Chiarimenti
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Chiarimenti
Messaggio da Antonio1972 »
Buongiorno, volevo chiedere un chiarimento su un argomento che si sente spesso dibattere ma che crea molta confusione, la privilegiata.
La domanda è molto semplice:"se un operatore di polizia ha "per esempio" 25 anni di servizio effettivo e viene ritenuto non più idoneo ai compiti di polizia per motivazioni connesse alle conseguenze di una infermità dipendente da causa di servizio, la pensione viene calcolata sul massimo degli anni che avrebbe potuto raggiungere se avesse continuato a mantenere i requisiti di idoneità?"
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
La domanda è molto semplice:"se un operatore di polizia ha "per esempio" 25 anni di servizio effettivo e viene ritenuto non più idoneo ai compiti di polizia per motivazioni connesse alle conseguenze di una infermità dipendente da causa di servizio, la pensione viene calcolata sul massimo degli anni che avrebbe potuto raggiungere se avesse continuato a mantenere i requisiti di idoneità?"
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Re: Chiarimenti
Ciao Antonio,
nel caso specifico il trattamento pensionistico viene calcolato in base all'anzianità contributiva utile maturata all'atto della riforma (25 anni + 5 figurativi), maggiorato della pensione privilegiata secondo la categoria della tabella "A" deliberata dal Comitato di Verifica.
Non è possibile beneficiare del cd. "bonus" inerente l'articolo 2 comma 12 della Legge 8 agosto 1995, che di seguito riporto.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile etc.
nel caso specifico il trattamento pensionistico viene calcolato in base all'anzianità contributiva utile maturata all'atto della riforma (25 anni + 5 figurativi), maggiorato della pensione privilegiata secondo la categoria della tabella "A" deliberata dal Comitato di Verifica.
Non è possibile beneficiare del cd. "bonus" inerente l'articolo 2 comma 12 della Legge 8 agosto 1995, che di seguito riporto.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile etc.
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Re: Chiarimenti
Messaggio da Antonio1972 »
Molte grazie per la cortese risposta, concludo dunque che la pensione viene calcolata sulla sola anzianità reale di servizio + la percentuale di invalidità prevista per ogni tabella.
Re: Chiarimenti
Ciao Arturo,
sono due tipologie diverse, altrimenti non ci sarebbe la necessità di fare la distinzione.
In sintesi, la patologia riconosciuta dal Comitato di Verifica SI dipendente da causa di servizio ed ascritta in una delle 8 categorie tabella "A", da diritto a numerosi benefici, ne cito alcuni:
• equo indennizzo;
• scatto stipendiale del 2,50% dello stipendio per infermità/lesioni dalla I alla VI categoria, dell'1,25% dello stipendio per infermità/lesioni dalla VII alla VIII categoria;
• esenzione del ticket da richiedere presso l'ASL o al CUP per le patologie riconosciute.
Una volta cessato dal servizio alla pensione privilegiata ordinaria che, incrementa la pensione annua lorda in base alla categoria assegnata.
Al riguardo, dovresti diventare Sostenitore e leggere i tanti messaggi che trattano la questione nell'apposita sezione.
sono due tipologie diverse, altrimenti non ci sarebbe la necessità di fare la distinzione.
In sintesi, la patologia riconosciuta dal Comitato di Verifica SI dipendente da causa di servizio ed ascritta in una delle 8 categorie tabella "A", da diritto a numerosi benefici, ne cito alcuni:
• equo indennizzo;
• scatto stipendiale del 2,50% dello stipendio per infermità/lesioni dalla I alla VI categoria, dell'1,25% dello stipendio per infermità/lesioni dalla VII alla VIII categoria;
• esenzione del ticket da richiedere presso l'ASL o al CUP per le patologie riconosciute.
Una volta cessato dal servizio alla pensione privilegiata ordinaria che, incrementa la pensione annua lorda in base alla categoria assegnata.
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