Articolo 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Art. 6 D.L. Monti
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diego70
Re: Art. 6 D.L. Monti
ciao Leo ,mi sembra di aver letto in questo articolo che per il comparto sicurezza la PRIVILEGIATA rimane com'è.Credo e spero che anche per l'innalzamento dell'età pensionabile il comparto sicurezza venga escluso ,ma non mi sembra di averlo letto.
ciao diego
ciao diego
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pap2015
Re: Art. 6 D.L. Monti
Diego devi leggere il comma 18 dell'art. 24 dello stesso decreto. Per le nostre categorie tutto e' stato affidato a decreti specifici che dovrebbero essere riscritti entro Giugno 2012. Ciao.
