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Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Moderatore: Avv. Giorgio Carta

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antoniosannita

riforma

Messaggio da antoniosannita »

Sono un ispettore della Gdf in pensione per riforma dal 2008. Il verbale di riforma della cmo, nel quadro "B" - "Giudizio medico-legale in ordine all'idoneità", testualmente recita: "NON idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella gdf in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto, SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali ...". Nel successivo quadro EI/PP, Sezione PP - "Giudizio ai fini di pensione privilegiata", in corrispondenza della patologia giudicata "predominante alla permanente non idoneità al servizio nella Gdf", leggo: "suscettibile di miglioramento": SI; "assegno rinnovabile": Anni 4. Gradirei gentilmene sapere: 1) se la mia pensione è suscettibile di revoca; 2) cosa significa e cosa comporta il giudizio di suscettibilità di miglioramento dell'infermità predominante, con "assegno rinnovabile": anni 4. Grazie


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RAMBO
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Re: riforma

Messaggio da RAMBO »

La sua pensione d'inidoneità al servizio militare non è revocabile.

Mentre per ottenere la pensione privilegiata ordinaria (maggiorazione del 10% della pensione attuale) occorre che almeno una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal comitato, venga ascritta dalla cmo ad una qualsiasi categoria della tab. A ai fini di pensione privilegiata (non di equo indennizzo) e che la stessa venga giudicata "non suscettibile di miglioramento". Avendo i requisiti già esposti se la malattia viene invece giudicata "suscettibile di miglioramento" la p.p.o. viene concessa soltanto per quattro anni. Alla scadenza di questo periodo l'interessato viene nuovamente chiamato a visita presso la cmo per far valutare a tale commissione la gravità della patologia ai fini di p.p.o..In questa occasione la p.p.o. può essere confermata per altri quattro anni, oppure "a vita" con la dicitura "non suscettibile di miglioramento", oppure può essere revocata se la patologia viene declassata a tab. B oppure a "non ascrivibile a categoria.

Ciao Rambo
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gino59
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Re: riforma

Messaggio da gino59 »

RAMBO ha scritto:La sua pensione d'inidoneità al servizio militare non è revocabile.

Mentre per ottenere la pensione privilegiata ordinaria (maggiorazione del 10% della pensione attuale) occorre che almeno una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio dal comitato, venga ascritta dalla cmo ad una qualsiasi categoria della tab. A ai fini di pensione privilegiata (non di equo indennizzo) e che la stessa venga giudicata "non suscettibile di miglioramento". Avendo i requisiti già esposti se la malattia viene invece giudicata "suscettibile di miglioramento" la p.p.o. viene concessa soltanto per quattro anni. Alla scadenza di questo periodo l'interessato viene nuovamente chiamato a visita presso la cmo per far valutare a tale commissione la gravità della patologia ai fini di p.p.o..In questa occasione la p.p.o. può essere confermata per altri quattro anni, oppure "a vita" con la dicitura "non suscettibile di miglioramento", oppure può essere revocata se la patologia viene declassata a tab. B oppure a "non ascrivibile a categoria.

Ciao Rambo

....... :shock: Non c'e' piu' il mio posto..... :roll: :!: :!: :!:

...Cmq, la P.P. puo' esere confermata per altri :arrow: 2 anni e non :arrow: 4 anni.-Saluti
antoniosannita

Re: riforma

Messaggio da antoniosannita »

Grazie mille, è stato chiarissimo.
Antonio
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RAMBO
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Re: riforma

Messaggio da RAMBO »

E' stato un lapsus, confermo quanto ha scritto gino59, la pensione privilegiata può essere concessa provvisoriamente fino ad un massino di sei anni, successivamente deve essere confermata oppure revocata dalla cmo.

Ciao Rambo
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hopresotutto
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Re: riforma

Messaggio da hopresotutto »

Scusate, mi sapete dire se in caso di destituzione ad pensionato,,a seguito di procedimento disciplinare con data retroattiva,la Pensione privilegiata ,avuta dopo la sua destituzione può essere revocata ?-
Tenendo presente che la P.P.O. e pensione risarcitaria-
ringrazio per la risposta-
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