Seguo molto il forum, ma rispondo e scrivo di raro.
Sono un volontario ferma quadriennale tra i VFP4/interforze, in seguito al superamento, nell’anno 2010, del concorso in Guardia di Finanza per 952 allievi finanzieri, riservato, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno e arruolati per quattro anni nelle Forze armate.
Volevo sapere cosa ne pensa di questo articolo del CODICE di ORDINAMENTO MILITARE approvato decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
Grazie!

Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (o quadriennale) ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili.
L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui
al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia
di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia
di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.