Legge n. 104 del 1992 art. 33: Trasferimento d'autorità ad altra sede

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Legge n. 104 del 1992 art. 33: Trasferimento d'autorità ad altra sede

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa.

Si legge che:

1) - era stato disposto il suo trasferimento d’autorità dal Comando delle Forze Speciali dell’Esercito -OMISSIS- al Comando Militare della Capitale ...., lamentandone l’illegittimità per l’omessa considerazione della titolarità dei benefici di cui all’art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, in ragione della situazione di disabilità del padre, certificata dalle competenti autorità e rappresentata all’Amministrazione in data 27 novembre 2019.

2) - L’Amministrazione imputa alla decisione appellata di non aver tenuto conto che gli eventuali diritti del dipendente che assiste un familiare disabile grave, che avrebbero impedito il trasferimento di sede del militare senza il suo consenso, sorgerebbero solo all’atto dell’accoglimento della domanda di fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992 e non già alla data di presentazione dell’istanza stessa.

Il CdS precisa:

3) - E’ pacifico che l’appellato avesse prodotto la domanda di riconoscimento dei benefici ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 presentando la certificazione provvisoria dello stato di disabilità del genitore conseguita il 26 novembre 2019, munita di efficacia fino all’adozione della certificazione definitiva, dopo la designazione d’impiego notificatagli il 16 ottobre 2019, ma prima del provvedimento di trasferimento emesso il 17 dicembre 2019.

N.B.: per il resto leggete direttamente dall'allegato.
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