tfr dopo due anni
tfr dopo due anni
salve a tutti,vorrei sapere se c'è qualcuno del forum se e a conoscenza del fatto che dal 1°agosto 2011 chi va in pensione il tfr lo percepisce dopo due anni? Ho avuto notizia che sia vero con l'ultima finamziaria fatta,ma.......sarà vero.
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Re: tfr dopo due anni
Messaggio da cyberpolice »
millomi ha scritto:purtroppo SI'!!!!!!![]()
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non rientrano i riformati la riceveranno entro 105 giorni
Re: tfr dopo due anni
Come al solito la prendiamo sempre in quel posto,ormai non c'è nessuno che ci tutela.Addirittura so anche che per andare in pensione dobbiamo fare 40 anni di serivizio effettivo,senza contare i contributi,questa è una proposta che stanno vagliando e sicuramente approvando al più presto.Comunque vediamo dove arriviamo.Grazie
Re: tfr dopo due anni
Messaggio da millomi »
Nuovo messaggiodi cyberpolice » mar nov 15, 2011 9:53 pm
millomi ha scritto:purtroppo SI'!!!!!!

non rientrano i riformati la riceveranno entro 105 giorni
,gialoso'gialo,, 2anni per chi va in pensione d'anzianita'------6mesi per chi va in pensione di vecchiaia----------3mesi per decesso et riforma.

millomi ha scritto:purtroppo SI'!!!!!!








non rientrano i riformati la riceveranno entro 105 giorni










Re: tfr dopo due anni
Messaggio da Henry6.3 »
Visto i tempi di vaccge magre direi inevitabile, stiamo sempre più avvicinandoci alla eliminazione di tutti quei piccoli o grandi vantaggi che avevavmo, rispetto al lavoro civile.
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Re: tfr dopo due anni
Messaggio da cavaliere1957 »
Salve io sono andato in pensione il primo Agosto 2011, e abitando in provvincia di Novara ,opportunamente mi sono informato presso l' INPDAP il due novembre, mi ha dato il propspetto con la cifra del TFS, e mhanno asicurato che lo ricevero' entro marzo 2012, per i due anni sono quelli che vanno in pensione dal primo Gennaio 2012.-
Re: tfr dopo due anni
Allego un estratto della circolare Inpdap nr. 16 del 9 novembre 2011
Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
Termine di sei mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza
(compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (*) ed il
collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza);
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare n. 30 del
1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti
di servizio).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento
della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro, Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la
prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti
gli interessi.
(*) pertanto compresi i 40 anni utili
Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
Termine di sei mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza
(compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (*) ed il
collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza);
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare n. 30 del
1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti
di servizio).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento
della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro, Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la
prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti
gli interessi.
(*) pertanto compresi i 40 anni utili

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