Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

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Aquila

Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

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Il 25 gennaio, si deciderà per Arretrati , anche agli appartenenti alla Polizia di Stato!

Buongiorno, correva il lontano 2018 , quando fu depositata il 25 Settembre del 2018 in Segreteria la sentenza del GUP della Toscana che accoglieva il ricorso promosso dal Maresciallo dei Carabinieri Fabio Berti classe 1961, ben supportato dallo studio legale Chessa di Arezzo, per l’applicazione dell’art 54 comma 1 TU 1092/73.
Quanto sopra, a seguito della sentenza emessa il 24.5.2018, dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,
in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, dott. Nicola RUGGIERO, a cui va il mio massimo plauso , oltre che al Collega Berti che per primo ha lottato per tutti noi, ben supportato dall’ottimo studio legale Chessa.

Alla luce delle suddette premesse, Il 25 Gennaio ci sarà sentenza della Corte Costituzionale in riferimento agli arretrati della P.S. e della P.P. dell'art.54 . Speriamo che finalmente chiudono questa disparità con decorrenza dalla data di pensione.
Lo scrivente …ci crede, dopo anni di resistenze dell’INPS che negava l’evidenza dei fatti, mentre elargiva RDC , anche sulla base di 1 autocertificazione , persino a stranieri che addirittura vivevano all’estero.

“””
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni
anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.
Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe
trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.
In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe
soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità
contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.
In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per
coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema
retributivo.
Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella
normativa.
Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art.
54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS,
deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada
applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva
compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma
chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi
limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di
servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che
12

spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio
oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa
del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si
accedesse alla tesi dell’amministrazione.
La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un
corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando
peraltro nessun riferimento in alcuna norma...” (così,
testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018,
n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini
analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile
2018, n. 53).
Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere,
nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali
quelle richiamate dall’Istituto previdenziale, siccome posizione
fondata su di una lettura combinata dei primi due commi dell’art.
54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato
compiuto alla disposizione de qua.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente
ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del
ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con
applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo,
dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n.
1092/1973.
Tutto ciò a partire dalla DATA DI DECORRENZA 8) della pensione.


mauri64
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
speriamo che la sentenza sia favorevole, così da porre fine a questa disparità di trattamento sugli arretrati con il restante personale delle Forze armate.
Aquila

Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da Aquila »

Ciao maury64, nelle more , noto 1 silenzio assordante sulla querelle de quo, visto che su oltre 400 visite, ad ora sei …l’unico che si è degnato di rispondere , almeno per rispetto del collega dei CC Berti che, ha aperto la Via…DA SOLO :!: e per questo , ringrazio te e soprattutto….il Collega Berti che, dopo che molti colleghi hanno incassato, manco si ricordano di lui.

Personalmente ho aperto questa discussione, per sollecitare a mo di class action, 1 giusta sentenza da parte della che dovrà decidere, significando che oltre a dare 1 nostro impulso, si potrebbe anche valutare di segnalare la/le persona distica ovvero il ,dirigente pro tempore dell’INPS, che negli anni si sono sempre opposti ad 1 giusto riconoscimento, facendo spendere milioni di euro, in pleonastici ricorsi alle Corti dei Conti che, se finalmente ci dessero ragione definitivamente, visto che in….
data 25 Gennaio ci sarà sentenza della Corte Costituzionale in riferimento agli arretrati della P.S. e della P.P. dell'art.54, farebbero scaturire 1 segnalazione per Danno Erariale e d’Immagine, nei confronti dei rappresentanti INPS che…si sono opposti e che, riconoscendo direttamente il giusto diritto , a suo tempo…avrebbero fatto risparmiare centinaia di milioni alle casse erariali.
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

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Aquila ha scritto: sab gen 14, 2023 2:31 pm Ciao maury64, nelle more , noto 1 silenzio assordante sulla querelle de quo, visto che su oltre 400 visite, ad ora sei …l’unico che si è degnato di rispondere , almeno per rispetto del collega dei CC Berti che, ha aperto la Via…DA SOLO :!: e per questo , ringrazio te e soprattutto….il Collega Berti che, dopo che molti colleghi hanno incassato, manco si ricordano di lui.

Personalmente ho aperto questa discussione, per sollecitare a mo di class action, 1 giusta sentenza da parte della che dovrà decidere, significando che oltre a dare 1 nostro impulso, si potrebbe anche valutare di segnalare la/le persona distica ovvero il ,dirigente pro tempore dell’INPS, che negli anni si sono sempre opposti ad 1 giusto riconoscimento, facendo spendere milioni di euro, in pleonastici ricorsi alle Corti dei Conti che, se finalmente ci dessero ragione definitivamente, visto che in….
data 25 Gennaio ci sarà sentenza della Corte Costituzionale in riferimento agli arretrati della P.S. e della P.P. dell'art.54, farebbero scaturire 1 segnalazione per Danno Erariale e d’Immagine, nei confronti dei rappresentanti INPS che…si sono opposti e che, riconoscendo direttamente il giusto diritto , a suo tempo…avrebbero fatto risparmiare centinaia di milioni alle casse erariali.
Cioè!?
Fammi capire!
È stata sollevata questione di legittimità per gli arretrati a favore della P.S. e P.P. (ben venga) mentre per la grandissima presa per il c... con l'attribuzione del coefficente (2,44%) legiferato ex novo da un'autorità che non ha alcun potere legislativo non viene sollevata nessuna questione in merito.
Andiamo sempre meglio. 😡
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da mauri64 »

Ciao Navy,
sono parecchi i colleghi che rientrano in tale casistica. Speriamo che accettino la tua proposta.
Aquila

Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da Aquila »

NavySeals ha scritto: dom gen 15, 2023 8:36 am
Cioè!?
Fammi capire!
È stata sollevata questione di legittimità per gli arretrati a favore della P.S. e P.P. (ben venga) mentre per la grandissima presa per il c... con l'attribuzione del coefficente (2,44%) legiferato ex novo da un'autorità che non ha alcun potere legislativo non viene sollevata nessuna questione in merito.
Andiamo sempre meglio. 😡
Bisognerebbe che un collega che abbia avuto una recente sentenza di appello la impugnasse in Cassazione, sollevando la questione di legittimità sul 2.44% inventato.

E' l'unico modo. Se c'è un collega che rientra in tale caso, io sono disponibile a metterci qualcosa e potremo anche organizzare una colletta. D'altronde, se la Corte Costituzionale dichiara il 2.44% illegittimo, ne beneficiano tutti.

PS. premetto che a me l'art. 54 non spetta, perchè ho la privilegiata A1 calcolata con il 100% della base retribuibile, ma sarei ben lieto di contribuire per questa causa.
Grazie NavySeals è questo lo spirito che ci deve guidare per ottenere , il 44% in luogo dell’elemosina delll’aliquota del 2.44%, appositamente “inventata” , per risparmiare pochi euri, sulla pelle dei Servitori dello Stato.
Mi pare di aver letto nei gruppi su Facebook, di + di 1 Collega che avendo già ottenuto l’art. 54 nelle formula piena, a cui l’INPS ha addirittura richiesto i soldi indietro e che quindi non dovrebbe essere difficile impugnare la sentenza di appello in Cassazione, anche con 1 sottoscrizione per dividere le spese, sollevando la palese illegittimità della “sentenza” 1/2021 , che ha avuto,l’unico scopro di…1 apparente risparmio, che si sta rivelando effimero per le stesse casse.

“”La Sentenza a Sezioni unite della Corte dei Conti n.1/2021 con la quale fornì’ 1 nuova interpretazione .L'orientamento delle SSUU, in sintesi, è che vada loro riconosciuta un'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile in possesso al 31.12.1995.
ha fornito una quarta interpretazione in merito ai coefficienti di rendimento da attribuire ai militari nel sistema misto.
l'applicazione dell'articolo 54 del Dpr 1092/1973 per i militari e posizioni equiparate con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.
La questione

Alle Sezioni Unite era stato chiesto di chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 54 del Dpr 1092/1973 concernente i criteri di calcolo della quota retributiva della pensione per il personale militare ed equiparato che al 31.12.1995 vanta un'anzianità inferiore a 18 anni. Il predetto articolo 54, come noto, letteralmente recita: "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile". Nelle corti territoriali della magistratura contabile erano emersi, come già anticipato nei mesi scorsi sulle pagine di questa rivista, almeno tre orientamenti contrastanti.

Il primo orientamento, condiviso con l'INPS, riconosceva il 2,33% di rendimento sino al 15° anno e dell'1,8% dal 15° al 20° anno esattamente come per il personale civile dello stato (art. 44 del citato Dpr); il secondo orientamento, ormai maggioritario nelle corti regionali, valorizzava le anzianità al 2,33% sino al 15° anno per poi valutarle al 44% in corrispondenza del 15° anno sino al 20° anno (cd. "effetto scalone") senza ulteriori incrementi tra il 15° ed il 20° anno; il terzo orientamento spalmava il beneficio su tutte le anzianità riconoscendo il 2,93% di rendimento per ogni anno di anzianità sino al 15° anno per poi arrestarsi tra il 15° ed il 20° anno come nello scenario precedente. Quest'ultimo, seppur minoritario, era quello di maggior favore per gli assicurati perchè riconosceva rendimenti più elevati anche per chi aveva meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995.


La decisione

Le SSUU della Corte dei Conti hanno respinto tutti i tre predetti orientamenti individuando un quarto criterio, sinora mai esplorato. In estrema sintesi i giudici partono dall'affermazione della Corte d'Appello Siciliana (Sentenza n. 43/2020) secondo cui l'articolo 54 va interpretato ponendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 20 anni (44/20) ricavando, pertanto, un coefficiente di rendimento in misura al 2,2% per ogni anno di anzianità.

Se si tiene conto però della legge n. 335/1995 e che, pertanto, il coefficiente del 44% non può essere raggiunto da chi, alla fine del 1995, aveva un'anzianità tra 18 e 20 anni (perchè costoro sarebbero nel sistema retributivo) il criterio sopra esposto viene corretto mettendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 18 anni ricavando, pertanto, una quota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità (44/18). Tale criterio secondo i giudici appare "oltre che giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.P.R. 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute - nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari".”””

Premesso quanto sopra, giova ricordare che l’INPS si è sempre opposta a prescindere, facendo spendere somme enormi all’erario, senza che nessuno, stranamente , chiedesse contezza di questi palesi sprechi di soldi pubblici.


Come specificamente riportato in sentenza, sui motivi del diniego inps:
“”” 6. Anche l’INPS, con distinte ma sostanzialmente sovrapponibili memorie, si è costituito nei giudizi di cui è causa, chiedendo, conclusivamente, a queste Sezioni Riunite, di risolvere la sopra descritta questione di massima, quanto al capo a) affermando il principio di diritto per cui il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092 del 1973 non spetta al personale militare collocato a riposo con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni; quanto al capo b) affermando il principio di diritto per cui l'aliquota del 44% di cui al ripetuto art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile - né per intero, né frazionata per quindicesimi - nel calcolo della quota retributiva della pensione dei militari che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità utile inferiore a 15 anni.
L’INPS giunge a tali conclusioni argomentando, in estrema sintesi, che “È ferma convinzione dell'Istituto che la predetta aliquota non possa essere applicata nel calcolo della quota retributiva della pensione spettante al militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile. Depone in tal senso, in primo luogo, il tenore letterale del ripetuto art. 54. Il primo comma di esso prevede che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo». Si tratta dunque, con tutta evidenza, di un'aliquota prevista a fronte della definitiva cessazione dal servizio nell’intervallo corrente fra i 15 ed i 20 anni. In sostanza il Legislatore ha inteso prevedere una sorta di
12

trattamento minimo di pensione, riconoscendo ai militari cessati con la minima anzianità utile (cfr. art. 52, primo comma, che stabilisce in 15 anni di servizio utile, di cui almeno 12 di servizio effettivo, l'anzianità contributiva che fonda il diritto a pensione, salvo che per le ipotesi di cessazione a domanda, decadenza o perdita del grado, a fronte della quali il terzo comma dello stesso articolo stabilisce l'anzianità minima di 20 anni) la stessa aliquota di rendimento che avrebbero maturato a 20 anni. Il complessivo sistema delineato dall'art. 54 è chiarissimo: la scala di accrescimento, dal 1° al 15° anno è pari al 2,2% annuo (9° comma). Se il pensionamento avviene fra il 15° ed il 20° anno, al militare è comunque riconosciuto il rendimento pensionistico che avrebbe ottenuto al 20° anno (1° comma). Che il rendimento del 44% sia quello in astratto spettante al 20° anno emerge, con assoluta nettezza, dal fatto che la scala di accrescimento del 2,2% annuo produce un rendimento del 44% proprio al 20° anno (2,2 x 20 = 44)”…….
Aquila

Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

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Nelle more, al fine di appurare, se ne vale la pena di , impugnare la sentenza è sollevare il vizio di legittimità in Cassazione , mi riservo di contattare lo Studio Legale Chessa di Arezzo, che fu il primo studio legale a far riconoscere l’art 54, 8) riferendone successivamente l’esito.


Articolo 54 – Sezioni Riunite pubblicata la Sentenza n° 1/2021
– Coefficiente annuale del 2,445% per tutti –

ARTICOLO 54: Sezioni Riunite > TUTTI GLI ARTICOLI
Sentenza Sezioni Riunite 4 Gennaio 2021

QUESTO ARTICOLO RIGUARDA IL PERSONALE ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI e GUARDIA DI FINANZA
Esercito italianoE.I. Marina militareM.M. Aeronautica militareA.M. carabinieriC.C. guardia di finanzaG.D.F.
Abbiamo da poco concluso una prima, sommaria, lettura della Sentenza nr. 1/2021/QM/Pres. e Sez. pronunciata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Giurisdizionale Centrale in Appello, pubblicata oggi stesso sul SITO della Banca Dati della Corte dei Conti senza che la Cancelleria abbia provveduto alla dovuta notifica ai difensori.

Ricorrendo, pertanto, ad una efficace parafrasi sportiva, potremmo descriverla come una ripida discesa di Slalom Gigante :mrgreen: che il Collegio delle Sezioni Unite ha saputo affrontare, dal primo all’ultimo metro, riuscendo a superare tutte le “Porte” sino a giungere ad un traguardo seguendo un tracciato “nuovo ed inaspettato”. 8)

Infatti, non si applica il 44% secco 8) ai 15 anni ritenendosi neutro il periodo contributivo intercorrente fra il 31.12.1992 ed il 31.12.1995, non si applica l’aliquota del 2,93 per chi al 31.12.95 aveva maturato meno di 15 anni di anzianità utile, non si applica 2,20 sostenuto dalle Sezioni di Appello della Sicilia, né, ovviamente, si applica il 2,33 annuo sostenuto dall’INPS e riservato al Personale Civile dall’art. 44 del DPR 1092/73.

Nessun effetto abrogativo è riconducibile all’entrata in vigore della Legge 335/95, per cui l’Art. 54 comma 1° deve considerarsi norma speciale destinata ad un numero limitato di casi( ormai in concreto non più esistenti), e nella salvaguardia del sistema generale, rimasto sostanzialmente inalterato, nel raccordo fra gli artt. 52 e 54 del DPR 1092/73 è necessario fare riferimento al fatto che il legislatore, nel fissare all’art. 54 co.7° nell’80% il tetto massimo della pensione ed in 40 anni di servizio utile l’anzianità necessaria al suo perseguimento, ha distinto il periodo in due frazioni. Attribuendo al primo ventennio l’aliquota del 44% con coefficiente di applicazione annuale del 2,20%. Quindi, facendo leva, in termini ermeneutici, sulla linea di demarcazione fra sistema retributivo e contributivo costituita dai 18 anni di anzianità utile compiuti al 31.12.1995, e nel contempo, nel silenzio del Legislatore, riferendosi al principio stabilito all’art. 1 co.12 della Legge 335/95 che la quota retributiva andava rapportata alle anzianità effettivamente acquisite al 31.12.1995, addiveniva alla conclusione che il coefficiente di applicabilità era pari al 2,44% annuo ricavabile dalla divisione 44%:17,364= 2,445.-

Detta soluzione, che definisce il coefficiente di applicabilità del 2,44% per tutti coloro che al 31.12.1995 si trovavano nel range 15/18 anni meno un giorno, si ritiene estensibile anche in favore di coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un servizio utile inferiore ai 15 anni.

Infatti, a tale ultimo proposito, il Collegio delle SSRR nella parte motiva della sentenza ha espressamente ritenuto assorbito questo secondo quesito “..tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa” , affermazione, quest’ultima, riferita all’applicazione dell’aliquota del 44% e non al coefficiente del 2,44%. Si tratta di una affermazione un po’ criptica ma che riteniamo di interpretare come detto.

Ci si riserva in un prossimo articolo di trattare eventuali profili di criticità, nonché gli effetti e gli scenari che si prospettano a seguito della descritta decisione.

Allegati
SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE
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Aquila

Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

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IL COEFFICIENTE DI RILIQUIDAZIONE

Il problema, però, è sorto allorché le Sezioni Unite, andando oltre 8) il quesito posto dai giudici remittenti, hanno rideterminato il coefficiente che scaturirebbe dall’applicazione del riferito art. 54.



Alla domanda se la quota retributiva di una pensione liquidata con il sistema misto debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile, l’alta Corte è andata oltre :? introducendo un inedito sistema di calcolo che di fatto ridimensiona le attese dei ricorrenti. :mrgreen:

Secondo la Corte, infatti, la quota retributiva deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo.

La soluzione proposta nella decisione in commento sembra, dunque, frutto di un compromesso ! 8) :?:

È evidente, infatti, che il coefficiente indicato dalle Sezioni Unite recherà una riduzione dell’incremento pensionistico che si stima essere pari al 70% 8) rispetto alla totalizzazione con sistema di calcolo recante l’aliquota fissa del 44% per ogni anno di servizio utile così come indicato all’art. 54 del D.PR. 1092\73.

Del pari va, altresì, segnalato che il ricomputo attraverso il coefficiente “ideato” dalle Sezioni Riunite (2,44%) porterà ai pensionati un maggior o minor incremento della quota retributiva a seconda dell’anzianità contributiva totalizzata al 31.12.1995.

A titolo di esempio, un militare (luogotenente) con 15 anni e due mesi, beneficerà di un incremento annuo lordo pari ad € 705,35; mentre un militare con un’anzianità contributiva pari ad anni 17 e mesi 11 (brigadiere) l’incremento sarà pari ad euro 1.221 annuo lordo.

I LIMITI DELLE SS.RR.
Emergono forti perplessità su come i Giudici di merito recepiranno il contenuto della sentenza …, ma questo, a breve, lo constateremo sui banchi dei Tribunali ! 8)

Dall’esame della decisione sfugge, infatti, la soluzione all’ulteriore quesito, legato al coefficiente da applicare al personale liquidato con il regime misto ma non in possesso del requisito minimo dei 15 anni. La questione, invero, è trattata in uno degli ultimi capoversi della decisone ma in maniera, francamente, ermetica.

Non è, infatti, chiaro in che termini la decisione possa incidere su detto personale, posto che il dispositivo della sentenza espressamente esclude l’applicazione dell’aliquota al 44% ma non il coefficiente del 2,44%. Al riguardo è detto: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Si ritiene, infatti, che il richiamo espresso all’esclusione dell’aliquota al 44% non possa, comunque, inficiare la l’applicazione “dell’inedito” coefficiente del 2,445%. Di là da ogni possibile ricostruzione, il problema di come trattare il personale liquidato con il regime misto ma non in possesso del requisito minimo dei 15 anni è rimasto irrisolto, in quanto per detto personale non viene “proposto” alcun coefficiente di liquidazione per gli anni svolti alla data del 31.12.1995.

Tuttavia, l’aspetto che preoccupa è legato al fatto che la Corte, nel prendere atto dell’assenza di un vuoto normativo, più volte denunciato nella decisone, ha essa stessa innovato il diritto, elaborando il proposto coefficiente di ricomputo delle pensioni pari al 2,44%.

Tale vicenda potrebbe innescare ulteriori contenziosi tesi a sindacare l’esercizio da parte della Corte di un potere ad essa non attribuito dall’Ordinamento.
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da domenico69 »

Aquila ha scritto: dom gen 15, 2023 2:27 pm Tuttavia, l’aspetto che preoccupa è legato al fatto che la Corte, nel prendere atto dell’assenza di un vuoto normativo, più volte denunciato nella decisone, ha essa stessa innovato il diritto, elaborando il proposto coefficiente di ricomputo delle pensioni pari al 2,44%.
E che ho detto qualche post addietro!? 🤨

"...la grandissima presa per il c... con l'attribuzione del coefficente (2,44%) legiferato ex novo da un'autorità che non ha alcun potere legislativo non viene sollevata nessuna questione in merito..."
Tale vicenda potrebbe innescare ulteriori contenziosi tesi a sindacare l’esercizio da parte della Corte di un potere ad essa non attribuito dall’Ordinamento.
E qui il grande Totò direbbe: "ma mi faccia il piacere!"
Ormai i contenziosi possono essere "innescati" acchiappando altri "polli" da spennare. 😡

Chi era uno degli studi legali presente nel contenzioso davanti alle Sezioni Riunite? 🤔
Guarda un po'...🤨
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da domenico69 »

NavySeals ha scritto: dom gen 15, 2023 8:36 am Bisognerebbe che un collega che abbia avuto una recente sentenza di appello la impugnasse in Cassazione, sollevando la questione di legittimità sul 2.44% inventato.
Tutto inutile!
I ricorsi inerenti la CdC possono essere proposti in Cassazione soltanto per quanto riguarda la giurisdizione.
Ed ho detto tutto!
Tutto studiato a tavolino?!? 🤔
E' l'unico modo. Se c'è un collega che rientra in tale caso, io sono disponibile a metterci qualcosa e potremo anche organizzare una colletta. D'altronde, se la Corte Costituzionale dichiara il 2.44% illegittimo, ne beneficiano tutti.

PS. premetto che a me l'art. 54 non spetta, perchè ho la privilegiata A1 calcolata con il 100% della base retribuibile, ma sarei ben lieto di contribuire per questa causa.
Nobile idea la tua, ma come detto ormai inutile!
La Corte Costituzionale non penso proprio possa dichiarare illegittimo il 2,44% per le modalità con il quale è stato introdotto, ovvero da un'autorità giudiziaria (giudizio pensionistico) e non legislativa (legiferazione).
E poi chi la interesserebbe?
Con quale norma?
Evoque
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da Evoque »

Salve, non ho capito la Corte Costituzionale si che cosa si sarebbe pronunciata e con quale esito. Ovvero: si trattava per caso di riconoscere a noi ex P. di S. con meno di 10 anni di servizio al 31/12/95 il ricalcolo della pensione con il 2,44% non solo dal 1/1/22 ma almeno per i cinque anni pregressi, analogamente a quanto riconosciuto alle FF.AA.e quindi anche ai CC? Ringrazio per la risposta.Fabio
Aquila

Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da Aquila »

Buonasera Collega, la Corte Costituzionale si è pronunciata , in data …24 gennaio 2023, in merito alla decorrenza retroattiva , alla legge di bilancio del 2021, degli arretrati i; nelle more, la pronuncia ….ad oggi non è ancora stata depositata.
Nel fratttempo , se digiti su Google Video Corte Costituzionale, ti potrai vedere la…Seduta del 24 gennaio….


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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da mauri64 »

Ciao Evoque,
dovresti leggere i messaggi precedenti.
In allegato la circolare INPS di riferimento.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
manuxx
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da manuxx »

Dall'udienza del 24.01 non si prospetta nulla di buono, attendiamo l'uscita della sentenza e motivazioni.
mauri64
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Re: Art. 54, finalmente giustizia? Grazie collega Berti!

Messaggio da mauri64 »

Ciao manuxx,
hai detto bene aspettiamo la sentenza...
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