INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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idem come sopra con lo stesso esito finale
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805042
- Public 2018-08-24 -


Pubblicato il 24/08/2018

N. 05042/2018 REG. PROV. COLL.
N. 08239/2012 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8239 del 2012, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza Reparto tecnico logistico amministrativo Sardegna, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro
Tonino Cossa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Margelli e Sara Merella e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 2, per mandato a margine dell’atto di costituzione;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sardegna, Sezione I, n. 601 dell’8 giugno 2012, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n. 266/2007 proposto per l’annullamento della determinazione di diniego dell’indennità di trasferimento di autorità


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tonino Cossa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato dello Stato Marrone per l’Autorità statale appellante e l’avv. D. Jouvenal Long, per delega dell’avv. Merella, per la parte privata appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Il signor Tonino Cossa, maggiore della Guardia di Finanza, con determinazione del Comando regionale del 5 giugno 2006 è stato trasferito d’autorità dal Comando Sezione area di Elmas al Reparto operativo aeronavale di Cagliari.


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Ricorso straordinario al PdR Accolto.
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Il Parere del CdS che allego, richiama la sentenza del CdS, sez. 4 , nr. 3460/2013 del 25/06/2013 e da me qui postata in data 26/06/2013.


1) - L’Amministrazione invoca anche la prescrizione quinquennale, come da credito da lavoro, contestata invece dal ricorrente che ritiene applicabile il termine decennale, inerente al presupposto di un provvedimento amministrativo.

Con il Parere il CdS precisa:

2) - che l’istanza risulta tempestiva, ancorché avanzata in forma sui generis, ma comunque confermata ex post da attestazioni a margine riconducibili ai titolari degli uffici, e non contestata in modo esauriente dall’Amministrazione, che semmai rivela un possibile difetto di acquisizione formale dell’istanza, non imputabile all’interessato, mentre il dato di fatto, presupposto dei motivi di doglianza in diritto, è di natura oggettiva e fisica, accertato in giudizio e perciò rilevante anche nel caso in questione seppure il ricorrente non fosse tra le parti di quel giudizio.


vedi allegato
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Allego un Parere del CdS che ha Accolto il ricorso del ricorrente, contro Ministero della Difesa - A.M. 51° Stormo.


vedi allegato
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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L' Amministrazione perde l'appello

Il CdS precisa:

1) - Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.
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SENTENZA BREVE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201902383

Pubblicato il 12/04/2019

N. 02383/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02298/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2019, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte - Torino, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Francesco Benevento, Andrea Erroi, Massimiliano Fornaro, Orazio Gentile, Gaspare Giacalone, Giancarlo Biagio Miranda, Beniamino Montanaro, Guido Ospizio, Paolo Papa, Francesco Vizzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Coronas, Salvatore Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari 4;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 01316/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Benevento e di Andrea Erroi e di Massimiliano Fornaro e di Orazio Gentile e di Gaspare Giacalone e di Giancarlo Biagio Miranda e di Beniamino Montanaro e di Guido Ospizio e di Paolo Papa e di Francesco Vizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I fatti di causa sono analiticamente ed esaustivamente riportati nell’appello dell’Amministrazione al quale, in difetto di contestazione ex adverso, si può dunque fare rinvio.

Ciò premesso l’appello è infondato.

Infatti sulla questione oggetto della presente controversia la Sezione si è ormai univocamente orientata, aderendo a un indirizzo interpretativo al quale il Collegio – in difetto di sopravvenienze regolamentari – intende dare continuità.

Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.

Come è noto, l’art. 1 della legge n. 86 del 2001 così dispone per quanto di interesse:

(Indennità di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ….trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a …...

1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni (Comma inserito dall’articolo 1, comma 163, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. a decorrere dal 1.1.2013).

Secondo evidenza, il comma 1 regola l’indennità di trasferimento d’autorità: come chiarito da Ap. 23 del 2011 i presupposti per l’erogazione di tale indennità sono a) sedi di servizio collocate in comuni differenti b) distanza tra tali sedi superiore a 10 km.

Come è noto, nel tempo sono sorti problemi nel caso di riassegnazione di militari a seguito della soppressione dell’unità di appartenenza.

Secondo l’Amministrazione militare in questo caso l’eventuale gradimento sulla nuova sede reso dall’interessato trasformava il trasferimento a domanda.

Questa interpretazione non è stata avallata dalla giurisprudenza della Sezione, che ha trovato autorevolissima conferma nella sentenza Ap. n. 1 del 2016, ove si chiarisce – in estrema sintesi – che nonostante il gradimento espresso dal militare il trasferimento per soppressione unità resta autoritativo.

Il Legislatore ha poi introdotto il comma 1 bis ( che si applica solo nel caso di soppressione) il quale da un lato ha accolto la tesi del trasferimento d’autorità ma dall’altro ha escluso l’indennità in caso di trasferimento a sede limitrofa a quella del reparto soppresso indipendentemente dalla distanza.

L’intervento del Legislatore ha determinato un nuovo problema interpretativo in quanto – come evidenziato dalle pronunce sopra richiamate e a differenza di come sostiene l’Amministrazione – non esiste una univoca definizione normativa di sede limitrofa, realmente utilizzabile ai fini che ne occupano.

Al riguardo, secondo alcuni TAR il comma 1 bis va interpretato con le categorie del comma 1: in sostanza, in caso di soppressione, se la nuova sede è posta in comune non confinante ( cioè non limitrofo) l’indennità spetta; invece se la nuova sede è ubicata in comune confinante ( limitrofo) non spetta anche se la seconda sede dista più di 10 km.

Secondo altri TAR invece sede limitrofa vuol dire sede ( cioè ufficio avente un ambito di giurisdizione) confinante, nel senso – a titolo di ipotetico esempio – che un comando provinciale territoriale di Roma confina con l’analogo di Viterbo, restando irrilevante la distanza effettiva ( circa 70 km) tra le due sedi.

Due rilievi hanno indotto la Sezione ad aderire alla prima delle tesi ora compendiate.

In primo luogo, l’altra tesi è praticabile solo in caso di unità aventi un ambito di competenza territoriale circoscritto, cioè solo con riferimento sull’organizzazione territoriale dei Corpi. Essa è invece impraticabile nel caso di soppressione o aggregazione di unità che non avevano una giurisdizione limitata ma operavano su tutto il territorio nazionale o su una parte significativa di esso.

Soprattutto – e in sede ermeneutica questo sembra l’argomento decisivo – l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione introduce una differenziazione incomprensibile nell’ambito dei trasferimenti di autorità: secondo l’Amministrazione, infatti, il trasferimento di autorità “ordinario” ( si pensi a quello per incompatibilità) segue la regola dei comuni differenti, mentre il trasferimento per soppressione di unità dovrebbe seguire la diversa regola dei confini territoriali di competenza.

All’opposto, costituisce canone interpretativo di riferimento quello secondo cui – all’interno dello stesso testo normativo e anzi in due commi limitrofi – le definizioni ricorrenti vanno applicate e declinate in modo omogeneo, dovendosi presupporre che il Legislatore non possa aver conferito in via implicita o silente significati divergenti a istituti o definizioni di fattispecie sovrapponibili.

Ciò chiarito, nel caso all’esame è pacifico che le nuove sedi di servizio ( Finale e Valenza) distano ben oltre 10 km dalla soppressa sede di Tortona e che quei comuni non sono confinanti.

Pertanto il diniego dell’amministrazione risulta, come ben chiarito dal Tar, illegittimo.

Le altre questioni ora evocate nell’atto di appello ( omessa comprova del trasferimento di residenza e abitazione) non possono essere qui considerate rilevanti, in quanto il provvedimento impugnato faceva riferimento esclusivamente alla questione delle sedi limitrofe, ora illustrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese di giudizio sono eccezionalmente compensate, considerato il recente assestamento della giurisprudenza della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. ( ric. RG 2298/2019).

Spese del grado compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa.

In questa sentenza circa la prescrizione del credito, i Giudici d'appello precisano che la prescrizione e di 10 anni e non di 5.

1) - In ordine all’eccezione preliminare di merito relativa alla dedotta prescrizione del credito, il Collegio - pur dando atto che una recente sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470), ha ritenuto applicabile il termine quinquennale -, ritiene di seguire il prevalente orientamento (cfr. Sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 558, e i precedenti ivi richiamati, alla cui motivazione senz’altro si fa rinvio), secondo cui il termine in questione ha natura decennale.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Il ricorrente vince l'appello presso il CdS con questa sentenza interessante

interessi sull’indennità di trasferimento

Il CdS precisa:

1) - Alla luce delle precisazioni svolte, può dunque concludersi nel senso che, in via generale, la domanda di interessi legali e rivalutazione monetaria va interamente accolta per i ratei maturati fino al 31.12.1994, con la corresponsione, oltre che del danno da svalutazione, anche degli interessi (calcolati secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), mentre per i ratei maturati successivamente al 31.12.1994, al creditore-lavoratore spettano solo gli interessi legali, mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno (da considerarsi come danno in re ipsa) solo se e nella misura in cui risulti superiore al tasso dell’interesse legale.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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1) - Il CdS rigetta l'appello dei ricorrenti circa l'indennità di prima sistemazione, per la intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dal rapporto di lavoro.

e non di 10 anni.


2) - il Ministero dell’Economia e delle Finanze perde l'appello in relazione alle distanza tra sedi di servizio.

Infatti il CdS precisa:

N.B.: - Pertanto, è acclarato ed indiscutibile che l’attribuzione della speciale indennità economica per il trasferimento d’autorità del personale individuato dall’art.1, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Appello del CdS Accolto

1) - I ricorrenti sono stati “implicitamente” sollecitati dall’Amministrazione di appartenenza a chiedere il trasferimento “a domanda” presso la nuova sede dell’AJFC, sita a distanza superiore di 10 Km da quella precedente di Bagnoli;

2) - dal 4 dicembre 2012, hanno prestato servizio presso la nuova sede di Giugliano – Lago Patria-.

IL CdS PRECISA:

3) - Come correttamente rilevato dagli appellanti, questo Consiglio ha già deciso un fattispecie identica in riferimento ad un altro cospicuo gruppo di militari della stessa base NATO trasferita da Bagnoli a Giugliano – Lago Patria.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Il CdS ribadisce ancora un'altra volta che ai fini dell'indennità di trasferimento, va applicato il criterio della distanza tra la sede dell’ufficio da cui il dipendente è stato trasferito e la sede dell’ufficio in cui il medesimo è stato dislocato, da misurarsi attraverso l’ordinaria percorrenza stradale e non in linea d’aria.

Per questi motivi, il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Ricorso per la riliquidazione del trattamento economico di trasferimento ex art.1 Legge 10 marzo 1987, n. 100 ( all’epoca dei fatti sottufficiali dell’Aeronautica militare )

Rif. Tar Lazio sentenza n. 2267/2016 depositata il 19/02/2016 ( ricorso N. 12614/1999 )

Rif. Tar Lazio sentenza n. 6068/2016 depositata il 24/05/2016 (ricorso N. 01062/1999 )

Il CdS riunisce gli appelli dei ricorrenti e li Accoglie.

N.B.: i motivi li potete leggere direttamente nell'allegata sentenza. E' andato tutto bene.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO SPETTA ....

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Sentenza del Tar Lazio favorevole ai colleghi CC. (Sicuramente il Comando farà appello al CdS).

Sentenza TAR Lazio n. 12240 resa pubblica in data 17/06/2024 su 2 colleghi CC. per spettanza indennità di trasferimento di cui alla Legge 100 del 1987 successivamente modificata dalla Legge 86 del 2001, a seguito del rientro in Italia dalla missione all’estero . Ricorso Accolto.

In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:
- di essere stati impiegati presso “Rappresentanze Diplomatiche nell’ambito di missioni della data di tre/quattro anni”;
- al termine di tali missioni veniva loro chiesto di indicare per iscritto le sedi di gradimento;
- di avere, pertanto, indicato sedi di servizio essenzialmente ubicate nella provincia di Lecce;
- di essere stati assegnati – nonostante le preferenze indicate – a Bari.

Tutto ciò detto, i ricorrenti affermano di essere <<stati destinatari di provvedimento di trasferimento d’autorità”>> e, conseguentemente, vantano il diritto di cui sopra.

In particolare viene precisato anche che:

- prima della partenza per le missioni all’estero, prestavano servizio rispettivamente presso sedi ubicate a Roma e Taranto, sicchè l’Amministrazione “ha mutato la sede di servizio”.

N.B.: per il resto vi invito a leggere i motivi direttamente dall’allegato.
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