Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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antomar
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Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da antomar »

Lancio questo trhead per cercare di capire di più sul riconoscimento per fini previdenziali di attività lavorativa con esposizione ad amianto.


gelmetti sauro

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da gelmetti sauro »

Sto alla Polfer da una vita. Per ciò fin dai tempi utili per produrre domanda "amianto" come hanno fatto altre categorie interessate (Ferrovieri ecc.). Anni fa
tutti i componenti del mio ufficio ed io facemmo domanda. Tempo dopo l' INAIL ci rispose negativamente, cioè secondo loro noi non eravamo tra coloro che erano stati a rischio. Ciao.
antomar
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da antomar »

Ciao Collega,
anche io sto alla Polfer da tanti anni.
Come te, probabilmente sollecitati dal Sap, richiedemmo in tutta la provincia tale riconoscimento.
Da quanto ho capito, nonostante il compartimento abbia risposto alla richiesta dell'Inail di inoltrare un documento in cui si riscontrassero i servizi svolti, sembra che l'inail mai abbia ricevuto queste attestazioni e quindi sto cercando di mettere tutto in chiaro adesso.
Sembra però che alcuni colleghi della frontiera abbiano avuto il riconoscimento in argomento.
Credo che anche noi della polfer ne abbiamo diritto.
Se hai altre informazioni, ti chiedo di postare quassù.
gelmetti sauro

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da gelmetti sauro »

Confermo quanto hai scritto. Il Compartimento mise degli ostacoli soprattutto perchè non poteva garantire per ciascuno di noi il servizio svolto presso sedi di altri compartimenti. Ricordo che, non assistiti da sindacati, allegammo alla domanda delle fotocopie di pagine di libri di testo per ben rappresentare all'INAIL i compiti svolti dalla Polizia Ferroviaria. Che io sappia il beneficio fu riconosciuto solo ai dipendenti F.S in servizio presso le grandi officine mentre fu negato al personale di trazione, viaggiante, movimento ecc.. Spero di esserti stato utile. Se ci sono novità falle sapere. Ciao.
CortedeiConti

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da CortedeiConti »

Scusa collega ,ma negli Uffici della Polfer c'è l'amianto ? Oppure negli atri delle stazioni ?-Ma non siate ridicoli-
Ditemi dove stà il vostro contatto con l'amianto per quelli della Polfer -
gelmetti sauro

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da gelmetti sauro »

Per cortedeiconti. Anni fa e se vuoi ti faccio sapere quando, le F.S. smantellarono quasi tutte le vetture in circolazione in quanto costruite con materiali contenenti amianto. I ceppi dei freni dei locomotori e delle carrozze erano costruiti con materiali contenenti amianto e pertanto arrivando in stazione frenando vaporizzavano nell'aria particelle di amianto pericolosissime. Inoltre in molte stazioni le pensiline dei binari e dei fabbricati viaggiatori fino a poco tempo fa erano di "eternit". Il servizio istituzionale della Polfer non è di stare negli uffici ma è la vigilanza negli ambiti ferroviari e il presenziamento treni all'arrivo e partenza e servizi di scorta a bordo treni. Chi scrive per anni e per tutte le 6 ore di servizio espletate in grandi scali, ha presenziato all'arrivo e alla partenza di convogli e svolto tantissimi servizi di scorta; è stato alloggiato in caserme all'interno degli scali e stazioni quindi con finestre spesso rivolte verso la ferrovia. Ora mi chiedo se sono ridicolo io o lo è chi scrive esprimendo concetti basati su disinformazione e su personali congetture. Ciao.
CortedeiConti

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da CortedeiConti »

Allora devono riconoscere questo beneficio a tutte le persone che lavorano nelle stazioni ferroviarie,compreso i portabagagli e gli addetti alle toilette che non fanno il turno di 6 ore come voi-
gelmetti sauro

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da gelmetti sauro »

Infatti quando il problema fu sollevato tutti, anche quelli addetti ai bagni, fecero la domanda. La risposta naturalmente come in altri ambiti fu uguale quasi per tutti: negativa. Però per chi, come molti altri colleghi della Polfer, o ferrovieri, che fanno e hanno fatto servizio presso grossi scali (non parlo di stazioni e atri biglietteria) come Roma smistamento, S. Lorenzo, Milano Greco P., Farini ecc., è possibile che siano stati esposti all'amianto. E, se questa possibilità c'è stata, perchè non fare domanda? Chi te lo dice che, con i dovuti scongiuri, che domani ci si ritrovi con un malaccio?
antomar
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da antomar »

Condivido con quello che dice il collega e non con quello che afferma Coretedeiconti.
Credo che bisogna battersi per vedersi riconosciuto i propri diritti. Siano essi concreti ed immediati o solo ipotetici e futuri.
Devi sempre batterti affinchè la verità sia affermata.
Io credo di essere stato esposto all'amianto.
Oltre quello che dice il collega avrei ancora da ribadire momenti eventualemtne, a mio giudizio, pericolosi. Stà alle autorità, poi, dirmi che non è vero senza mentire. Ricordate tutti che le nostre care ed amate "autorità" di solito nella storia del mondo hanno teso ad evitare di dire alcune cose.
Lo hanno fatto sempre troppo tardi.
Sai corte dei conti che vivo è lavoro sotto un tetto di eternit da circa 23 anni?
Sai che diversi poliziotti della polfer sono morti di tumore nel giro di pochissimo tempo?
Se vuoi ti faccio i nomi. Però, forse, i loro cari non sanno neanche che ipoteticamente questo può aver avuto a che fare con il servizio svolto.
Penso sia meglio stare attenti quando si parla di salute e pericoli connessi.
Penso sia meglio ridere di un casco in testa che appare inutile alla maggiorparte dei lavoratori piuttosto che piangere per quel "intelligentone" che per lavorare più svelto e piacere di più ad un padrone o capo cantiere esigente e ladrone, sia morto sotto un peso qualsiasi.
E poi, credo che anche i lavoratori più umili, addetti ai bagni, abbiano diritto di capire quanto, nella loro vita lavorativa siano stati esposti a materiali pericolosi, che furbescamente hanno arrichito i padroni eternit e ucciso alcuni scemi disinformati per colpe altrui.
antomar
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da antomar »

Approfitto per chiedere a tutti di indicare eventualmente Avvocati o Medici Specialisti della materia.
Approfitto per coinvolgere anche l'intervento di colleghi della Polizia di Frontiera che mi sembra siano stati in qualche modo riconosciuti come lavoratori esposti all'amianto, per servizi svolti su alcune carrozze pericolosissime.
Vi prego di diffondere dappertutto questa discussione copiando l'indirizzo nel browser e postandolo sui social network o sotto la vostra firma quando scrivete a qualcuno via mail.
CortedeiConti

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da CortedeiConti »

Caro collega-
Quando ti ho detto che non può competerti lo stato di contatto con l'amianto-
Ti mando una sentenza una per tutte-Non e stato riconosciuto neanche agli operai che lavorano ed hanno lavorato all'Ilva di Marghera- Con esposizione costante all'amianto-Ed hanno fatto ricorso alla Corte dei Conti che l'ha respinto- Ti allego la sentenza-





IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 537/2011

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella pubblica udienza del 19 settembre 2011 con l'assistenza del segretario dott.ssa Rosetta Zampieri, presenti in aula l’avv. Stefano Zarabara per il ricorrente e il dott. Mauro Dal Corso per l’INPDAP;

viste le norme procedurali vigenti ed in particolare l’art. 5 della legge 21.07.2000 n. 205, l’art. 429 c.p.c. così come novellato dall’art. 53, comma 2°, del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. 27254 del registro di Segreteria, proposto da z. f. (c.f.: OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), residente a (OMISSIS) in via (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto introduttivo del ricorso, dagli avvocati Amedeo Zamboni e Stefano Zarabara del Foro di Padova, e domiciliato presso lo studio dell’avv. Maurizio Cian in Mestre-Venezia, via Manin n. 34/3

contro

l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza Dipendenti Aziende Pubbliche, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 55, e sede provinciale in Venezia, Campo S. Simeone Grande 929;

considerato in

F A T T O

Con ricorso depositato il 3 marzo 2010 il ricorrente in epigrafe indicato adiva questa Autorità Giudicante per ottenere l’accertamento della propria esposizione all’amianto per tutto il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di ILVA spa con conseguente declaratoria del proprio diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/92 e successive modificazioni, e condanna dell’INPDAP all’erogazione delle prestazioni pensionistiche conseguenti.

Premetteva di aver lavorato continuativamente, dal 09.08.1976 al 17.02.1987 alle dipendenze di ILVA spa, stabilimento di Porto Marghera, Venezia, con funzioni di addetto treno laminazioni subendo, per effetto delle mansioni espletate e del contesto lavorativo, una costante e qualificata esposizione alle fibre di amianto.

Precisava che nel predetto stabilimento, ed in particolare nel reparto “treno di laminazione” l’asbesto era massicciamente impiegato nella realizzazione delle coibentazioni e dei pannelli di contenimento, necessari per isolare e mantenere in temperatura i diversi macchinari. Osservava, anche, che i pannelli coibentati venivano all’occorrenza smontati o tagliati dai dipendenti con conseguente aerodispersione di fibre di amianto, che permanevano all’interno dell’ambiente lavorativo stante l’assenza di adeguati impianti per il riciclo dell’aria o aspiratori e che la stessa struttura del capannone era stata realizzata con impiego di amianto. Inoltre le continue sollecitazioni cui la stessa era sottoposta in conseguenza delle vibrazioni determinate dai macchinari, comportava la liberazione nell’aria circostante delle relative polveri e gli indumenti di lavoro (guanti, grembiuli) erano realizzati in amianto, al fine di proteggere il corpo dalle alte temperature dei forni mentre nessuna protezione era adottata per prevenire l’inalazione delle polveri tossiche.

Sosteneva il ricorrente che vi era amianto anche nei ferodi dei freni dei carroponte e dei locomotori e che la sua esposizione alle fibre di amianto trovava riscontro nella inequivocabile circostanza che tutti i colleghi, adibiti alle stesse sue mansioni e presso lo stesso reparto avevano ottenuti i benefici previdenziali accordati dalla L. n. 257/92, oltre che nella copiosa documentazione relativa agli interventi di rimozione delle lastre di amianto presso lo stabilimento Ilva.

Alla luce di quanto sopra il ricorrente in data 16.12.2002 formulava espressa istanza all’INAIL per ottenere il certificato attestante l’esposizione qualificata che, tuttavia, veniva dall’ente previdenziale negata senza una adeguata motivazione. Successivamente il ricorrente presentava all’INPDAP la richiesta di riconoscimento dei benefici previdenziali, anch’essi negati per mancanza del prescritto certificato INAIL. Avverso tale provvedimento di rigetto il ricorrente promuoveva apposito reclamo con istanza del 02.11.2009 che rimaneva priva di riscontro.

Ne seguiva l’odierno gravame.

Ripercorsa l’evoluzione normativa del settore, il ricorrente precisava le proprie mansioni quale addetto treno di laminazione e concludeva chiedendo: “nel merito: accertarsi che il ricorrente è stato esposto all’amianto ai fini di legge c/o ILVA s.p.a. – stabilimento di Porto Marghera – dal 9.8.76 al 17.2.1987, e in ogni caso per un periodo ultradecennale; accertarsi conseguentemente il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i benefici di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/92 e succ. mod. con conseguente rivalutazione dell’intero periodo lavorativo o del diverso periodo, comunque ultradecennale, prestato alle dipendenze della ditta sopracitata, per il coefficiente di legge con eventuale erogazione delle prestazioni previdenziali conseguenti oltre arretrati a far data dalla domanda amministrativa e interessi di legge; con vittoria di spese, diritti e onorari di lite…….”

Chiedeva quindi, quali adempimenti istruttori, che si ordinasse all’A.S.L. competente e/o alla sede INAIL di Venezia la produzione/esibizione di copia delle relazioni dei controlli e ispezioni eventualmente effettuate presso gli stabilimenti della ditta sopracitata, che venisse disposta CTU tecnico-ambientale e/o medico-legale al fine di accertare i livelli di esposizione all’amianto a cui sarebbe stato esposto il ricorrente addetto alle operazioni sopra descritte, presso la ditta sopraindicata nonché l’ammissione di prova per testi, di cui indicava capitoli e generalità.

Allegava, quale documentazione probatoria comprovante la pretesa, il proprio curriculum vitae, la documentazione relativa ai realizzati interventi di bonifica, il certificato INAIL attestante la non esposizione.

Con memoria depositata il 22 settembre 2010 si costituiva l’INPDAP di Mestre-Venezia che, nel precisare che il ricorrente risulta essere ancora in attività di servizio, contestava integralmente la pretesa attorea alla luce, soprattutto, di quanto attestato dall’INAIL in relazione alla non esposizione del ricorrente all’amianto. Osservava quindi che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e costituzionale, il riconoscimento dei benefici invocati dal ricorrente presuppone una esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena delle fibre di amianto, in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e 31 del D.lgs n. 277 del 1991 e che l’onere di fornire la prova di tale esposizione grava sul ricorrente.

Inoltre, posto che in fattispecie non ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dei benefici rivendicati, l’INPDAP sottolineava l’avvenuta decadenza dal diritto al beneficio poiché il ricorrente ricade nella ipotesi di cui all’art. 47, comma 5, della L. 326/2003 e non risulta in atti che lo stesso abbia prodotto domanda all’INAIL entro il termine di legge di cui alla richiamata disposizione.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria si opponeva a tutte le istanza istruttorie di controparte e chiedeva di voler disporre l’acquisizione di tutta la documentazione concernente gli accertamenti eseguiti dall’INAIL di Venezia.

All’udienza del 14 febbraio 2011 il GUP ravvisava la necessità , ai fini di una più avvisata giustizia, di acquisire ulteriori elementi di valutazione e, pertanto, ordinava all’INAIL di Venezia – Area Amianto – di depositare presso la Segreteria della Sezione entro il 15 aprile 2011, una dettagliata relazione sui fatti di causa, in particolare sugli accertamenti effettuati dall’Istituto al fine del rilascio della certificazione negativa del 21.08.2003 nonché copia del fascicolo amministrativo relativo al ricorrente, delle acquisizioni istruttorie, dei pareri del CONTARP, degli atti di indirizzo ministeriale e di quanto pertinente all’oggetto del giudizio. Rinviava, quindi, per la trattazione all’udienza del 16 maggio 2011, ore 10,00 facoltando le parti fino a 10 giorni prima dell’udienza a depositare eventuali memorie.

In data 27 aprile 2011 l’INAIL trasmetteva il fascicolo amministrativo del ricorrente e copia dell’atto di indirizzo n. 472 dell’8 marzo 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

All’udienza del 16 maggio 2011 il GUP, disponeva supplemento istruttorio a carico sia dell’INAIL che del ricorrente. In particolare ordinava all’INAIL, sede di Venezia – Area Amianto – “di fornire una esposizione dettagliata di quali erano stati gli <accertamenti dall’Istituto effettuati anche “sulla base delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro> di cui alla comunicazione di diniego del 21.08.2003 e, più in generale, quale iter logico-tecnico-giuridico ovvero quali valutazioni abbiano condotto l’Istituto ad escludere che il sig. Z. F., nato a (omissis) il (omissis) sia stato esposto all’amianto nel periodo dal 09/08/1976 al 17/02/1987, tenuto anche conto che il medesimo svolgeva alle dipendenze della ILVA S.p.A., stabilimento di Porto Marghera, Venezia, funzioni di addetto treno Laminazione presso il Reparto “Treno di Laminazione”, per il quale l’Atto di indirizzo n. 472 dell’8 marzo 2001, pure richiamato e versato in atti dall’INAIL, riconosce l’esposizione fino al giugno 1989. L’INAIL, in ottemperanza alla presente ordinanza, dovrà accompagnare la suddetta relazione con copia di tutta la documentazione a supporto e di riferimento, compreso il parere della competente CONTARP” e al ricorrente “di fornire ogni documentazione utile in ordine alla circostanza - affermata a pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio- “che tutti i suoi colleghi, adibiti alle stesse sue mansioni e presso lo stesso reparto, hanno ottenuto i benefici accordati dalla L. n. 257/92”.

Concedeva, quindi, termine fino 30 luglio 2011 e fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 19 settembre 2011, ore 10,00.

In risposta all’adempimento istruttorio l’INAIL in data 30 giugno 2011 evidenziava di aver già trasmesso tutta la documentazione relativa al ricorrente e precisava che lo stesso era stato escluso dai benefici di cui alla legge n. 257/92 in quanto il richiamato atto di indirizzo n. 472 del 03.03.2001 esclude la mansione ricoperta dallo stesso (addetto treno di laminazione) da quella per le quali doveva essere rilasciata la certificazione positiva.

Con note autorizzate depositate il 9 settembre 2011 il ricorrente evidenziava come l’esclusione della qualifica “addetto treno laminazione” da quelle considerate ad esposizione qualificata all’amianto fosse priva di motivazione e reiterava la richiesta della CTU ambientale e delle prove testimoniali, al fine di poter dimostrare di aver ricoperto mansioni che lo esponevano, al pari dei suoi colleghi di reparto, all’inalazione di polveri di amianto. Rappresentava, altresì di non essere riuscito ad ottenere le certificazioni INAIL di esposizione all’amianto relative ai suoi colleghi <ottenendo però la conferma che coloro che hanno ottenuto il rilascio di certificazione Inail riportavano nel curriculum la dicitura “addetti ad impianto-linea di ricottura”>. Tutto ciò premesso insisteva preliminarmente per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate in ricorso e in subordine per l’accoglimento delle domande tutte ivi formulate.

All’odierna udienza, esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti presenti, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa al termine dell’udienza come da dispositivo pubblicamente letto ex art. 5 della legge n. 205/2000 ed art. 429 c.p.c. e depositato in allegato al relativo verbale, a disposizione delle parti come da vigente normativa. Per i motivi di cui all’art. 53 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, veniva fissato il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Il ricorrente, che si trova ancora in attività di servizio, ha richiesto la concessione dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 in ragione della sua esposizione, costante e qualificata, a fibre di amianto per aver lavorato, nel periodo dal 09.08.1976 al 17.12.1987 alle dipendenze dell’ex Ilva s.p.a, stabilimento di Marghera (VE).

Definito in tal modo l’oggetto del presente giudizio, in primo luogo va affermata la sussistenza in subiecta materia della giurisdizione di questo giudice, in quanto il petitum sostanziale - vale a dire la pretesa all'aumento dell'anzianità contributiva per effetto dell'esposizione all'amianto - attiene alla misura della pensione e pertanto è devoluta ai sensi degli artt. e 13 e 62 R.D. 13.8.1933, n. 1038 alla giurisdizione della Corte dei conti, naturalmente in tutti quei casi in cui questo giudice ha giurisdizione sulla pensione (Cass. SS.UU 14.2.2007 n. 3195; 19.1.2007 n. 1134; 10.1.2007 n.221).

II. La valutazione, nel merito, della domanda, richiede che si premetta un richiamo alla normativa che disciplina i benefici accordati ai lavoratori che siano stati esposti alle fibre di amianto.

In proposito occorre ricordare che il beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva a favore dei lavoratori esposti al rischio amianto è stato introdotto dall'art. 13, comma 8, della legge 27.3.1992 n. 257. Tale norma, come modificata dal d.l. 5.6.1993 n. 169, convertito in legge 4.8.1993 n. 271, così dispone: “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”. La predetta disciplina è stata modificata dall'art. 47 del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326, che ha stabilito, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, la riduzione del coefficiente di rivalutazione del servizio da 1,5 a 1,25 nonché l'applicabilità del predetto moltiplicatore al solo fine della determinazione delle prestazioni pensionistiche e non anche a quello della maturazione del diritto a pensione (comma 1). La nuova normativa ha poi individuato come beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 i lavoratori che per un periodo non inferiore a 10 anni sono stati esposti all'amianto, stabilendo altresì che, ai predetti fini, ha rilievo una esposizione nella concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (comma 3).

Va, quindi, osservato che con quest'ultima disposizione viene superata la preclusione presente nella previgente disciplina poiché il beneficio viene esteso anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL.

Viene poi previsto che le circostante inerenti la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3, devono essere accertate e certificate dall'INAIL (comma 4) e viene introdotto un termine di decadenza entro il quale i lavoratori interessati, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare la relativa domanda alla competente sede dell'INAIL (comma 5).

Pertanto poiché il servizio cui il legislatore ha fatto riferimento nel prevedere il beneficio della rivalutazione dell'anzianità, consiste in un'attività particolarmente rischiosa, che tale si qualifica per l'avvenuto superamento del valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro, il superamento del limite di tollerabilità -al di sopra del quale sono ipotizzabili quelle situazioni di rischio concreto ed effettivo che legittimano la concessione del beneficio de quo- per espresso disposto normativo, va certificato dall'INAIL. Del resto, si tratta di valutazioni di carattere tecnico che presuppongono la rispondenza a precisi parametri e procedure la cui previsione e definizione, dallo stesso legislatore è stata affidata a specifiche norme, anche di natura secondaria. Al riguardo si evidenzia che l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002 n. 179, ha espressamente richiamato per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La conferma della specificità degli accertamenti e della certificazione richiesta per il riconoscimento del beneficio in questione è contenuta, infatti, in forma chiara ed esplicita non solo nell'art. 47, comma 2 e comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 20/11/2003 n. 326, dove si stabilisce che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'I.N.A.I.L., ma anche nel disposto del successivo comma 5, che introduce il termine di decadenza di 180 giorni per la presentazione della domanda all'INAIL stesso. Tale termine va individuato nella data del 15 giugno 2005. La nuova disciplina (comma 6 bis) fa comunque “salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 …”.

Il Decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'articolo 47 del suddetto D.L. n. 269/2003, all'art. 3 disciplina anche la procedura che deve essere seguita dall'I.N.A.I.L. nell'accertamento diretto alla verifica della sussistenza o meno dell'esposizione all'amianto.

A sua volta il comma 132 della legge n. 350 del 24.12.2003 (legge finanziaria 2004) ha stabilito che: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL …”.

Ne discende che, alla luce del combinato disposto dell'articolo 47, comma 6-bis, e dell'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, le disposizioni previgenti al D.L. 269/03, convertito in Legge 326/2003, continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, si siano trovati, alternativamente, in una delle seguenti posizioni: a) erano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto; b) abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003; c) siano venuti in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; d) abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze pronunciate in esito di cause il cui ricorso sia stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005; e) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo 13 della citata legge n. 257; f) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità; g) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Condizione procedurale imprescindibile, ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, era che i lavoratori interessati, in favore dei quali non fosse stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non avessero già provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, dovevano presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.

Le opportune precisazioni ai fini della corretta applicazione dei benefici di che trattasi vengono, quindi, fornite dal decreto del 27 ottobre 2004, emanato per l’attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 269 del 2003, che all'art. 2, comma 2, il quale, da un lato, stabilisce che per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto devono intendersi le seguenti: a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; b) produzione di manufatti contenenti amianto; c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica, da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura, e taglio di manufatti contenenti amianto; g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto, e dall’altro che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione deve intendersi il periodo di attività effettivamente svolta (comma 3 dello stesso articolo 2) e che i lavoratori destinatari della nuova disciplina dovevano presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005, precisando che gli “stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni”.

Da ultimo è intervenuta la legge 24 dicembre 2007 n. 247, che all'art. 1, commi 20, 21, 22, ha dettato ulteriori disposizioni riguardanti l'applicazione del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. Nello specifico il comma 20 ha sancito che “sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle previdenze sociali”, il comma 21 ha stabilito che il diritto ai benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, “per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge” ed il comma 22 ha rinviato ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le puntuali modalità attuative dei predetti commi 20 e 21 della stessa legge n. 247/2007 (decreto emesso il 12 marzo 2008).

III. Passando al merito della controversia, alla luce del suesposto quadro normativo di riferimento, la richiesta del ricorrente non può trovare accoglimento.

III.1. Come ampiamente evidenziato nella ricostruzione della normativa di settore, la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto doveva essere presentata, a pena di decadenza, al predetto Ente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 27 ottobre 2004 di attuazione del più volte richiamato art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (pubblicato nella GU n. 295 del 17-12-2004), il quale, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha delineato le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’INAIL, a ciò deputato dalle richiamate disposizioni normative. La domanda, sempre a pena di decadenza dai richiesti benefici, andava ripresentata anche dagli stessi lavoratori che avevano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003 (art. 47, comma 5, d.l. 30.09.2003, n. 269 conv. in L. 24.11.2003, n. 326).

Tali essendo le coordinate ermeneutiche di natura generale, e come correttamente evidenziato dall’INPDAP, in fattispecie si è verificata la decadenza della domanda per decorrenza dei termini fissati dal citato Decreto Interministeriale, atteso che non risulta agli atti processuali alcuna istanza presentata dal ricorrente all’INAIL, dopo la pubblicazione del prefato Decreto, entro la data del 15.06.2005.

In fattispecie il ricorrente, il quale sostiene di essere stato esposto alle fibre di amianto dal 09.08.1976 al 17.12.1987, si è attivato presso la competente sede INAIL territoriale in data 07.07.2003 presentando apposita istanza finalizzata al riconoscimento dell’asserita esposizione all’amianto.

Detta istanza è stata dall’INAIL riscontrata negativamente con provvedimento del 21.08.2003 (quindi antecedente alla data del 1° ottobre 2003 di cui al richiamato art. 47, comma 5) con la seguente motivazione: “in riscontro alla Sua domanda del 04.07.2003, sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto, e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, di dichiara che presso la Ditta ILVA SPA, stabilimento di VENEZIA, il dipendente SIG. Z. F:, ………..non è stato esposto all’amianto…”.

Il ricorrente, quindi, è rimasto inerte fino alla data del 24.09.2009 in cui ha formulato richiesta all’INPDAP di riconoscimento del beneficio ex art. 13, comma 8, legge 257/1992 e succ. mod., con rivalutazione ai fini pensionistici dell’intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze della Ditta ILVA Spa, Acciaierie di Marghera, con qualifica di addetto treno di laminazione, respinta dall’Ente Previdenziale per i motivi già ampiamente esposti in parte narrativa.

III.2. Le sopra riportate circostanze della sussistenza di certificazione INAIL negativa antecedente alla data del 1° ottobre 2003 e della mancata riproposizione della domanda, da parte dell’interessato, al medesimo Ente entro la data del 15.06.2005 (a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo dell’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) sarebbero già sufficienti a motivare il respingimento della domanda attorea. Tuttavia, ad abundantiam, va evidenziato che in fattispecie il ricorrente non ha assolto all’onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra tratteggiata per la concessione dei benefici previdenziali.

Infatti, alla luce degli elementi complessivi rivenienti dalla documentazione versata nel fascicolo processuale e dagli adempimenti istruttorio espletati in corso di causa, la fattispecie difetta sia della condizione inerente alla stessa esposizione all’amianto, alla luce della certificazione negativa rilasciata dall’INAIL, non confutata e/o contrastata dall’interessato con elementi concreti di prova, sia il necessario concorso, ai fini della sopravvalutazione dell’intero periodo di lavoro, del mero dato temporale, rappresentato, a tutto concedere, dall’esposizione ultradecennale all’amianto, con quello dello svolgimento di un’attività particolarmente rischiosa, attività che assume tale natura ove venga superato il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo.

La necessità del concorso delle due circostanze emerge da una corretta lettura dell’articolo 13, comma 8, della Legge n. 257 del 1992 nei termini prospettati nella Sentenza della Corte Costituzionale nr. 5 del 2000 laddove è stato evidenziato come il criterio dell’esposizione ultradecennale debba essere collegato, in base alla precisazione testuale recata dalla norma stessa “al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL. In tale contesto, secondo la Consulta, “il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio morbigeno rispetto alle patologie che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro”: il che ha indotto il legislatore in un’ottica chiaramente preventiva, “a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente di lavoro, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modificazioni)”. Da quanto esposto in narrativa, consegue che il riconoscimento dei suddetti benefici previdenziali, di carattere eccezionale, postula non solo la prova dell’avvenuta esposizione del lavoratore all’amianto per il periodo richiesto dalla Legge, ma anche del superamento di quel limite di normale tollerabilità, al di sotto del quale non sono ipotizzabili quelle situazioni di rischio concreto ed effettivo che legittimano la concessione dei benefici ai fini pensionistici; in altre parole, deve trattarsi, in ogni caso, di una esposizione all’amianto “qualificata”, come esplicitato in modo univoco dal suddetto articolo 2, comma 1, del Decreto Interministeriale del 27.10.2004, riguardante cioè sia la durata che l’intensità della medesima, tale da connotare le attività lavorative svolte di effettive e realistiche potenzialità morbigene.

Orbene, nella specie, sul piano probatorio la pretesa di parte attrice appare inconsistente, nel momento in cui il ricorrente, pur essendone onerato, omette di fornire un qualsiasi elemento oggettivo in ordine all’avvenuto superamento di detto limite, non essendo sufficienti richiami ad un tipo di rischio di carattere generico, fondato su valutazioni soggettive, di per sé avulse da precisi e puntuali riferimenti tecnici, indispensabili, invece, per poter comprovare l’esistenza di circostanze di fatto parametrate, appunto, a dati tecnici predeterminati dal legislatore (ex multis: Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 143 del 2004, Sezione Giurisdizionale Marche, Sentenza nr. 309 del 2008, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 168 del 2002). Del resto, anche la Corte di legittimità è giunta alle stesse conclusioni, esprimendo costantemente il canone generale a mente del quale un rischio morbigeno rilevante ai sensi di Legge è configurabile solo se si accerti la presenza, nell’ambiente di lavoro, di una dispersione di fibre di amianto che, per essere superiori ai valori limite individuati dalla legislazione previdenziale, rende concreta ed effettiva, e non solo presunta, la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza dannosa è capace di generare (ex multis: Cassazione Civile, n. 4913 del 2001, n. 21862 del 2004 e n. 16118 del 2005).

Come già rappresentato in parte narrativa, questo Giudice, ai fini di una più avvisata giustizia, ha ritenuto la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione e, pertanto, ha dapprima ordinato all’INAIL di Venezia – Area Amianto – di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, in particolare sugli accertamenti effettuati dall’Istituto al fine del rilascio della certificazione negativa del 21.08.2003 nonché copia del fascicolo amministrativo relativo al ricorrente, delle acquisizioni istruttorie, dei pareri del CONTARP, degli atti di indirizzo ministeriale e di quanto pertinente all’oggetto del giudizio, facoltando contestualmente le parti a depositare eventuali memorie e, successivamente, ha disposto supplemento istruttorio a carico sia dell’INAIL che del ricorrente ordinando al primo (INAIL) di fornire una esposizione dettagliata in relazione alle valutazioni che avevano condotto l’Istituto ad escludere che il ricorrente fosse stato esposto all’amianto nel periodo dal 09/08/1976 al 17/02/1987, tenuto anche conto che il medesimo svolgeva alle dipendenze della ILVA S.p.A., stabilimento di Porto Marghera, Venezia, funzioni di addetto treno Laminazione presso il Reparto “Treno di Laminazione”, per il quale l’Atto di indirizzo n. 472 dell’8 marzo 2001, riconosce l’esposizione fino al giugno 1989 ed al secondo (ricorrente) “di fornire ogni documentazione utile in ordine alla circostanza - affermata a pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio- “che tutti i suoi colleghi, adibiti alle stesse sue mansioni e presso lo stesso reparto, hanno ottenuto i benefici accordati dalla L. n. 257/92”.

In risposta all’adempimento istruttorio l’INAIL, in data 30 giugno 2011, ha precisava che il ricorrente era stato escluso dai benefici di cui alla legge n. 257/92 in quanto il richiamato atto di indirizzo n. 472 del 08.03.2001 esclude la mansione ricoperta dallo stesso (addetto treno di laminazione) da quella per le quali doveva essere rilasciata la certificazione positiva.

Risulta, dagli atti di causa, precisamente dalla dichiarazione del Direttore ILVA Spa del 22 ottobre 2002, che il ricorrente, dipendente di ILVA Spa, stabilimento di Marghera, dal 09.08.1976 ha svolto la mansione di “addetto treno di laminazione” del reparto LAM – Treno di laminazione- dal 09.08.76 al 17.12.87 e nel predetto documento si precisa che “la gestione documentale delle pratiche del personale DELTASIDER SPA poi DELTAVALDARNO SPA che ha cessato la sua attività lavorativa nel periodo compreso tra il 30.08.1986 ed il 30.06.1989, viene gestita dalla ILVA SPA nonostante il personale prestasse la propria attività negli stabilimenti dell’attuale AFV BELTRAME SPA” (cfr. dichiarazione Direttore ILVA del 22.10.2002)

L’atto di indirizzo n. 472 del 08.03.2001 del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, indirizzato sia all’INAIL che al CONTARP, stabilisce, in ragione di quanto previsto nel CCNL INTERSID e nell’accordo integrativo ITALSIDER, che nello stabilimento “Ex ITALSIDER, oggi A.F.V. Beltrame SpA – Marghera” è riconosciuta “l’esposizione al rischio amianto per le medesime mansioni o reparti individuati per gli altri dipendenti anche per i tecnici addetti alla produzione. A questo fine valgono i curricula professionali aziendali di capo reparto, coordinatori d’area, capi turno per i periodi operativi”, disponendo che nel Reparto LAM, Treno di laminazione – reparto in cui prestava servizio il ricorrente - l’esposizione al rischio amianto andava riconosciuta a coloro che fino a tutto giugno 1989 avevano svolto le mansioni di “Operatori di ricottura (carico, scarico, imbragatura…)” di talchè questi ne veniva escluso in ragione della diversa funzione svolta (addetto treno laminazione).

In adempimento all’ordine istruttorio con cui si chiedeva al ricorrente “di fornire ogni documentazione utile in ordine alla circostanza - affermata a pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio- “che tutti i suoi colleghi, adibiti alle stesse sue mansioni e presso lo stesso reparto, hanno ottenuto i benefici accordati dalla L. n. 257/92”, questi, con note autorizzate depositate il 9 settembre 2011, ha rappresentato semplicemente, senza nessun supporto probatorio, di non essere riuscito ad ottenere le certificazioni INAIL di esposizione all’amianto relative ai suoi colleghi <ottenendo però la conferma che coloro che hanno ottenuto il rilascio di certificazione Inail riportavano nel curriculum la dicitura “addetti ad impianto-linea di ricottura”>, in proposito limitandosi a reiterare le già formulate richieste istruttorie.

A tale proposito, pur nella consapevolezza che “la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l’accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e quindi può e deve accertare l’esposizione all’amianto e conoscere delle certificazioni INAIL con la stessa pienezza del giudice ordinario” (Cassazione a SS.UU. con ordinanza n. 171/2008), che, pertanto, spetta al giudice delle pensioni, nel primo grado di giudizio, ogni valutazione circa la sussistenza del presupposto di fatto (esposizione all’amianto) in ragione del quale va riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale di cui al più volte richiamato art. 13, comma 8, della l. n. 257/1882 e che, a tal fine, il prudente apprezzamento del giudicante deve fondarsi non solo sulla certificazione INAIL, ma anche sulle risultanze di altri mezzi probatori (Corte dei Conti, Sez. III Centrale d’Appello, n. 691 del 15.07.2011), questo Giudice, relativamente alla richiesta eventuale di disporre nel presente giudizio una consulenza tecnica d’ufficio, in disparte il notevolissimo lasso di tempo trascorso, che potrebbe portare a svolgere indagini di natura meramente probabilistica ed empirica, reputa la stessa non suscettibile di ammissione, sul rilievo assorbente che la giurisprudenza consolidata del Giudice ordinario e di questa Corte ha stabilmente espresso il principio secondo cui la consulenza tecnica non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l’onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie ad esse imputabili. In altre parole, il prefato mezzo di indagine, in diretta connessione con la finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposto al solo unico scopo di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal Giudicante qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero a compiere un’indagine meramente esplorativa ed ipotetica alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non solo non provati, ma dei quali, come in fattispecie, non fornisce neanche un principio di prova. Anche la richiesta formulata dalla difesa di ammissione della prova testimoniale, d’altra parte, deve essere disattesa, considerato che la stessa potrebbe soltanto corroborare, rispetto alla disamina della documentazione già presente in atti, l’esercizio nel tempo di attività lavorativa con esposizione al rischio derivante dall’amianto, ma, evidentemente, giammai potrebbe offrire elementi tangibili per avvalorare, dal punto di vista tecnico, il superamento del limite di normale tollerabilità della sostanza, unica circostanza atta a suffragare la sussistenza di un reale e concreto pericolo per la salute del lavoratore.

In definitiva, la sussistenza della certificazione INAIL negativa, la mancata riproposizione della domanda, da parte dell’interessato, al medesimo Ente entro la data del 15.06.2005 e la carenza di prova, che l’interessato era tenuto a fornire, in ordine all’esistenza di uno dei due presupposti indefettibili per poter usufruire dei richiesti benefici riconosciuti dall’articolo 13, comma 8, della Legge n. 257 del 1992, inducono questo Giudice a dichiarare l’infondatezza del gravame promosso dall’odierno ricorrente.

Sussistono eccezionali motivi, considerate la natura e la complessità della presente controversia, nonché le difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia, per disporre la compensazione delle spese tra le parti. (Sez. Piemonte n. 163/2010)

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, ogni altra domanda ed eccezioni reiette, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso in epigrafe indicato;

- dichiara compensate le spese di giudizio.

Per i motivi di cui all’art. 53 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 19 settembre 2011.

Il Giudice Unico delle Pensioni

F.to Dott.ssa Elena Brandolini



Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”

Dispone

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico delle Pensioni

F.to Dott.ssa Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il 07/11/2011
gelmetti sauro

Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da gelmetti sauro »

Ma allora se l'amianto non c'era e non c'erano pericoli perchè hanno sfasciato tutte quelle vetture ancora buone, sostituito gli impianti frenanti dei convogli, sostituito tutti i manufatti in eternit ecc.?
Anche alle acciaierie di Terni in un primo tempo era stato negato il diritto poi dopo l'hanno concesso a tutti. In molti cantieri prima di vedersi riconoscere il diritto hanno dovuto fare lunghe battaglie, alcune ancora in corso.
Addirittura si ammalano persone che pur non lavorandoci vivono nelle città che ospitano i cantieri in argomento.
Concedere costa!!!
Qualcuno cantava " Se bastasse una bella canzone .....". Ciao
panorama
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da panorama »

Il mio consiglio è di contattare la citata associazione.


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articolo tratto da La Repubblica del 17-06-06

( il figlio racconta: mentre faceva il manovale e mentre ripuliva gli ambienti in cui si riparavano i treni, all’Org di Bologna).

DAL GIUDICE MAXI-RISARCIMENTO PER UNA MORTE DA AMIANTO

Il figlio di un dipendente delle Ferrovie scomparso nel 2001 avrà 750 mila euro
venerdì 16 marzo 2007
di Paola Cascella

Il figlio di uno di loro avrà un risarcimento di 750 mila euro per le sofferenze del padre morto giovane, a 51 anni, dopo mesi e mesi di agonia, ucciso da un mesotelioma pleurico, uno dei terribili tumori dell’amianto, le particelle respirate per quasi 30 anni mentre faceva il manovale e mentre ripuliva gli ambienti in cui si riparavano i treni, all’Org di Bologna. Il presidente del Tribunale del lavoro Giuseppe Molinaro gli ha riconosciuto il <>, una vittoria senza precedenti per gli avvocati Vittorio Casali, Michelina Giaquinto e Maria Rita Serio che avevano portato in aula le ex Ferrovie dello Stato.
Malgrado il maxindennizzo, non ha rinunciato il figlio del manovale a presenziare come parte civile, insieme ai parenti di altre 16 vittime dell’amianto, tutti ex dipendenti delle Grandi officine riparazioni, al processo cominciato ieri a nove dirigenti e funzionari, ma anche ad alcuni responsabili del servizio sanitario compartimentale che avrebbero dovuto vigilare sulla salute dei lavoratori.
Come gli altri familiari ora chiede un ulteriore risarcimento, per i danni morali patiti personalmente a causa della malattia e della morte del padre. Anche un altro ex dipendente Ogr che respirando le micidiali particelle si è ammalato di placche pleuriche, ha già ottenuto un risarcimento di 85 mila euro dal giudice del lavoro.
Gli imputati sono accusati di omicidio colposo e lesioni personali gravissime.
Il più giovane ha 85 anni, il più vecchio è del 1911, i fatti sotto esame sono avvenuti tra il ’74 e l’88 perchè si sa i tempi della giustizia sono lunghissimi.
Ieri l’udienza si è conclusa con un nulla di fatto, o quasi. Rinvio al 6 febbraio 2007, stavolta anche per lasciare spazio alle trattative tra i parenti delle vittime e le ex Ferrovie, difese dagli avvocati Armando e Marco d’Apote.
Secondo le pm Rossella Poggioli e Silvia Marzocchi, gli imputati di fronte al pericolo ormai noto dell’amianto non usarono mezzi che avrebbero potuto proteggere gli operai. Non si informarono sui rischi che venivano da quel materiale Killer col quale fra gli anni ’60 e ’70 si coibentavano le carrozze dei treni, un materiale che ancor oggi ciclicamente spunta su qualche convoglio non più utilizzato.
Ma soprattutto non informarono i lavoratori, quasi tutti poi morti per mesotelioma pleurico. Quando le Ferrovie cominciarono l’opera di dismissione la grande tragedia si era già consumata. E gli esperti dicono che non è finita. Il clou sarà tra il 2006 e il 2010.
panorama
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

Messaggio da panorama »

Vedi on line : Mesotelioma pleurico da Amianto
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Re: Riconoscimento esposizione amianto per "Polferini"

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