Ho una domanda per i colleghi della Polizia Penitenziaria di Piemonte e Lombardia
In quali Istituti vengono portate le Forze dell'ordine Torinesi e Milanesi quando vengono arrestate o quando devono scontare un periodo dentro?
Un tempo, per il Piemonte, mi sembra fosse ad Alba, oggi non saprei...
Grazie a chi risponderà
Domanda per Polizia Penitenziaria di Piemonte e Lombardia
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Re: Domanda per Polizia Penitenziaria di Piemonte e Lombardia
Basta chiedere di andare all'unico carcere militare oggi attivo, Santa Maria Capua Vetere (le FFOO possono andare anche per condanne di reati ordinari). E' una vacanza 

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Re: Domanda per Polizia Penitenziaria di Piemonte e Lombardia
Messaggio da Maikol2222 »
Credo possa valere come possibilità...
(Sono solo una 60ina li dentro)
tranne, forse, che al termine del Processo non ti abbiamo poi rimosso il grado e quindi ritornando un "civile"non potresti entrare un carcere militare...?!?
Ma ragionando.... anche tutti quelli che stanno scontando una condanna definitiva li dentro al Carcere Militare i gradi li hanno già persi in automatico o con un provvedimento disciplinare.
o no?
(Sono solo una 60ina li dentro)
tranne, forse, che al termine del Processo non ti abbiamo poi rimosso il grado e quindi ritornando un "civile"non potresti entrare un carcere militare...?!?
Ma ragionando.... anche tutti quelli che stanno scontando una condanna definitiva li dentro al Carcere Militare i gradi li hanno già persi in automatico o con un provvedimento disciplinare.
o no?
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Re: Domanda per Polizia Penitenziaria di Piemonte e Lombardia
Messaggio da Maikol2222 »
Non per tutti i condannati è la stessa cosa.... ad alcuni arriva la DEGRADAZIONE ad altri la RIMOZIONE... come pene accessorie alla sentenza definitiva... oppure la sola RIMOZIONE come sanzione disciplinare a seguito di procedimento disciplinare.
Sembrano la stessa cosa ma non è così.
l’articolo 28 CPMP stabilisce che “la DEGRADAZIONE si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato: 1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2) delle decorazioni […]”. Per quanto di interesse, è evidente che la caratteristica fondamentale di tale pena militare accessoria sia quella di privare il condannato della qualità di militare … notate che tale caratteristica avvicina molto la degradazione all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale [1]);
l’articolo 29 CPMP prevede, invece, che “la RIMOZIONE si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe”. Tale pena accessoria trova la propria ragion d’essere, oltre che nel caso di condanna alla reclusione militare superiori a 3 anni, anche per alcuni specifici reati (indipendentemente dalla durata della condanna inflitta) come, ad esempio, il peculato militare (articoli 215-219 CPMP), il furto militare (articoli 230-232 CPMP), la truffa militare (articolo 234 CPMP) eccetera;
N.B.: le pene militari accessorie si applicano ANCHE a seguito della condanna per reati previsti dal codice penale ordinario.
Nello specifico, l’articolo 33 CPMP, titolato proprio “Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune”, prevede infatti che “la condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
1) la DEGRADAZIONE, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) la RIMOZIONE, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata; 3) la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a termini degli articoli 63 e 64. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione”.
Sembrano la stessa cosa ma non è così.
l’articolo 28 CPMP stabilisce che “la DEGRADAZIONE si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato: 1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2) delle decorazioni […]”. Per quanto di interesse, è evidente che la caratteristica fondamentale di tale pena militare accessoria sia quella di privare il condannato della qualità di militare … notate che tale caratteristica avvicina molto la degradazione all’interdizione perpetua dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale [1]);
l’articolo 29 CPMP prevede, invece, che “la RIMOZIONE si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe”. Tale pena accessoria trova la propria ragion d’essere, oltre che nel caso di condanna alla reclusione militare superiori a 3 anni, anche per alcuni specifici reati (indipendentemente dalla durata della condanna inflitta) come, ad esempio, il peculato militare (articoli 215-219 CPMP), il furto militare (articoli 230-232 CPMP), la truffa militare (articolo 234 CPMP) eccetera;
N.B.: le pene militari accessorie si applicano ANCHE a seguito della condanna per reati previsti dal codice penale ordinario.
Nello specifico, l’articolo 33 CPMP, titolato proprio “Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune”, prevede infatti che “la condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
1) la DEGRADAZIONE, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) la RIMOZIONE, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata; 3) la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a termini degli articoli 63 e 64. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione”.
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