perequazioni automatiche
Re: perequazioni automatiche
Circolare n° 197 del 23-12-2021
OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2022.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto 17 novembre 2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020” (Allegato n. 1) che ha previsto, all’articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
L’Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6%. Nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
N.B.: il resto potete leggerlo direttamente dall'allegata Circolare e dal "Allegato 1", mentre ometto l'Allegato 2 in quanto molto grosso, ma, che potete leggerlo/scaricarlo direttamente dal sito INPS.
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OGGETTO: Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2022.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto 17 novembre 2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2020” (Allegato n. 1) che ha previsto, all’articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
L’Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6%. Nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
N.B.: il resto potete leggerlo direttamente dall'allegata Circolare e dal "Allegato 1", mentre ometto l'Allegato 2 in quanto molto grosso, ma, che potete leggerlo/scaricarlo direttamente dal sito INPS.
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Re: perequazioni automatiche
Senato della Repubblica
Disegno di legge
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
- Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
Disegno di legge
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
- Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
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Re: perequazioni automatiche
CdC Sardegna n. 153/2024 resa pubblica in data 07/10/2024 rigetta il ricorso.
- Atto depositato in data 9 gennaio 2024 in merito al diritto alla corretta perequazione del trattamento pensionistico in godimento, stante l'insufficiente adeguamento, con 2 conseguente violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, disposto dall'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022.
- il patrocinatore del ricorrente, dopo avere richiamato in modo dettagliato gli adeguamenti previsti per i singoli scaglioni superiori a quattro volte il minimo INPS dalla predetta disposizione, con riferimento al biennio 2023-2024 ……… ha rappresentato anche una palese disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ancora in servizio, i quali beneficiano dal 1° luglio 2020, se in possesso di un reddito non superiore a una determinata soglia, del taglio del cosiddetto cuneo fiscale contemplato dal D.L. n. 3 del 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 2020.
1) - Il ricorso non merita accoglimento. L’infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso appare manifesta per le motivazioni già illustrate nella recente sentenza di questa Sezione n. 100 del 2024, nella sentenza della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2024, pienamente condivise da questo Giudice e che si richiamano integralmente, e in varie successive pronunce di numerose altre Sezioni territoriali (cfr., ex multis, Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 64 del 2024, Sez. Giurisdizionale Veneto, sent. n. 54 del 2024, Sezione Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 60 del 2024)
2) - Si rammenta, inoltre, che le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 309, hanno una efficacia limitata al solo biennio 2023 e 2024, così che l’orizzonte temporale individuato dal legislatore è sicuramente breve e transitorio, per cui le norme in rassegna non ledono i richiamati principi enucleati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici.
IDEM >> Vedi anche CdC Sicilia n. 307/2024 resa pubblica in data 02/10/2024 che rigetta.
- Atto depositato in data 9 gennaio 2024 in merito al diritto alla corretta perequazione del trattamento pensionistico in godimento, stante l'insufficiente adeguamento, con 2 conseguente violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, disposto dall'art. 1, comma 309, della Legge n. 197/2022.
- il patrocinatore del ricorrente, dopo avere richiamato in modo dettagliato gli adeguamenti previsti per i singoli scaglioni superiori a quattro volte il minimo INPS dalla predetta disposizione, con riferimento al biennio 2023-2024 ……… ha rappresentato anche una palese disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ancora in servizio, i quali beneficiano dal 1° luglio 2020, se in possesso di un reddito non superiore a una determinata soglia, del taglio del cosiddetto cuneo fiscale contemplato dal D.L. n. 3 del 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 2020.
1) - Il ricorso non merita accoglimento. L’infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso appare manifesta per le motivazioni già illustrate nella recente sentenza di questa Sezione n. 100 del 2024, nella sentenza della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2024, pienamente condivise da questo Giudice e che si richiamano integralmente, e in varie successive pronunce di numerose altre Sezioni territoriali (cfr., ex multis, Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 64 del 2024, Sez. Giurisdizionale Veneto, sent. n. 54 del 2024, Sezione Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 60 del 2024)
2) - Si rammenta, inoltre, che le disposizioni di cui al suddetto articolo 1, comma 309, hanno una efficacia limitata al solo biennio 2023 e 2024, così che l’orizzonte temporale individuato dal legislatore è sicuramente breve e transitorio, per cui le norme in rassegna non ledono i richiamati principi enucleati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici.
IDEM >> Vedi anche CdC Sicilia n. 307/2024 resa pubblica in data 02/10/2024 che rigetta.
Re: perequazioni automatiche
Blocco Rivalutazione Pensioni: Fissata Udienza Corte Costituzionale.
Il 29 gennaio 2025 è stata fissata l'udienza in Corte Costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale del Blocco Rivalutazione delle Pensioni.
Perchè la Corte Costituzionale “vuole” pronunciarsi così presto rispetto ai tempi tradizionali e a distanza di 3 mesi?
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Ordinanza 185/2024
Data fissazione: 29 gennaio 2025
Corte dei conti
Previdenza – Pensioni – Previsione che riconosce nell'anno 2023 una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo del trattamento.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 309.
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REG. ORD. N. 185 DEL 2024 PUBBL. SU G.U. DEL 16/10/2024 N. 42
ORDINANZA DEL CORTE DEI CONTI DEL 11/09/2024
TRA: NICOLA ANNUNZIATA C/ INPS
OGGETTO:
Previdenza – Pensioni – Previsione che riconosce nell'anno 2023 una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo del trattamento – Denunciato intervento di graduazione del meccanismo perequativo di carattere non transitorio, carente di adeguate e motivate ragioni di finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione – Lesione dei diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata – Contrasto con il principio della retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, essendo incrinata la principale tutela, insita nel meccanismo di perequazione, che prevede una difesa modulare del potere di acquisto delle pensioni – Contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale.
NORME IMPUGNATE:
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 E, IN PARTICOLARE,
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 LETT. B), NN. 3), 4) E 5)
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 36
COSTITUZIONE ART. 38
UDIENZA PUBBLICA DEL 29 GENNAIO 2025 REL. SCIARRONE ALIBRANDI
Il 29 gennaio 2025 è stata fissata l'udienza in Corte Costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale del Blocco Rivalutazione delle Pensioni.
Perchè la Corte Costituzionale “vuole” pronunciarsi così presto rispetto ai tempi tradizionali e a distanza di 3 mesi?
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Ordinanza 185/2024
Data fissazione: 29 gennaio 2025
Corte dei conti
Previdenza – Pensioni – Previsione che riconosce nell'anno 2023 una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo del trattamento.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 309.
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REG. ORD. N. 185 DEL 2024 PUBBL. SU G.U. DEL 16/10/2024 N. 42
ORDINANZA DEL CORTE DEI CONTI DEL 11/09/2024
TRA: NICOLA ANNUNZIATA C/ INPS
OGGETTO:
Previdenza – Pensioni – Previsione che riconosce nell'anno 2023 una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo del trattamento – Denunciato intervento di graduazione del meccanismo perequativo di carattere non transitorio, carente di adeguate e motivate ragioni di finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione – Lesione dei diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata – Contrasto con il principio della retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, essendo incrinata la principale tutela, insita nel meccanismo di perequazione, che prevede una difesa modulare del potere di acquisto delle pensioni – Contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale.
NORME IMPUGNATE:
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 E, IN PARTICOLARE,
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 LETT. B), NN. 3), 4) E 5)
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 36
COSTITUZIONE ART. 38
UDIENZA PUBBLICA DEL 29 GENNAIO 2025 REL. SCIARRONE ALIBRANDI
Re: perequazioni automatiche
Altra pendenza per lo stesso giorno.
Ordinanza 182/2024
Data fissazione: 29 gennaio 2025
Corte dei conti
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 309.
Previdenza – Pensioni – Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”), art. 69, comma 1.
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REG. ORD. N. 182 DEL 2024 PUBBL. SU G.U. DEL 09/10/2024 N. 41
ORDINANZA DEL CORTE DEI CONTI DEL 06/09/2024
TRA: M. P. C/ INPS
OGGETTO:
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo – Denunciata misura che riduce la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione e segnatamente nella sua forma differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale, in spregio al fondamento lavoristico della Repubblica – Disposizione che impone sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, permettendo, al contempo, ad altre categorie di soggetti di beneficiare di rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato – Ingiustificata introduzione di misure di “raffreddamento” dell’indicizzazione delle pensioni più alte, rivolte a contenere l’inflazione, nel contesto di una manovra di bilancio espansiva – Violazione del principio di ragionevolezza – Progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno – Lesione del principio che considera il lavoro un elemento fondante della Repubblica – Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società – Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale – Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge – Stabilizzazione sostanziale dei tagli della perequazione che impone al contribuente un sacrificio definitivo, in spregio al principio di temporaneità delle misure – Previsione che, riconoscendo alla lettera b), numeri 3), 4) e 5), del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 una rivalutazione in misura inferiore al 50 per cento, risulta inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento e confligge con il principio civilistico della lesione ultra dimidium – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 309, e, in particolare, lettera b), numeri 3), 4) e 5).
- Costituzione, artt. 1, primo comma, 3, in particolare primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, in particolare primo comma, e 38, in particolare secondo comma; codice civile, artt. 1284, primo comma, e 1448, commi primo e secondo.
Previdenza – Pensioni – Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. – Denunciata disposizione che determina una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno – Omessa previsione di un limite all’efficacia temporale delle riduzioni della misura di rivalutazione dei trattamenti pensionistici – Lesione del principio che considera il lavoro quale elemento fondante della Repubblica – Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società – Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto – Lesione della garanzia previdenziale – Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge – Modulazione degli effetti temporali dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale con decorrenza dall’anno 2022 o 2023.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, primo comma, 3, in particolare primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, in particolare primo comma, e 38, in particolare secondo comma.
NORME IMPUGNATE:
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 E, IN PARTICOLARE,
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 LETT. B), NN. 3), 4) E 5)
LEGGE DEL 23/12/2000 NUM. 388 ART. 69 CO. 1
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 1 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 3 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 3 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 4 CO. 2
COSTITUZIONE ART. 23
COSTITUZIONE ART. 36 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 36 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 38 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 38 CO. 2
CODICE CIVILE ART. 1284 CO. 1
CODICE CIVILE ART. 1448 CO. 1
CODICE CIVILE ART. 1448 CO. 2
UDIENZA PUBBLICA DEL 29 GENNAIO 2025 REL. SCIARRONE ALIBRANDI
Ordinanza 182/2024
Data fissazione: 29 gennaio 2025
Corte dei conti
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 309.
Previdenza – Pensioni – Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”), art. 69, comma 1.
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REG. ORD. N. 182 DEL 2024 PUBBL. SU G.U. DEL 09/10/2024 N. 41
ORDINANZA DEL CORTE DEI CONTI DEL 06/09/2024
TRA: M. P. C/ INPS
OGGETTO:
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo – Denunciata misura che riduce la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione e segnatamente nella sua forma differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale, in spregio al fondamento lavoristico della Repubblica – Disposizione che impone sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, permettendo, al contempo, ad altre categorie di soggetti di beneficiare di rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato – Ingiustificata introduzione di misure di “raffreddamento” dell’indicizzazione delle pensioni più alte, rivolte a contenere l’inflazione, nel contesto di una manovra di bilancio espansiva – Violazione del principio di ragionevolezza – Progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno – Lesione del principio che considera il lavoro un elemento fondante della Repubblica – Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società – Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale – Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge – Stabilizzazione sostanziale dei tagli della perequazione che impone al contribuente un sacrificio definitivo, in spregio al principio di temporaneità delle misure – Previsione che, riconoscendo alla lettera b), numeri 3), 4) e 5), del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 una rivalutazione in misura inferiore al 50 per cento, risulta inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento e confligge con il principio civilistico della lesione ultra dimidium – Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 309, e, in particolare, lettera b), numeri 3), 4) e 5).
- Costituzione, artt. 1, primo comma, 3, in particolare primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, in particolare primo comma, e 38, in particolare secondo comma; codice civile, artt. 1284, primo comma, e 1448, commi primo e secondo.
Previdenza – Pensioni – Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. – Denunciata disposizione che determina una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, parametrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno – Omessa previsione di un limite all’efficacia temporale delle riduzioni della misura di rivalutazione dei trattamenti pensionistici – Lesione del principio che considera il lavoro quale elemento fondante della Repubblica – Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società – Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiugere i gradi più alti degli studi – Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto – Lesione della garanzia previdenziale – Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge – Modulazione degli effetti temporali dell’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale con decorrenza dall’anno 2022 o 2023.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69, comma 1.
- Costituzione, artt. 1, primo comma, 3, in particolare primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, in particolare primo comma, e 38, in particolare secondo comma.
NORME IMPUGNATE:
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 E, IN PARTICOLARE,
LEGGE DEL 29/12/2022 NUM. 197 ART. 1 CO. 309 LETT. B), NN. 3), 4) E 5)
LEGGE DEL 23/12/2000 NUM. 388 ART. 69 CO. 1
PARAMETRI COSTITUZIONALI:
COSTITUZIONE ART. 1 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 3 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 3 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 4 CO. 2
COSTITUZIONE ART. 23
COSTITUZIONE ART. 36 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 36 CO. 1
COSTITUZIONE ART. 38 IN PARTICOLARE
COSTITUZIONE ART. 38 CO. 2
CODICE CIVILE ART. 1284 CO. 1
CODICE CIVILE ART. 1448 CO. 1
CODICE CIVILE ART. 1448 CO. 2
UDIENZA PUBBLICA DEL 29 GENNAIO 2025 REL. SCIARRONE ALIBRANDI
Re: perequazioni automatiche
CdC Veneto n. 17/2025 resa pubblica oggi 15 Gennaio, dichiara il ricorso "INAMMISSIBILE" presentato dai ricorrenti, tutti soci dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia ed esser stati tutti collocati in congedo in data antecedente all'entrata in vigore delle norme di bilancio varate con la Legge 29/12/2022, n. 197.
N.B.: potete leggere i motivi direttamente dall'allegato.
>> (questa è la prima dell'anno 2025).
N.B.: potete leggere i motivi direttamente dall'allegato.
>> (questa è la prima dell'anno 2025).
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- nonno Alberto
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Re: perequazioni automatiche
Messaggio da nonno Alberto »
panorama ha scritto: ↑mer gen 15, 2025 6:48 pm CdC Veneto n. 17/2025 resa pubblica oggi 15 Gennaio, dichiara il ricorso "INAMMISSIBILE" presentato dai ricorrenti, tutti soci dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia ed esser stati tutti collocati in congedo in data antecedente all'entrata in vigore delle norme di bilancio varate con la Legge 29/12/2022, n. 197.
N.B.: potete leggere i motivi direttamente dall'allegato.
>> (questa è la prima dell'anno 2025).
Sempre molto attento, bravo Antonino..
Ciao
- domenico.c
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Re: perequazioni automatiche
Messaggio da domenico.c »
secondo me dovrebbero fare causa all'avvocato che ha messo insieme persone con differenti situazioni economiche e carente di documentazione, per questo è stato dichiarato inammissibile
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Re: perequazioni automatiche
Messaggio da Silvestro64 »
Questo avvocato è stato tra i primi ad aver vinto il ricorso "sei scatti"domenico.c ha scritto: ↑mer gen 15, 2025 7:50 pm secondo me dovrebbero fare causa all'avvocato che ha messo insieme persone con differenti situazioni economiche e carente di documentazione, per questo è stato dichiarato inammissibile
Re: perequazioni automatiche
Magari è lo stesso avvocato che "sta facendo restituire" un pacco di soldi alla nostra amministrazione, per causa vinta e poi persa con sacco e sale, per la missione in Kosovo denominata Eulex...
Vi saluto
Vi saluto
Re: perequazioni automatiche
Io la posto quì per proseguimento,
Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2025 depositata il 14/02/2025
>> “raffreddamento” dell’indicizzazione <<
7.– Si è costituito in giudizio anche l’INPS.
Omissis
Nel merito, l’INPS ha ricordato che la relazione tecnica di accompagnamento alla presentazione della legge di bilancio per il 2023 ha provveduto a indicare le cifre relative alla complessiva riduzione di spesa pensionistica, «con il conseguente effetto positivo sui conti dell’Istituto e sulla finanza pubblica», in progressione fino all’anno 2032. In particolare, per i primi tre anni, il risparmio ammonterebbe: «nel 2023 a 3.535 milioni al lordo degli oneri fiscali, e 2.121 milioni al netto; nel 2024 a 6.831 milioni al lordo degli oneri fiscali e a 4.098 al netto, nel 2025 a 6.589 milioni al lordo degli oneri fiscali e a 3.953 al netto».
15.– Anche in tale giudizio si è costituito l’INPS.
Ha esposto le cifre indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 in ordine ai risparmi di spesa assicurati fino al 2032 e ha ribadito le argomentazioni a difesa della disposizione censurata già dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024 e illustrate al precedente punto 7.
26.– Anche in questo giudizio si è costituito l’INPS.
Emerge dalle difese dell’ente previdenziale che il ricorrente nel giudizio principale ha avuto accesso alla pensione liquidata in regime retributivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2012.
La parte pubblica ha poi esposto le cifre indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 in ordine ai risparmi di spesa assicurati fino al 2032 e ha ribadito le argomentazioni a difesa della disposizione censurata già dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024 e riassunte al precedente punto 7.
Considerato in diritto
Ecco alcuni brani particolari.
5.– Poiché i suddetti atti introduttivi mirano al medesimo risultato ed evocano parametri largamente coincidenti, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Si giunge, quindi, all’altra disposizione oggi censurata (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022), in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall’art. 1 della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.
8.– Così ricostruito il quadro normativo, e prima di affrontare il merito delle questioni sollevate, occorre definire con precisione il thema decidendum.
10.– Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020.
Omissis
La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).
11.– In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.
12.1.– Al contrario, va evidenziato che il modulo di “raffreddamento” qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
12.2.– A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643).
Omissis
Sempre la relazione illustrativa specifica che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni qui scrutinato consente una minore spesa che «al netto degli effetti fiscali» è «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025».
Alla luce di tale carattere “strutturale”, gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, si proiettano anche al di là dell’orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall’indicazione delle «economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro.
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta “quota 103” (commi da 283 a 285 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022); l’indennità cosiddetta “ape sociale” (commi da 288 a 291) e la cosiddetta “opzione donna” (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore “lavoro, famiglia e politiche sociali” (di cui al Titolo IV dell’originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell’odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l’incremento dell’indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all’inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera.
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024). Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020).
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici.
12.4.– Questa Corte, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, non può tuttavia esimersi – in sintonia con l’auspicio espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (n. 40/SSRRCO/AUD/2022) – dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni. Del resto, l’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha già dettato una regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie.
Le opzioni politiche sottese alla manovra, come illustrato negli atti parlamentari in precedenza indicati, mirano invero a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, che ha portato a un brusco innalzamento dei prezzi di servizi irrinunciabili connessi al mercato dell’energia, in un contesto economico generale ancora caratterizzato dalla necessità di uscire dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19.
Una realtà economico-sociale – di cui anche i pensionati devono essere «partecipi e consapevoli» (sentenza n. 173 del 2016) – che esclude qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti prodotti sulle classi sociali meno agiate.
13.2.– Il modulo perequativo in esame non può qualificarsi manifestamente irragionevole neppure alla luce della sua inidoneità – postulata dai rimettenti con ulteriore censura – a contenere l’inflazione, il cui elevato aumento nel biennio 2022-2023 non sarebbe dipeso dalla «dinamica retributiva» interna, ma dai fattori esogeni appena ricordati.
Ma coglie ancora nel segno la difesa dell’INPS, secondo cui «pare sufficiente scorrere i valori degli scaglioni previsti della norma per rilevare che una tale eventualità è del tutto esclusa nei fatti».
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2025 depositata il 14/02/2025
>> “raffreddamento” dell’indicizzazione <<
7.– Si è costituito in giudizio anche l’INPS.
Omissis
Nel merito, l’INPS ha ricordato che la relazione tecnica di accompagnamento alla presentazione della legge di bilancio per il 2023 ha provveduto a indicare le cifre relative alla complessiva riduzione di spesa pensionistica, «con il conseguente effetto positivo sui conti dell’Istituto e sulla finanza pubblica», in progressione fino all’anno 2032. In particolare, per i primi tre anni, il risparmio ammonterebbe: «nel 2023 a 3.535 milioni al lordo degli oneri fiscali, e 2.121 milioni al netto; nel 2024 a 6.831 milioni al lordo degli oneri fiscali e a 4.098 al netto, nel 2025 a 6.589 milioni al lordo degli oneri fiscali e a 3.953 al netto».
15.– Anche in tale giudizio si è costituito l’INPS.
Ha esposto le cifre indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 in ordine ai risparmi di spesa assicurati fino al 2032 e ha ribadito le argomentazioni a difesa della disposizione censurata già dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024 e illustrate al precedente punto 7.
26.– Anche in questo giudizio si è costituito l’INPS.
Emerge dalle difese dell’ente previdenziale che il ricorrente nel giudizio principale ha avuto accesso alla pensione liquidata in regime retributivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2012.
La parte pubblica ha poi esposto le cifre indicate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2023 in ordine ai risparmi di spesa assicurati fino al 2032 e ha ribadito le argomentazioni a difesa della disposizione censurata già dedotte nel giudizio di cui al r.o. n. 182 del 2024 e riassunte al precedente punto 7.
Considerato in diritto
Ecco alcuni brani particolari.
5.– Poiché i suddetti atti introduttivi mirano al medesimo risultato ed evocano parametri largamente coincidenti, i tre giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Si giunge, quindi, all’altra disposizione oggi censurata (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022), in origine destinata a operare per il biennio 2023-2024, ma poi modificata dall’art. 1 della legge n. 213 del 2023, che ne ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.
8.– Così ricostruito il quadro normativo, e prima di affrontare il merito delle questioni sollevate, occorre definire con precisione il thema decidendum.
10.– Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020.
Omissis
La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).
11.– In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.
12.1.– Al contrario, va evidenziato che il modulo di “raffreddamento” qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
12.2.– A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643).
Omissis
Sempre la relazione illustrativa specifica che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni qui scrutinato consente una minore spesa che «al netto degli effetti fiscali» è «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025».
Alla luce di tale carattere “strutturale”, gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, si proiettano anche al di là dell’orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall’indicazione delle «economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro.
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta “quota 103” (commi da 283 a 285 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022); l’indennità cosiddetta “ape sociale” (commi da 288 a 291) e la cosiddetta “opzione donna” (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore “lavoro, famiglia e politiche sociali” (di cui al Titolo IV dell’originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell’odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l’incremento dell’indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all’inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera.
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024). Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020).
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici.
12.4.– Questa Corte, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, non può tuttavia esimersi – in sintonia con l’auspicio espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (n. 40/SSRRCO/AUD/2022) – dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni. Del resto, l’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha già dettato una regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie.
Le opzioni politiche sottese alla manovra, come illustrato negli atti parlamentari in precedenza indicati, mirano invero a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, che ha portato a un brusco innalzamento dei prezzi di servizi irrinunciabili connessi al mercato dell’energia, in un contesto economico generale ancora caratterizzato dalla necessità di uscire dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19.
Una realtà economico-sociale – di cui anche i pensionati devono essere «partecipi e consapevoli» (sentenza n. 173 del 2016) – che esclude qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti prodotti sulle classi sociali meno agiate.
13.2.– Il modulo perequativo in esame non può qualificarsi manifestamente irragionevole neppure alla luce della sua inidoneità – postulata dai rimettenti con ulteriore censura – a contenere l’inflazione, il cui elevato aumento nel biennio 2022-2023 non sarebbe dipeso dalla «dinamica retributiva» interna, ma dai fattori esogeni appena ricordati.
Ma coglie ancora nel segno la difesa dell’INPS, secondo cui «pare sufficiente scorrere i valori degli scaglioni previsti della norma per rilevare che una tale eventualità è del tutto esclusa nei fatti».
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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