Buongiorno, correva il lontano 2018 , quando fu depositata il 25 Settembre del 2018 in Segreteria la sentenza del GUP della Toscana che accoglieva il ricorso promosso dal Maresciallo dei Carabinieri Fabio Berti classe 1961, ben supportato dallo studio legale Chessa di Arezzo, per l’applicazione dell’art 54 comma 1 TU 1092/73.
Quanto sopra, a seguito della sentenza emessa il 24.5.2018, dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,
in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, dott. Nicola RUGGIERO, a cui va il mio massimo plauso , oltre che al Collega Berti che per primo ha lottato per tutti noi, ben supportato dall’ottimo studio legale Chessa.
Alla luce delle suddette premesse, Il 25 Gennaio ci sarà sentenza della Corte Costituzionale in riferimento agli arretrati della P.S. e della P.P. dell'art.54 . Speriamo che finalmente chiudono questa disparità con decorrenza dalla data di pensione.
Lo scrivente …ci crede, dopo anni di resistenze dell’INPS che negava l’evidenza dei fatti, mentre elargiva RDC , anche sulla base di 1 autocertificazione , persino a stranieri che addirittura vivevano all’estero.
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La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni
anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.
Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe
trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.
In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe
soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità
contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.
In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per
coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema
retributivo.
Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella
normativa.
Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art.
54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS,
deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada
applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva
compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma
chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi
limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di
servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che
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spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio
oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa
del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si
accedesse alla tesi dell’amministrazione.
La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un
corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando
peraltro nessun riferimento in alcuna norma...” (così,
testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018,
n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini
analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile
2018, n. 53).
Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere,
nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali
quelle richiamate dall’Istituto previdenziale, siccome posizione
fondata su di una lettura combinata dei primi due commi dell’art.
54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato
compiuto alla disposizione de qua.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente
ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del
ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con
applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo,
dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n.
1092/1973.
Tutto ciò a partire dalla DATA DI DECORRENZA
