5 ANNI DI ABBUONO
5 ANNI DI ABBUONO
Messaggio da Frustrato »
...PER 42 ANNI DI CONTRIBUTI COSA SI INTENDE 37+5..????
...ESISTONO ANCORA I 5 ANNI DI ABBUONO..???
...ESISTONO ANCORA I 5 ANNI DI ABBUONO..???
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
Ma perchè chi ti ha detto il contrario?
Gli anni di anzianità maturati nessuna legge potrà mai cancellarli, semmai potrebbero toglierli per gli anni a venire.
ps: scrivi piccolo che si vede uguale... ho letto che non è educato scrivere nei forum con caratteri grandi perchè questo equivale a gridare..
Ciao Rambo
Gli anni di anzianità maturati nessuna legge potrà mai cancellarli, semmai potrebbero toglierli per gli anni a venire.
ps: scrivi piccolo che si vede uguale... ho letto che non è educato scrivere nei forum con caratteri grandi perchè questo equivale a gridare..
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
Messaggio da Mario56 »
l'art. 5 del D.L. 165/97 non è stato ancora abrogato da nessun governo .... ora te lo riassumo ...
Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 [4], agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [4], e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 [4], e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.
Art. 5. Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187 [4], agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [4], e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 [4], e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
Messaggio da Frustrato »
.....Quindi in pratica prima era necessario avere 36 anni+ 3 mesi + 5 abbuono= totale 41,3...
.....Adesso bisogna avere 37 anni + 5 abbuono= totale 42 anni di contributi....
...Giusto...????
.....Adesso bisogna avere 37 anni + 5 abbuono= totale 42 anni di contributi....
...Giusto...????
Re: PENSIONE MINIMA CON 42 ANNI DI CONTRIBUTO.
Messaggio da Frustrato »
.....Quindi in pratica prima era necessario avere 36 anni+ 3 mesi + 5 abbuono= totale 41,3...
.....Adesso bisogna avere 37 anni + 5 abbuono= totale 42 anni di contributi....
...Giusto...????
.....Adesso bisogna avere 37 anni + 5 abbuono= totale 42 anni di contributi....
...Giusto...????
Re: SISTEMA PENSIONISTICO RETRIBUTIVO DAL 2012?
Messaggio da Frustrato »
.....Quindi in pratica prima era necessario avere 36 anni+ 3 mesi + 5 abbuono= totale 41,3...
.....Adesso bisogna avere 37 anni + 5 abbuono= totale 42 anni di contributi....
...Giusto...????
.....Adesso bisogna avere 37 anni + 5 abbuono= totale 42 anni di contributi....
...Giusto...????
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
Il tuo calcolo è corretto ma bisogna considerare che un uomo che matura 42 anni e un mese di contributi dopo il 1.1.2012 subirà sulla pensione una decurtazione pari al 2% per ogni anno che gli manca per raggiungere il 62° anno di età.
Questo è quanto è emerso fino ad oggi, comunque bisognerà ancora vedere se verranno fatte delle modifiche per apportare delle agevolazioni al personale del comparto.
Ciao Rambo
Questo è quanto è emerso fino ad oggi, comunque bisognerà ancora vedere se verranno fatte delle modifiche per apportare delle agevolazioni al personale del comparto.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
Messaggio da paolone »
Salve a tutti i colleghi del Forum,ricordo che per la maggioranza del personale militare , il limite di età per il servizio è fissato al 60°anno e pertanto per detto personale la decurtazione del 2% annuo (di cui parla Rambo), se ci sarà , non potrà eccedere tale limite.
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
Precisazione di Monti nel Decreto:
L' articolo 24 contiene "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" ed e' importante sottolineare il comma 18, dove viene indicata la necessita' di adottare successive misure di armonizzazione tenendo conto delle peculiarita' e delle esigenze di regimi pensionistici speciali come il nostro (il riferimento e' alla legge 195/1995).
Bisogna aspettare il 30 giugno, data entro la quale devono legiferare per il comparto sicuezza. Speriamo bene!!!
L' articolo 24 contiene "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" ed e' importante sottolineare il comma 18, dove viene indicata la necessita' di adottare successive misure di armonizzazione tenendo conto delle peculiarita' e delle esigenze di regimi pensionistici speciali come il nostro (il riferimento e' alla legge 195/1995).
Bisogna aspettare il 30 giugno, data entro la quale devono legiferare per il comparto sicuezza. Speriamo bene!!!
Re: 5 ANNI DI ABBUONO
per notizia il comma 18 è il seguente:lory61 ha scritto:Precisazione di Monti nel Decreto:
L' articolo 24 contiene "disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" ed e' importante sottolineare il comma 18, dove viene indicata la necessita' di adottare successive misure di armonizzazione tenendo conto delle peculiarita' e delle esigenze di regimi pensionistici speciali come il nostro (il riferimento e' alla legge 195/1995).
Bisogna aspettare il 30 giugno, data entro la quale devono legiferare per il comparto sicuezza. Speriamo bene!!!
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al
pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè
dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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