che riguardava, invece, l'attribuzione dei benefici de quibus in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui al r.d. 31 dicembre 1928, nr. 3458.
Il superiore indirizzo, come detto, è stato ribadito in numerose pronunzie del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato 04/02/2014 n.497; id. 18 dicembre 2013 n. 6071; id. 22 marzo 2012 n. 1649; id. 20 dicembre 2011 n. 6763; id., 19 ottobre 2007, n.5475) che in sede consultiva (Consiglio di Stato, sez. II, parere 7 aprile 2012, nr. 5379; id., sez. III, parere 22 luglio 2008, nr. 2332).
Alla stregua di quanto precede, in considerazione del granitico orientamento del Consiglio di Stato nella materia in esame, le censure proposte si rivelano infondate.
6. Deve infine essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del R.D. L. 21.08.1937 nr. 1542 sollevata dalla difesa di parte ricorrente con riferimento all’interpretazione parzialmente abrogatrice, affermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ad opera della Legge 14.11.1987 nr. 468 e della Legge 20.11.1987 nr. 472.
Sostiene parte ricorrente che così come attualmente applicata, la normativa sui benefici demografici condurrebbe alla aberrante situazione di favorire e/o incentivare la nascita di nuclei familiari per coloro che appartengono alla classe dirigenziale a sfavore di chi non vi appartiene, in violazione dei principi sanciti dagli articoli 3 e 31 della nostra Costituzione in quanto agevolerebbe la formazione della famiglia solo ed esclusivamente per una specifica classe sociale.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni articolate da parte ricorrente non siano suscettibili di condivisione.
Infatti, le scelte in ordine al trattamento del personale in regime di diritto pubblico - così come la possibilità di prevedere misure di perequazione mediante l'attribuzione di voci retributive o indennità particolari a personale appartenente a figure e livelli diversi - rientrano nella discrezionalità del legislatore, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie e, pertanto, restano sindacabili (in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost.) solo nei casi di manifesta irragionevolezza.
Tale principio ha trovato, del resto, coerente ed esplicita affermazione anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di sottolineare che la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato a compiere il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle disponibilità finanziarie; e che questa valutazione va operata non nel senso di un doveroso, costante allineamento, ma nel senso che solo il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento può costituire indice sintomatico della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa (cfr. C. Cost. ordinanza 5-17 luglio 2001 n. 254; C.Cost. sentenza 13-27 aprile 2000 n.126).
In tal senso è evidente che l'applicazione dei benefici demografici in questione è divenuta logicamente e giuridicamente incompatibile proprio per una precisa scelta del legislatore, che ha previsto un sistema retributivo del personale dirigente la cui progressione è informata a criteri diversi dal sistema previsto per il personale non dirigente, non essendo in discussione che a seguito della riforma il meccanismo in concreto prescelto dal legislatore per il personale non dirigente non sia idoneo a preservare la sufficienza dei trattamenti ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa, indipendentemente dall’applicazione di una indennità che certamente, per la sua marginale misura non incide in senso sostanziale sul trattamento economico complessivo del dipendente.
Per le superiori ragioni la prospettata questione di illegittimità costituzionale non supera la soglia di manifesta infondatezza di cui alla L.87/53.
7. Conclusivamente, per tutte le superiori considerazioni il ricorso va respinto.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al definitivo consolidarsi del citato indirizzo giurisprudenziale successivamente alla data di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Calogero Ferlisi
IL SEGRETARIO
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Ricorso perso al Tar Lazio,
personale dell'Arma dei CC.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910491,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10491/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07389/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7389 del 2009, proposto da
Tobia Falco, Gianni Nicola Marolla, Leonardo Miracapillo, Riccardo Sinisi, Pasquale Barratta, Domenico Della Peruta, Paolo Martinelli, Luciano Orlando, Giuseppe Martemucci, Antonio Lucido, Alfio Toscano, Amedeo Polverini, Dario Chimenti, Franco Mulè, Emanuele Biondo, Giuseppe Di Donato, Aniello Gisolfi, Francesco Buccheri, Vincenzo Concilio e Paolo Visintin, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
per l’annullamento
della nota in data 11 agosto 2009, di diniego al riconoscimento dei benefici economici per l’incremento demografico ex art. 16, comma 4, d.l. 283/81, convertito in legge n. 432/81;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme derivanti dall’applicazione dei benefici previsti per il personale militare dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 28 agosto 2009 e depositato il successivo 17 settembre 2009, i ricorrenti - in qualità di militari in servizio permanente effettivo ed appartenenti all’Arma dei Carabinieri, nei ruoli Sottufficiali e Truppa – hanno proposto azione per l’annullamento della nota meglio indicata in epigrafe e, conseguentemente, hanno chiesto l’accertamento del diritto in capo agli stessi alla corresponsione delle somme derivanti dall’applicazione dei benefici previsti per il personale militare dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- in data 29 luglio 2009 notificavano al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma C.C. Ufficio Contenzioso formale diffida, finalizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 1981 n. 432, all’attribuzione in loro favore degli “aumenti periodici convenzionali biennali di stipendio per la nascita di figli, a titolo d’incremento demografico, in misura pari al 2,50% del trattamento stipendiale di ciascuno di essi, riassorbibili con la successiva progressione economica”, oltre ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con nota racc. a.r. dell’11 luglio 2009, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Contenzioso di Chieti esprimeva diniego al riconoscimento in favore dei predetti dei benefici economici , oggetto di gravame, in quanto il Ministero della Difesa, con nota del 4 maggio 2007, aveva rappresentato che, nei riguardi del personale non dirigente, non si procedeva al riconoscimento dello scatto anticipato per incremento demografico in data successiva al 31 dicembre 1986 in quanto, a quella data, era stato introdotto “il sistema della Retribuzione Individuale per Anzianità in sostituzione della precedente progressione economica nella quale risultava possibile corrispondere in anticipo lo scatto stipendiale e il relativo assorbimento”.
Avverso tale nota e, dunque, a sostegno del diritto vantato i ricorrenti sono insorti, deducendo i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 4 DEL D.L. 5 GIUGNO 1981 N. 283 CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 1981 N. 432. ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA N. M_D GMIL05IV 14 26744 DEL 4 MAGGIO 2007 DEL MINISTERO DELLA DIFESA – D.G.P.M. IV REPARTO – 14^ DIVISIONE – T.E.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. DELL’ART. 36 COST. E DELL’ART. 97 COST. SUL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.. ERRORE NEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTO IMPUGNATO. VIOLAZIONE DELL’ART. 111 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA, atteso che il beneficio invocato risulta attribuito dall’art. 16, comma 4, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432, e che il Contratto collettivo di cui all’Acc. 24 maggio 2000 non riguarderebbe il personale militare. Inoltre, la tesi prospettata dall'Amministrazione - secondo cui a partire dal 31 dicembre 1986 non spetterebbero gli invocati benefici demografici per il personale militare non dirigente – deve essere disattesa in quanto il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti di stipendio a quello della retribuzione individuale di anzianità non comporterebbe la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio e non implicherebbe l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo.
L’atteggiamento dell'Amministrazione ben si presta ad integrare, altresì, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
A seguito della ricezione dell’avviso di perenzione quinquennale del ricorso, in data 31 maggio 2016 e 10 giugno 2016 hanno depositato istanza di fissazione di udienza i ricorrenti Mulè Franco e Lucido Antonio.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, il ricorso va dichiarato perento in relazione ai sig.ri Tobia Falco, Gianni Nicola Marolla, Leonardo Miracapillo, Riccardo Sinisi, Pasquale Barratta, Domenico Della Peruta, Paolo Martinelli, Luciano Orlando, Giuseppe Martemucci, Alfio Toscano, Amedeo Polverini, Dario Chimenti, Emanuele Biondo, Giuseppe Di Donato, Aniello Gisolfi, Francesco Buccheri, Vincenzo Concilio e Paolo Visintin, ai sensi dell’art. 82 c.pr.amm.
3. Per quanto attiene ai ricorrenti Mulè e Lucido, i quali hanno presentato nuova istanza di fissazione di udienza secondo le modalità e nel rispetto del termine di legge con espressa dichiarazione di persistenza dell’interesse decisione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
3.1. Il Collegio rileva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 22 marzo 2012, n. 1677), presupposto per l’eventuale riconoscimento dei benefici in questione è l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937 n. 2, convertito dalla legge 3 gennaio 1939 n. 1.
Il primo comma dell’art. 22 stabiliva che “nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo”.
Successivamente, l’art. 16, comma 4, D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981 n. 432, ha disposto che “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito la portata normativa di tale disciplina (Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5475; Sez. III, 22 luglio 2008 n. 2332; Sez. III, 11 novembre 2008, n. 2896), e il Collegio non trova ragioni per discostarsi in questa sede dalle valutazioni del giudice di seconde cure.
3.2. In sostanza, il sistema retributivo del personale militare, come esattamente rilevato dalla P.A., ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia.
In primo luogo, l’art. 1 comma 3 D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987 n. 468, prevede che per il personale militare “il valore per scatti e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità” (c.d. R.I.A.). Allo stesso modo si esprime per il personale della Polizia di Stato l’art. 3 comma 1 D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.
Entrambe le norme appena richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della “retribuzione individuale di anzianità”, con la conseguenza che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa sullo scatto anticipato per sopravvenire di figlio.
A pensare diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla “retribuzione individuale di anzianità” per il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione, questa, palesemente irragionevole e, quindi, da disattendere.
3.3. Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 3 Cost. e alla disparità di trattamento tra il personale militare, il Consiglio di Stato ha affermato che nessuna irragionevole iniquità si determina quando ci si trovi in presenza di normative che regolano in modo diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale, soprattutto quando, come avviene tra personale dirigente e personale non dirigente, il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate. Il rilievo, pertanto, non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, per cui è “pienamente ammissibile la sussistenza di una diversa disciplina del trattamento economico, per cui benefici quale quello in parola, sono riconoscibili in favore della dirigenza militare, per la quale resta la progressione per classi e scatti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5304).
Proprio la considerazione che ancora esistono carriere retribuite con classi e scatti spiega perché l’art. 1 comma 1 D.lgs. 179 del 2009 (c.d. decreto Calderoli) abbia ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell’art. 22, che, di fatto, fin dall’origine, si riferiva solamente ai dipendenti il cui trattamento economico si articoli, appunto, in classi e scatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012, n. 1677).
3.4. In conclusione, il diniego del riconoscimento dello scatto anticipato è conforme alla normativa vigente.
4. Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara perento in relazione ai sig.ri Tobia Falco, Gianni Nicola Marolla, Leonardo Miracapillo, Riccardo Sinisi, Pasquale Barratta, Domenico Della Peruta, Paolo Martinelli, Luciano Orlando, Giuseppe Martemucci, Alfio Toscano, Amedeo Polverini, Dario Chimenti, Emanuele Biondo, Giuseppe Di Donato, Aniello Gisolfi, Francesco Buccheri, Vincenzo Concilio e Paolo Visintin;
- per quanto attiene ai rimanenti ricorrenti Mulè Franco e Lucido Antonio, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
personale dell'Arma dei CC.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910491,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10491/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07389/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7389 del 2009, proposto da
Tobia Falco, Gianni Nicola Marolla, Leonardo Miracapillo, Riccardo Sinisi, Pasquale Barratta, Domenico Della Peruta, Paolo Martinelli, Luciano Orlando, Giuseppe Martemucci, Antonio Lucido, Alfio Toscano, Amedeo Polverini, Dario Chimenti, Franco Mulè, Emanuele Biondo, Giuseppe Di Donato, Aniello Gisolfi, Francesco Buccheri, Vincenzo Concilio e Paolo Visintin, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
per l’annullamento
della nota in data 11 agosto 2009, di diniego al riconoscimento dei benefici economici per l’incremento demografico ex art. 16, comma 4, d.l. 283/81, convertito in legge n. 432/81;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme derivanti dall’applicazione dei benefici previsti per il personale militare dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 28 agosto 2009 e depositato il successivo 17 settembre 2009, i ricorrenti - in qualità di militari in servizio permanente effettivo ed appartenenti all’Arma dei Carabinieri, nei ruoli Sottufficiali e Truppa – hanno proposto azione per l’annullamento della nota meglio indicata in epigrafe e, conseguentemente, hanno chiesto l’accertamento del diritto in capo agli stessi alla corresponsione delle somme derivanti dall’applicazione dei benefici previsti per il personale militare dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 283 del 1981, convertito in legge n. 432 del 1981, oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- in data 29 luglio 2009 notificavano al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma C.C. Ufficio Contenzioso formale diffida, finalizzata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 1981 n. 432, all’attribuzione in loro favore degli “aumenti periodici convenzionali biennali di stipendio per la nascita di figli, a titolo d’incremento demografico, in misura pari al 2,50% del trattamento stipendiale di ciascuno di essi, riassorbibili con la successiva progressione economica”, oltre ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con nota racc. a.r. dell’11 luglio 2009, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Contenzioso di Chieti esprimeva diniego al riconoscimento in favore dei predetti dei benefici economici , oggetto di gravame, in quanto il Ministero della Difesa, con nota del 4 maggio 2007, aveva rappresentato che, nei riguardi del personale non dirigente, non si procedeva al riconoscimento dello scatto anticipato per incremento demografico in data successiva al 31 dicembre 1986 in quanto, a quella data, era stato introdotto “il sistema della Retribuzione Individuale per Anzianità in sostituzione della precedente progressione economica nella quale risultava possibile corrispondere in anticipo lo scatto stipendiale e il relativo assorbimento”.
Avverso tale nota e, dunque, a sostegno del diritto vantato i ricorrenti sono insorti, deducendo i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 16, COMMA 4 DEL D.L. 5 GIUGNO 1981 N. 283 CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 1981 N. 432. ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA N. M_D GMIL05IV 14 26744 DEL 4 MAGGIO 2007 DEL MINISTERO DELLA DIFESA – D.G.P.M. IV REPARTO – 14^ DIVISIONE – T.E.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. DELL’ART. 36 COST. E DELL’ART. 97 COST. SUL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.. ERRORE NEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTO IMPUGNATO. VIOLAZIONE DELL’ART. 111 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA, atteso che il beneficio invocato risulta attribuito dall’art. 16, comma 4, del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432, e che il Contratto collettivo di cui all’Acc. 24 maggio 2000 non riguarderebbe il personale militare. Inoltre, la tesi prospettata dall'Amministrazione - secondo cui a partire dal 31 dicembre 1986 non spetterebbero gli invocati benefici demografici per il personale militare non dirigente – deve essere disattesa in quanto il passaggio dal sistema di progressione per classi e per scatti di stipendio a quello della retribuzione individuale di anzianità non comporterebbe la rinuncia ad utilizzare lo scatto di stipendio e non implicherebbe l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo.
L’atteggiamento dell'Amministrazione ben si presta ad integrare, altresì, la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
A seguito della ricezione dell’avviso di perenzione quinquennale del ricorso, in data 31 maggio 2016 e 10 giugno 2016 hanno depositato istanza di fissazione di udienza i ricorrenti Mulè Franco e Lucido Antonio.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, il ricorso va dichiarato perento in relazione ai sig.ri Tobia Falco, Gianni Nicola Marolla, Leonardo Miracapillo, Riccardo Sinisi, Pasquale Barratta, Domenico Della Peruta, Paolo Martinelli, Luciano Orlando, Giuseppe Martemucci, Alfio Toscano, Amedeo Polverini, Dario Chimenti, Emanuele Biondo, Giuseppe Di Donato, Aniello Gisolfi, Francesco Buccheri, Vincenzo Concilio e Paolo Visintin, ai sensi dell’art. 82 c.pr.amm.
3. Per quanto attiene ai ricorrenti Mulè e Lucido, i quali hanno presentato nuova istanza di fissazione di udienza secondo le modalità e nel rispetto del termine di legge con espressa dichiarazione di persistenza dell’interesse decisione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
3.1. Il Collegio rileva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 22 marzo 2012, n. 1677), presupposto per l’eventuale riconoscimento dei benefici in questione è l’applicabilità, nel caso concreto, dell’art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937 n. 2, convertito dalla legge 3 gennaio 1939 n. 1.
Il primo comma dell’art. 22 stabiliva che “nei riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo”.
Successivamente, l’art. 16, comma 4, D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981 n. 432, ha disposto che “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito la portata normativa di tale disciplina (Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5475; Sez. III, 22 luglio 2008 n. 2332; Sez. III, 11 novembre 2008, n. 2896), e il Collegio non trova ragioni per discostarsi in questa sede dalle valutazioni del giudice di seconde cure.
3.2. In sostanza, il sistema retributivo del personale militare, come esattamente rilevato dalla P.A., ha subito una profonda modifica normativa, che assume decisivo rilievo nella soluzione della controversia.
In primo luogo, l’art. 1 comma 3 D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987 n. 468, prevede che per il personale militare “il valore per scatti e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità” (c.d. R.I.A.). Allo stesso modo si esprime per il personale della Polizia di Stato l’art. 3 comma 1 D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150.
Entrambe le norme appena richiamate hanno sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della “retribuzione individuale di anzianità”, con la conseguenza che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa sullo scatto anticipato per sopravvenire di figlio.
A pensare diversamente, infatti, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti – sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla “retribuzione individuale di anzianità” per il personale militare – dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione di benefici del tutto particolari: conclusione, questa, palesemente irragionevole e, quindi, da disattendere.
3.3. Quanto alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 3 Cost. e alla disparità di trattamento tra il personale militare, il Consiglio di Stato ha affermato che nessuna irragionevole iniquità si determina quando ci si trovi in presenza di normative che regolano in modo diverso la struttura stipendiale delle diverse categorie di personale, soprattutto quando, come avviene tra personale dirigente e personale non dirigente, il personale stesso appartiene a carriere radicalmente distinte e separate. Il rilievo, pertanto, non considera che la categoria dei dirigenti costituisce una carriera a sé, per cui è “pienamente ammissibile la sussistenza di una diversa disciplina del trattamento economico, per cui benefici quale quello in parola, sono riconoscibili in favore della dirigenza militare, per la quale resta la progressione per classi e scatti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5304).
Proprio la considerazione che ancora esistono carriere retribuite con classi e scatti spiega perché l’art. 1 comma 1 D.lgs. 179 del 2009 (c.d. decreto Calderoli) abbia ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell’art. 22, che, di fatto, fin dall’origine, si riferiva solamente ai dipendenti il cui trattamento economico si articoli, appunto, in classi e scatti (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012, n. 1677).
3.4. In conclusione, il diniego del riconoscimento dello scatto anticipato è conforme alla normativa vigente.
4. Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara perento in relazione ai sig.ri Tobia Falco, Gianni Nicola Marolla, Leonardo Miracapillo, Riccardo Sinisi, Pasquale Barratta, Domenico Della Peruta, Paolo Martinelli, Luciano Orlando, Giuseppe Martemucci, Alfio Toscano, Amedeo Polverini, Dario Chimenti, Emanuele Biondo, Giuseppe Di Donato, Aniello Gisolfi, Francesco Buccheri, Vincenzo Concilio e Paolo Visintin;
- per quanto attiene ai rimanenti ricorrenti Mulè Franco e Lucido Antonio, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
stesso giudizio finale di cui sopra per altre 4 ricorsi,
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910489,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10489/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07355/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7355 del 2009, proposto da
Alessandro Frigo, Antonio Santi, Massimo Russo, Tonino Gianbattista Tognoli, Fabrizio Beltrame, Antonio Paternostro, Marco Guidetti, Vincenzo Mella, Armando Modica, Gaetano Pizzo, Giovanni Lombardi, Nicola Sgaramella, Ignazio Bagnasco, Matteo Colapietra, Domenico Gambino, Marco Battista, Giovanni La Franca, Luigi Iacovelli, Carmelo Carbone e Antonio Della Volpe, rappresentati e difesi dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910488,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10488/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07356/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2009, proposto da
Luca Femminini, Giorgio Badiluzzo, Stefano Canu, Nazario Gravina, Antonio Capasso, Giacomo Savasta, Antonio Conte, Davide Milano, Filippo Silvestro, Casaburi Giuseppe, Francesco Romè, Domenico Scalone, Giuseppe Inguanti, Stefano Sciarrino, Orazio Guccione, Cosmo Nocera, Vincenzo Ciriacono, Antonino Iacono, Franco Pavia e Fausto Pigozzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910479,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10479/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07351/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7351 del 2009, proposto da
Michele Carbotti, Tonino Calderozzi, Gaetano Giordano, Salvatore Sessa, Giuseppe Salvatore Villafrate, Salvatore Di Mitri, Antonino Montalbano, Giuseppe Mangano, Andrea Caniglia, Francesco Cerasola, Ettore Tullio, Giuseppe Ambrosio, Claudio Mastria, Marco Di Grazia, Maurizio Scibona, Giuseppe Tamburella, Armando Del Prete, Vincenzo Russo, Gianni Ingrassia e Girolamo Canale, rappresentati e difesi dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910478,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10478/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07352/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7352 del 2009, proposto da
Paul Ferrara, Vincenzo De Sario, Massimiliano Amendola, Tindaro La Malfa, Giuseppe Campanella, Stefano Trovato, Enrico Bonavita, Domenico Bellini, Vincenzo Tarantino, Giuseppe Berretta, Raimondo Sabella, Guido Lembo, Filippo Palazzolo, Giuseppe Rocco Pace, Antonino Filippone, Antonio Pipoli, Romeo Ruggiero, Angelo Pannacchione, Sergio Toso e Angelo Nicola Iagrossi, rappresentati e difesi dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910489,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10489/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07355/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7355 del 2009, proposto da
Alessandro Frigo, Antonio Santi, Massimo Russo, Tonino Gianbattista Tognoli, Fabrizio Beltrame, Antonio Paternostro, Marco Guidetti, Vincenzo Mella, Armando Modica, Gaetano Pizzo, Giovanni Lombardi, Nicola Sgaramella, Ignazio Bagnasco, Matteo Colapietra, Domenico Gambino, Marco Battista, Giovanni La Franca, Luigi Iacovelli, Carmelo Carbone e Antonio Della Volpe, rappresentati e difesi dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
----------
SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910488,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10488/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07356/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2009, proposto da
Luca Femminini, Giorgio Badiluzzo, Stefano Canu, Nazario Gravina, Antonio Capasso, Giacomo Savasta, Antonio Conte, Davide Milano, Filippo Silvestro, Casaburi Giuseppe, Francesco Romè, Domenico Scalone, Giuseppe Inguanti, Stefano Sciarrino, Orazio Guccione, Cosmo Nocera, Vincenzo Ciriacono, Antonino Iacono, Franco Pavia e Fausto Pigozzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910479,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10479/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07351/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7351 del 2009, proposto da
Michele Carbotti, Tonino Calderozzi, Gaetano Giordano, Salvatore Sessa, Giuseppe Salvatore Villafrate, Salvatore Di Mitri, Antonino Montalbano, Giuseppe Mangano, Andrea Caniglia, Francesco Cerasola, Ettore Tullio, Giuseppe Ambrosio, Claudio Mastria, Marco Di Grazia, Maurizio Scibona, Giuseppe Tamburella, Armando Del Prete, Vincenzo Russo, Gianni Ingrassia e Girolamo Canale, rappresentati e difesi dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201910478,
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10478/2019 REG. PROV. COLL.
N. 07352/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7352 del 2009, proposto da
Paul Ferrara, Vincenzo De Sario, Massimiliano Amendola, Tindaro La Malfa, Giuseppe Campanella, Stefano Trovato, Enrico Bonavita, Domenico Bellini, Vincenzo Tarantino, Giuseppe Berretta, Raimondo Sabella, Guido Lembo, Filippo Palazzolo, Giuseppe Rocco Pace, Antonino Filippone, Antonio Pipoli, Romeo Ruggiero, Angelo Pannacchione, Sergio Toso e Angelo Nicola Iagrossi, rappresentati e difesi dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Dragone in Roma, piazza dei Carracci n. 1;
Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Mi ero fermato l'11/08/2019 dal postare sentenze al riguardo del titolo di cui al post ma, nonostante i tanti ricorsi pubblicizzati persi anche in appello, continuo a leggere di continuo gli stessi argomenti, quando invece bastava scrivere al Giudice che i ricorrenti non avevano più interessi a coltivare il ricorso, tenuto conto della ormai giurisprudenza consolidata Tar e CdS negativa.
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Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Il CdS rigetta l'Appello proposto dai colleghi CC. avverso la sentenza del Tar Emilia Romagna del 2017.
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Re: BENEFICI DEMOGRAFICI.
Il Tar Lazio con la sentenza n. 7131 pubblicata il 31/05/2022 RIGETTA il ricorso presentato nel 2013 dai ricorrenti, militari appartenenti all’Aeronautica militare - ruolo Sottufficiali e Truppa rappresentati e difesi dall’Avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana
- Cmq. per alcuni ricorrenti lo dichiara estinto per perenzione, mentre, per alcuni lo respinge.
- Cmq. per alcuni ricorrenti lo dichiara estinto per perenzione, mentre, per alcuni lo respinge.
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