SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Messaggio da Marco Bosia »
Caro Panorama, certo che si tratta di un ulteriore pungolo affinché l'INPS dia esecuzione alle decisioni assunte nel merito dalla Giustizia amministrativa! In unione con la sentenza della corte costituzionale, volutamente minuscolo, sul tfs, due schiaffoni all'Istituto benemerito che, speriamo, possa svegliarsi, non soccombere....
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Oggi il Tar Lazio pubblica 5 sentenze:
- La n. 11282 tratta FF.PP. che lo accoglie e, per quanto riguarda FF.AA. (Esercito) lo dichiara infondato, in quanto non appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare.
- La n. 11283 tratta FF.PP. che lo accoglie e per FF.AA. (Aeronautica Militare) lo dichiara infondato come sopra;
- La n. 11294 tratta FF.PP. che lo accoglie e, per FF.AA. (Esercito) lo dichiara infondato come sopra;
- La n. 11299 tratta personale tutto Carabinieri, quindi, lo accoglie;
- La n. 11300 tratta personale FF.PP. che lo accoglie.
- La n. 11282 tratta FF.PP. che lo accoglie e, per quanto riguarda FF.AA. (Esercito) lo dichiara infondato, in quanto non appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare.
- La n. 11283 tratta FF.PP. che lo accoglie e per FF.AA. (Aeronautica Militare) lo dichiara infondato come sopra;
- La n. 11294 tratta FF.PP. che lo accoglie e, per FF.AA. (Esercito) lo dichiara infondato come sopra;
- La n. 11299 tratta personale tutto Carabinieri, quindi, lo accoglie;
- La n. 11300 tratta personale FF.PP. che lo accoglie.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Caro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Con questa sentenza Positiva, per la 1^ volta il Tar Basilicata si adegua alla sentenza d'Appello del CdS,
1) - Il Collegio ritiene di conformarsi a quanto statuito sulla questione dal Giudice d’Appello (in riforma della decisione di questo Tribunale n. 460/2022) ...... >> che poi sarebbe la n. 2825 resa pubblica dal CdS in data 20/03/2023.
1) - Il Collegio ritiene di conformarsi a quanto statuito sulla questione dal Giudice d’Appello (in riforma della decisione di questo Tribunale n. 460/2022) ...... >> che poi sarebbe la n. 2825 resa pubblica dal CdS in data 20/03/2023.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
ORDINANZA COLLEGIALE sede di CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300430
Pubblicato il 11/07/2023
N. 00430/2023 REG. PROV. COLL.
N. 01089/2022 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2022, proposto da
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via Maggiore Toselli 5;
contro
P. G., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2403/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
1. La controversia riguarda l’indennità di buonuscita.
2. Il signor P. G., già appartenente all’Arma dei carabinieri, collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e per l’effetto, la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3. Il Tar Sicilia – Catania, con sentenza 15 settembre 2022 n. 2403, ha accolto il ricorso e condannato l’Inps a corrispondere agli interessati “quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le modalità di computo di cui all’art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all’art. 16 della legge 19 ottobre 1992 n. 412.
4. L’Inps, con ricorso n. 1089 del 2022, ha appellato la sentenza.
5. Con il primo motivo parte appellante ha dedotto la carenza di interesse a ricorrere in ragione della già avvenuta considerazione, prima della presentazione del ricorso introduttivo, dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
5.1. Il Collegio, ritenendo determinante la circostanza, sollecita il contraddittorio sul punto, consentendo alle parti di presentare memorie entro trenta giorni dalla ricezione della presente ordinanza.
5.2. Chiede altresì all’Inps, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., una relazione illustrativa, da depositare nel medesimo termine di trenta giorni dalla ricezione della presente ordinanza, che si soffermi sull’esatta modalità di calcolo dei sei scatti stipendiali, dando conto delle evidenze documentali e del criterio con il quale sono stati determinati, nonché allegando eventuale documentazione integrativa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 22 novembre 2023.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/07/2023
N. 00430/2023 REG. PROV. COLL.
N. 01089/2022 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2022, proposto da
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via Maggiore Toselli 5;
contro
P. G., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2403/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
1. La controversia riguarda l’indennità di buonuscita.
2. Il signor P. G., già appartenente all’Arma dei carabinieri, collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e per l’effetto, la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, e al conseguente pagamento delle differenze maturate tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto invece parte ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3. Il Tar Sicilia – Catania, con sentenza 15 settembre 2022 n. 2403, ha accolto il ricorso e condannato l’Inps a corrispondere agli interessati “quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le modalità di computo di cui all’art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all’art. 16 della legge 19 ottobre 1992 n. 412.
4. L’Inps, con ricorso n. 1089 del 2022, ha appellato la sentenza.
5. Con il primo motivo parte appellante ha dedotto la carenza di interesse a ricorrere in ragione della già avvenuta considerazione, prima della presentazione del ricorso introduttivo, dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.
5.1. Il Collegio, ritenendo determinante la circostanza, sollecita il contraddittorio sul punto, consentendo alle parti di presentare memorie entro trenta giorni dalla ricezione della presente ordinanza.
5.2. Chiede altresì all’Inps, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., una relazione illustrativa, da depositare nel medesimo termine di trenta giorni dalla ricezione della presente ordinanza, che si soffermi sull’esatta modalità di calcolo dei sei scatti stipendiali, dando conto delle evidenze documentali e del criterio con il quale sono stati determinati, nonché allegando eventuale documentazione integrativa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 22 novembre 2023.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere
Antonino Caleca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro Ermanno de Francisco
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Messaggio da nonno Alberto »
Per Antobott 1, qualè il motivo della segnalazione aperta sul messaggio scritto dal Moderatore Panorama?
Antobott1 ha scritto: ↑gio lug 06, 2023 1:20 pmCaro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Il CGA Sicilia pubblica il 27/07/2023 le sentenze d’Appello
- n. 463 Accoglie Appello appartenente alla GdF, collocato in congedo a domanda;
- n. 464 rigetta Appello INPS contro già Ispettore superiore presso la Prefettura, collocato in congedo a domanda;
- n. 469 Accoglie Appello INPS contro appartenente all’A.M., collocato in congedo a domanda;
- n. 471 Appello INPS in parte Fondato contro appartenente all’A.M. >> e in parte infondato. contro personale GdF collocati in congedo a domanda;
- n. 472 e 475 Accoglie Appello INPS contro appartenenti alla M.M., collocati in congedo a domanda;
- n. 466, 467, 473, 474, 476, 477, 484, 485 e 487 rigetta Appelli INPS contro CC. collocati in congedo a domanda;
- n. 478 e 485 rigetta Appelli INPS contro personale GdF collocato in congedo a domanda
- n. 479 rigetta Appello INPS contro PolPen collocato in congedo a domanda
- n. 480 rigetta Appello INPS contro CC. collocato in congedo per vecchiaia
- n. 481 rigetta Appello INPS contro CC collocato in congedo per invalidità
- n. 482 e 483 rigetta Appelli INPS contro PolPen collocato in congedo per invalidità
- n. 463 Accoglie Appello appartenente alla GdF, collocato in congedo a domanda;
- n. 464 rigetta Appello INPS contro già Ispettore superiore presso la Prefettura, collocato in congedo a domanda;
- n. 469 Accoglie Appello INPS contro appartenente all’A.M., collocato in congedo a domanda;
- n. 471 Appello INPS in parte Fondato contro appartenente all’A.M. >> e in parte infondato. contro personale GdF collocati in congedo a domanda;
- n. 472 e 475 Accoglie Appello INPS contro appartenenti alla M.M., collocati in congedo a domanda;
- n. 466, 467, 473, 474, 476, 477, 484, 485 e 487 rigetta Appelli INPS contro CC. collocati in congedo a domanda;
- n. 478 e 485 rigetta Appelli INPS contro personale GdF collocato in congedo a domanda
- n. 479 rigetta Appello INPS contro PolPen collocato in congedo a domanda
- n. 480 rigetta Appello INPS contro CC. collocato in congedo per vecchiaia
- n. 481 rigetta Appello INPS contro CC collocato in congedo per invalidità
- n. 482 e 483 rigetta Appelli INPS contro PolPen collocato in congedo per invalidità
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
nonno Alberto ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 3:12 pm Per Antobott 1, qualè il motivo della segnalazione aperta sul messaggio scritto dal Moderatore Panorama?
Scusate, mi sono iscritto da poco e forse ho fatto un po’ confusione, non era mia intenzione fare nessuna segnalazione, aveva chiesto soltanto se oltre alla marea di sentenze favorevoli vi fosse qualcuno presente in questo forum che i soldi li ha veramente visti tutto qui, mi scuso ancora per il disguido. Antobott1
Antobott1 ha scritto: ↑gio lug 06, 2023 1:20 pmCaro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Ciao,
Non capisco per quale motivo l'INPS abbia presentato Appello nei confronti del CC in congedo per inabilità.
In linea con quanto sentenziato dal Consiglio di Stato.panorama ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 3:28 pm Il CGA Sicilia pubblica il 27/07/2023 le sentenze d’Appello
- n. 463 Accoglie Appello appartenente alla GdF, collocato in congedo a domanda;
- n. 464 rigetta Appello INPS contro già Ispettore superiore presso la Prefettura, collocato in congedo a domanda;
- n. 469 Accoglie Appello INPS contro appartenente all’A.M., collocato in congedo a domanda;
- n. 471 Appello INPS in parte Fondato contro appartenente all’A.M. >> e in parte infondato. contro personale GdF collocati in congedo a domanda;
- n. 472 e 475 Accoglie Appello INPS contro appartenenti alla M.M., collocati in congedo a domanda;
- n. 466, 467, 473, 474, 476, 477, 484, 485 e 487 rigetta Appelli INPS contro CC. collocati in congedo a domanda;
- n. 478 e 485 rigetta Appelli INPS contro personale GdF collocato in congedo a domanda
- n. 479 rigetta Appello INPS contro PolPen collocato in congedo a domanda
- n. 480 rigetta Appello INPS contro CC. collocato in congedo per vecchiaia
- n. 481 rigetta Appello INPS contro CC collocato in congedo per invalidità
- n. 482 e 483 rigetta Appelli INPS contro PolPen collocato in congedo per invalidità
Non capisco per quale motivo l'INPS abbia presentato Appello nei confronti del CC in congedo per inabilità.
- nonno Alberto
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Messaggio da nonno Alberto »
Antobott1 ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 4:03 pmnonno Alberto ha scritto: ↑dom lug 30, 2023 3:12 pm Per Antobott 1, qualè il motivo della segnalazione aperta sul messaggio scritto dal Moderatore Panorama?
Scusate, mi sono iscritto da poco e forse ho fatto un po’ confusione, non era mia intenzione fare nessuna segnalazione, aveva chiesto soltanto se oltre alla marea di sentenze favorevoli vi fosse qualcuno presente in questo forum che i soldi li ha veramente visti tutto qui, mi scuso ancora per il disguido. Antobott1
Ok.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Ciao,
Riguardo alle sentenze favorevoli, tranquillo quanto prima l'INPS corrisponderà il dovuto.Antobott1 ha scritto: ↑gio lug 06, 2023 1:20 pmCaro Panorama, piovono sentenze favorevoli come grandine, poi purtroppo tutto tace e non si muove niente, soprattutto non piovono quattrini!panorama ha scritto: ↑sab lug 01, 2023 1:47 pm Tar Lombardia - sentenza di accoglimento resa pubblica il 30/06/2023 ma NON DEFINITIVA (Rinvia per la prosecuzione della trattazione della presente controversia alla camera di consiglio del 9 novembre 2023) - su ottemperanza sentenza n. 782/2022, emessa, il 7 aprile 2022, passata in autorità di cosa giudicata, per mancata interposizione di impugnazione nei termini di cui al comma 3, art. 92 cod. proc. amm.
- si legge che: > è stata chiesta altresì la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e la nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del predetto provvedimento giurisdizionale.
A ciò il Tar precisa:
- Va altresì rilevato che la sentenza, notificata all’Istituto resistente in data 22 novembre 2022 .... , è passata in giudicato (in assenza di impugnazione nel termine previsto dall’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.) e alla data della notifica del presente ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale (sulla idoneità della notifica di un titolo anche non munito di formula esecutiva, in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., cfr. Consiglio di Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5495; V, 30 marzo 2021, n. 2670).
- Quanto evidenziato in precedenza – in assenza della prova, da parte dell’Istituto resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, non rilevando, in contrario, il semplice avvio del procedimento di esecuzione della sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 gennaio 2023, n. 14) – determina l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo da parte del predetto Istituto resistente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza di rideterminazione del Trattamento di fine servizio liquidato in favore dei ricorrenti sulla scorta dell’inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
- Venendo al quantum – in applicazione dei parametri di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. – si reputa congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, una somma di € 50,00 (cinquanta/00), da corrispondere ai ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della stessa e fino alla sua integrale esecuzione.
N.B.: per completezza dell'argomento, leggete direttamente dall'allegato le ulteriori motivazioni.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
In queste c'è qualcosa di strano essendo riformati per come si legge, come pure per l'altro collega CC. in congedo per vecchiaia, oppure, gli Uffici Amministrativi e l'INPS avevano sbagliato,
- n. 480 rigetta Appello INPS contro CC. collocato in congedo per vecchiaia
- n. 481 rigetta Appello INPS contro CC collocato in congedo per invalidità
- n. 482 e 483 rigetta Appelli INPS contro PolPen collocato in congedo per invalidità
- n. 480 rigetta Appello INPS contro CC. collocato in congedo per vecchiaia
- n. 481 rigetta Appello INPS contro CC collocato in congedo per invalidità
- n. 482 e 483 rigetta Appelli INPS contro PolPen collocato in congedo per invalidità
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