Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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mauri64
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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A questo serve il Forum, sostenerci a vicenda, anche se molti non l'hanno ancora capito.
panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Allego 2 sentenze del 2023 ove l'INPS perde sempre:

1) - CdC Puglia n. 67

2) - CdC Puglia n. 273

N.B.: L’INPS ribatte sempre sulla propria Circolare n. 119 del 18/12/2018.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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CdC Sez. 3^ d'Appello n. 485 in Rif. CdC T.A.A. sede Bolzano n. 37/2021, accoglie l'appello del ricorrente CC. contro l'INPS, in pensione giĂ  col sistema misto.
Il ricorrente in data 28 maggio 2018, quando aveva già maturato 5 anni di supervalutazione, presentava domanda di riscatto, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 165 del 1997, del periodo di servizio dal 27 settembre 1983 al 6 aprile 1984, prestato quale Allievo Carabiniere.
N.B.: il passaggio importante è questo quì sotto:
- L’appellante evidenziava che la domanda non era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di oltre cinque anni di maggiorazioni, bensì soltanto ad ottenere che i periodi di servizio fossero maggiorati, nel rispetto di tale soglia massima, in ordine cronologico, dal più risalente al più recente, dovendosi riconoscere, le maggiorazioni spettanti, tenendo conto del momento in cui i servizi erano stati prestati e non del momento di presentazione delle domande di riscatto (Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale Giurisdizionale d’Appello, n. 223 del 2021).
Rappresentava che, nel caso di specie, era pacifico e documentale che, al momento di svolgimento del servizio presso la Scuola Allievi (28.9.1983 - 6.4.1984), il quinquennio di maggiorazioni non fosse stato superato.
Inoltre, il riconoscimento del riscatto richiesto gli avrebbe consentito di maturare il requisito contributivo per godere del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema interamente retributivo (18 anni di anzianità al 31.12.1995) e ciò fonderebbe l’interesse a vedere supervalutato il servizio reso secondo l’ordine cronologico, anziché secondo l’ordine scelto dall’Inps.
Sicché, la maggiorazione richiesta garantirebbe ulteriori 38 giorni di anzianità antecedente a tale data (191 giorni di Scuola Allievi X 1/5), con l’automatico raggiungimento del predetto requisito contributivo.
Il Giudice d'Appello così dispone:
Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va riconosciuto il diritto dell’appellante al riscatto, a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, del servizio prestato presso la Scuola Allievi (28.9.1983-6.4.1984) e del conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, a decorrere dalla data della domanda e per il futuro (Sez. II d’App., sent. n. 92 del 2022), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
sentenza interessante...
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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CdC Sez. 2^ d'Appello n. 393 (pubblicata il 28/12/2023) in Rif. CdC Lazio n. 797/2022, rigetta l'appello dell’INPS per quanto riguarda il diritto al riscatto delle maggiorazioni dei periodi di servizio - ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 - in relazione all'attività prestata dal collega CC. dal 12 dicembre 1980 al 3 marzo 1988.

- domanda presentata in data 7 febbraio 2019;

- il riscatto vale anni 1 mesi 5 e giorni 16 ai fini del trattamento di quiescenza (pagato);

Nella presente sentenza d’Appello si legge quanto segue:

1) - Le questioni sono state giĂ  affrontate e risolte da questa Sezione con precedenti (Sez. II centr. app. 5 luglio 2021, n. 223 e 8 marzo 2022, n. 92) nei quali sono stati enunciati principi e criteri ermeneutici dai quali questo Collegio non ritiene di discostarsi.

2) - Deve preliminarmente osservarsi che, alla luce del tenore letterale art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, la giurisprudenza contabile, ormai consolidata, milita nel senso di ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, inquadrabili nella categoria dei “periodi di servizio comunque prestati” (in termini, Sez. I centr. app. 19 luglio 2021, n. 280; Sez. II centr. app. n. 223/2021, n.92/2022 cit.).

N.B.: Leggete meglio il tutto direttamente dall’allegato.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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Ripubblico a distanza di tempo nel caso serva a qualcuno.
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CdC Sez. 1^ d’Appello n. 273/2019 depositata il 10/12/2019 con Rif. CdC Abruzzo n. 72/2018 depositata in data 19/06/2018, rigetta l’Appello dell’INPS circa la possibilità di richiedere il riscatto, ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97, della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestati dal 12.9.1979 al 12.6.1983” anche se si è transitati nei ruoli civili.

Nella sentenza di 1° GRADO, in FATTO si Legge:

- “il ricorrente lavora alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 12.9.1978. Fino al 14.10.2008 vi ha prestato servizio come sottufficiale dell'Esercito Italiano, con inquadramento nel personale militare del Ministero”;

- “dal 15.7.2011 presta servizio come dipendente civile del Ministero della Difesa”, a seguito del transito nei ruoli civili;

- “in data 2.11.2015, per il tramite dall’amministrazione di appartenenza, il ricorrente ha presentato all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici domanda di riscatto, ai sensi dell'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97, della supervalutazione di 1/5 dei periodi di servizio militare comunque prestati dal 12.9.1979 al 12.6.1983”;

- “con provvedimento comunicatogli il 16.11.2016 l'Istituto Previdenziale ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: <<la domanda di riscatto della supervalutazione di 1/5 del servizio prestato - art. 5 comma 3 del D.lgs.165/1997 - non è accolta in quanto l'interessato ha acquisito lo status di impiegato civile dal 2008>>” (rigetto poi confermato anche dal Comitato di Vigilanza in esito al ricorso dell’interessato);

- il ricorrente ritiene che il diniego di riscatto sia frutto “di un'errata interpretazione e applicazione del combinato disposto degli artt. l e 5 del D.Lgs. 165/97 nonché delI'art.24, co. 1 e 2, DPR 1032/73”;

- a suo avviso, “l'unica condizione prevista per l'accoglimento dell'istanza di riscatto dei periodi di servizio di cui all'art.5 comma 3 D.Lgs.165/97 cit. è che la domanda venga presentata dall'interessato prima della cessazione dal servizio e non prima della cessazione dallo status militare”;

- in particolare, deve considerarsi che “al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.165/97 il ricorrente rivestiva lo status di militare, che oggetto della domanda di riscatto è un periodo di servizio prestato dal ricorrente come militare, che il rapporto di pubblico impiego del ricorrente non è ancora cessato essendo .egli ancora in servizio presso il Centro Documentale di Chieti del Ministero della Difesa ed infine, mà non meno importante, che la mancata presentazione dell'istanza di riscatto prima della cessazione dello status militare è dipesa non da negligenza dell'interessato bensì da un'oggettiva e comprensibile situazione di devastazione psicologica (…) il beneficio previsto dall'art.5, co.3, D. Lgs 165/97, avendo carattere pensionistico, è legato ad un rapporto assicurativo che non si è modificato, con il passaggio del ricorrente dallo status militare a quello civile”.

IN DIRITTO si Legge:

Nulla autorizza, quindi, a configurare un requisito ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla legge, richiedendo che il beneficio sia riconosciuto solo a quanti abbiano presentato domanda quando avevano lo status di militare escludendo, irragionevolmente, quanti abbiano perso, non per loro colpa, quello status ma siano tuttora in servizio come civili per la stessa amministrazione statale.

Del resto, la tesi del ricorrente appare maggiormente coerente con il principio della riunione di servizi statali di cui all’art. 112 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in base al quale deve ritenersi che le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare ben possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo del totale dei servizi comunque prestati.

Nella sentenza d’Appello della 1^ Sezione della CdC in merito all’appello dell’INPS si Legge IN DIRITTO ai punti 3, 4 e 6 :

3. Il motivo è infondato. L’istituto dell’”ipervalutazione”, recte valutazione mediante aumento di 1/5 ai fini previdenziali dei periodi di servizio prestati in determinate attività in esame è inserito in seno al d. lgs. n. 165 del 1997, il cui art. 1 delimita il campo di applicazione: “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, salva l’armonizzazione del personale non contrattualizzato di cui al successivo art. 9. Tali servizi sono quelli generalmente ritenuti particolarmente gravosi e che danno diritto a particolari indennità (indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per campagne di guerra, servizio di confine), nonché quelli prestati dal personale militare addetto dell’Esercito, Marina e Aeronautica all’estero; infine quelli per il personale di polizia e personale civile in servizio presso gli istituti penitenziari.

4. L’aumento richiesto dal sig. M., dunque è indipendente dal computo ordinario del servizio prestato ed attiene alla specifica domanda di riscatto dei relativi servizi prestati, riscatto previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”. Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati; in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto appellante, infatti, non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica, come nella specie, nel corso del tempo. Al riguardo e opportunamente l’appellato M. ha posto in rilievo che egli non chiede affatto l’estensione di un beneficio – riservato al personale militare – quale dipendente civile, ma esclusivamente la possibilità, prevista dalla legge, di esercitare il riscatto di periodi effettivamente prestati in qualità di militare e ritenuti dal legislatore meritevoli di supervalutazione.

6. Parimenti infondati sono i motivi circa la decadenza del ricorrente dal diritto al riscatto dei periodi in esame al fine della maggiorazione di 1/5 del relativo periodo, poiché, coerentemente con la previsione legislativa di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l’appellato ha esercitato il diritto di riscatto durante il servizio civile, nel quale era transitato a seguito del giudizio di inidoneità al servizio per motivi di salute.

OMISSIS

P.Q.M.

Respinge l’appello principale e conferma la sentenza impugnata.

Respinge l’appello incidentale e compensa le spese del grado.

OMISSIS

N.B.: potete leggere il tutto dalle sentenze allegate.
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da lino »

panorama ha scritto: ↑mar dic 26, 2023 11:48 pm CdC Sez. 3^ d'Appello n. 485 in Rif. CdC T.A.A. sede Bolzano n. 37/2021, accoglie l'appello del ricorrente CC. contro l'INPS, in pensione già col sistema misto.
Il ricorrente in data 28 maggio 2018, quando aveva già maturato 5 anni di supervalutazione, presentava domanda di riscatto, ai sensi dell’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 165 del 1997, del periodo di servizio dal 27 settembre 1983 al 6 aprile 1984, prestato quale Allievo Carabiniere.
N.B.: il passaggio importante è questo quì sotto:
- L’appellante evidenziava che la domanda non era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di oltre cinque anni di maggiorazioni, bensì soltanto ad ottenere che i periodi di servizio fossero maggiorati, nel rispetto di tale soglia massima, in ordine cronologico, dal più risalente al più recente, dovendosi riconoscere, le maggiorazioni spettanti, tenendo conto del momento in cui i servizi erano stati prestati e non del momento di presentazione delle domande di riscatto (Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale Giurisdizionale d’Appello, n. 223 del 2021).
Rappresentava che, nel caso di specie, era pacifico e documentale che, al momento di svolgimento del servizio presso la Scuola Allievi (28.9.1983 - 6.4.1984), il quinquennio di maggiorazioni non fosse stato superato.
Inoltre, il riconoscimento del riscatto richiesto gli avrebbe consentito di maturare il requisito contributivo per godere del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema interamente retributivo (18 anni di anzianità al 31.12.1995) e ciò fonderebbe l’interesse a vedere supervalutato il servizio reso secondo l’ordine cronologico, anziché secondo l’ordine scelto dall’Inps.
Sicché, la maggiorazione richiesta garantirebbe ulteriori 38 giorni di anzianità antecedente a tale data (191 giorni di Scuola Allievi X 1/5), con l’automatico raggiungimento del predetto requisito contributivo.
Il Giudice d'Appello così dispone:
Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va riconosciuto il diritto dell’appellante al riscatto, a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di 1/5, prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, del servizio prestato presso la Scuola Allievi (28.9.1983-6.4.1984) e del conseguente diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, a decorrere dalla data della domanda e per il futuro (Sez. II d’App., sent. n. 92 del 2022), avendo l’interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, previo completamento, da parte dell’INPS, del procedimento amministrativo relativo al riscatto del predetto periodo, a seguito del pagamento, da parte dell’interessato, del relativo onere.
Ciao Antonino, leggo ora questa interessante sentenza Inerente il periodo di preruolo (corso).
Non capisco come i 38 GG. Ricavati , abbiano permesso di passare retributivo...
Probabilmente aveva periodi antecedenti di lavoro esterno....
Un caro saluto.
Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da mauri64 »

Ciao Lino,
hai detto bene servizio esterno ricongiunto.

Saluti
panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

Messaggio da panorama »

CdC Lombardia n. 31/2025 resa pubblica in data 20/02/2025, Ricorso Accolto

>> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;

Ecco alcuni brani:

>> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;

>> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps ..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;

>> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;

>> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.

Il giudice scrive:

1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5 ....... (pag. 8);

2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 .... (pag. 9);

3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).

4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).


N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.
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panorama
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Re: Riscatto periodi di servizio e pre-ruolo

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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 91 (pubblicata in data 08/07/2025) in Rif. CdC Piemonte n. 278/2022, Accoglie l'appello dell'INPS per difetto di giurisdizione, in quanto (in 1° grado) il Giudice territoriale, nel riconoscere il diritto del ricorrente al riscatto oneroso, a fini pensionistici, delle maggiorazioni previste dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997, ha implicitamente reputato sussistente la giurisdizione contabile.


P.Q.M. > ........ dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti da declinare in favore del Giudice ordinario territorialmente competente, innanzi al quale il giudizio dovrĂ  essere riassunto nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

N.B.: Per completezza rimando alla lettura direttamente dall'allegato.
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