decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

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foxtrot

decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggio da foxtrot »

Buongiorno, vorrei porre dei quesiti a Roberto o chi per lui afferato in materia.
Sono un M.llo con 27 anni di servizio effettivo e 5 riscattati, attualmente mi trovo in aspettativa per motivi di salute, a disposizione del CMO ed attualmente ho raggiunto i 520 giorni nel quinquennio, ultima visita presso il CMO mi hanno prenotato per la fine di agosto, a questa data avrò raggiunto i 600 gg..
Ho lo strano presentimento che non mi fanno più rientrare in servizio x crisi d'ansia e depressione, facendomi superare i 730 gg..

Vorrei gentilmente avere informazioni, se al verificarsi di questa possibilità e decadendo contrattualmente, se si ha diritto ad una pensione e se il CMO deve comunque pronunciarsi sull'idoneità.

ringrazio anticipatamente.


Roberto Mandarino
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decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ho rintracciato in internet la circolare dell' I.N.P.D.A.P. relativa al personale dell'Arma dei Carabinieri decaduto dal servizio per lo sforamento del periodo massimo di aspettativa malattia.
Da tale fonte, si evince che il personale decaduto dal servizio, ha diritto alla pensione d'invalidità come se fosse stato riformato per inidoneità al servizio militare, chiaramente sempre se questo ha maturato almeno 15 anni di contribuzione.

Solitamente la Commissione Medico Militare entro il tetto dei 730 giorni di aspettativa malattia, previsti nell'ultimo quinquennio di servizio prestato dall'interessato, dichiara l'inidoneità al servizio militare, ma esistono delle eccezioni.

Il personale riformato prima della scadenza dei 730 giorni avrà anche la possibilità (se lo desidera) di transitare ai ruoli civili del Ministero della Difesa con le modalità che ho più volte esposto in altre risposte.


Saluti Roberto


ps: gli anni riscattati sono quelli ai fini della buonuscita, quelli ai fini pensionistici sono virtualmente aumentati automaticamente.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
foxtrot

decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggio da foxtrot »

Roberto, la ringrazio particolarmente e approfitto per dirle che se eventualmente trova qualche cenno normativo o qualche spunto da prendere in considerazione, me lo faccia sapere per cortesia, grazie.
Roberto Mandarino
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decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggio da Roberto Mandarino »

Dopo un ulteriore ricerca su internet, ho trovato una recente circolare dell'I.N.P.D.A.P. (che per ragioni di spazio le allego in parte). Questa circolare che si applica a tutto il personale delle Forze Armate, dispone che coloro che vengono dichiarati decaduti dal servizio per aver superato il periodo massimo di 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, hanno diritto alla pensione d'invalidità come se fossero stati riformati per inidoneità al servizio militare, sempre se hanno maturato almeno 15 anni di servizio utile.

Rammento comunque che soltanto coloro che vengono riformati hanno diritto all'opzione del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Saluti e stia sereno Roberto

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INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
Circolare 18/9/2009 n. 19
Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)[/color]Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Giggino
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Re: decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggio da Giggino »

Ciao fox,oggi comè la situazione
gino59
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Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: decaduti dal servizio per sforamento dei 730 giorni

Messaggio da gino59 »

Giggino ha scritto:Ciao fox,oggi comè la situazione




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