Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Buongiorno a questo splendido forum.
In attesa della convocazione della CMO per la riforma 335 art 2 comma 12, prima che sia troppo tardi per farlo, vorrei chiedere agli esperti se da dipendente civile (firma contratto nel 2017), posso riscattare i turni notturni svolti per 6 anni nella amministrazione difesa (vigilante nel ministero difesa con turni di 12h dalle ore 7 alle 19 e dalle 19 alle 7).
Da ex militare non ho mai riscattato i 4 anni e 4 mesi, ma prima di firmare il contratto da civile, ho richiesto, qualche giorno dopo essere stato riformato nel 2016, il riscatto ai fini tfs, di tutti i periodi riscattabili, ma Persomil ha fatto orecchie da mercante, ma ciononostante ho sempre scritto pec per non far cadere in prescrizione questo diritto. Anche in questo caso, secondo gli esperti, ho ancora diritto di accedere al riscatto da militare richiesto nel 2016? Grazie mille
In attesa della convocazione della CMO per la riforma 335 art 2 comma 12, prima che sia troppo tardi per farlo, vorrei chiedere agli esperti se da dipendente civile (firma contratto nel 2017), posso riscattare i turni notturni svolti per 6 anni nella amministrazione difesa (vigilante nel ministero difesa con turni di 12h dalle ore 7 alle 19 e dalle 19 alle 7).
Da ex militare non ho mai riscattato i 4 anni e 4 mesi, ma prima di firmare il contratto da civile, ho richiesto, qualche giorno dopo essere stato riformato nel 2016, il riscatto ai fini tfs, di tutti i periodi riscattabili, ma Persomil ha fatto orecchie da mercante, ma ciononostante ho sempre scritto pec per non far cadere in prescrizione questo diritto. Anche in questo caso, secondo gli esperti, ho ancora diritto di accedere al riscatto da militare richiesto nel 2016? Grazie mille
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Ciao enryely,
i periodi ai fini del TFS andavano riscattati in costanza di servizio entro la data di riforma. Ora non è più possibile corrispondere quanto dovuto per accrescere il periodo utile e quindi l'importo finale.
i periodi ai fini del TFS andavano riscattati in costanza di servizio entro la data di riforma. Ora non è più possibile corrispondere quanto dovuto per accrescere il periodo utile e quindi l'importo finale.
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Il riscatto gratuito del servizio militare obbligatorio ai fini del T.F.S. può essere chiesto alla propria Amministrazione qualora:enryely ha scritto: ↑dom ott 15, 2023 1:15 pm Buongiorno a questo splendido forum.
In attesa della convocazione della CMO per la riforma 335 art 2 comma 12, prima che sia troppo tardi per farlo, vorrei chiedere agli esperti se da dipendente civile (firma contratto nel 2017), posso riscattare i turni notturni svolti per 6 anni nella amministrazione difesa (vigilante nel ministero difesa con turni di 12h dalle ore 7 alle 19 e dalle 19 alle 7).
Da ex militare non ho mai riscattato i 4 anni e 4 mesi, ma prima di firmare il contratto da civile, ho richiesto, qualche giorno dopo essere stato riformato nel 2016, il riscatto ai fini tfs, di tutti i periodi riscattabili, ma Persomil ha fatto orecchie da mercante, ma ciononostante ho sempre scritto pec per non far cadere in prescrizione questo diritto. Anche in questo caso, secondo gli esperti, ho ancora diritto di accedere al riscatto da militare richiesto nel 2016? Grazie mille
1) Il congedo sia intervenuto successivamente alla data del 30 gennaio 1987;
2) L'istante sia un dipendente pubblico;
3) E qualora l'istanza di computo sia notificata dal dipendente pubblico alla rispettiva Amministrazione di appartenenza prima della cessazione dal servizio.
https://www.money.it/Servizio-militare- ... i-pubblici
https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiC ... Verona.pdf
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Grazie Mauri. Ora, non avendo trovato alcuna definizione di "essere in costanza di servizio", e considerando che il periodo di transito in attesa di passaggio all'impiego civile è considerato a tutti gli effetti servizi attivo (come accertato anche dal figlio matricolare), e considerato davvero assurdo che non si possa più riscattare i periodi di servizio dopo essere stati riformati, se dovessi fare ricorso al Tar o alla Corte dei Conti, potrei spuntarla?
E qui forse il grande Panorama potrebbe essere di aiuto alla grande!
Ultima modifica di enryely il lun ott 16, 2023 7:50 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Grazie, ma non devo riscattare il servizio militare obbligatorio, sono stato militare di carriera dal 1996 fino al 2016, vorrei solo capire se in ambito civile posso riscattare gli anni svolti da turnista notturno.Avraham ha scritto: ↑lun ott 16, 2023 12:24 amIl riscatto gratuito del servizio militare obbligatorio ai fini del T.F.S. può essere chiesto alla propria Amministrazione qualora:enryely ha scritto: ↑dom ott 15, 2023 1:15 pm Buongiorno a questo splendido forum.
In attesa della convocazione della CMO per la riforma 335 art 2 comma 12, prima che sia troppo tardi per farlo, vorrei chiedere agli esperti se da dipendente civile (firma contratto nel 2017), posso riscattare i turni notturni svolti per 6 anni nella amministrazione difesa (vigilante nel ministero difesa con turni di 12h dalle ore 7 alle 19 e dalle 19 alle 7).
Da ex militare non ho mai riscattato i 4 anni e 4 mesi, ma prima di firmare il contratto da civile, ho richiesto, qualche giorno dopo essere stato riformato nel 2016, il riscatto ai fini tfs, di tutti i periodi riscattabili, ma Persomil ha fatto orecchie da mercante, ma ciononostante ho sempre scritto pec per non far cadere in prescrizione questo diritto. Anche in questo caso, secondo gli esperti, ho ancora diritto di accedere al riscatto da militare richiesto nel 2016? Grazie mille
1) Il congedo sia intervenuto successivamente alla data del 30 gennaio 1987;
2) L'istante sia un dipendente pubblico;
3) E qualora l'istanza di computo sia notificata dal dipendente pubblico alla rispettiva Amministrazione di appartenenza prima della cessazione dal servizio.
https://www.money.it/Servizio-militare- ... i-pubblici
https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiC ... Verona.pdf
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Ciao, purtroppo no, come detto dal buon Mauri, era possibile solo in costanza di servizio ed entro la data di riforma (è esclusa anche l'aspettativa speciale di transito, in quanto ogni variazione amministrativa si blocca comunque alla data della riforma). Evita ogni tipo di ricorso, spenderesti soldi inutilmente.Grazie, ma non devo riscattare il servizio militare obbligatorio, sono stato militare di carriera dal 1996 fino al 2016, vorrei solo capire se in ambito civile posso riscattare gli anni svolti da turnista notturno.
PS. SEi proprio sicuro che la patologia non possa essere riconosciuta come causa di servizio? La 335 purtroppo è una mezza fregatura per noi del comparto difesa e sicurezza. Uno pensa di avere 2000 e rotti euro come se avesse fatto i 40 anni, poi se ne ritrova 1400...
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Ciao Navy, una bella diffida dal mio legale la sto facendo comunque preparare... Una pec di Maricommi e 2 pec di sollecito fatte da me e nessuna risposta.
Non è causa di servizio, l'unico dubbio che mi viene è come mai da civile non sia stato MAI SOTTOPOSTO A NESSUNA VISITA MEDICA DA PARTE DELLA MEDICINA DEL LAVORO, né quando sono passato civile, né quando svolgevo i turni notturni e teoricamente dovevo essere sottoposto a visite periodiche.... Infatti sarà altra materia legale.
Non è causa di servizio, l'unico dubbio che mi viene è come mai da civile non sia stato MAI SOTTOPOSTO A NESSUNA VISITA MEDICA DA PARTE DELLA MEDICINA DEL LAVORO, né quando sono passato civile, né quando svolgevo i turni notturni e teoricamente dovevo essere sottoposto a visite periodiche.... Infatti sarà altra materia legale.
Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Mi è capitato ti leggere questo post e siccome tempo fa, ori a del passaggio al ruolo civile, la cosa ha interessato anche me , ho scritto direttamente all’INPS di chiedo che risponde per il polo Eserciti.
Gli stessi, alla domanda se potessi riscattare gli anni ( L. 186/76) GIÀ MATURATI, ma non ancora riscattati anche da civile o all’atto del pensionamento in sede di liquidazione, hanno risposto :”la domanda di riscatto ai fini TFS può essere presentata solo in attività di servizio, sia in qualità di dipendente civile che in qualità di dipendente militare.”
Allego screen della risposta
Gli stessi, alla domanda se potessi riscattare gli anni ( L. 186/76) GIÀ MATURATI, ma non ancora riscattati anche da civile o all’atto del pensionamento in sede di liquidazione, hanno risposto :”la domanda di riscatto ai fini TFS può essere presentata solo in attività di servizio, sia in qualità di dipendente civile che in qualità di dipendente militare.”
Allego screen della risposta
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Re: Riscatto ai fini TFS (buonuscita) svolti da ex militare e da civile.
Ripubblico a distanza di tempo nel caso serva a qualcuno.
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CdC Sez. 1^ d’Appello n. 273/2019 depositata il 10/12/2019 con Rif. CdC Abruzzo n. 72/2018 depositata in data 19/06/2018, rigetta l’Appello dell’INPS circa la possibilità di richiedere il riscatto, ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97, della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestati dal 12.9.1979 al 12.6.1983” anche se si è transitati nei ruoli civili.
Nella sentenza di 1° GRADO, in FATTO si Legge:
- “il ricorrente lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 12.9.1978. Fino al 14.10.2008 vi ha prestato servizio come sottufficiale dell'Esercito Italiano, con inquadramento nel personale militare del Ministero”;
- “dal 15.7.2011 presta servizio come dipendente civile del Ministero della Difesa”, a seguito del transito nei ruoli civili;
- “in data 2.11.2015, per il tramite dall’amministrazione di appartenenza, il ricorrente ha presentato all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici domanda di riscatto, ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97, della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestati dal 12.9.1979 al 12.6.1983”;
- “con provvedimento comunicatogli il 16.11.2016 l'Istituto Previdenziale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: <<la domanda di riscatto della supervalutazione di 1/5 del servizio prestato - art. 5 comma 3 del D.lgs.165/1997 - non è accolta in quanto l'interessato ha acquisito lo status di impiegato civile dal 2008>>” (rigetto poi confermato anche dal Comitato di Vigilanza in esito al ricorso dell’interessato);
- il ricorrente ritiene che il diniego di riscatto sia frutto “di un'errata interpretazione e applicazione del combinato disposto degli artt. l e 5 del D.Lgs. 165/97 nonché delI'art.24, co. 1 e 2, DPR 1032/73”;
- a suo avviso, “l'unica condizione prevista per l'accoglimento dell'istanza di riscatto dei periodi di servizio di cui all'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97 cit. è che la domanda venga presentata dall'interessato prima della cessazione dal servizio e non prima della cessazione dallo status militare”;
- in particolare, deve considerarsi che “al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.165/97 il ricorrente rivestiva lo status di militare, che oggetto della domanda di riscatto è un periodo di servizio prestato dal ricorrente come militare, che il rapporto di pubblico impiego del ricorrente non è ancora cessato essendo .egli ancora in servizio presso il Centro Documentale di Chieti del Ministero della Difesa ed infine, mà non meno importante, che la mancata presentazione dell'istanza di riscatto prima della cessazione dello status militare è dipesa non da negligenza dell'interessato bensì da un'oggettiva e comprensibile situazione di devastazione psicologica (…) il beneficio previsto dall'art.5, co.3, D. Lgs 165/97, avendo carattere pensionistico, è legato ad un rapporto assicurativo che non si è modificato, con il passaggio del ricorrente dallo status militare a quello civile”.
IN DIRITTO si Legge:
Nulla autorizza, quindi, a configurare un requisito ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla legge, richiedendo che il beneficio sia riconosciuto solo a quanti abbiano presentato domanda quando avevano lo status di militare escludendo, irragionevolmente, quanti abbiano perso, non per loro colpa, quello status ma siano tuttora in servizio come civili per la stessa amministrazione statale.
Del resto, la tesi del ricorrente appare maggiormente coerente con il principio della riunione di servizi statali di cui all’art. 112 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale deve ritenersi che le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare ben possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo del totale dei servizi comunque prestati.
Nella sentenza d’Appello della 1^ Sezione della CdC in merito all’appello dell’INPS si Legge IN DIRITTO ai punti 3, 4 e 6 :
3. Il motivo è infondato. L’istituto dell’”ipervalutazione”, recte valutazione mediante aumento di 1/5 ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestati in determinate attività in esame è inserito in seno al d. lgs. n. 165 del 1997, il cui art. 1 delimita il campo di applicazione: “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, salva l’armonizzazione del personale non contrattualizzato di cui al successivo art. 9. Tali servizi sono quelli generalmente ritenuti particolarmente gravosi e che danno diritto a particolari indennità (indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per campagne di guerra, servizio di confine), nonché quelli prestati dal personale militare addetto dell’Esercito, Marina e Aeronautica all’estero; infine quelli per il personale di polizia e personale civile in servizio presso gli istituti penitenziari.
4. L’aumento richiesto dal sig. M., dunque è indipendente dal computo ordinario del servizio prestato ed attiene alla specifica domanda di riscatto dei relativi servizi prestati, riscatto previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”. Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati; in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto appellante, infatti, non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica, come nella specie, nel corso del tempo. Al riguardo e opportunamente l’appellato M. ha posto in rilievo che egli non chiede affatto l’estensione di un beneficio – riservato al personale militare – quale dipendente civile, ma esclusivamente la possibilità, prevista dalla legge, di esercitare il riscatto di periodi effettivamente prestati in qualità di militare e ritenuti dal legislatore meritevoli di supervalutazione.
6. Parimenti infondati sono i motivi circa la decadenza del ricorrente dal diritto al riscatto dei periodi in esame al fine della maggiorazione di 1/5 del relativo periodo, poiché, coerentemente con la previsione legislativa di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l’appellato ha esercitato il diritto di riscatto durante il servizio civile, nel quale era transitato a seguito del giudizio di inidoneità al servizio per motivi di salute.
OMISSIS
P.Q.M.
Respinge l’appello principale e conferma la sentenza impugnata.
Respinge l’appello incidentale e compensa le spese del grado.
OMISSIS
N.B.: potete leggere il tutto dalle sentenze allegate.
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CdC Sez. 1^ d’Appello n. 273/2019 depositata il 10/12/2019 con Rif. CdC Abruzzo n. 72/2018 depositata in data 19/06/2018, rigetta l’Appello dell’INPS circa la possibilità di richiedere il riscatto, ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97, della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestati dal 12.9.1979 al 12.6.1983” anche se si è transitati nei ruoli civili.
Nella sentenza di 1° GRADO, in FATTO si Legge:
- “il ricorrente lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 12.9.1978. Fino al 14.10.2008 vi ha prestato servizio come sottufficiale dell'Esercito Italiano, con inquadramento nel personale militare del Ministero”;
- “dal 15.7.2011 presta servizio come dipendente civile del Ministero della Difesa”, a seguito del transito nei ruoli civili;
- “in data 2.11.2015, per il tramite dall’amministrazione di appartenenza, il ricorrente ha presentato all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici domanda di riscatto, ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97, della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestati dal 12.9.1979 al 12.6.1983”;
- “con provvedimento comunicatogli il 16.11.2016 l'Istituto Previdenziale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: <<la domanda di riscatto della supervalutazione di 1/5 del servizio prestato - art. 5 comma 3 del D.lgs.165/1997 - non è accolta in quanto l'interessato ha acquisito lo status di impiegato civile dal 2008>>” (rigetto poi confermato anche dal Comitato di Vigilanza in esito al ricorso dell’interessato);
- il ricorrente ritiene che il diniego di riscatto sia frutto “di un'errata interpretazione e applicazione del combinato disposto degli artt. l e 5 del D.Lgs. 165/97 nonché delI'art.24, co. 1 e 2, DPR 1032/73”;
- a suo avviso, “l'unica condizione prevista per l'accoglimento dell'istanza di riscatto dei periodi di servizio di cui all'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97 cit. è che la domanda venga presentata dall'interessato prima della cessazione dal servizio e non prima della cessazione dallo status militare”;
- in particolare, deve considerarsi che “al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.165/97 il ricorrente rivestiva lo status di militare, che oggetto della domanda di riscatto è un periodo di servizio prestato dal ricorrente come militare, che il rapporto di pubblico impiego del ricorrente non è ancora cessato essendo .egli ancora in servizio presso il Centro Documentale di Chieti del Ministero della Difesa ed infine, mà non meno importante, che la mancata presentazione dell'istanza di riscatto prima della cessazione dello status militare è dipesa non da negligenza dell'interessato bensì da un'oggettiva e comprensibile situazione di devastazione psicologica (…) il beneficio previsto dall'art.5, co.3, D. Lgs 165/97, avendo carattere pensionistico, è legato ad un rapporto assicurativo che non si è modificato, con il passaggio del ricorrente dallo status militare a quello civile”.
IN DIRITTO si Legge:
Nulla autorizza, quindi, a configurare un requisito ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla legge, richiedendo che il beneficio sia riconosciuto solo a quanti abbiano presentato domanda quando avevano lo status di militare escludendo, irragionevolmente, quanti abbiano perso, non per loro colpa, quello status ma siano tuttora in servizio come civili per la stessa amministrazione statale.
Del resto, la tesi del ricorrente appare maggiormente coerente con il principio della riunione di servizi statali di cui all’art. 112 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale deve ritenersi che le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare ben possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo del totale dei servizi comunque prestati.
Nella sentenza d’Appello della 1^ Sezione della CdC in merito all’appello dell’INPS si Legge IN DIRITTO ai punti 3, 4 e 6 :
3. Il motivo è infondato. L’istituto dell’”ipervalutazione”, recte valutazione mediante aumento di 1/5 ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestati in determinate attività in esame è inserito in seno al d. lgs. n. 165 del 1997, il cui art. 1 delimita il campo di applicazione: “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, salva l’armonizzazione del personale non contrattualizzato di cui al successivo art. 9. Tali servizi sono quelli generalmente ritenuti particolarmente gravosi e che danno diritto a particolari indennità (indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per campagne di guerra, servizio di confine), nonché quelli prestati dal personale militare addetto dell’Esercito, Marina e Aeronautica all’estero; infine quelli per il personale di polizia e personale civile in servizio presso gli istituti penitenziari.
4. L’aumento richiesto dal sig. M., dunque è indipendente dal computo ordinario del servizio prestato ed attiene alla specifica domanda di riscatto dei relativi servizi prestati, riscatto previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”. Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati; in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto appellante, infatti, non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica, come nella specie, nel corso del tempo. Al riguardo e opportunamente l’appellato M. ha posto in rilievo che egli non chiede affatto l’estensione di un beneficio – riservato al personale militare – quale dipendente civile, ma esclusivamente la possibilità, prevista dalla legge, di esercitare il riscatto di periodi effettivamente prestati in qualità di militare e ritenuti dal legislatore meritevoli di supervalutazione.
6. Parimenti infondati sono i motivi circa la decadenza del ricorrente dal diritto al riscatto dei periodi in esame al fine della maggiorazione di 1/5 del relativo periodo, poiché, coerentemente con la previsione legislativa di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l’appellato ha esercitato il diritto di riscatto durante il servizio civile, nel quale era transitato a seguito del giudizio di inidoneità al servizio per motivi di salute.
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