A distanza di poco più di un anno arriva la CdC Umbria che mi dà ragione, cioè che NON LO È, tant'è che ad un ricorrente avverso un tale indebito la Corte gli accoglie il ricorso facendogli sospendere i pagamenti.
Quella Corte dice: "La Corte dei conti ha evidenziato come, sul recupero dell’indebito pensionistico derivante dall’annullamento di una sentenza favorevole al pensionato sia da escludere la ripetibilità ove l’indebito sia derivato dalla esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata o annullata dall’appello “… allorché risulti evidente come la responsabilità del detto indebito debba essere fatta risalire per intero al comportamento della p.a. e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'accipiens".
P.S. A chi mi diceva di non avere le basi per interpretare gli atti giuridici; di leggere e studiare che la strada è molto lunga e quant'altro torno a ripetergli buona fortuna perché ne ha proprio bisogno.