e noi attendiamo.

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panorama ha scritto: ↑gio mar 16, 2023 7:04 pmLe udienze sono state riunite tutte per il 14 MARZO. Ora non resta che attendere l'esito con pazienza.
Bravo Antonino.panorama ha scritto: ↑ven mar 17, 2023 10:45 pm Il CdS ci ha voluto dare un'anticipazione,
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Il CdS oggi pubblica 4 sentenze in merito al post, così come segue:
- n. 2759 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano che lo Rigetta (N.B.: qui si fa leva anche all’art. 19 L. n. 183/2010 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che equipara i corpi);
- n. 2760 (proveniente dal Tar Campania sede Napoli) riguarda personale della GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti;
- n. 2761 (proveniente dal Tar Toscana) riguarda personale GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti e NULLA CENTRA CHE la domanda di collocamento in quiescenza sia prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
- n. 2762 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano e personale Carabinieri, con il quale lo rigetta per l’Esercito e lo Accoglie per il Carabiniere. Infatti in questa si legge:
1) - le posizioni degli appellanti sono qualificate da status giuridici diversi in quanto il sig. Mauro P. è un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, mentre gli altri appellanti sono ex appartenenti all’Esercito.
2) - Sul punto il Collegio ritiene di richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa (CGARS 770/2022; CGARS 929/2022 e CGARS 936/2022 nonché CGARS 1329/2022) e pertanto di accogliere l’appello, con riguardo al sig. Mauro P., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e di respingerlo, invece, con riguardo agli ex dipendenti dell’Esercito.
3) - Come detto, si deve distinguere a seconda che il personale sia appartenente alle forze di polizia (a ordinamento militare o civile) o meno, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata sia in relazione all’Arma dei Carabinieri (CGARS 929/2022), che in relazione al personale dell’Esercito (CGARS 1329/2022).
4) - Sussistono quindi i presupposti perché l’appellante sig. Mauro P., già ricorrenti in primo grado, benefici, in quanto militare appartenente alle Forze Armate dell’istituto di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi confermar la sentenza gravata.
5) - Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 L. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 L. 121/1981.
6) - Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);
7) – N.B.: per meglio comprendere Vi rimando alla lettura di questa singolare sentenza che spiega il tutto.
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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
ART. 16.
(Forze di polizia)
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.