per notizia ma non so se vi sono altri casi simili pendenti in altri TAR.
Sicuramente penso proprio di si.
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1) - missione internazionale nello Stato dell’Afghanistan, denominata “EUPOL”.
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SENTENZA ,sede di BRESCIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501106, - Public 2015-08-21 -
N. 01106/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. F. P., con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della nota 11 marzo 2014 prot. n°. OMISSIS 2013, conosciuta il giorno 17 marzo 2013, con la quale il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro nazionale amministrativo – Servizio trattamento economico – Ufficio trattamento economico di attività ha disposto nei confronti del m.llo capo dei Carabinieri OMISSIS il recupero dell’indennità di contingentamento nella misura di 60 rate dell’importo di € 405,76 ciascuna dal mese di marzo 2014;
di tutti gli atti prodromici, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
e l’accertamento
dell’inesistenza del diritto dell’amministrazione intimata al recupero delle somme suddette;
e infine la condanna
dell’amministrazione resistente alla restituzione delle somme prelevate, con interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
- che OMISSIS, odierno ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha in tale sua qualità partecipato ad una missione internazionale nello Stato dell’Afghanistan, denominata “EUPOL” (fatto pacifico in causa);
- che a fronte di tale partecipazione, per il servizio prestato dal 21 gennaio al 7 agosto 2013 nella cittadina afgana di Herat, ha percepito, in aggiunta al normale trattamento economico, due distinte indennità aggiuntive, la prima corrisposta dall’amministrazione e denominata “indennità di missione estera” ovvero “di contingentamento” e la seconda a carico dell’Unione Europea, finanziatrice della missione come ad essa cointeressata, e denominata “per diem”, brachilogia di “per diem, hardship and risk allowance” (fatti ugualmente pacifici in causa, v. ricorso p. 2 al “fatto” e memoria 12 giugno 2015 dell’amministrazione);
- che con il provvedimento meglio indicato in epigrafe (doc. 6 ricorrente, copia di esso) lo stesso OMISSIS ha visto operare a suo carico il recupero di un importo pari all’indennità per diem percepita, sul presupposto, in estrema sintesi, che le due indennità surricordate sarebbero non cumulabili;
- che avverso tale provvedimento OMISSIS ha proposto impugnazione, con ricorso articolato in sei censure, riconducibili secondo logica ai seguenti tre motivi. Con il primo di essi, deduce eccesso di potere per illogicità, allegando la propria buona fede nella percezione degli importi, che dovrebbe essere di ostacolo alla loro ripetizione. Con il secondo motivo, deduce genericamente violazione di legge, per essere a suo avviso le due indennità cumulabili. Con il terzo motivo, deduce infine ulteriore violazione di legge, per esser stato il recupero commisurato alle somme percette al lordo, e non al netto, delle ritenute di legge;
- che l’amministrazione resiste con relazione 3 giugno 2014 e memoria 12 giugno 2015 e chiede che il ricorso sia respinto,
- che con ordinanza 5 giugno 2014 n° 356 la Sezione ha accolto la domanda cautelare sul presupposto del periculum in mora;
- che da ultimo, alla udienza del giorno 15 luglio 2015, fissata con l’ordinanza suddetta la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione;
- che il ricorso è infondato e va respinto in tutti i suddetti motivi, per le ragioni appresso indicate;
- che il primo motivo è infondato poiché per costante giurisprudenza il recupero di somme non dovute versate al dipendente costituisce recupero di un indebito oggettivo ed è doveroso, prescindendo dalla buona fede dell’interessato: così per tutte da ultimo C.d.S. sez. IV 27 gennaio 2014 n° 379, citata anche dalla difesa dell’amministrazione;
- che il secondo motivo è infondato. La partecipazione del personale militare italiano alla missione in parola è disciplinata dall’art. 3 comma 1 della l. 3 agosto 2009 n°108, che per quanto interessa dispone: “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali…”. Secondo il ricorrente, che invoca a suo favore la recente TAR Lazio Roma sez. I bis 9 febbraio 2015 n°2302, le due indennità per cui è causa sarebbero cumulabili proprio in forza della norma citata perché in tesi non corrisposte “allo stesso titolo”.
E’ però evidente dallo stesso contenuto della legge, che disciplina la singola fattispecie della missione, che il titolo da considerare è non già un astratto titolo giuridico, ma il fatto storico concreto dell’impegno all’estero, e quindi che le due indennità non sono cumulabili, perché trovano in tale fatto l’unica giustificazione. E’ poi evidente che tale scelta appare insindacabile in questa sede, perché espressione della discrezionalità del legislatore nazionale;
- che il terzo motivo è parimenti infondato, poiché il recupero delle somme al lordo dà diritto alla corrispondente detrazione o al corrispondente recupero di imposta a suo tempo versata ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera d bis) del TUIR 22 dicembre 1986 n° 917, correttamente citato dalla difesa dell’amministrazione, sì che il dipendente, in concreto, non restituisce più di quanto introitato;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna OMISSIS a rifondere all’amministrazione intimata le spese del presente giudizio, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/08/2015
Missione internazionale, denominata “EUPOL”
Re: Missione internazionale, denominata “EUPOL”
CdS Ordinanza Collegiale n. 2994 resa pubblica in data 02/04/2024 sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
1) - RECUPERO SOMME ILLEGITTIMAMENTE CORRISPOSTE IN ECCESSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE CIVILE DIPLOMATICA EUROPEA DENOMINATA “EUPOL-A EUROPEAN POLICE MISSION IN AFGHANISTAN”
N.B.: potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
1) - RECUPERO SOMME ILLEGITTIMAMENTE CORRISPOSTE IN ECCESSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE CIVILE DIPLOMATICA EUROPEA DENOMINATA “EUPOL-A EUROPEAN POLICE MISSION IN AFGHANISTAN”
N.B.: potete leggere il tutto direttamente dall'allegato.
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