Ritrovamento di oggetti smarriti
Ritrovamento di oggetti smarriti
Quello che molti non sanno.
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L’art. 927 del Codice civile dispone che:
“chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
Per ottemperare a tale disposto di legge, presso i vari Comuni sono attivati appositi Uffici oggetti smarriti dove, pertanto, la invitiamo a rivolgersi. Per gli oggetti è prevista la custodia per 12 mesi; trascorso tale periodo, se il proprietario non si è presentato, essi vengono restituiti alla persona che li ha trovati e portati a quest’Ufficio.
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Dispositivo dell'art. 927 Codice Civile
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).
Note
(1) L'art. 647 del c.p. stabilisce che è reato appropriarsi di denaro o cose smarrite senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate.
(2) Per le cose trovate sui treni c'è una disciplina dettata da una legge speciale che deroga a quanto disposto dall'art. 926: infatti, chi trova una cosa su un treno o in un luogo di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, deve consegnarla al capo treno o al capostazione, e qualora il proprietario non si presenti, chi ha trovato la cosa ha diritto al premio, ma è lo Stato che acquista la proprietà.
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ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE:
Art. 927: “Cose ritrovate”
Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
Art. 931: “ Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due
domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del
prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le
circostanze, il possessore e il detentore (1140).
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Alcuni Comuni però delegano il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel proprio territorio comunale al Comando Polizia Municipale.
Pertanto già da adesso invito tutti i lettori del Forum ad attivarsi per accertarsi nel proprio Comune se è stato attivato il rispetto (ufficio ricevimento oggetti smarriti) dell'art. 927 del Codice Civile e se è ben segnalato questo servizio previsto per Legge ai fini dell'informazione a tutti i cittadini, in modo da non trovarsi impreparati.
Spero di aver fatto cosa gradita.
panorama
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L’art. 927 del Codice civile dispone che:
“chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
Per ottemperare a tale disposto di legge, presso i vari Comuni sono attivati appositi Uffici oggetti smarriti dove, pertanto, la invitiamo a rivolgersi. Per gli oggetti è prevista la custodia per 12 mesi; trascorso tale periodo, se il proprietario non si è presentato, essi vengono restituiti alla persona che li ha trovati e portati a quest’Ufficio.
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Dispositivo dell'art. 927 Codice Civile
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).
Note
(1) L'art. 647 del c.p. stabilisce che è reato appropriarsi di denaro o cose smarrite senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate.
(2) Per le cose trovate sui treni c'è una disciplina dettata da una legge speciale che deroga a quanto disposto dall'art. 926: infatti, chi trova una cosa su un treno o in un luogo di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, deve consegnarla al capo treno o al capostazione, e qualora il proprietario non si presenti, chi ha trovato la cosa ha diritto al premio, ma è lo Stato che acquista la proprietà.
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ESTRATTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE:
Art. 927: “Cose ritrovate”
Art. 928: “Pubblicazione del ritrovamento”
Art. 929: “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”
Art. 930: “Premio dovuto al ritrovatore”
Art. 931: “ Equiparazione del possessore o detentore al proprietario”
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza
ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due
domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure
il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del
prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le
circostanze, il possessore e il detentore (1140).
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Alcuni Comuni però delegano il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel proprio territorio comunale al Comando Polizia Municipale.
Pertanto già da adesso invito tutti i lettori del Forum ad attivarsi per accertarsi nel proprio Comune se è stato attivato il rispetto (ufficio ricevimento oggetti smarriti) dell'art. 927 del Codice Civile e se è ben segnalato questo servizio previsto per Legge ai fini dell'informazione a tutti i cittadini, in modo da non trovarsi impreparati.
Spero di aver fatto cosa gradita.
panorama
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Art. 647 Codice Penale
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. (1)
(………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l’art. 4, comma 1, lett. d), e) ed f) del medesimo D.Lgs. 7/2016.
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 7
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(G.U. n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016
OMISSIS
Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 1
Abrogazione di reati
1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647 (che qui interessa).
Art. 2 e 3 Omissis
Art. 4
Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
a), b), c) Omissis,
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
OMISSIS
OMISSIS Art. 5 ed altri.
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. (1)
(………)
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l’art. 4, comma 1, lett. d), e) ed f) del medesimo D.Lgs. 7/2016.
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 7
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(G.U. n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016
OMISSIS
Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 1
Abrogazione di reati
1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647 (che qui interessa).
Art. 2 e 3 Omissis
Art. 4
Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
a), b), c) Omissis,
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
OMISSIS
OMISSIS Art. 5 ed altri.
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
(Gazzetta del Sud) notizia riportata da Tiscali ieri 21.09.2024
Trova un borsello con 5mila euro e va dai carabinieri: mistero sul proprietario
Il giovane tirocinante avvocato se l’è trovato davanti, sulla strada, durante una passeggiata in via Borgovico, nel centro di Como. Un portafoglio gonfio di cinquemila euro ma con un mistero, oltre al piccolo tesoro in banconote: dentro non c'era nessun documento di identità o che potesse ricondurre al proprietario. E’ andato subito a portarlo al Comando della Stazione dei carabinieri che ora stanno cercando di rintracciare il legittimo possessore.
I carabinieri ipotizzano che potrebbero essere stato perso da un motociclista ma per il momento nessuno si è fatto avanti. E’ scattata così la procedura di legge prevista dall’articolo 927 del codice civile per cui «chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento». Il denaro è nelle mani del Comune che farà una pubblicazione nell’Albo Pretorio.
Trova un borsello con 5mila euro e va dai carabinieri: mistero sul proprietario
Il giovane tirocinante avvocato se l’è trovato davanti, sulla strada, durante una passeggiata in via Borgovico, nel centro di Como. Un portafoglio gonfio di cinquemila euro ma con un mistero, oltre al piccolo tesoro in banconote: dentro non c'era nessun documento di identità o che potesse ricondurre al proprietario. E’ andato subito a portarlo al Comando della Stazione dei carabinieri che ora stanno cercando di rintracciare il legittimo possessore.
I carabinieri ipotizzano che potrebbero essere stato perso da un motociclista ma per il momento nessuno si è fatto avanti. E’ scattata così la procedura di legge prevista dall’articolo 927 del codice civile per cui «chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento». Il denaro è nelle mani del Comune che farà una pubblicazione nell’Albo Pretorio.
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Se ho ben capito, trovi un arma in abitazione di un tuo congiunto, ma lo stesso è ancora vivente oppure no??
Per Aspera ad Astra!!!!
- domenico.c
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- Iscritto il: sab gen 22, 2022 2:29 pm
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Messaggio da domenico.c »
ciao, vedi allegato
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Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Certo che ho riso, pensandoci bene hai ragione, portala in comune all' ufficio oggetti smarriti. Mi sembra alquanto strano che un cc. ponga queste domande...
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Ciao la prassi è semplice nel tuo caso. Ritrovi un arma in una abitazione dove il tizio è deceduta e non sai cosa fare? Prima cosa chiami i CC o PS e gli dici del rinvenimento, dopodiché l'arma sarà ritirata da quel personale e portata nei loro uffici, se detiene la denuncia di armi fatta all'epoca dal proprietario bene basta che gli eredi indicano a chi cederla con apposita scrittura tra privati il beneficiario deve essere il possesso di valido titolo di polizia per la detenzione di armi . (Licenza da caccia, licenza porto di armi per difesa personale, licenza uso sportivo, nulla osta per la detenzione, quest'ultimo dalla data del rilascio e valido 30 giorni e può essere usato per un solo movimento di armi) Non risulta denunciata L'arma rinvenuta, le ff.pp. fanno tuttk gli accertamenti del caso sulla stessa se non risulta smarrita o rubata l'arma viene messa nella disponibilità degli eredi e si fa la procedura indicata precedentemente. Ciao ragazzi e forza
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Caro Frapisa tu se l'unico ( come tanti) che ha dimostrato che non conosci la normativa in merito al rinvenimento di un'arma che ritrovi in una abitazione e presumi che sia di un tuo congiunto deceduto ma non hai documentazione per provarlo. In primis per inserire l'arma del sistema s.d.i. non serve alcun modulo (forse sei rimasto indietro di svariati anni ovvero quando si usava il mod. 38 e l'Arma dei Carabinieri non poteva inserire la movimentazione delle armi), fermo restando il sequestro penale. La procedura per le armi rinvenute, solo nel caso che ho precedentemente citato, è identica a quella per gli oggetti smarriti solo che deve essere consegnata al piu' vicino ufficio di p.s, o, in mancanza, alla locale Stazione Carabinieri.
L'ufficio di P.S. deve custodirla per 12 mesi (non metterla a disposizione degli eredi). Trascorsi i 12 mesi l'arma, qualora non emerga che trattasi di oggetto non rubato, smarrito o provento di altro reato, puo' essere riconsegnata a chi l'ha rinvenuta e non agli eredi in quanto non si conosce la provenienza. Poi se vuoi ti spiego anche come funziona il possesso di armi prive di matricola, storiche, da guerra, rare o quelle ad aria compressa, in quanto presumo che tu sconosca completamente la normativa.
L'ufficio di P.S. deve custodirla per 12 mesi (non metterla a disposizione degli eredi). Trascorsi i 12 mesi l'arma, qualora non emerga che trattasi di oggetto non rubato, smarrito o provento di altro reato, puo' essere riconsegnata a chi l'ha rinvenuta e non agli eredi in quanto non si conosce la provenienza. Poi se vuoi ti spiego anche come funziona il possesso di armi prive di matricola, storiche, da guerra, rare o quelle ad aria compressa, in quanto presumo che tu sconosca completamente la normativa.
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Non hai capito il senso della battuta che ho scritto.Faustino ha scritto: ↑mar set 24, 2024 1:21 pm Caro Frapisa tu se l'unico ( come tanti) che ha dimostrato che non conosci la normativa in merito al rinvenimento di un'arma che ritrovi in una abitazione e presumi che sia di un tuo congiunto deceduto ma non hai documentazione per provarlo. In primis per inserire l'arma del sistema s.d.i. non serve alcun modulo (forse sei rimasto indietro di svariati anni ovvero quando si usava il mod. 38 e l'Arma dei Carabinieri non poteva inserire la movimentazione delle armi), fermo restando il sequestro penale. La procedura per le armi rinvenute, solo nel caso che ho precedentemente citato, è identica a quella per gli oggetti smarriti solo che deve essere consegnata al piu' vicino ufficio di p.s, o, in mancanza, alla locale Stazione Carabinieri.
L'ufficio di P.S. deve custodirla per 12 mesi (non metterla a disposizione degli eredi). Trascorsi i 12 mesi l'arma, qualora non emerga che trattasi di oggetto non rubato, smarrito o provento di altro reato, puo' essere riconsegnata a chi l'ha rinvenuta e non agli eredi in quanto non si conosce la provenienza. Poi se vuoi ti spiego anche come funziona il possesso di armi prive di matricola, storiche, da guerra, rare o quelle ad aria compressa, in quanto presumo che tu sconosca completamente la normativa.
Chi lavora nelle Stazioni, dove non è presente la PS, quelle normative se le mangia a colazione, io compreso. Nei paesi le Stazioni trattano le armi di ogni genere, almeno per il 30% dell' attività di servizio.
Re: Ritrovamento di oggetti smarriti
Se fosse come dici tu io ne sarei onorato, purtroppo non è cosi. Visto che tu asserisce di essere un esperto, mi puoi spiegare per quale motivo nel mio paese mi hanno detto che non posso detenere una carabina ad aria compressa senza matricola che ho acquistato circa 50 anni orsono.
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