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INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SU PENSIONE 2023

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bobdalloutah
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Messaggi: 56
Iscritto il: mer dic 21, 2022 11:51 pm

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SU PENSIONE 2023

Messaggio da bobdalloutah »

Buonasera,

ho un dubbio quasi amletico che spero possa essermi chiarito.

Questo articolo è ancora in vigore:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Art. 99
(Indennità integrativa speciale)


Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo. ((32))
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

L'indennità integrativa speciale non è cedibile ne pignorabile né sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. 26
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82. (28)
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AGGIORNAMENTO (26)

La Corte costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 566 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n.52) ha dichiarato l'illegittimità del comma 5 dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
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AGGIORNAMENTO (28)

La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991, n.96 (in G.U. 1a s.s. 06/03/1991, n.10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
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AGGIORNAMENTO (32)

La Corte costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n.494 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1994, n.1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, dell'art. 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
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Significa quindi che all'importo della pensione come da conteggio della Forza Armata bisogna aggiungere l'IIS di circa 800 lordi al mese?

Grazie
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