CIRC. INPDAP REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DEI CARABINIERI
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CIRC. INPDAP REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DEI CARABINIERI
Messaggio da Roberto Mandarino »
Per quanto d'interesse allego questa circolare inpdap che specifica dettagliatamente i requisiti per il pensionamento del personale dell'Arma dei Carabinieri.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
dispensato dal servizio ed in congedo senza stipendio e/o pe
Avvocato Carta (E' URGENTE UNA SUA RISPOSTA), avvalendomi della Sua professionalità in campo militare per fatti attinenti e non il servizio, con la presente Le espongo di seguito gli accadimenti susseguitisi sino ad oggi e che, a mio avviso sono stati commessi degli errori da parte del mio Comando di Corpo dapprima e di quelli del personale medico della C.M.O. di Chieti, dopo.
Qualora anche Lei fosse concordo, sarà mia intenzione istruire una causa d'avanti al Giudice del Lavoro e/o al T.A.R. Regionale.
Le sottopongo di seguito ed analiticamente a mio avviso gli "errori" del quale sono stato vittima e per il quale, a far data dal 12.09.2011 venivo dispensato dal servizio e posto in congedo a stipendio zero e senza diritto a pensione per patologia contratta in servizio ed in corso di valutazione presso il comitato di verifica di Roma.
Le sottopongo i fatti per una Sua personale e professionale valutazione:
"Nel pomeriggio del 24/06/2009, durante un servizio perlustrativo automontato e da me capeggiato, ad un normale controllo di soggetto che si rifiutò di esibire i documenti personali e di guida, riconosciuto reo dall'A.G. competente per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, quindi arrestato, a mente della resistenza posta in essere dal controllando, il sottoscritto si procurava delle lesioni alla spalla sx dapprima refertate presso il pronto soccorso per: "Trauma distrattivo spalla sx e, successivamente a mezzo esami mirati ecografico e risonanza magnetica che confermano il trauma con lesione dei tendini sovraspinato e sottospinato della spalla. Dopo innumerevoli visite fatte presso studi specialistici, in data 24.02.2010 venivo ricoverato e sottoposto ad intervento a cielo aperto per il ripristino della lesione della cuffia dei rotatori della spalla in argomento e, dimesso dopo 2 gg. di degenza e a riposo per 30 gg. a casa con tutore in abduzione.
Successivamente sono seguiti gg. 90 per fisioterapia e riabilitazione ed altro e così via via.
Dopo l'intervento che ha interessato solo il ripristino palliativo della cuffia dei rotatori in quanto quel chirurgo non ha potuto intervenire sui tendini perchè nel frattempo ritirati ed atrofici, mi trovo, in atto, con un grado di handikap del 35 % della funzionalità della spalla stessa.
Al momento, benchè la spalla nelle fasi di roteazione ha migliorato, sta di fatto che per la mancanza dei due tendini non ho la funzionalità di due movimenti del braccio. Di conseguenza venivo posto in aspettativa per motivi di salute per gg. 438 complessivi per la vicenda in esame.
All'epoca fu inoltrato il rapporto informativo da parte del mio Comandante di Compagnia alla competente CMO come evento verificatosi per certa ragione di servizio e, non ultimo, da me stesso, è stata proposta domanda di causa di servizio, trattata favorevolmente da quella CMO di Chieti tabella "B" non ascrivibile a categoria; Gli stessi sanitari, dopo un periodo medio lungo di convalescenza, benchè il danno è quello da me rappresentato, nelle varie occasioni di visita frettolosamente e a mio avviso incautamente mi dimettevano sempre e comunque giudicandomi idoneo al s.m.i.. Per farla breve, ho superato i 730 gg. di assenza per malattia, dispensato dal servizio e posto in congedo. Per quanto, solo adesso accertato attraverso gli uffici dell'Inpdap, istituto al quale ho inoltrato la richiesta di prestazione pensionistica per "Inabilità" su imput del mio Comando di Legione e da me sottoscritta, quell'Istituto di Previdenza mi sta rifiutando la prestazione pensionistica perchè mancante della certificazione medica di inabilità della C.M.O.. Fatto è che, attualmente mi trovo a stipendio zero, non avrò la prestazione pensionistica e, soprattutto, senza lavoro benchè per fare il mio dovere mi sono invalidato in servizio.
Questo fatto come Lei immagina ha ingenerato in me e nei componenti la mia famiglia uno stato di "ANSIA" e di paure, ma non mi do per vinto. Nel cercare di reagire CHIEDO una sua consulenza di come potermi muovermi poichè ritengo di essere stato vittima di una ingiustizia a seguito di errori commessi da altri. Vengo al dunque:
L'art. 49 commi 2 e 3 del dpr 31.07.1995 nr. 395 Aspettativa per motivi privati e per infermità, recita:
1.Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1° febbraio 1989, n. 53. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, è di due anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.
Domanda 1: Avvocato rientro nel comma 2 e 3 di cui sopra visto che ho subito un ricovero e non sono ancora guarito clinicamente per certa ragione di servizio. Secondo me non avrebbero dovuto conteggiarmi i giorni di assenza per malattia di conseguenza non avrei raggiungimento dei 730 giorni nel quinquennio????, perchè se ciò fosse non avendo superato i giorni di aspettativa non andavo congedato e avrei potuto proseguire con la malattia o rientrare in servizio;
Domanda 2: All'approssimarsi della scadenza dei 730 giorni, acuendosi la patologia, sono stato costretto a presentare ulteriori gg. 4 + 15 di riposo medico scadenti in data 14.09.2011, mentre per sforare i 730 gg. bastavano sino al 12.09.2011. Ora, mi scusi, chiedo la sua attenzione:
" il mio Comando di Compagnia, ricevuti i due certificati medici quasi contemporaneamente alla consegna sapendo che mi scadevano i 730 giorni, cosa fa, se ne disinteressa sino a quando su mio imput attraverso l'ufficio del Comando di Legione da me interessato ed avvisato che se nessuno mi chiamava a visita avrei potuto sforare i giorni di aspettativa, si decide ad istruire la pratica per il mio invio alla C.m.o. ma, ......la comunicazione per inviarmi alla C..m.o. avviene solo in data 08.09.2011 alle ore 09.30, 3 gg. prima dello scadere dei 730 gg. , telefonicamente a mezzo il mio Comandante int., in violazione dell'art. 6 comma 9 del D.P.R. 461/2001 che dispone di avvisare l'interessato almeno 10 giorni prima della visita. capisco pure che c'erano pochi giorni per diporre l'invio ma se si fossero attivati prima potevo raggiungere quella C.m.o. sia il 29.08 giovedì e, sia il 01.09 lunedì successivo e, non il 12.09.2011 731 giorno.
Tale mancanza non mi ha permesso di poter organizzarmi a contattare un medico di fiducia per farmi assistere come previsto dal precedente comma 5 dello stesso art. e D.P.R. (altra violazione).
Tenga presente che avrei dovuto essere visitato da quella competente C.m.o. entro e non oltre la data del 11.09.2011 ( 730° giorno, ed ultimo) dal giorno successivo da dispensare dal servizio e porre in congedo. La C.m.o., cosa fà, a parziale accoglimento, mi invita a presentarmi presso quel nosocomio la mattina del 12.09.2011 (731° giorno) mentre per legge dovevo essere esaminato prima dell'11.09.2011 e non dopo. Qualora, come è stato, venivo visitato il 12.09.2011, quella C.m.o. non avrebbe dovuto farmi "idoneo" ma, "temporaneamente non idoneo oltre il periodo massimo di aspettativa" . Quest'ultimo esito mi avvantaggiava per un eventuale esito positivo della pratica pensionistica per inabilità da me trasmessa alla'impdap, al contrario per essere stato fatto idoneo, la pensione non mi spetterebbe secondo quell'istituto.
Un grazie per l'eventuale tempestiva urgente risposta.
Cordialmente.
Qualora anche Lei fosse concordo, sarà mia intenzione istruire una causa d'avanti al Giudice del Lavoro e/o al T.A.R. Regionale.
Le sottopongo di seguito ed analiticamente a mio avviso gli "errori" del quale sono stato vittima e per il quale, a far data dal 12.09.2011 venivo dispensato dal servizio e posto in congedo a stipendio zero e senza diritto a pensione per patologia contratta in servizio ed in corso di valutazione presso il comitato di verifica di Roma.
Le sottopongo i fatti per una Sua personale e professionale valutazione:
"Nel pomeriggio del 24/06/2009, durante un servizio perlustrativo automontato e da me capeggiato, ad un normale controllo di soggetto che si rifiutò di esibire i documenti personali e di guida, riconosciuto reo dall'A.G. competente per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, quindi arrestato, a mente della resistenza posta in essere dal controllando, il sottoscritto si procurava delle lesioni alla spalla sx dapprima refertate presso il pronto soccorso per: "Trauma distrattivo spalla sx e, successivamente a mezzo esami mirati ecografico e risonanza magnetica che confermano il trauma con lesione dei tendini sovraspinato e sottospinato della spalla. Dopo innumerevoli visite fatte presso studi specialistici, in data 24.02.2010 venivo ricoverato e sottoposto ad intervento a cielo aperto per il ripristino della lesione della cuffia dei rotatori della spalla in argomento e, dimesso dopo 2 gg. di degenza e a riposo per 30 gg. a casa con tutore in abduzione.
Successivamente sono seguiti gg. 90 per fisioterapia e riabilitazione ed altro e così via via.
Dopo l'intervento che ha interessato solo il ripristino palliativo della cuffia dei rotatori in quanto quel chirurgo non ha potuto intervenire sui tendini perchè nel frattempo ritirati ed atrofici, mi trovo, in atto, con un grado di handikap del 35 % della funzionalità della spalla stessa.
Al momento, benchè la spalla nelle fasi di roteazione ha migliorato, sta di fatto che per la mancanza dei due tendini non ho la funzionalità di due movimenti del braccio. Di conseguenza venivo posto in aspettativa per motivi di salute per gg. 438 complessivi per la vicenda in esame.
All'epoca fu inoltrato il rapporto informativo da parte del mio Comandante di Compagnia alla competente CMO come evento verificatosi per certa ragione di servizio e, non ultimo, da me stesso, è stata proposta domanda di causa di servizio, trattata favorevolmente da quella CMO di Chieti tabella "B" non ascrivibile a categoria; Gli stessi sanitari, dopo un periodo medio lungo di convalescenza, benchè il danno è quello da me rappresentato, nelle varie occasioni di visita frettolosamente e a mio avviso incautamente mi dimettevano sempre e comunque giudicandomi idoneo al s.m.i.. Per farla breve, ho superato i 730 gg. di assenza per malattia, dispensato dal servizio e posto in congedo. Per quanto, solo adesso accertato attraverso gli uffici dell'Inpdap, istituto al quale ho inoltrato la richiesta di prestazione pensionistica per "Inabilità" su imput del mio Comando di Legione e da me sottoscritta, quell'Istituto di Previdenza mi sta rifiutando la prestazione pensionistica perchè mancante della certificazione medica di inabilità della C.M.O.. Fatto è che, attualmente mi trovo a stipendio zero, non avrò la prestazione pensionistica e, soprattutto, senza lavoro benchè per fare il mio dovere mi sono invalidato in servizio.
Questo fatto come Lei immagina ha ingenerato in me e nei componenti la mia famiglia uno stato di "ANSIA" e di paure, ma non mi do per vinto. Nel cercare di reagire CHIEDO una sua consulenza di come potermi muovermi poichè ritengo di essere stato vittima di una ingiustizia a seguito di errori commessi da altri. Vengo al dunque:
L'art. 49 commi 2 e 3 del dpr 31.07.1995 nr. 395 Aspettativa per motivi privati e per infermità, recita:
1.Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1° febbraio 1989, n. 53. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, è di due anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.
Domanda 1: Avvocato rientro nel comma 2 e 3 di cui sopra visto che ho subito un ricovero e non sono ancora guarito clinicamente per certa ragione di servizio. Secondo me non avrebbero dovuto conteggiarmi i giorni di assenza per malattia di conseguenza non avrei raggiungimento dei 730 giorni nel quinquennio????, perchè se ciò fosse non avendo superato i giorni di aspettativa non andavo congedato e avrei potuto proseguire con la malattia o rientrare in servizio;
Domanda 2: All'approssimarsi della scadenza dei 730 giorni, acuendosi la patologia, sono stato costretto a presentare ulteriori gg. 4 + 15 di riposo medico scadenti in data 14.09.2011, mentre per sforare i 730 gg. bastavano sino al 12.09.2011. Ora, mi scusi, chiedo la sua attenzione:
" il mio Comando di Compagnia, ricevuti i due certificati medici quasi contemporaneamente alla consegna sapendo che mi scadevano i 730 giorni, cosa fa, se ne disinteressa sino a quando su mio imput attraverso l'ufficio del Comando di Legione da me interessato ed avvisato che se nessuno mi chiamava a visita avrei potuto sforare i giorni di aspettativa, si decide ad istruire la pratica per il mio invio alla C.m.o. ma, ......la comunicazione per inviarmi alla C..m.o. avviene solo in data 08.09.2011 alle ore 09.30, 3 gg. prima dello scadere dei 730 gg. , telefonicamente a mezzo il mio Comandante int., in violazione dell'art. 6 comma 9 del D.P.R. 461/2001 che dispone di avvisare l'interessato almeno 10 giorni prima della visita. capisco pure che c'erano pochi giorni per diporre l'invio ma se si fossero attivati prima potevo raggiungere quella C.m.o. sia il 29.08 giovedì e, sia il 01.09 lunedì successivo e, non il 12.09.2011 731 giorno.
Tale mancanza non mi ha permesso di poter organizzarmi a contattare un medico di fiducia per farmi assistere come previsto dal precedente comma 5 dello stesso art. e D.P.R. (altra violazione).
Tenga presente che avrei dovuto essere visitato da quella competente C.m.o. entro e non oltre la data del 11.09.2011 ( 730° giorno, ed ultimo) dal giorno successivo da dispensare dal servizio e porre in congedo. La C.m.o., cosa fà, a parziale accoglimento, mi invita a presentarmi presso quel nosocomio la mattina del 12.09.2011 (731° giorno) mentre per legge dovevo essere esaminato prima dell'11.09.2011 e non dopo. Qualora, come è stato, venivo visitato il 12.09.2011, quella C.m.o. non avrebbe dovuto farmi "idoneo" ma, "temporaneamente non idoneo oltre il periodo massimo di aspettativa" . Quest'ultimo esito mi avvantaggiava per un eventuale esito positivo della pratica pensionistica per inabilità da me trasmessa alla'impdap, al contrario per essere stato fatto idoneo, la pensione non mi spetterebbe secondo quell'istituto.
Un grazie per l'eventuale tempestiva urgente risposta.
Cordialmente.
sforamento 730 gg asp. congedato ed in pensione
Scrivo a tutti coloro che gentilmente potranno rispondermi in specialmodo Roberto Mandarino, anche se so che ha lasciato questo forum, magari legge la mia storia:
" In data 12.09.2011 venivo dispensato dal servizio per il superamento dei 730 gg di aspettativa del quinquennio mobile per una patologia in corso di definizione dal comitato di verifica e, posto in congedo.
Dopo una battaglia tra la sede inpdap e il cna di Chieti mi veniva definita la pratica pensionistica percepita regolarmente per circa 1 anno e, fino ad oggi.
Oggi, il comando di legione mi notifica il decreto di riconoscimento della causa di servizio e, contestualmente, mi riferisce che stanno valutando per un mio reintegro in servizio ai sensi dell'art. 49 commi 2 e 3 della Legge 395/1995.
Da considerare che due mesi prima di presentare la domanda di pensione di inabilità, presentai quella di anzianità per aver raggiunginto i 40 anni contributivi; domanda che mi veniva archiviata d'ufficio dal Ministero della Difesa dal momento che ero stato dispensato dal servizio e quindi non presa in considerazione. Le mie domade sono queste:
- rimarrò in pensione o dovrò per forza rientrare in servizio???
- quest'anno di pensione dovrò restituirla all'inpdap???
- mi verrà conteggiato l'anno in cui sono stato dispensato dal servizio, e come???
- mi ripristeranno la mia vecchia domanda di pensione di anzianità???
Grazie sin dora a coloro che possono in qualche modo darmi una risposta.
" In data 12.09.2011 venivo dispensato dal servizio per il superamento dei 730 gg di aspettativa del quinquennio mobile per una patologia in corso di definizione dal comitato di verifica e, posto in congedo.
Dopo una battaglia tra la sede inpdap e il cna di Chieti mi veniva definita la pratica pensionistica percepita regolarmente per circa 1 anno e, fino ad oggi.
Oggi, il comando di legione mi notifica il decreto di riconoscimento della causa di servizio e, contestualmente, mi riferisce che stanno valutando per un mio reintegro in servizio ai sensi dell'art. 49 commi 2 e 3 della Legge 395/1995.
Da considerare che due mesi prima di presentare la domanda di pensione di inabilità, presentai quella di anzianità per aver raggiunginto i 40 anni contributivi; domanda che mi veniva archiviata d'ufficio dal Ministero della Difesa dal momento che ero stato dispensato dal servizio e quindi non presa in considerazione. Le mie domade sono queste:
- rimarrò in pensione o dovrò per forza rientrare in servizio???
- quest'anno di pensione dovrò restituirla all'inpdap???
- mi verrà conteggiato l'anno in cui sono stato dispensato dal servizio, e come???
- mi ripristeranno la mia vecchia domanda di pensione di anzianità???
Grazie sin dora a coloro che possono in qualche modo darmi una risposta.
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Re: CIRC. INPDAP REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DEI CARABINI
Messaggio da luporoby81 »
Salve cdpc59ry,
ho letto la vostra storia, e vorrei invitarla ad informarsi sulla possibilità di farvi riconoscere come vittima del dovere seguite il link: http://www.vittimedeldovere.it/home.php" onclick="window.open(this.href);return false;
qui trovate le informazioni giuridiche necessarie.
oppure è stato istituito un Call center: 06 46529363 - 06 46529266 - 06 46529709
Buona fortuna.
http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... tml#p16722" onclick="window.open(this.href);return false;
ho letto la vostra storia, e vorrei invitarla ad informarsi sulla possibilità di farvi riconoscere come vittima del dovere seguite il link: http://www.vittimedeldovere.it/home.php" onclick="window.open(this.href);return false;
qui trovate le informazioni giuridiche necessarie.
oppure è stato istituito un Call center: 06 46529363 - 06 46529266 - 06 46529709
Buona fortuna.
http://forum.grnet.it/l-avvocato-rispon ... tml#p16722" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CIRC. INPDAP REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DEI CARABINI
Messaggio da Diabolikus »
Mio caro Collega,
La branca di cui trattasi è alquanto complessa ed articolata ed è toccata da diversi istituti giuridici susseguitisi nel corso degli anni che i "sommi legislatori", a mio avviso, non sono sempre riusciti a conciliare, lasciando, pertanto, alcuni aspetti non perfettamente disciplinati, determinando così dei vuoti normativi non sempre facilmente colmabili e non considerevoli di aspetti di natura tecnica spesso non attuabili materialmente, con conseguente generazione di forti dubbi, perplessità ed incertezze nel personale chiamato ad applicare le normative in disamina (addetti agli Uffici Personali ed affini).
Fatta questa piccola ma necessaria premessa, veniamo al dunque:
1) Innanzitutto ritengo che vi sia stata una grave negligenza da parte del tuo Reparto di appartenenza il NON aver avviato la procedura disciplinata dalla Legge 157/52 (famigerato modello C) trattandosi chiaramente di ferite e lesioni traumatiche riportate in servizio con chiara fisionomia clinica.
2) Se avessero pertanto avviato il modello C quest'ultimo sarebbe stato sicuramente validato dalla C.M.O. quale SI dipendente da causa di servizio, con contestuale ascrivibilità a categoria, senza la necessità del parere del Comitato di Verifica.
3) Con il modello C, inoltre, l'INTERO periodo di assenza fruito, fino a completa guarigione clinica, non sarebbe stato computato ai fini della determinazione del tetto massimo di gg.730 di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile ( ovvero 731 nel caso in cui l'aspettativa ricada nel giorno 29 feb. di un anno bisestile).
(cfr art.49 co.3 del D.P.R. 395/95)
4) Non essendo STATO Avviato il Modello C, l'unica alternativa rimasta era quella di richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio mediante procedura "a domanda" (art.2 del D.P.R. 461/2001) con la conseguenza che, fino all'esito della pronuncia da parte del C.d.V. l'infermità è da considerare allo stato degli atti NON dipendente da causa di servizio. L'intero periodo di aspettativa fruito, deve essere pertanto computato ai fini della determinazione del tetto massimo fruibile nel quinquennio, non essendo applicabile il comma 2 dell'art.49 del D.P.R. 395/95 il quale fa riferimento alla non computabilità SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dei periodi di ricovero (e per similitudine anche di disposizione) presso strutture sanitarie civili e/o militari qualora l'infermità sia già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio.
5) Secondo quanto illustrato al paragrafo precdente, il tuo Comando di Corpo deve procedere a computare l'intero periodo e, all'approssimarsi del raggiungimento del tetto massimo di aspettativa, deve avviarti al D.M.M.L. competente (cfr. para.6 lett.g della circ. n.DGPM/II/SEGR./806/Circ datata 26 ott. 200 del M.D.- PERSOMIL) per l'accertamento della idoenità al s.m.i. ovvero per l'emissione di giudizio di permanente inidoneità (in modo assoluto ovvero nella riserva) pena il collocamento in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli attuali artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - ovvero ai sensi delle precedenti normative legge 53/89 e 599/54) nel caso in cui venga superato il predetto limite massimo e non sia già intervenuto uno degli anzidetti giudizi.
6) Rileva precisare che qualora tu sia già a disposizione del D.M.M.L. competente in prossimità del raggiungimento del tetto massimo di aspettativa è ovviamente superfluo e contraddittorio per il Comando di Corpo "avviarti nuovamente", anche in considerazione del fatto che il tuo reparto di appartenenza, alla scadenza di ogni periodo di convalescenza concesso, deve avviare la procedura del modello GL sul quale devono essere riportati i periodi di assenze per infermità fruite nel quinquennio e dei quali deve essere anche al corrente il collegio medico legale (cfr. direttiva DIFESAN prot. 5000/2007).
7) Considera inoltre che il giudizio medico legale del suddetto collegio è autonomo ed indipendente e non è in alcun modo vincolato al fatto che tu ti stia approssimando al tetto massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. E' infatti plausibile che il predetto collegio ritenga (per ovvi motivi e per necessità di approfondimento clinico e diagnostico) di non poter emettere giudizio di idoenità ovvero di "riforma" prima che tu superi il citato tetto massimo, a nulla valendo le conseguenze di ciò. La circolare Ministeriale del 2000 citata al para.5 è un "vademecum" che fornisce delle linee guida alle quali deve attenersi il Comando di Corpo nella situazione in cui il militare sia prossimo al superamento del tetto massimo ma non costituisce una dispoisizone normativa che possa incidere sull'autonomia decisionale in capo agli organi medico legali, peraltro sancita e ribadita dalla novella direttiva DIFESAN del 2007.
Il termine di 10 (dieci) giorni di cui all'art.6 comma 9 del D.P.R. 461/2001 a cui hai fatto riferimento, si riferisce alle convocazioni in tema di accertamenti rientranti nell'iter volto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non a quello volto ad accertare l'doneità al s.m.i. in prossimità del tetto massimo di aspettativa che, di contro, non è disciplinato da una norma specifica bensì da una direttiva ministeriale in applicazione delle norme di stato giuridico ed avanzamento in tema di accertamento della idoneità del militare in servizio permanente, che non prevedono dei termini per la convocazione.
9) Il collocamento in congedo per superamento del tetto massimo di aspettativa, da comunque diritto al trattamento pensionistico qualora il militare abbia compiuto almeno 15 anni di servizio utile (al riguardo vedasi la circolare allegata dall'ottimo Roberto Mandarino).
10) Ovviamente, poichè il Comitato di Verifica si è pronunciato positivamente in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tutti i periodi di ricovero e/o disposizione presso il D.M.M.L. (da intendersi anche i periodi intercorrenti tra la scadenza di una licenza di convalescenza concessa e la successiva riconvocazione a visita) dovranno essere scorporati dal computo originario che aveva inzialmente portato al congedo d'ufficio per superamento del tetto massimo, con conseguente valutazione della possibilità di reintegro in servizio.
In conclusione, IO credo che il reintegro in servizio NON sia obbligatorio nè disposto d'ufficio qualora TU non voglia essere reintegrato e, secondo il mio modesto parere, rimarrai nella posizione del congedo, categoria della riserva, fino al raggiungimento del limite massimo per essere richiamato, oltre il quale transiterai automaticamente nella posizone del congedo assoluto.
Certo il problema sarebbe differente se Tu non avessi maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionsitico e fossi finito in mezzo ad una strada. In tal caso ti sarebbe convenuto essere reintegrato (sempre qualora intenzionato).
In conclusione, nella tua posizione, resta ovviamente fermo il diritto al trattemento pensionistico he hai maturato.
Spero di esserti stato utile e di non averti confuso le idee.
Con affetto.....
Diabolikus.
La branca di cui trattasi è alquanto complessa ed articolata ed è toccata da diversi istituti giuridici susseguitisi nel corso degli anni che i "sommi legislatori", a mio avviso, non sono sempre riusciti a conciliare, lasciando, pertanto, alcuni aspetti non perfettamente disciplinati, determinando così dei vuoti normativi non sempre facilmente colmabili e non considerevoli di aspetti di natura tecnica spesso non attuabili materialmente, con conseguente generazione di forti dubbi, perplessità ed incertezze nel personale chiamato ad applicare le normative in disamina (addetti agli Uffici Personali ed affini).
Fatta questa piccola ma necessaria premessa, veniamo al dunque:
1) Innanzitutto ritengo che vi sia stata una grave negligenza da parte del tuo Reparto di appartenenza il NON aver avviato la procedura disciplinata dalla Legge 157/52 (famigerato modello C) trattandosi chiaramente di ferite e lesioni traumatiche riportate in servizio con chiara fisionomia clinica.
2) Se avessero pertanto avviato il modello C quest'ultimo sarebbe stato sicuramente validato dalla C.M.O. quale SI dipendente da causa di servizio, con contestuale ascrivibilità a categoria, senza la necessità del parere del Comitato di Verifica.
3) Con il modello C, inoltre, l'INTERO periodo di assenza fruito, fino a completa guarigione clinica, non sarebbe stato computato ai fini della determinazione del tetto massimo di gg.730 di aspettativa fruibile nel quinquennio mobile ( ovvero 731 nel caso in cui l'aspettativa ricada nel giorno 29 feb. di un anno bisestile).
(cfr art.49 co.3 del D.P.R. 395/95)
4) Non essendo STATO Avviato il Modello C, l'unica alternativa rimasta era quella di richiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio mediante procedura "a domanda" (art.2 del D.P.R. 461/2001) con la conseguenza che, fino all'esito della pronuncia da parte del C.d.V. l'infermità è da considerare allo stato degli atti NON dipendente da causa di servizio. L'intero periodo di aspettativa fruito, deve essere pertanto computato ai fini della determinazione del tetto massimo fruibile nel quinquennio, non essendo applicabile il comma 2 dell'art.49 del D.P.R. 395/95 il quale fa riferimento alla non computabilità SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dei periodi di ricovero (e per similitudine anche di disposizione) presso strutture sanitarie civili e/o militari qualora l'infermità sia già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio.
5) Secondo quanto illustrato al paragrafo precdente, il tuo Comando di Corpo deve procedere a computare l'intero periodo e, all'approssimarsi del raggiungimento del tetto massimo di aspettativa, deve avviarti al D.M.M.L. competente (cfr. para.6 lett.g della circ. n.DGPM/II/SEGR./806/Circ datata 26 ott. 200 del M.D.- PERSOMIL) per l'accertamento della idoenità al s.m.i. ovvero per l'emissione di giudizio di permanente inidoneità (in modo assoluto ovvero nella riserva) pena il collocamento in congedo d'ufficio, categoria della "riserva", ai sensi degli attuali artt.912 e 929 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - ovvero ai sensi delle precedenti normative legge 53/89 e 599/54) nel caso in cui venga superato il predetto limite massimo e non sia già intervenuto uno degli anzidetti giudizi.
6) Rileva precisare che qualora tu sia già a disposizione del D.M.M.L. competente in prossimità del raggiungimento del tetto massimo di aspettativa è ovviamente superfluo e contraddittorio per il Comando di Corpo "avviarti nuovamente", anche in considerazione del fatto che il tuo reparto di appartenenza, alla scadenza di ogni periodo di convalescenza concesso, deve avviare la procedura del modello GL sul quale devono essere riportati i periodi di assenze per infermità fruite nel quinquennio e dei quali deve essere anche al corrente il collegio medico legale (cfr. direttiva DIFESAN prot. 5000/2007).
7) Considera inoltre che il giudizio medico legale del suddetto collegio è autonomo ed indipendente e non è in alcun modo vincolato al fatto che tu ti stia approssimando al tetto massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. E' infatti plausibile che il predetto collegio ritenga (per ovvi motivi e per necessità di approfondimento clinico e diagnostico) di non poter emettere giudizio di idoenità ovvero di "riforma" prima che tu superi il citato tetto massimo, a nulla valendo le conseguenze di ciò. La circolare Ministeriale del 2000 citata al para.5 è un "vademecum" che fornisce delle linee guida alle quali deve attenersi il Comando di Corpo nella situazione in cui il militare sia prossimo al superamento del tetto massimo ma non costituisce una dispoisizone normativa che possa incidere sull'autonomia decisionale in capo agli organi medico legali, peraltro sancita e ribadita dalla novella direttiva DIFESAN del 2007.

9) Il collocamento in congedo per superamento del tetto massimo di aspettativa, da comunque diritto al trattamento pensionistico qualora il militare abbia compiuto almeno 15 anni di servizio utile (al riguardo vedasi la circolare allegata dall'ottimo Roberto Mandarino).
10) Ovviamente, poichè il Comitato di Verifica si è pronunciato positivamente in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tutti i periodi di ricovero e/o disposizione presso il D.M.M.L. (da intendersi anche i periodi intercorrenti tra la scadenza di una licenza di convalescenza concessa e la successiva riconvocazione a visita) dovranno essere scorporati dal computo originario che aveva inzialmente portato al congedo d'ufficio per superamento del tetto massimo, con conseguente valutazione della possibilità di reintegro in servizio.
In conclusione, IO credo che il reintegro in servizio NON sia obbligatorio nè disposto d'ufficio qualora TU non voglia essere reintegrato e, secondo il mio modesto parere, rimarrai nella posizione del congedo, categoria della riserva, fino al raggiungimento del limite massimo per essere richiamato, oltre il quale transiterai automaticamente nella posizone del congedo assoluto.
Certo il problema sarebbe differente se Tu non avessi maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionsitico e fossi finito in mezzo ad una strada. In tal caso ti sarebbe convenuto essere reintegrato (sempre qualora intenzionato).
In conclusione, nella tua posizione, resta ovviamente fermo il diritto al trattemento pensionistico he hai maturato.
Spero di esserti stato utile e di non averti confuso le idee.
Con affetto.....
Diabolikus.
Re: CIRC. INPDAP REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO DEI CARABINI
diabolikus, grazie intanto per la solerte ed esaudiente risposta, in virtù del quale ti chiedo la gentilezza di ritornare in argomento in specialmodo sull'utimo aspetto che mi sta molto a cuore e cioé il fatto che, almeno da come hai fatto intendere, dovrà essere una mia e, solo mia, decisione se voler rientrare in servizio, ho frainteso???? Ti rammento che sono in pensione di inabilità perché dispensto dal servizio già da circa 1 anno; aggiungo inoltre che dal decorso mese di maggio mi é stata riconosciuta anche la pensione privilegiata seppure per i primi 4 anni. Ripeto, gentilmente, se a tua conoscenza, potrai farmi conoscere nel più breve tempo possibile, se é solo ed esclusivamente una mia scelta voler rientrare in servizio, cosa che non mi sogno di fare o, possono farlo d'ufficio???? Grazie ancora per il tuo cintributo professionale ed umano. Ciao a presto risentirci.
P.S. Ho quasi 41 anni di servizio (36+5) in virtù dell'essere stato dispensato dal servizio, il ministero della difesa mi archiviò nel 2011 la mia domanda di pensione di anzianità. Per conoscenza.
P.S. Ho quasi 41 anni di servizio (36+5) in virtù dell'essere stato dispensato dal servizio, il ministero della difesa mi archiviò nel 2011 la mia domanda di pensione di anzianità. Per conoscenza.
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