Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Messaggio da gelmetti sauro »
Scusate ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato risposte esaurienti al mio caso. In vista di essere prossimamente riformato, non per causa di servizio, nel caso venga riconosciuto idoneo ai ruoli civili posso rinunciare e chiedere di andare in pensione oppure devo per forza fare domanda altrimenti rimango senza lavoro e semza pensione? Vi ringrazio per le risposte che vorrete darmi.
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Come Gelmetti non hai trovato nulla ci sono centinaia di post identici al tuo.................
Comunque il passaggio al ruolo dei civili è una concessione che da l'amministrazione e non un obbligo .......
Auguri e buona pensione......

Comunque il passaggio al ruolo dei civili è una concessione che da l'amministrazione e non un obbligo .......
Auguri e buona pensione......
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Messaggio da gelmetti sauro »
Mi sono rivolto al forum anche se ci sono risposte al mio quesito perchè quelle che ho trovato si associano ad altre problematiche differenti dalla mia posizione (dipendenza da causa di servizio ecc.). Poi ieri sera un collega, vicino al sindacato, mi diceva insistendo che il transito nei r. c. è obbligatorio nel caso che nel dispositivo della riforma, non causa di servizio, vi sia scritto "idoneo" ai ruoli civili. Il collega concludeva che poi per la pensione occorre attendere un tempo massimo di aspettativa magari rifiutando eventuali possibilità di lavoro offerte. Lo stesso a sostegno di quanto asseriva mi citava casi via via verificatisi nella nostra provincia invitandomi a chiedere ai diretti interessati che però non conosco. Dato che il collega è sempre molto bene informato le sue dichiarazioni mi hanno gettato nel panico totale : passare ad altra amministrazione dopo oltre 30 anni!!!!
Grazie lino per la rassicurazione.
Grazie lino per la rassicurazione.
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Caro Gelmetti Sauro io sono quasi nella tua stessa condizione, ho iniziato da poco l'aspettativa con il medico del corpo.Quindi trovandomi anche io uno stato di incertezza ho chiesto su questo forum.Le risposte e da quello che ho avuto modo di capire dovremmo stare tranquilli, poichè abbiamo superato i famosi 15 anni di servizio, io ne ho 32, e dovremmo prendere una pensione discreta. Per quanto riguarda la possibilità di farci transitare nei ruoli civili, tutti mi hanno riferito che è una possibilità che la legge da, ma non dovrebbe essere obbligatorio, infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24.04.1982 parla di passaggio ai r.c. a domanda. Mi auguro di esserti stato di aiuto. Auguroni. Speriamo che questo Governo non cambi le regole, Ciao Ciccio60
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Messaggio da gelmetti sauro »
Ti ringrazio Ciccio 60. Intanto ti dico che la mia posizione è: anni di servizio effettivo 34 e mezzo + i famosi 5 anni; se fai i conti in questo momento mi trovo in piena finestra mobile avendo maturato lo scorso giugno i requisiti per la pensione di anzianità contributiva (se poi il nuovo governo non farà modifiche); di fatto però mi sono ammalato i primi di aprile di quest'anno e da allora sono in aspettativa. Il medico della C.M.O. mi ha detto che alla prossima visita, circa metà gennaio 2012, con ogni probabilità mi riformerà. Personalmente so che è più vantaggioso essere riformati che andarsene a domanda per ciò a questo punto mi interessa la pensione di inabilità. Non credo che saranno modificate le pensioni di inabilità ..... staremo a vedere. In ogni caso ti farò sapere i prossimi sviluppi.
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Caro Gelmetti Sauro, io ho 32 e 2 mesi di servizio piu 3 mesi e 21 giorni di vita civile ricongiunta pi\ i 5 anni di abbuono secondo te come sono messo per eventuale pensione di inabilita.Chiaramente per me la finestra mobile ancora E-- lontana.Come si comportano al C.M.O.,io ho un certo timore ad affrontare i medici militari. Io faccio parte della polizia di Stato, pure tu. Speriamo vada bene a tutti. Auguri Ciccio Sei hai buone notizie anche per m[ scrivele.Ciao Ciccio60
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Per gelmetti sauro. ti consiglio di leggere quanto segue.
Pensioni dipendenti Pubblica Amministrazione
Pensioni di inabilità nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
• inabilità assoluta e permanente alla mansione
• inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
• inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
________________________________________
Inabilità assoluta e permanente alla mansione ^
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
• riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
• almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
• risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
• chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
• ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
• se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
________________________________________
Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ^
Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
• riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
• almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
• risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
• chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
• ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
________________________________________
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
• riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
• dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
• ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.
Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:
• per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
• per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
________________________________________
Inabilità per causa di servizio(pensione diretta privilegiata ) ^
La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%
Pensioni dipendenti Pubblica Amministrazione
Pensioni di inabilità nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
• inabilità assoluta e permanente alla mansione
• inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
• inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
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Inabilità assoluta e permanente alla mansione ^
L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
• riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
• almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
• risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
• chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
• ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
• se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ^
Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
• riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
• almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità
• risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
• chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
• ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
• riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
• dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare
• ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.
Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:
• per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
• per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
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Inabilità per causa di servizio(pensione diretta privilegiata ) ^
La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Messaggio da gelmetti sauro »
Grazie Leo, mi sembra che nella mia situazione non vi siano problemi almeno per il momento. Per Ciccio, personalmente io presso la C.M.O. (di Roma) non ho avuto problemi. Magari le prime volte sono riuscito a comunicare poco con i medici che mi hanno mandato in convalescenza. Con il passare del tempo mi hanno messo a mio agio e come già postato precedentemente mi hanno annunciato la riforma. Naturalmente la mia patologia è purtroppo seria ed è chiaro che non voglio ingannare nessuno nell'intento di essere riformato. Ho sentito dire che colleghi che palesemente ci marciavano sono stati giustamente redarguiti. Ma se si sta male e si ha la certificazione sanitaria che lo attesta, non credo che si possano avere problemi con i medici militari e quelli della commissione. Ciao.
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Messaggio da propertytagdell »
X Gelmetti Sauro
Stai sereno è tranquillo, con gli anni di servizio che hai non hai nessun problema. Credo solo tu debba sperare che nel 2012 non entreranno delle nuove regole pensionistiche che potrebbero danneggiarti economicamente. Inoltre se la cmo ti riforma con la dicitura "idoneo al transito nei ruoli civili" allora puoi fare anche la domanda di transito. Questo comportera' un ulteriore trattenimento in servizio in aspettiva speciale mantenendo lo stipendio che avevi all'atto della dichiarazione di permanente non idoneita'. Questo periodo solitamente si aggira sui 12/18 mesi che sono da considerarsi a tutti gli effetti servzio utile, quindi con maturazione contribuitiva e con maturazione del tfr. Una volta convocato per l'impiego se le tue condizioni di salute non ti permettono di lavorare, puoi sempre rinunciare.Ovviamente non abbiamo la palla di cristallo per sapere se le cose nel frattempo cambieranno. In bocca al lupo per la tua salute in primis ed anche per il resto dopo.
Propertytagdell
Stai sereno è tranquillo, con gli anni di servizio che hai non hai nessun problema. Credo solo tu debba sperare che nel 2012 non entreranno delle nuove regole pensionistiche che potrebbero danneggiarti economicamente. Inoltre se la cmo ti riforma con la dicitura "idoneo al transito nei ruoli civili" allora puoi fare anche la domanda di transito. Questo comportera' un ulteriore trattenimento in servizio in aspettiva speciale mantenendo lo stipendio che avevi all'atto della dichiarazione di permanente non idoneita'. Questo periodo solitamente si aggira sui 12/18 mesi che sono da considerarsi a tutti gli effetti servzio utile, quindi con maturazione contribuitiva e con maturazione del tfr. Una volta convocato per l'impiego se le tue condizioni di salute non ti permettono di lavorare, puoi sempre rinunciare.Ovviamente non abbiamo la palla di cristallo per sapere se le cose nel frattempo cambieranno. In bocca al lupo per la tua salute in primis ed anche per il resto dopo.
Propertytagdell
Re: Inabilità e rinuncia al transito r. c.
Messaggio da gelmetti sauro »
Grazie Propertytagdell, spero per me e per tutti quelli nella mia identica posizione che se le regole da qui a qualche mese cambino non sia una catastrofe. Certo il momento è difficile, lo so e ci si può aspettare peggioramenti ( meglio no); però non posso non pensare che qualora tocchino le pensioni di inabilità non lo facciano in modo graduale e quindi in modo sopportabile. Insomma mica ci puniranno perchè ci siamo ammalati?
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