Progressioni verticali ex PS discriminati
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Progressioni verticali ex PS discriminati
Salve a tutti, pongo una questione molto seria sull'ennesima discriminazione a danno degli ex appartenenti PS transitati nei ruoli civili, per chi non lo sapesse, in queste riqualifiche verticali vengono esclusi dagli anni di anzianità di servizio gli anni trascorsi nella PS. Se invece sei un ex militare, il Ministero della Difesa giustamente li conteggia ai loro transitati. come ciliegina sulla torta gli ex Operatori da due anni passati Assistenti Amministrativi vedranno riconosciuta la loro pregressa anzianità di Operatori come se fossero sempre stati Assistenti Amministrativi... Pensate sia il caso di unirci e farci rappresentare da qualche Avvocato, fare bloccare a mezzo ricorso al TAR questo concorso finchè non ci facciano concorrere tutti con gli stessi diritti ?
Re: Progressioni verticali ex PS discriminati
Riguardo la progressione verticale, oggi sono entrato sul
portale dedicato e mi fa inserire la domanda. Secondo me tengono conto dell'anzianità in polizia, altrimenti non darebbero la possibilità di inserire la domanda.
La questione è: se si passa funzionari si perde l'assegno ad personam ?
portale dedicato e mi fa inserire la domanda. Secondo me tengono conto dell'anzianità in polizia, altrimenti non darebbero la possibilità di inserire la domanda.
La questione è: se si passa funzionari si perde l'assegno ad personam ?
Re: Progressioni verticali ex PS discriminati
NON ne tengono conto, il bando dice espressamente : servizi prestati presso comparti art 1, comma 2 d. lgs. n. 165/2001 che ESCLUDE categoricamente le Forze Armate e di Polizia.... l'Assegno ad personam non si perde
Re: Progressioni verticali ex PS discriminati
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
ART.1 comma 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
ART.1 comma 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Re: Progressioni verticali ex PS discriminati
Messaggio da giuseppe1975 »
Buonasera Colleghi.
Gradirei un Vostro suggerimento in previsione della presentazione della istanza di riqualificazione che ha scadenza giovedì prossimo.
Sono transitato nel ruolo di Assistente di PS e successivamente mi sono laureato. Attualmente, come è noto, lo stipendio percepito da un transitato dalle FF.OO è maggiore di quello di un Funzionario Area 3 F1. In considerazione che mi mancherebbero all'incirca 20 anni alla pensione, cosa mi consigliereste di fare? Rischierei di ritrovarmi con uno stipendio più basso? Partendo Area 3 F1, e tenendo conto inoltre che adesso per accedere ad riqualificazione occorrono 3 anni, ci vorrebbe quasi un decennio per riallinearmi.
Cordiali saluti a tutti.
Gradirei un Vostro suggerimento in previsione della presentazione della istanza di riqualificazione che ha scadenza giovedì prossimo.
Sono transitato nel ruolo di Assistente di PS e successivamente mi sono laureato. Attualmente, come è noto, lo stipendio percepito da un transitato dalle FF.OO è maggiore di quello di un Funzionario Area 3 F1. In considerazione che mi mancherebbero all'incirca 20 anni alla pensione, cosa mi consigliereste di fare? Rischierei di ritrovarmi con uno stipendio più basso? Partendo Area 3 F1, e tenendo conto inoltre che adesso per accedere ad riqualificazione occorrono 3 anni, ci vorrebbe quasi un decennio per riallinearmi.
Cordiali saluti a tutti.
Re: Progressioni verticali ex PS discriminati
Leggendo l'art 1 comma 2 del d.lvo 165/2001 (al quale da riferimento l'art. 4 lettera a del bando delle progressioni 2024) per pubbliche amministrazioni si intendono :" tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi......" .
La polizia di stato non fa parte dell amministrazione della pubblica sicurezza !?!? E quindi è una pubblica amministrazione
La polizia di stato non fa parte dell amministrazione della pubblica sicurezza !?!? E quindi è una pubblica amministrazione
Re: Progressioni verticali ex PS discriminati
Art. 3. Personale in regime dì diritto pubblico
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
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