Sospensione cautelare
Re: Sospensione cautelare
confermo un mio amico carabiniere, addirittura il procedimento penale concluso con archiviazione-e solo perchè aveva contatti con un trafficante di droga accertato con intercettazioni telefonico e stato destituito- Ha fatto ricorso ed ha perso,
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Comunque, specialmente Maria49 che è un'esperta in carabinieri, avete tutti da raccontare esperienze negative. Tranne mi pare un collega che ebbe 10 di processo, lo racconta sempre qui dentro e, anche con articoli di giornale non gli fecero assolutamente nulla.
Potrei avere qualche esperienza positiva? So di colleghi in servizio con pene anche di un anno definitive e nonostante tutto sono ancora a lavoro!
Grazie
Potrei avere qualche esperienza positiva? So di colleghi in servizio con pene anche di un anno definitive e nonostante tutto sono ancora a lavoro!
Grazie
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Che poi Maria49 tu che sei un'esperta dichiarata dovresti sapere che l'archiviazione non preclude l'amministrazione ad un procedimento amministrativo.
Dipende da tantissime cose una punizione severa, da tantissime cose. Pare che non sappiamo come funziona sto paese
Dipende da tantissime cose una punizione severa, da tantissime cose. Pare che non sappiamo come funziona sto paese
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Maria49
Che caso, sono andato nella sezione dell'avvocato e addirittura ho trovato un Thread di un carabiniere che parlava del fatto che era stato condannato definitivamente e poi riabilitato!
Ok, ha il problema di non poter fare concorsi in avanzamento carriera. Ma ecco che la ragione mi viene incontro. Sinceramente odio la gente pessimista e ripeto che avrei più bisogno di leggere di esempi positivi che negativi. Ovvio che se uno va a leggere i ricorsi certo che trova gente che non ce la fa.....
Capisco anche che avere rapporti con un trafficante sia poi una cosa grave ma colleghi? che magari ha solo chiamato lo spacciatore per avere una dose di cocaina? Ne ho sentiti di riabilitati
Che caso, sono andato nella sezione dell'avvocato e addirittura ho trovato un Thread di un carabiniere che parlava del fatto che era stato condannato definitivamente e poi riabilitato!
Ok, ha il problema di non poter fare concorsi in avanzamento carriera. Ma ecco che la ragione mi viene incontro. Sinceramente odio la gente pessimista e ripeto che avrei più bisogno di leggere di esempi positivi che negativi. Ovvio che se uno va a leggere i ricorsi certo che trova gente che non ce la fa.....
Capisco anche che avere rapporti con un trafficante sia poi una cosa grave ma colleghi? che magari ha solo chiamato lo spacciatore per avere una dose di cocaina? Ne ho sentiti di riabilitati
Re: Sospensione cautelare
Ma tu per quali reati sei imputato ? cosi si può capire quale sarà l'orientamento della tua amministrazione.Sempreio68 ha scritto: ↑mar feb 13, 2024 6:16 pm Che poi Maria49 tu che sei un'esperta dichiarata dovresti sapere che l'archiviazione non preclude l'amministrazione ad un procedimento amministrativo.
Dipende da tantissime cose una punizione severa, da tantissime cose. Pare che non sappiamo come funziona sto paese
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Maria49
Ma se non sai nemmeno che un'archiviazione non preclude la disciplina perché non è una sentenza di assoluzione piena.
Ma se non sai nemmeno che un'archiviazione non preclude la disciplina perché non è una sentenza di assoluzione piena.
Re: Sospensione cautelare
sempremeno vuoi un consiglio studia il codice penale scrivi il reato contestato e ti dico con certezza la fine della tua vicenda-
Per quanto riguarda la riabilitazione e la riammissione in servizio, significa che ha scontato la pena ed ha fatto la richiesta per la riabilitazione prevista- Per i militari e prevista la riammissione in servizio a discrezione dell'amministrazione dopo la riabilitazione previo parere del Tribunale Militare.
Per quanto riguarda la riabilitazione e la riammissione in servizio, significa che ha scontato la pena ed ha fatto la richiesta per la riabilitazione prevista- Per i militari e prevista la riammissione in servizio a discrezione dell'amministrazione dopo la riabilitazione previo parere del Tribunale Militare.
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Non ti disturbare Maria49
Si trovano sul web facilmente certe informazioni, basta leggere le motivazioni di diritto e le motivazioni di fatto.
Oltretutto non c'è nulla di scontato viste le varie vicende negli anni. Non ho bisogno di pareri dati da chi crede di leggere nella palla di cristallo.
Si trovano sul web facilmente certe informazioni, basta leggere le motivazioni di diritto e le motivazioni di fatto.
Oltretutto non c'è nulla di scontato viste le varie vicende negli anni. Non ho bisogno di pareri dati da chi crede di leggere nella palla di cristallo.
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Infatti io non ho chiesto consigli a te. Ma grazie lo stesso.Maria49 ha scritto: ↑mer feb 14, 2024 5:58 pm sempremeno vuoi un consiglio studia il codice penale scrivi il reato contestato e ti dico con certezza la fine della tua vicenda-
Per quanto riguarda la riabilitazione e la riammissione in servizio, significa che ha scontato la pena ed ha fatto la richiesta per la riabilitazione prevista- Per i militari e prevista la riammissione in servizio a discrezione dell'amministrazione dopo la riabilitazione previo parere del Tribunale Militare.
E poi il mio Nick è sempreio68 non sempre meno
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Un mio amico che era in terapia al CMO per uso di erba, lo hanno trovato in auto con tasso alcolemico alto e accanto aveva un pregiudicato. Lo hanno punito, ha fatto ricorso al Tar e lo ha vinto!
Adesso capisci perché tu non ti potrai mai permettere di giudicare i fatti miei? Lo vedo come rispondi ai colleghi, lo so bene e non ho bisogno di niente da parte tua perché sei inattendibile oltre che presuntuosa. Certo, non posso impedirti di rispondere ma non è gradita la tua risposta. Anche perché dimostri sempre di essere imprecisa, oltre che presuntuosa e mancante empatia. Stammi bene
Re: Sospensione cautelare
Un mio amico che era in terapia al CMO per uso di erba, lo hanno trovato in auto con tasso alcolemico alto e accanto aveva un pregiudicato. Lo hanno punito, ha fatto ricorso al Tar e lo ha vinto!
C'è da esserne fieri, ovvero il comune cittadino NON facente parte delle FFOO deve dormire sonni tranquilli
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Re: Sospensione cautelare
All’uopo per dissipare eventuali dubbi, riporto testualmente dal libro “Il Regolamento di disciplina e il Regolamento di servizio della Polizia di Stato” P.Bella – R.Sgalla pp.140-141
“2. Effetti della sentenza penale nel procedimento disciplinare”
“II) Sentenza di assoluzione.
Distinguiamo diverse formule; a) perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto o perché non vi ha partecipato; b) perché il fatto non costituisce reato; c) per insufficienza di prove; d) per infermità mentale; e) per amnistia; f) per remissione di querela; g) perché il reato è estinto o perché l’azione penale non poteva essere iniziata o non poteva essere proseguita.
a) “Perché il fatto non sussiste” o “per non avere commesso il fatto” o “perché non vi ha partecipato” in quest’ultimo caso la sentenza di assoluzione preclude l’azione disciplinare limitatamente ai fatti presi in esame dal Magistrato in ordine ai quali sia stata esclusa la partecipazione dell’inquisito. L’autorità amministrativa non ha alcuna possibilità di iniziare un procedimento disciplinare, atteso l’ampia formula assolutoria.
b) “Perché il fatto non costituisce reato” o “perché non punibile” l’autorità amministrativa ha facoltà di potere iniziare un procedimento disciplinare in quanto, come abbiamo visto, un fatto non costituente reato può costituire infrazione disciplinare, così come una condotta non punibile penalmente può costituire infrazione disciplinare, si pensi alla ipotesi di non punibilità per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 80, c. 2°, L.685/1975 mentre si applica l’art. 6 n. 8 del D.P.R. 737/81.
L’art. 254 disp. Di attuaz. c.p.p. ha assorbito la formula “per insufficienza di prove” e dalla stessa è stata sostituita.
c) “Per infermità mentale”; l’Amministrazione, a seguito di una tale sentenza di assoluzione che esclude l’imputabilità dell’imputato non può procedere disciplinarmente nei suoi confronti ma può invece sottoporlo a visita medica per la dispensa dal servizio.
d) “Per amnistia”; l’Amministrazione può sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente assolto in sede penale per amnistia in quanto questa non preclude l’azione disciplinare. L’amnistia se è concessa prima che la sentenza di condanna sia diventata irrevocabile, estingue il reato (amnistia propria), se invece è concessa dopo del passaggio in giudicato delle sentenza (amnistia impropria) non cancella la sentenza ma fa cessare l’esecuzione della pena principale e di quelle accessorie. Infatti l’amnistia non elimina il fatto che può formare oggetto di un procedimento disciplinare se esso non è coperto dal condono, il quale estingue la sanzione disciplinare. E’ illegittimo il provvedimento di destituzione dall’impiego di un dipendente sottoposto a procedimento penale per un reato estinto per intervenuta amnistia, ove l’Amministrazione abbia omesso di valutare autonomamente e sotto il profilo disciplinare i fatti addebitati, nonché le prove dei fatti medesimi, lasciandosi influenzare dai riflessi penali della vicenda e ponendo acriticamente a fondamento della sua determinazione apprezzamenti che, viceversa, non avrebbe dovuto essere avulsi dalla sentenza penale di proscioglimento (C.S., IV, 963, 11 novembre 1975)
e) “Per remissione di querela”; l’Amministrazione può procedere disciplinarmente nei confronti del dipendente in quanto la querela non è condizione di procedibilità ai fini disciplinari, a differenza di quanto avviene in materia penale.
f) “Perché il reato è estinto” o “l’azione penale non poteva essere iniziata” o “non poteva essere proseguita”; l’Amministrazione ha la possibilità di procedere contro il dipendente in sede disciplinare svolgendo direttamente le indagini oppure valutare quegli elementi probatori raccolti in sede penale. L’Amministrazione nelle ipotesi nelle quali è facultata ad agire disciplinarmente nei confronti del dipendente, può utilizzare per il procedimento disciplinare il materiale probatorio acquisito in sede penale, ma non può assolutamente svolgere indagini sugli stessi fatti accertati in sede penale."
“2. Effetti della sentenza penale nel procedimento disciplinare”
“II) Sentenza di assoluzione.
Distinguiamo diverse formule; a) perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto o perché non vi ha partecipato; b) perché il fatto non costituisce reato; c) per insufficienza di prove; d) per infermità mentale; e) per amnistia; f) per remissione di querela; g) perché il reato è estinto o perché l’azione penale non poteva essere iniziata o non poteva essere proseguita.
a) “Perché il fatto non sussiste” o “per non avere commesso il fatto” o “perché non vi ha partecipato” in quest’ultimo caso la sentenza di assoluzione preclude l’azione disciplinare limitatamente ai fatti presi in esame dal Magistrato in ordine ai quali sia stata esclusa la partecipazione dell’inquisito. L’autorità amministrativa non ha alcuna possibilità di iniziare un procedimento disciplinare, atteso l’ampia formula assolutoria.
b) “Perché il fatto non costituisce reato” o “perché non punibile” l’autorità amministrativa ha facoltà di potere iniziare un procedimento disciplinare in quanto, come abbiamo visto, un fatto non costituente reato può costituire infrazione disciplinare, così come una condotta non punibile penalmente può costituire infrazione disciplinare, si pensi alla ipotesi di non punibilità per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 80, c. 2°, L.685/1975 mentre si applica l’art. 6 n. 8 del D.P.R. 737/81.
L’art. 254 disp. Di attuaz. c.p.p. ha assorbito la formula “per insufficienza di prove” e dalla stessa è stata sostituita.
c) “Per infermità mentale”; l’Amministrazione, a seguito di una tale sentenza di assoluzione che esclude l’imputabilità dell’imputato non può procedere disciplinarmente nei suoi confronti ma può invece sottoporlo a visita medica per la dispensa dal servizio.
d) “Per amnistia”; l’Amministrazione può sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente assolto in sede penale per amnistia in quanto questa non preclude l’azione disciplinare. L’amnistia se è concessa prima che la sentenza di condanna sia diventata irrevocabile, estingue il reato (amnistia propria), se invece è concessa dopo del passaggio in giudicato delle sentenza (amnistia impropria) non cancella la sentenza ma fa cessare l’esecuzione della pena principale e di quelle accessorie. Infatti l’amnistia non elimina il fatto che può formare oggetto di un procedimento disciplinare se esso non è coperto dal condono, il quale estingue la sanzione disciplinare. E’ illegittimo il provvedimento di destituzione dall’impiego di un dipendente sottoposto a procedimento penale per un reato estinto per intervenuta amnistia, ove l’Amministrazione abbia omesso di valutare autonomamente e sotto il profilo disciplinare i fatti addebitati, nonché le prove dei fatti medesimi, lasciandosi influenzare dai riflessi penali della vicenda e ponendo acriticamente a fondamento della sua determinazione apprezzamenti che, viceversa, non avrebbe dovuto essere avulsi dalla sentenza penale di proscioglimento (C.S., IV, 963, 11 novembre 1975)
e) “Per remissione di querela”; l’Amministrazione può procedere disciplinarmente nei confronti del dipendente in quanto la querela non è condizione di procedibilità ai fini disciplinari, a differenza di quanto avviene in materia penale.
f) “Perché il reato è estinto” o “l’azione penale non poteva essere iniziata” o “non poteva essere proseguita”; l’Amministrazione ha la possibilità di procedere contro il dipendente in sede disciplinare svolgendo direttamente le indagini oppure valutare quegli elementi probatori raccolti in sede penale. L’Amministrazione nelle ipotesi nelle quali è facultata ad agire disciplinarmente nei confronti del dipendente, può utilizzare per il procedimento disciplinare il materiale probatorio acquisito in sede penale, ma non può assolutamente svolgere indagini sugli stessi fatti accertati in sede penale."
Re: Sospensione cautelare
La sospensione cautelare, viene disposta a seguito di una comunicazione di notizia di reato all' A. G., per la maggior parte per reati contro la pubblica amministrazione, reati gravi, fin qui nulla di nuovo. Dopodiché aprono un provvedimento amministrativo, infliggendo la misura della sospensione, il provvedimento amministrativo non si conclude nell'atto della sospensione, ma all atto della sentenza qualunque essa sia (assoluzione, archiviazione, condanna) devono chiudere il provvedimento, ma... hanno già deciso cosa fare in prospettiva delle varie assoluzione, o condanna, compresa la prescrizione... si concluderà con la sanzione disciplinare... Chiudendo il provvedimento amministrativo...
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Postino
Non c'è alcuna possibilità di archiviazione del procedimento amministrativo?
Quindi il procedimento disciplinare viene aperto obbligatoriamente?
Non c'è alcuna possibilità di archiviazione del procedimento amministrativo?
Quindi il procedimento disciplinare viene aperto obbligatoriamente?
Re: Sospensione cautelare
Messaggio da Sempreio68 »
Caro, grazie a Dio da certi aspetti l'amministrazione ha fatto dei passi avanti. In caso di uso di sostanze stupefacenti ti danno la possibilità di riabilitarti. Nel caso del mio amico c'è stato un abuso di potere da parte della PA. I motivi precisi non li sofirefox ha scritto: ↑gio feb 15, 2024 3:29 pm Un mio amico che era in terapia al CMO per uso di erba, lo hanno trovato in auto con tasso alcolemico alto e accanto aveva un pregiudicato. Lo hanno punito, ha fatto ricorso al Tar e lo ha vinto!
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