Ma io mi riferivo alla decadimento e alla pensione, e chiaro o idoneo o non idoneo, era per far capire che non puoi rimanere con il giudizio di inidoneità temporanea a vita, pensavo che si intuiva il mio post... invece niente da fare.Che fatica.....MAUZA ha scritto:INVECE CARO LUIGINO 2010 TI SBAGLI DI GROSSO!!!!! AL SOTTOSCRITTO LA CMO HA DATO 730 GG DI CONVALESCENZA E ALL'ULTIMO VERBALE DOPO CHE GIA AVEVO SFORATO I 730 GG MI HANNO SCRITTO SI IDONEO...... STI BASTAR.....
limite massimo aspettativa malattia
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Re: limite massimo aspettativa malattia
Messaggio da luigino2010 »
Re: limite massimo aspettativa malattia
Ecco finalmente un un caso concreto...e cosa ha comportato sta cosa?MAUZA ha scritto:INVECE CARO LUIGINO 2010 TI SBAGLI DI GROSSO!!!!! AL SOTTOSCRITTO LA CMO HA DATO 730 GG DI CONVALESCENZA E ALL'ULTIMO VERBALE DOPO CHE GIA AVEVO SFORATO I 730 GG MI HANNO SCRITTO SI IDONEO...... STI BASTAR.....
Praticamente cosa è successo ottenendo l'idonietà dopo il superamento della massima aspettativa che prevede il decadimento dal servizio? Allo stato sei decaduto? in pensione? in attesa ? In Servizio?
Vediamo se se ne viene a capo
Re: limite massimo aspettativa malattia
Per quanto possa servire concordo pienamente anch'io ..................
sperando che non si debba sempre tornare su questo discorso ..............
se non credete cercate altre strade...............
auguri a tutti.
sperando che non si debba sempre tornare su questo discorso ..............
se non credete cercate altre strade...............
auguri a tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: limite massimo aspettativa malattia
...PER MARIONE:-marione ha scritto:Ecco finalmente un un caso concreto...e cosa ha comportato sta cosa?MAUZA ha scritto:INVECE CARO LUIGINO 2010 TI SBAGLI DI GROSSO!!!!! AL SOTTOSCRITTO LA CMO HA DATO 730 GG DI CONVALESCENZA E ALL'ULTIMO VERBALE DOPO CHE GIA AVEVO SFORATO I 730 GG MI HANNO SCRITTO SI IDONEO...... STI BASTAR.....
Praticamente cosa è successo ottenendo l'idonietà dopo il superamento della massima aspettativa che prevede il decadimento dal servizio? Allo stato sei decaduto? in pensione? in attesa ? In Servizio?
Vediamo se se ne viene a capo
Re: CMO in II^ istanza di Milano
Nuovo messaggiodi nocspierpi » ven nov 11, 2011 11:04 pm
lino ha scritto:
nocspierpi ha scritto:Ciao a tutti, ho necessità di informazioni circa l'atteggiamento tenuto dalla CMO di II^ istanza di Milano sui ricorsi presentati dai colleghi. Ho appena fatto opposizione alla CMO di Padova poiché è indirizzata al prolungamento del periodo di aspettativa anche oltre i 18 mesi.
Vai con un medico legale ...senno' rischi che ti diano 3 mesi e ti rimandino alla cmo di 1 istanza.
parlo per esperienza personale...
ciao e auguri.
Ti ringrazio del consiglio ma devo dirti che anche a Padova ho portato il medico ma l'hanno trattato a pesci in faccia....quindi oltre al danno la beffa....e questo lo dico anche ai colleghi che avranno la sventura di sperimentare la CMO di Padova ....con il suo presidente.....che si è rivolto a me con le seguenti parole: visto che lei ha raggiunto i 30 anni di servizio....ha già maturato la pensione massima per cui...se io la mando in pensione....le verrebbero riconosciuti anche 6 scatti sulla liquidazione ed io, in vista di una finanziaria da 70 miliardi non lo posso permettere, e non posso nemmeno permettermi di farla transitare nei ruoli civili o tecnici perché so perfettamente che lei rinuncerebbe....e se ne andrebbe tranquillamente in pensione...........Questa è la parodia dell'inferno dantesco....dove le anime dannate...per le loro colpe...sono condannate ad espiare perennemente i loro peccati........ma......dico io.....a chi questo esimio esponente militare ha fatto il giuramento di Ippocrate?....alla sua professione....ovvero......al ministero delle finanze??????????
Scusa lo sfogo ma da quello che posso percepire.....tu hai provato sulla tua pelle come tanti altri colleghi.....il mio problema è che sono al 17° mese, ho presentato la relativa richiesta di riconoscimento, ma lo saprai che dal 12° al 18° mese sei a stipendio pieno, fino a definizione da parte del comitato, ma dal 19° mese si rimane senza assegno....quindi....Z E R O paga.....cosa che può mandare fuori di testa qualsiasi persona....
Vista la tua esperienza....cosa ti fa credere che un medico legale ti avrebbe aiutato?....se sei convinto di questo...forse è perché hai parlato con altri colleghi che sono stati riformati solo perchè avevano un medico al loro fianco?
Ciao....io sono pierpaolo




Re: limite massimo aspettativa malattia
luigino2010 ha scritto:Ma io mi riferivo alla decadimento e alla pensione, e chiaro o idoneo o non idoneo, era per far capire che non puoi rimanere con il giudizio di inidoneità temporanea a vita, pensavo che si intuiva il mio post... invece niente da fare.Che fatica.....MAUZA ha scritto:INVECE CARO LUIGINO 2010 TI SBAGLI DI GROSSO!!!!! AL SOTTOSCRITTO LA CMO HA DATO 730 GG DI CONVALESCENZA E ALL'ULTIMO VERBALE DOPO CHE GIA AVEVO SFORATO I 730 GG MI HANNO SCRITTO SI IDONEO...... STI BASTAR.....
........Caro Luigino2010








Re: limite massimo aspettativa malattia
Cari colleghi della PolStato vi posto qui' queste 2 sentenze (Tar Reggio Calabria e Consiglio di Stato).
Riguarda periodo di aspettativa (18 mesi - 12 + 6) e illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione ad un vostro collega per malattia che poi il Comitato di verifica ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
31/12/2008 200800741 Sentenza 1
N. 00741/2008 REG.SEN.
N. 01098/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
Questura di Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore;
Capo della Polizia;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per la condanna
dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal ricorrente a seguito dell’illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione dal mese di gennaio al mese di giugno 2006, nella misura di € 100.000,00, nonché al pagamento degli interessi su ogni singola mensilità pagata in ritardo, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/12/2008 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS – Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, ………. – espone di essere stato affetto da grave patologia, in relazione alla quale ha fruito continuativamente di diversi periodi di aspettativa dal gennaio 2004 al giugno 2006, quando ha ripreso servizio con mansioni diverse. Egli lamenta di non essere stato, in un primo tempo, retribuito dal mese di gennaio al mese di giugno 2006 e di aver ottenuto il pagamento delle mensilità arretrate solo nel mese di novembre 2006.
Il ricorrente chiede che l’amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal medesimo a seguito dell’illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione dal mese di gennaio al mese di giugno 2006, nella misura di € 100.000,00, nonché al pagamento degli interessi su ogni singola mensilità pagata in ritardo, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, e ha sostenuto – con articolate contro deduzioni - la piena correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successive memorie, le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 dicembre 2008.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione dell’interno – sua datrice di lavoro – avrebbe in maniera erronea e colpevole omesso di corrispondergli la retribuzione nei mesi da gennaio a giugno 2006, per poi riconoscere l’errore e corrispondere il dovuto solo a novembre 2006. Il semestre trascorso senza percepire retribuzione avrebbe causato al ricorrente gravissimi danni patrimoniali e morali – quantificati in € 100.000,00 - dei quali chiede il risarcimento, insieme alla corresponsione di rivalutazione ed interessi, anche sulle somme corrisposte, in ritardo, a novembre 2006.
Un’attenta analisi della vicenda esclude, invece, che l’amministrazione abbia commesso il prospettato errore, come pure che essa sia incorsa in colpevoli ritardi, sì da poter essere chiamata a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente.
Ed invero:
alla data del 26 agosto 2005 è spirato il periodo massimo (18 mesi, 12 con retribuzione intera + 6 con retribuzione dimezzata) di aspettativa retribuita per infermità spettante al ricorrente in base alla normativa all’epoca vigente e, ciò malgrado, l’amministrazione ha continuato di fatto a corrispondergli la retribuzione fino al mese di dicembre 2005;
in data 23 settembre 2005, la C.M.O. di Messina ha giudicato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio d’istituto, ma in modo non assoluto”, per patologia in corso di riconoscimento come dipendente da causa di servizio;
il ricorrente ha richiesto (a posteriori, con nota del 18 novembre 2005) e ottenuto il collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.P.R. n. 164/2002 e dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957, per il periodo dal 27 agosto 2005 al 22 settembre 2005;
la Commissione consultiva di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 738/1981, nella seduta del 27 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all’utilizzazione del ricorrente in “servizi interni”, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui egli è affetto, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, ex art. 11 del D.P.R. n. 461/2001;
in data 10 maggio 2006, il Comitato di verifica ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia in questione (parere n. …./2006), sicché l’amministrazione ha operato il relativo riconoscimento, con decreto n. …./R del 5 giugno 2006;
conseguentemente, con decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2006, è stata disposta l’utilizzazione del ricorrente in “servizi interni”, con decorrenza (retroattiva) dal giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa senza assegni, cioè dal 23 settembre 2005;
in coerenza, con nota n. 333-D/…../Parz del 7 giugno 2006, il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti ha disposto la concreta riammissione in servizio dal ricorrente a partire dal 13 giugno 2006, per essere impiegato in “servizi interni”;
nel mese di luglio 2006 è stata corrisposta al ricorrente le retribuzione spettante per il periodo 13 giugno – 31 luglio 2006;
nel mese di novembre 2006, è stata corrisposta al ricorrente la retribuzione spettante per il periodo dal 23 settembre 2005 al 12 giugno 2006 - qualificabile come servizio effettivo (per quanto non effettivamente prestato) in seguito al citato decreto “retroattivo” del Direttore centrale delle risorse umane del 7 giugno 2006 - ed è stata recuperata la retribuzione indebitamente dallo stesso percepita nel periodo di aspettativa senza assegni (27 agosto 2005 / 22 settembre 2005).
Tutto ciò posto, il collegio osserva innanzi tutto che – come segnalato dalla difesa erariale – successivamente ai fatti di causa la normativa che regola la fattispecie è stata modificata, giacché, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, entrato in vigore l’1 novembre 2007, “durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera”, salvo successivo recupero, nel caso di mancato riconoscimento e di non attivazione della procedura di impiego alternativo ex D.P.R. n. 339/1982 o D.Lg.vo n. 443/1992.
La vicenda in esame si è svolta, però, nella vigenza dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, in base al quale “ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore”. La previsione di “salvezza” della disciplina economica rende applicabili le prescrizioni dell’art. 68, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 3/1957, che riconosce il trattamento retributivo solo per diciotto mesi complessivi (12 per intero + 6 per metà).
Allo spirare di detto termine (26 agosto 2005) il ricorrente non aveva, dunque, più titolo alla retribuzione ed egli stesso ne è cosciente, tanto che per il periodo successivo (27 agosto 2005 / 22 settembre 2005) presenta, seppure a posteriori, istanza di collocamento in aspettativa non retribuita ex art. 70 del D.P.R. n. 3/1957.
In effetti, il diritto del ricorrente alla retribuzione nel periodo 23 settembre 2005 / 12 giugno 2006 sorge soltanto a seguito del decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2006, che ha ritenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 738/1981 (“nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonché delle esigenze di servizio”) di disporne l’utilizzazione in “servizi interni” con decorrenza retroattiva, dal giorno dell’accertamento della sua inidoneità al servizio (oltre che di scadenza dell’aspettativa senza assegni), cioè dal 23 settembre 2005.
In definitiva, risulta da quanto finora argomentato che l’amministrazione, nel bloccare l’erogazione della retribuzione a favore del ricorrente nel periodo gennaio / giugno 2006 non ha commesso errori di sorta e che la successiva corresponsione di dette spettanze non trae origine dal riconoscimento di un preteso precedente errore, bensì dall’esecuzione del sopravvenuto provvedimento del 7 giugno 2006, che attribuisce una decorrenza retroattiva all’utilizzo alternativo del ricorrente.
Né in tutta la vicenda si riscontrano inadempienze o ritardi dell’amministrazione, che ha svolto i complessi accertamenti relativi alla posizione del ricorrente in modo tempestivo.
Il ricorso in esame si appalesa quindi infondato, per insussistenza della denunziata condotta illecita dell’amministrazione, e va conseguentemente rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
Caterina Criscenti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/2008
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Segue sentenza del Consiglio di Stato
----------------------------------------------------------------
25/11/2011 201106254 Sentenza 3
N. 06254/2011REG.PROV.COLL.
N. 08445/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 8445/2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi, con domicilio eletto presso Studio Clarizia, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 741/2008.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Pafundi su delega di Tripepi e dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sospensione della retribuzione nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2006.
2. L’interessato ripropone i motivi disattesi dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito la vicenda che ha determinato la sospensione della retribuzione dell’appellante. Ha esattamente chiarito che il diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante all’interessato, nel periodo compreso tra il 23 settembre 2005 e il 12 giugno 2006, è sorto solo in seguito al decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2006.
Con tale atto si era ritenuto di disporre l’utilizzazione dell’appellante nell’ambito dei “servizi interni” dell’amministrazione, con decorrenza retroattiva, dal giorno dell’accertamento della sua inidoneità al servizio (23 settembre 2005).
4. La decisione di fissare esplicitamente la decorrenza della nuova collocazione del dipendente, implica che anche il trattamento retributivo deve essere correlato, ora per allora, alle stesse date.
Pertanto, all’appellante competono gli interessi e la rivalutazione sulle somme erogate in ritardo rispetto a tale momento, ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura civile, secondo i consueti criteri di quantificazione enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 15 giugno 1998.
5. All’appellante non compete, invece, l’ulteriore risarcimento del danno (indicato, senza particolari motivazioni, nell’ammontare complessivo e forfettario di euro 100.000,00), per due concorrenti ragioni:
- il pregiudizio economico è allegato in modo del tutto generico e non risulta in alcun modo supportato da adeguati elementi di prova;
- non emerge alcun profilo di colpa dell’amministrazione, la quale, al contrario, ha agito con la massima sollecitudine, per definire la complessiva posizione dell’interessato.
6. In definitiva, quindi, l’appello deve essere solo parzialmente accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l’appello, nei sensi indicati in motivazione.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
Riguarda periodo di aspettativa (18 mesi - 12 + 6) e illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione ad un vostro collega per malattia che poi il Comitato di verifica ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
31/12/2008 200800741 Sentenza 1
N. 00741/2008 REG.SEN.
N. 01098/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi, domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;
Questura di Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore;
Capo della Polizia;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per la condanna
dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal ricorrente a seguito dell’illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione dal mese di gennaio al mese di giugno 2006, nella misura di € 100.000,00, nonché al pagamento degli interessi su ogni singola mensilità pagata in ritardo, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/12/2008 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS – Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, ………. – espone di essere stato affetto da grave patologia, in relazione alla quale ha fruito continuativamente di diversi periodi di aspettativa dal gennaio 2004 al giugno 2006, quando ha ripreso servizio con mansioni diverse. Egli lamenta di non essere stato, in un primo tempo, retribuito dal mese di gennaio al mese di giugno 2006 e di aver ottenuto il pagamento delle mensilità arretrate solo nel mese di novembre 2006.
Il ricorrente chiede che l’amministrazione sia condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal medesimo a seguito dell’illegittima sospensione dell’erogazione della retribuzione dal mese di gennaio al mese di giugno 2006, nella misura di € 100.000,00, nonché al pagamento degli interessi su ogni singola mensilità pagata in ritardo, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, e ha sostenuto – con articolate contro deduzioni - la piena correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successive memorie, le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 dicembre 2008.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene che l’amministrazione dell’interno – sua datrice di lavoro – avrebbe in maniera erronea e colpevole omesso di corrispondergli la retribuzione nei mesi da gennaio a giugno 2006, per poi riconoscere l’errore e corrispondere il dovuto solo a novembre 2006. Il semestre trascorso senza percepire retribuzione avrebbe causato al ricorrente gravissimi danni patrimoniali e morali – quantificati in € 100.000,00 - dei quali chiede il risarcimento, insieme alla corresponsione di rivalutazione ed interessi, anche sulle somme corrisposte, in ritardo, a novembre 2006.
Un’attenta analisi della vicenda esclude, invece, che l’amministrazione abbia commesso il prospettato errore, come pure che essa sia incorsa in colpevoli ritardi, sì da poter essere chiamata a rispondere dei danni lamentati dal ricorrente.
Ed invero:
alla data del 26 agosto 2005 è spirato il periodo massimo (18 mesi, 12 con retribuzione intera + 6 con retribuzione dimezzata) di aspettativa retribuita per infermità spettante al ricorrente in base alla normativa all’epoca vigente e, ciò malgrado, l’amministrazione ha continuato di fatto a corrispondergli la retribuzione fino al mese di dicembre 2005;
in data 23 settembre 2005, la C.M.O. di Messina ha giudicato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio d’istituto, ma in modo non assoluto”, per patologia in corso di riconoscimento come dipendente da causa di servizio;
il ricorrente ha richiesto (a posteriori, con nota del 18 novembre 2005) e ottenuto il collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.P.R. n. 164/2002 e dell’art. 70 del D.P.R. n. 3/1957, per il periodo dal 27 agosto 2005 al 22 settembre 2005;
la Commissione consultiva di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 738/1981, nella seduta del 27 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all’utilizzazione del ricorrente in “servizi interni”, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui egli è affetto, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, ex art. 11 del D.P.R. n. 461/2001;
in data 10 maggio 2006, il Comitato di verifica ha ritenuto dipendente da causa di servizio la patologia in questione (parere n. …./2006), sicché l’amministrazione ha operato il relativo riconoscimento, con decreto n. …./R del 5 giugno 2006;
conseguentemente, con decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2006, è stata disposta l’utilizzazione del ricorrente in “servizi interni”, con decorrenza (retroattiva) dal giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa senza assegni, cioè dal 23 settembre 2005;
in coerenza, con nota n. 333-D/…../Parz del 7 giugno 2006, il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti ha disposto la concreta riammissione in servizio dal ricorrente a partire dal 13 giugno 2006, per essere impiegato in “servizi interni”;
nel mese di luglio 2006 è stata corrisposta al ricorrente le retribuzione spettante per il periodo 13 giugno – 31 luglio 2006;
nel mese di novembre 2006, è stata corrisposta al ricorrente la retribuzione spettante per il periodo dal 23 settembre 2005 al 12 giugno 2006 - qualificabile come servizio effettivo (per quanto non effettivamente prestato) in seguito al citato decreto “retroattivo” del Direttore centrale delle risorse umane del 7 giugno 2006 - ed è stata recuperata la retribuzione indebitamente dallo stesso percepita nel periodo di aspettativa senza assegni (27 agosto 2005 / 22 settembre 2005).
Tutto ciò posto, il collegio osserva innanzi tutto che – come segnalato dalla difesa erariale – successivamente ai fatti di causa la normativa che regola la fattispecie è stata modificata, giacché, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, entrato in vigore l’1 novembre 2007, “durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera”, salvo successivo recupero, nel caso di mancato riconoscimento e di non attivazione della procedura di impiego alternativo ex D.P.R. n. 339/1982 o D.Lg.vo n. 443/1992.
La vicenda in esame si è svolta, però, nella vigenza dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, in base al quale “ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore”. La previsione di “salvezza” della disciplina economica rende applicabili le prescrizioni dell’art. 68, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 3/1957, che riconosce il trattamento retributivo solo per diciotto mesi complessivi (12 per intero + 6 per metà).
Allo spirare di detto termine (26 agosto 2005) il ricorrente non aveva, dunque, più titolo alla retribuzione ed egli stesso ne è cosciente, tanto che per il periodo successivo (27 agosto 2005 / 22 settembre 2005) presenta, seppure a posteriori, istanza di collocamento in aspettativa non retribuita ex art. 70 del D.P.R. n. 3/1957.
In effetti, il diritto del ricorrente alla retribuzione nel periodo 23 settembre 2005 / 12 giugno 2006 sorge soltanto a seguito del decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza del 7 giugno 2006, che ha ritenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 738/1981 (“nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonché delle esigenze di servizio”) di disporne l’utilizzazione in “servizi interni” con decorrenza retroattiva, dal giorno dell’accertamento della sua inidoneità al servizio (oltre che di scadenza dell’aspettativa senza assegni), cioè dal 23 settembre 2005.
In definitiva, risulta da quanto finora argomentato che l’amministrazione, nel bloccare l’erogazione della retribuzione a favore del ricorrente nel periodo gennaio / giugno 2006 non ha commesso errori di sorta e che la successiva corresponsione di dette spettanze non trae origine dal riconoscimento di un preteso precedente errore, bensì dall’esecuzione del sopravvenuto provvedimento del 7 giugno 2006, che attribuisce una decorrenza retroattiva all’utilizzo alternativo del ricorrente.
Né in tutta la vicenda si riscontrano inadempienze o ritardi dell’amministrazione, che ha svolto i complessi accertamenti relativi alla posizione del ricorrente in modo tempestivo.
Il ricorso in esame si appalesa quindi infondato, per insussistenza della denunziata condotta illecita dell’amministrazione, e va conseguentemente rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Daniele Burzichelli, Consigliere
Caterina Criscenti, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/12/2008
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Segue sentenza del Consiglio di Stato
----------------------------------------------------------------
25/11/2011 201106254 Sentenza 3
N. 06254/2011REG.PROV.COLL.
N. 08445/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 8445/2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Tripepi, con domicilio eletto presso Studio Clarizia, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 741/2008.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Pafundi su delega di Tripepi e dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima sospensione della retribuzione nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2006.
2. L’interessato ripropone i motivi disattesi dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La sentenza di primo grado ha puntualmente ricostruito la vicenda che ha determinato la sospensione della retribuzione dell’appellante. Ha esattamente chiarito che il diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante all’interessato, nel periodo compreso tra il 23 settembre 2005 e il 12 giugno 2006, è sorto solo in seguito al decreto del Direttore centrale delle risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2006.
Con tale atto si era ritenuto di disporre l’utilizzazione dell’appellante nell’ambito dei “servizi interni” dell’amministrazione, con decorrenza retroattiva, dal giorno dell’accertamento della sua inidoneità al servizio (23 settembre 2005).
4. La decisione di fissare esplicitamente la decorrenza della nuova collocazione del dipendente, implica che anche il trattamento retributivo deve essere correlato, ora per allora, alle stesse date.
Pertanto, all’appellante competono gli interessi e la rivalutazione sulle somme erogate in ritardo rispetto a tale momento, ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura civile, secondo i consueti criteri di quantificazione enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 15 giugno 1998.
5. All’appellante non compete, invece, l’ulteriore risarcimento del danno (indicato, senza particolari motivazioni, nell’ammontare complessivo e forfettario di euro 100.000,00), per due concorrenti ragioni:
- il pregiudizio economico è allegato in modo del tutto generico e non risulta in alcun modo supportato da adeguati elementi di prova;
- non emerge alcun profilo di colpa dell’amministrazione, la quale, al contrario, ha agito con la massima sollecitudine, per definire la complessiva posizione dell’interessato.
6. In definitiva, quindi, l’appello deve essere solo parzialmente accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l’appello, nei sensi indicati in motivazione.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Luigi Lodi, Presidente
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
Re: limite massimo aspettativa malattia
ciao ti posto la mia vicenda, sai darmi delle indicazioni?
Sono un sov.te capo della P.s. mi trovo in malattia dal 06.05. 2014 per lombosciatalgia acuta con fenomeni di parestesie bilaterale degli arti inferiori da ernie discali con elettromiografia in danno neurogeno cronica L4-L5, L5-S1 (patologia iscritta cat. 8 max riconosciuta dipendente da causa di servizio). Durante tutto il periodo una sola visita di controllo da parte del nostro ufficio sanitario nel mese di marzo 2015, confermandomi i giorni di malattia. In data 18.11.2015 mi presentavo presso l'ufficio sanitario rappresentando il mio inzio malattia e che ero prossimo al limite dell'aspettativa. L'ufficio sanitario in data 23.11.2015 mi inviava alla CMO per l'idoneità con diagnosi di "Persistente Lombosciatalgia con parestesia bilaterale in danno neurogeno cronica L4-L5, L5-S1 e discopatie ernarie multiple" La CMO NON mi effettuava il prelivo ematico e senza esami specifici mi giudicava IDONEO al servizio di istituto. Nel mentre mi accingevo a lasciare la CMO, nel scendere le scale avevo un cedimento degli arti inferiori e rotolavo giù, soccorso e trsportato a mezzo lettiga dell'Areonautica presso l'ospedale civile, venivo dimesso con prognosi di giorni 06 per policontusioni in stenosi lombare L3 L4, certificato vistato dal nostro ufficio sanitario. L'ufficio personale mi notificava che usufruivo dell'aspettaviva ex d.p.r. 3/57 art.70, con termine ultimo in data 02.12.2015. ADESSO MI STANNO DICENDO CHE DOPO QUESTO TERMINE SONO FUORI DALL'AMMINISTRAZIONE E NULLA MI E' DOVUTO.
Qualcuno puo' aiutarmi, grazie a chiunque voglia darmi delle risposte certe
Sono un sov.te capo della P.s. mi trovo in malattia dal 06.05. 2014 per lombosciatalgia acuta con fenomeni di parestesie bilaterale degli arti inferiori da ernie discali con elettromiografia in danno neurogeno cronica L4-L5, L5-S1 (patologia iscritta cat. 8 max riconosciuta dipendente da causa di servizio). Durante tutto il periodo una sola visita di controllo da parte del nostro ufficio sanitario nel mese di marzo 2015, confermandomi i giorni di malattia. In data 18.11.2015 mi presentavo presso l'ufficio sanitario rappresentando il mio inzio malattia e che ero prossimo al limite dell'aspettativa. L'ufficio sanitario in data 23.11.2015 mi inviava alla CMO per l'idoneità con diagnosi di "Persistente Lombosciatalgia con parestesia bilaterale in danno neurogeno cronica L4-L5, L5-S1 e discopatie ernarie multiple" La CMO NON mi effettuava il prelivo ematico e senza esami specifici mi giudicava IDONEO al servizio di istituto. Nel mentre mi accingevo a lasciare la CMO, nel scendere le scale avevo un cedimento degli arti inferiori e rotolavo giù, soccorso e trsportato a mezzo lettiga dell'Areonautica presso l'ospedale civile, venivo dimesso con prognosi di giorni 06 per policontusioni in stenosi lombare L3 L4, certificato vistato dal nostro ufficio sanitario. L'ufficio personale mi notificava che usufruivo dell'aspettaviva ex d.p.r. 3/57 art.70, con termine ultimo in data 02.12.2015. ADESSO MI STANNO DICENDO CHE DOPO QUESTO TERMINE SONO FUORI DALL'AMMINISTRAZIONE E NULLA MI E' DOVUTO.
Qualcuno puo' aiutarmi, grazie a chiunque voglia darmi delle risposte certe
Re: limite massimo aspettativa malattia
Ancora con ste cose ci tentano sempre....
DIGLI DI FARE MOLTA ATTENZIONE CHE CHI TI DICE COSE INESATTE X INCUTERE TIMORE O PAURE TI POSSONO FAR SORGERE PATOLOGIE ANCHE GRAVI E LI RITERRAI RESPONSABILI SIA CIVILMENTE CHE PENALMENTE ...
PS. REGISTRA TUTTO...NON MERITANO ALTRO.
DETTO CIO' LORO DEVONO RIPETO DEVONO INVIARTI PRIMA DEI 18 MESI CONTINUATIVI O 913 GG NEGLI ULTIMI 5 ANNI PRESSO LA CMO...
CIAO E AUGURI..
DIGLI DI FARE MOLTA ATTENZIONE CHE CHI TI DICE COSE INESATTE X INCUTERE TIMORE O PAURE TI POSSONO FAR SORGERE PATOLOGIE ANCHE GRAVI E LI RITERRAI RESPONSABILI SIA CIVILMENTE CHE PENALMENTE ...
PS. REGISTRA TUTTO...NON MERITANO ALTRO.
DETTO CIO' LORO DEVONO RIPETO DEVONO INVIARTI PRIMA DEI 18 MESI CONTINUATIVI O 913 GG NEGLI ULTIMI 5 ANNI PRESSO LA CMO...
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Per Aspera ad Astra!!!!
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