Possibile decurtazione stipendiop
Possibile decurtazione stipendiop
Buongiorno,sono un assistente capo coord.della p.penitenziaria con 30 anni di servizio.Attualmente mi trovo alla cmv da 14 mesi,per una causa di servizio del 2014 riconosciuta dalla cmo di Roma per motivi ortopedici tabella B con equoindennizzo(possibile riforma)Ad oggi non sono mai stato decurtato dello stipendio perche' causa di servizio.Siccome la prossima volta che verro' convocato dovro' esibire anche certificazione psichiatrica per stato ansioso,vorrei sapere se a quel punto rimanendo ancora a disposizione della cmv,mi decurterebbero dello stipendio. ...infine vorrei sapere fino a quando posso rimanere a disposizione della cmv con l'intero stipendio,prima di un giudizio definitivo?....18 mesi,oppure fino a 24 mesi.spero in una vostra risposta.....grazie buona giornata
Re: Possibile decurtazione stipendiop
l'Art 29 del DPR 57/2022 (l'ultimo contratto) così stabilisce:
"Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio
in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.....
...sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui
non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi
d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di
aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese
continuativo di aspettativa."
"Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio
in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita'
anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.....
...sino alla pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti
di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui
non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non
vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa
Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui
non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi
d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme
corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di
aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese
continuativo di aspettativa."
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