Salve a tutti.
Attualmente mi si prospetta la necessità di dovermi sottoporre ad intervento chirurgico che, tuttavia spero ancora e fortemente di riuscire ad evitare. In considerazione di tale preambolo, laddove per esempio la CMO dovesse dichiararmi inabile per 45 giorni, potrei trascorrere tale convalescenza furoi dall'Italia in un paese UE dove, tra l'altro, oltre a contare su legami familiari potrei effettuare trattamenti fisoterapici presso un centro riabilitativo di proprietà di un parente?
Grazie.
Convalescenza all'estero
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Re: Convalescenza all'estero
Messaggio da luigino2010 »
Ciao, ovviamente, per fruire l'aspettativa per malattia all'estero devi essere autorizzato dal tuo comando, questo vale per qualsiasi tipo di licenza, convalescenza , aspettativa ecc. infatti l'attuale pubblicazione C-14 a pag. 24 ( il testo inizia a pag. 23 - LICENZA DI CONVALESCENZA -) punto (7) c'è scritto: "Il militare può essere autorizzato a fruire della Licenza di convalescenza all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero". Inoltre, la convalescenza, in quanto a disposizione della CMO, nelle more della definizione della vicenda sanitaria, si trova in regime di "ricovero" proprio come sancito dalla C-14.
Re: Convalescenza all'estero
Probabilmente è colpa mia a non aver specificato l'Amministrazione di appartenenza... Innanzitutto grazie della risposta, poi ti chiedo se quanto previsto per tale C-14 trovi riscontro in un regolamento omologo riservato agli appartamenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, come lo è la Polizia di Stato.
luigino2010 ha scritto: ↑mer mag 24, 2023 6:35 pm Ciao, ovviamente, per fruire l'aspettativa per malattia all'estero devi essere autorizzato dal tuo comando, questo vale per qualsiasi tipo di licenza, convalescenza , aspettativa ecc. infatti l'attuale pubblicazione C-14 a pag. 24 ( il testo inizia a pag. 23 - LICENZA DI CONVALESCENZA -) punto (7) c'è scritto: "Il militare può essere autorizzato a fruire della Licenza di convalescenza all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero". Inoltre, la convalescenza, in quanto a disposizione della CMO, nelle more della definizione della vicenda sanitaria, si trova in regime di "ricovero" proprio come sancito dalla C-14.
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Re: Convalescenza all'estero
Messaggio da luigino2010 »
Effettivamente pensavo che tu fossi un militare, non so per la polizia di stato, posso immaginare che sia la stessa cosa ma non sono sicuro, si deve capire ad esempio se quando vai in ferie all'estero devi chiedere l'autorizzazione, in caso positivo, allora vale anche per l'aspettativa per malattia concessa dalla CMO. CIao
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Re: Convalescenza all'estero
Messaggio da domenico.c »
Ciao, riguardo alla fruizione del congedo ordinario all'estero è sufficiente dare indicazione, nella domanda di c.o., della nazione , della località e possibilmente poter essere rintracciabile telefonicamente, tramite mail, wa, ecc. in merito alla fruizione della malattia all'estero riporto quanto previsto dall'INPS per la generalità dei lavoratori, che per similitudine potrebbe applicarsi a questo caso:
La Circolare Inps n. 192 del 07 ottobre 1996 prevede che il lavoratore in malattia si possa trasferire all’estero, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, soltanto per fruire di un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore. Occorre pertanto chiedere l’autorizzazione alle strutture competenti, rappresentate da Inps ed Asl. Nel caso in cui l’autorizzazione per spostamenti in ambito UE venga rilasciata dalle ASL mediante mod. E112, il lavoratore dovrà fornire all’Inps e al datore di lavoro la predetta autorizzazione. Il medico INPS valuterà se esistono effettivamente le ragioni per il trasferimento. Analogamente deve essere preventivamente autorizzato anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni nella materia.
Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, viene applicata la normativa vigente nel Paese di residenza dell’assicurato, che pertanto deve presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. In alternativa, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere all’istituzione competente.
Nel caso di malattia sopraggiunta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, con validazione anche a mezzo timbro del documento, secondo le disposizioni locali.
La Circolare Inps n. 192 del 07 ottobre 1996 prevede che il lavoratore in malattia si possa trasferire all’estero, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, soltanto per fruire di un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore. Occorre pertanto chiedere l’autorizzazione alle strutture competenti, rappresentate da Inps ed Asl. Nel caso in cui l’autorizzazione per spostamenti in ambito UE venga rilasciata dalle ASL mediante mod. E112, il lavoratore dovrà fornire all’Inps e al datore di lavoro la predetta autorizzazione. Il medico INPS valuterà se esistono effettivamente le ragioni per il trasferimento. Analogamente deve essere preventivamente autorizzato anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni nella materia.
Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, viene applicata la normativa vigente nel Paese di residenza dell’assicurato, che pertanto deve presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. In alternativa, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere all’istituzione competente.
Nel caso di malattia sopraggiunta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, con validazione anche a mezzo timbro del documento, secondo le disposizioni locali.
Re: Convalescenza all'estero
Grazie ad entrambi per la cortese risposta. @Domenico certo che potrebbe trovare applicazione per analogia la circolare da te citata, tuttavia per gli appartenenti di Polizia è prevista in caso di malattia la presentazione del certificato medico scritto su foglio bianco, e non quello elettronico come avviene per altre categorie di lavoratori... Quindi, mi chiedo: se notiziassi il dirigente, in qualità di datore di lavoro, informandolo del luogo estero che avrei intenzione di raggiungere e nel quale resterei per il periodo di convalescenza, riferendo magari che in tal luogo riceverei maggiore assistenza familiare, potrebbe in qualche modo rappresentare una probabile soluzione (affermativa o negativa)?
domenico.c ha scritto: ↑gio mag 25, 2023 10:43 am Ciao, riguardo alla fruizione del congedo ordinario all'estero è sufficiente dare indicazione, nella domanda di c.o., della nazione , della località e possibilmente poter essere rintracciabile telefonicamente, tramite mail, wa, ecc. in merito alla fruizione della malattia all'estero riporto quanto previsto dall'INPS per la generalità dei lavoratori, che per similitudine potrebbe applicarsi a questo caso:
La Circolare Inps n. 192 del 07 ottobre 1996 prevede che il lavoratore in malattia si possa trasferire all’estero, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, soltanto per fruire di un trattamento medico ed assistenziale ritenuto migliore. Occorre pertanto chiedere l’autorizzazione alle strutture competenti, rappresentate da Inps ed Asl. Nel caso in cui l’autorizzazione per spostamenti in ambito UE venga rilasciata dalle ASL mediante mod. E112, il lavoratore dovrà fornire all’Inps e al datore di lavoro la predetta autorizzazione. Il medico INPS valuterà se esistono effettivamente le ragioni per il trasferimento. Analogamente deve essere preventivamente autorizzato anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni nella materia.
Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, viene applicata la normativa vigente nel Paese di residenza dell’assicurato, che pertanto deve presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. In alternativa, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere all’istituzione competente.
Nel caso di malattia sopraggiunta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, con validazione anche a mezzo timbro del documento, secondo le disposizioni locali.
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Re: Convalescenza all'estero
Messaggio da domenico.c »
Quella da te indicata potrebbe essere una soluzione. Ho allegato le disposizioni INPS nella consapevolezza che gli uffici di riferimento sono differenti nella PS, pertanto potresti seguire la via dell'ufficio sanitario per conoscere l'esatto iter, oppure utilizzare la formula della comunicazione al proprio ufficio, dove esordisci con "salvo contrario avviso" si comunica che...........ecc.ecc...
ciao
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Re: Convalescenza all'estero
Uff. Sanitario ho provato, ma la mia situazione è probabilmente fin troppo particolare...e quindi, se dovesse concretizzarsi tale mia necessità, opterei con la comunicazione all'ufficio esordendo come da te consigliato "salvo contrario avviso"...!
Grazie e buona serata.
Grazie e buona serata.
domenico.c ha scritto: ↑ven mag 26, 2023 9:46 pm Quella da te indicata potrebbe essere una soluzione. Ho allegato le disposizioni INPS nella consapevolezza che gli uffici di riferimento sono differenti nella PS, pertanto potresti seguire la via dell'ufficio sanitario per conoscere l'esatto iter, oppure utilizzare la formula della comunicazione al proprio ufficio, dove esordisci con "salvo contrario avviso" si comunica che...........ecc.ecc...
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