Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da lucam79 »
questa mattina sono stato al mio vecchio comando e alla mia amministrativa ma nessuno ha fatto obbizione, ha fatto una richiesta per pagamento delle ferie non usufruite, ora aspettiamo per vedere cosa succede.
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da angelo80 »
Ed ecco i primi quesiti da neo impiegato civile,
con vecchie circolari alla mano dalla segreteria personale mi viene comunicato che le ferie per un neo assunto (e qui gia' il termine non mi piace) sono 28 + 2 per i primi 3 anni dopo saranno 28+4
Vi chiedo gentilmente i riferimenti di una circolare se esistente che ribalti questa discriminazione firmiamo un nuovo contratto ma per l'amministrazione difesa non siamo neo assunti.
Vi ringrazio anticipatamente
con vecchie circolari alla mano dalla segreteria personale mi viene comunicato che le ferie per un neo assunto (e qui gia' il termine non mi piace) sono 28 + 2 per i primi 3 anni dopo saranno 28+4
Vi chiedo gentilmente i riferimenti di una circolare se esistente che ribalti questa discriminazione firmiamo un nuovo contratto ma per l'amministrazione difesa non siamo neo assunti.
Vi ringrazio anticipatamente
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Non sono queste le indicazioni di Persociv. Non sei un neo assunto e le ferie te le devono dare in proporzione ai mesi da civile ma non decurtati. HAI 32 giorni da dividere per 12 e moltiplicare per i mesi che lavorerai fino a fine anno. Li puoi prendere anche anticipati. La circolare è quella di giugno 2010.
Se ti fanno storie fai telefonare a Persociv.
Se ti fanno storie fai telefonare a Persociv.
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da amed »
pieraro1 ha scritto:Non sono queste le indicazioni di Persociv. Non sei un neo assunto e le ferie te le devono dare in proporzione ai mesi da civile ma non decurtati. HAI 32 giorni da dividere per 12 e moltiplicare per i mesi che lavorerai fino a fine anno. Li puoi prendere anche anticipati. La circolare è quella di giugno 2010.
Se ti fanno storie fai telefonare a Persociv.
Hai una circolare di riferimento ??? posta il link... grazie
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da angelo80 »
ho letto la circolare in data 9 giu 2010 di persociv,
... agli ex militari verrano riconosciute le ferie nella misura 28 + 4 come previsto dall'art 16 CCNL 1994/97, da ripropozionarsi, comunque , in relazione al periodo di servizio effettivo prestato nell'impiego civile dalla data del transito.
Credo che il ripropozionarsi ... sa riferito appunto come citato dai post sopra, alla divisione per i mesi in cui si maturano,
e non al periodo di servizio prestato per anzianita' !!!
combattero' anche per ottenere questo, certi impiegati... se c'e' da togliere si aggiornano istantaneamente, se c'e' da dare (BRICIOLE) prendono cirolari del dopoguerra.
... agli ex militari verrano riconosciute le ferie nella misura 28 + 4 come previsto dall'art 16 CCNL 1994/97, da ripropozionarsi, comunque , in relazione al periodo di servizio effettivo prestato nell'impiego civile dalla data del transito.
Credo che il ripropozionarsi ... sa riferito appunto come citato dai post sopra, alla divisione per i mesi in cui si maturano,
e non al periodo di servizio prestato per anzianita' !!!
combattero' anche per ottenere questo, certi impiegati... se c'e' da togliere si aggiornano istantaneamente, se c'e' da dare (BRICIOLE) prendono cirolari del dopoguerra.
Re: Giorni di ''ferie'il 17 marzo 2011.' per neo transitati ??
la circolare a cui mi riferivo è proprio quella e l'interpretazione giusta è quella che hai riassunto anche tu. devono fare il calcolo su 28 + 4 perchè come dice la giurisprudenza ormai consolidata il transito è un "trasferimento" dallo stato militare a quello civile e non una nuova assunzione. Però attenzione che per il 2011 le festività soppresse non sono 4 bensì 3 perchè una ci è stata imposta il 17 marzo 2011 per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia in sostituzione del 4 novembre. ciao in bocca al lupo
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da amed »
Scusate postate un link della circolare,grazie
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da lucam79 »
penso che la cirolare è questa.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
Messaggio da angelo80 »
grazie del consiglio Pieraro1,
ho ottenuto il riconoscimento dei 31 giorni (grazie al 150°) da dividersi in 12 e moltiplicarsi per i mesi di servizio da imp. civile,
credo che il prossimo tatuaggio sara'...
non sono un neo assunto (ma un trasferito da militare a civile),
per fortuna di fronte alla bigotta ignoranza regna il nero su bianco,
ho ottenuto il riconoscimento dei 31 giorni (grazie al 150°) da dividersi in 12 e moltiplicarsi per i mesi di servizio da imp. civile,
credo che il prossimo tatuaggio sara'...
non sono un neo assunto (ma un trasferito da militare a civile),
per fortuna di fronte alla bigotta ignoranza regna il nero su bianco,
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
diniego di monetizzazione delle ferie non fruite.
-------------------------------------------------------------------------
1) - giudicato non idoneo al servizio militare e fatto transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
2) - Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non è cessato dal servizio, ma è transitato - senza soluzione di continuità - nei ruoli civili del Ministero; sicché –ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del successivo D.P.R. n. 171/2007- il pagamento sostitutivo sarebbe consentito soltanto –testualmente- “..qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita” .
3) - In buona sostanza tale sopravvenuta disposizione, nel ribadire la regola generale del recupero delle ferie non godute, peraltro con un’elasticità maggiore circa i tempi del recupero stesso rispetto alla disciplina preesistente (cfr. comma 1), ha ampliato il novero delle fattispecie nelle quali è consentita la monetizzazione inserendovi i casi di transito nei ruoli civili; a condizione, tuttavia, che si sia verificata un’oggettiva impossibilità di recupero nell’Amministrazione nella quale si è transitati.
4) - Nella fattispecie che ci occupa, non viene fornito alcun elemento di prova in tal senso.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500914 - Public 2015-06-19 -
N. 00914/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Bari, alla via Sparano,149;
contro
Ministero della Difesa - 1° Reggimento Bersaglieri Distaccamento Comando di Cosenza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l'annullamento
a) del diniego alla remunerazione del controvalore per licenza ordinaria non fruita, comunicato al ricorrente con lettera prot. OMISSIS datata 15 aprile 2010;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa 1° Reggimento Bersaglieri Distaccamento Comando di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 d. lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. OMISSIS e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il caporal maggiore -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso il diniego di monetizzazione delle ferie non fruite per gli anni 2008 e 2009 opposto alla sua richiesta dall’Amministrazione della Difesa.
Più precisamente, riferisce il ricorrente di aver prestato servizio militare nell’esercito italiano dal 30.8.2004 al 22.9.2009 dapprima in qualità di volontario di truppa in ferma breve triennale e successivamente in servizio permanente; di esser stato rimpatriato OMISSIS nel 2009, dove si trovava in missione con il contingente italiano e sottoposto ad una serie di accertamenti clinici, avendo accusato problemi OMISSIS di rilevante OMISSIS; di essere stato, infine, giudicato non idoneo al servizio militare e fatto transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
Con atto prodotto in data 24 giugno 2010 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente invoca a sostegno della sua pretesa la disposizione contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 255/99 (oltre che omologhe disposizioni dettate per i corpi di polizia) la quale individua specificamente le fattispecie in presenza delle quali è eccezionalmente consentito il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria, essendo la regola rappresentata dal recupero delle ferie non godute entro l’anno (cfr. lo stesso art. 11, comma 3).
La norma, al primo comma, rinvia all’art. 14, comma 14, del D.P.R. 395/95 dettato per le forze di polizia (congedo ordinario non fruito per documentate esigenze di servizio) che, analogamente, configura la monetizzazione come ipotesi eccezionale ribadendo, al contempo, la regola generale dell’irrinunciabilità e non monetizzabilità del congedo ordinario, attraverso un esplicito richiamo al precedente comma 7. Al secondo comma contempla due ipotesi ulteriori, individuandole nel decesso e nella cessazione dal servizio per infermità.
Da tali disposizioni tuttavia, contenute –si ribadisce- nel richiamato art. 11 del D.P.R. n. 255, emerge un quadro di riferimento nel quale non è dato sussumere la fattispecie che ci occupa.
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non è cessato dal servizio, ma è transitato - senza soluzione di continuità - nei ruoli civili del Ministero; sicché –ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del successivo D.P.R. n. 171/2007- il pagamento sostitutivo sarebbe consentito soltanto –testualmente- “..qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita” .
In buona sostanza tale sopravvenuta disposizione, nel ribadire la regola generale del recupero delle ferie non godute, peraltro con un’elasticità maggiore circa i tempi del recupero stesso rispetto alla disciplina preesistente (cfr. comma 1), ha ampliato il novero delle fattispecie nelle quali è consentita la monetizzazione inserendovi i casi di transito nei ruoli civili; a condizione, tuttavia, che si sia verificata un’oggettiva impossibilità di recupero nell’Amministrazione nella quale si è transitati.
Nella fattispecie che ci occupa, non viene fornito alcun elemento di prova in tal senso.
Né, stante il tenore della disposizione appena esaminata, può risultare dirimente il contenuto della circolare ministeriale datata 28.2.2011, prodotta in Camera di consiglio che, rispetto alla fattispecie che qui rileva di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, si limita a circoscrivere il periodo di riferimento cui rapportare la licenza ordinaria da monetizzare ma non incide sui presupposti della monetizzazione.
Nella fattispecie in esame dovrà, pertanto, valere il principio generale della non monetizzabilità di cui si è detto, salvo dimostrazione dell’inverarsi della condizione di procedibilità prevista al menzionato art. 11 del D.P.R. del 2007.
3.- Il ricorso deve, dunque, essere respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
-------------------------------------------------------------------------
1) - giudicato non idoneo al servizio militare e fatto transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
2) - Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non è cessato dal servizio, ma è transitato - senza soluzione di continuità - nei ruoli civili del Ministero; sicché –ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del successivo D.P.R. n. 171/2007- il pagamento sostitutivo sarebbe consentito soltanto –testualmente- “..qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita” .
3) - In buona sostanza tale sopravvenuta disposizione, nel ribadire la regola generale del recupero delle ferie non godute, peraltro con un’elasticità maggiore circa i tempi del recupero stesso rispetto alla disciplina preesistente (cfr. comma 1), ha ampliato il novero delle fattispecie nelle quali è consentita la monetizzazione inserendovi i casi di transito nei ruoli civili; a condizione, tuttavia, che si sia verificata un’oggettiva impossibilità di recupero nell’Amministrazione nella quale si è transitati.
4) - Nella fattispecie che ci occupa, non viene fornito alcun elemento di prova in tal senso.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500914 - Public 2015-06-19 -
N. 00914/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Bari, alla via Sparano,149;
contro
Ministero della Difesa - 1° Reggimento Bersaglieri Distaccamento Comando di Cosenza, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l'annullamento
a) del diniego alla remunerazione del controvalore per licenza ordinaria non fruita, comunicato al ricorrente con lettera prot. OMISSIS datata 15 aprile 2010;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa 1° Reggimento Bersaglieri Distaccamento Comando di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 d. lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. OMISSIS e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il caporal maggiore -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso il diniego di monetizzazione delle ferie non fruite per gli anni 2008 e 2009 opposto alla sua richiesta dall’Amministrazione della Difesa.
Più precisamente, riferisce il ricorrente di aver prestato servizio militare nell’esercito italiano dal 30.8.2004 al 22.9.2009 dapprima in qualità di volontario di truppa in ferma breve triennale e successivamente in servizio permanente; di esser stato rimpatriato OMISSIS nel 2009, dove si trovava in missione con il contingente italiano e sottoposto ad una serie di accertamenti clinici, avendo accusato problemi OMISSIS di rilevante OMISSIS; di essere stato, infine, giudicato non idoneo al servizio militare e fatto transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
Con atto prodotto in data 24 giugno 2010 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente invoca a sostegno della sua pretesa la disposizione contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 255/99 (oltre che omologhe disposizioni dettate per i corpi di polizia) la quale individua specificamente le fattispecie in presenza delle quali è eccezionalmente consentito il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria, essendo la regola rappresentata dal recupero delle ferie non godute entro l’anno (cfr. lo stesso art. 11, comma 3).
La norma, al primo comma, rinvia all’art. 14, comma 14, del D.P.R. 395/95 dettato per le forze di polizia (congedo ordinario non fruito per documentate esigenze di servizio) che, analogamente, configura la monetizzazione come ipotesi eccezionale ribadendo, al contempo, la regola generale dell’irrinunciabilità e non monetizzabilità del congedo ordinario, attraverso un esplicito richiamo al precedente comma 7. Al secondo comma contempla due ipotesi ulteriori, individuandole nel decesso e nella cessazione dal servizio per infermità.
Da tali disposizioni tuttavia, contenute –si ribadisce- nel richiamato art. 11 del D.P.R. n. 255, emerge un quadro di riferimento nel quale non è dato sussumere la fattispecie che ci occupa.
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non è cessato dal servizio, ma è transitato - senza soluzione di continuità - nei ruoli civili del Ministero; sicché –ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del successivo D.P.R. n. 171/2007- il pagamento sostitutivo sarebbe consentito soltanto –testualmente- “..qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita” .
In buona sostanza tale sopravvenuta disposizione, nel ribadire la regola generale del recupero delle ferie non godute, peraltro con un’elasticità maggiore circa i tempi del recupero stesso rispetto alla disciplina preesistente (cfr. comma 1), ha ampliato il novero delle fattispecie nelle quali è consentita la monetizzazione inserendovi i casi di transito nei ruoli civili; a condizione, tuttavia, che si sia verificata un’oggettiva impossibilità di recupero nell’Amministrazione nella quale si è transitati.
Nella fattispecie che ci occupa, non viene fornito alcun elemento di prova in tal senso.
Né, stante il tenore della disposizione appena esaminata, può risultare dirimente il contenuto della circolare ministeriale datata 28.2.2011, prodotta in Camera di consiglio che, rispetto alla fattispecie che qui rileva di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, si limita a circoscrivere il periodo di riferimento cui rapportare la licenza ordinaria da monetizzare ma non incide sui presupposti della monetizzazione.
Nella fattispecie in esame dovrà, pertanto, valere il principio generale della non monetizzabilità di cui si è detto, salvo dimostrazione dell’inverarsi della condizione di procedibilità prevista al menzionato art. 11 del D.P.R. del 2007.
3.- Il ricorso deve, dunque, essere respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
- ) - nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011
- ) - circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011.
- ) - percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.
1) - I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.
2) - I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.
3) - Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.
4) - Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
6) - Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).
7) - Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).
8) - Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.
9) - Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.
10) - Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.
11) - Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.
12) - Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.
N.B.: rileggi bene i nr. 9, 10, 11 e 12 di cui sopra.
Leggete cmq. il tutto qui sotto.
Ragazzi, allora datevi da fare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511199, - Public 2015-09-10 -
N. 11199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05709/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Angiuli, Stefano Moleas, con domicilio eletto presso Paolo Girolami in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011, pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2011; della circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011; nonché per l’accertamento dei ricorrenti a percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.
I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.
Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.
Con nota del 17 febbraio 2011 tutti i ricorrenti hanno diffidato la parte resistente perché fosse loro corrisposto il compenso maturato successivamente al giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e, segnatamente, l’equivalente monetario del congedo ordinario non fruito nel periodo di aspettativa successiva alla accertata inidoneità.
La richiesta veniva respinta dall’amministrazione della difesa.
Avverso tale negativa determinazione sono insorti giudizialmente i ricorrenti con il ricorso oggetto del presente scrutinio.
In particolare la difesa ricorrente contesta l’interpretazione fornita al riguardo dalla p.a. che, mutuando il contenuto del provvedimento negativo dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale, anch’essa in questa sede censurata, ha ritenuto che il citato periodo di aspettativa non potesse comportare il pagamento del congedo ordinario non usufruito perché tale evenienza è limitata alle ipotesi in cui alla aspettativa segue la cessazione del servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del militare mentre, nel caso in esame, tutti predetti sono transitati nei ruoli civili senza soluzione di continuità con il precedente servizio.
Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.
Ne consegue che la mancata fruizione del congedo ordinario, nel periodo in cui i ricorrenti sono stati posti in aspettativa, deve essere congruamente ristorato con la corresponsione dell’equivalente monetario, proprio perché il congedo non è stato, dai predetti, goduto per motivi indipendenti dalla volontà di essi ricorrenti.
E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).
Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).
Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.
Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.
Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.
Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.
Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
- ) - circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011.
- ) - percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.
1) - I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.
2) - I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.
3) - Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.
4) - Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
6) - Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).
7) - Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).
8) - Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.
9) - Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.
10) - Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.
11) - Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.
12) - Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.
N.B.: rileggi bene i nr. 9, 10, 11 e 12 di cui sopra.
Leggete cmq. il tutto qui sotto.
Ragazzi, allora datevi da fare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511199, - Public 2015-09-10 -
N. 11199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05709/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Angiuli, Stefano Moleas, con domicilio eletto presso Paolo Girolami in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011, pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2011; della circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011; nonché per l’accertamento dei ricorrenti a percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.
I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.
Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.
Con nota del 17 febbraio 2011 tutti i ricorrenti hanno diffidato la parte resistente perché fosse loro corrisposto il compenso maturato successivamente al giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e, segnatamente, l’equivalente monetario del congedo ordinario non fruito nel periodo di aspettativa successiva alla accertata inidoneità.
La richiesta veniva respinta dall’amministrazione della difesa.
Avverso tale negativa determinazione sono insorti giudizialmente i ricorrenti con il ricorso oggetto del presente scrutinio.
In particolare la difesa ricorrente contesta l’interpretazione fornita al riguardo dalla p.a. che, mutuando il contenuto del provvedimento negativo dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale, anch’essa in questa sede censurata, ha ritenuto che il citato periodo di aspettativa non potesse comportare il pagamento del congedo ordinario non usufruito perché tale evenienza è limitata alle ipotesi in cui alla aspettativa segue la cessazione del servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del militare mentre, nel caso in esame, tutti predetti sono transitati nei ruoli civili senza soluzione di continuità con il precedente servizio.
Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.
Ne consegue che la mancata fruizione del congedo ordinario, nel periodo in cui i ricorrenti sono stati posti in aspettativa, deve essere congruamente ristorato con la corresponsione dell’equivalente monetario, proprio perché il congedo non è stato, dai predetti, goduto per motivi indipendenti dalla volontà di essi ricorrenti.
E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).
Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).
Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.
Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.
Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.
Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.
Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
Re: Giorni di ''ferie'' per neo transitati ??
PolStato, ricorso perso.
----------------------------------------------------------------------------------------
compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario
1) - è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità in data 6 marzo 2003 e, successivamente, dopo essere stata collocata in aspettativa speciale ......, è transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004.
Il Tar concludendo precisa:
2) - Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, infatti, la circostanza che la ricorrente risulta transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004; tale circostanza, dunque, impedisce l’applicazione della invocata disposizione (art. 18 D.P.R. n. 254/1999)
- ) - che, infatti, fa riferimento a situazioni di oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore.
3) - La libera scelta della ricorrente di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201705934, - Public 2017-05-18 -
Pubblicato il 18/05/2017
N. 05934/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2006, proposto da:
B.. Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi, 61;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la corresponsione
- del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ex art. 18 d.p.r. 254/99;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierna ricorrente di aver prestato attività lavorativa presso la Polizia di Stato con la qualifica di Assistente è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità in data 6 marzo 2003 e, successivamente, dopo essere stata collocata in aspettativa speciale con provvedimento del 17 marzo 2003, è transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004.
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto
Occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum.
Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale: “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Orbene, rileva il Collegio che se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza, alla stregua di una lettura sistematica della richiamata normativa, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Di contro, ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, non sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, infatti, la circostanza che la ricorrente risulta transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004; tale circostanza, dunque, impedisce l’applicazione della invocata disposizione (art. 18 D.P.R. n. 254/1999) che, infatti, fa riferimento a situazioni di oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore.
La libera scelta della ricorrente di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego.
In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti Germana Panzironi
IL SEGRETARIO
----------------------------------------------------------------------------------------
compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario
1) - è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità in data 6 marzo 2003 e, successivamente, dopo essere stata collocata in aspettativa speciale ......, è transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004.
Il Tar concludendo precisa:
2) - Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, infatti, la circostanza che la ricorrente risulta transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004; tale circostanza, dunque, impedisce l’applicazione della invocata disposizione (art. 18 D.P.R. n. 254/1999)
- ) - che, infatti, fa riferimento a situazioni di oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore.
3) - La libera scelta della ricorrente di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201705934, - Public 2017-05-18 -
Pubblicato il 18/05/2017
N. 05934/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2006, proposto da:
B.. Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, corso Garibaldi, 61;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la corresponsione
- del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ex art. 18 d.p.r. 254/99;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierna ricorrente di aver prestato attività lavorativa presso la Polizia di Stato con la qualifica di Assistente è stata dispensata dal servizio per fisica inabilità in data 6 marzo 2003 e, successivamente, dopo essere stata collocata in aspettativa speciale con provvedimento del 17 marzo 2003, è transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004.
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto
Occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum.
Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.
Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale: “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.
Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).
Orbene, rileva il Collegio che se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza, alla stregua di una lettura sistematica della richiamata normativa, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Di contro, ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, non sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.
Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, infatti, la circostanza che la ricorrente risulta transitata nei ruoli del Personale dell’Amministrazione civile in data 22 novembre 2004; tale circostanza, dunque, impedisce l’applicazione della invocata disposizione (art. 18 D.P.R. n. 254/1999) che, infatti, fa riferimento a situazioni di oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore.
La libera scelta della ricorrente di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego.
In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti Germana Panzironi
IL SEGRETARIO
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE