RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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schuster
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RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da schuster »

Vorrei sapere se un comandante di reparto può rifiutarsi di firmare una comunicazione notizia di reato da inviare all'A.G. e dire di trasmettarela senza il suo gruppo firma e con le generalità dell'Ufficiale di P. G. che ha redatto l'atto. Ciò può costituire reato ?
Grazie. Schuster


Piero
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da Piero »

Poiché il firmare un'informativa o una c.n.r. comporta necessariamente condividerne il contenuto e conseguentemente assumersene le responsabilità, il comandante/dirigente del reparto può (e secondo me deve) omettere di sottoscriverla qualora, appunto, non sia d'accordo sul contenuto (i motivi possono essere i più vari, dal disaccordo sulla qualificazione giuridica dei fatti-reato o sulle proposte o conclusioni rassegnate all'A.G., da errori di ortografia/sintassi presenti nel documento, ecc.) e le sue indicazioni non vengano accolte dall'ufficiale/agente di p.g. che ha redatto il documento. Quest'ultimo, ove non ritenga di accogliere le indicazioni del superiore gerarchico, potrà formare un'annotazione sotto forma di verbale, a propria e unica firma, dall'identico contenuto dell'atto di cui il comandante non ha voluto/potuto apporre la propria firma. L'annotazione, così formata, dovrà essere senz'altro inviata all'A.G. con nota di trasmissione del comandante del reparto. Ove ciò non avvenga, a mio modesto parere e sempre che l'annotazione contenga la rappresentazione di fatti penalmente rilevanti, potrebbe configurarsi una omissione di atti d'ufficio.
panorama
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da panorama »

Per quel che ne so io l'informativa di reato la deve sempre e cmq firmare il comandante di stazione o di reparto in quanto è una lettera di trasmissione. Nella stessa lettera viene indicato al massimo che le indagini/informazioni sono sono state condotte dal Sottufficiale tizio e caio.
starfighter

Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da starfighter »

L'art. 347 c.p.p. non prevede che a firmare la c.n.r. debba essere l'ufficiale o il comandante del reparto, ma chiunque che abbia la qualifica ed eserciti le funzioni di polizia giudiziaria. Un appuntato può tranquillamente redigere la c.n.r. e sottoscriverla, anche se il suo superiore si rifiuta di condividerne il contenuto. L'unico obbligo in capo al superiore è quello di firmare la lettera di trasmissione.
delfino

Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da delfino »

starfighter ha scritto:L'art. 347 c.p.p. non prevede che a firmare la c.n.r. debba essere l'ufficiale o il comandante del reparto, ma chiunque che abbia la qualifica ed eserciti le funzioni di polizia giudiziaria. Un appuntato può tranquillamente redigere la c.n.r. e sottoscriverla, anche se il suo superiore si rifiuta di condividerne il contenuto. L'unico obbligo in capo al superiore è quello di firmare la lettera di trasmissione.
guardi non credo sia proprio così: ovvero per quanto riguarda il CPP ci siamo, ma all'interno dell'amministrazione esiste pur sempre una gerarchia e va rispettata.
L'Agente di P.G. che apprende la notizia di reato redige una relazione di servizio e la presenta al suo comandante di Reparto (Stazione, N.O., RMB, ecc...), il quale ha l'obbligo di inoltrarla alla A.G., pena l'omissione di atti d'ufficio (o ben oltre, favoreggiamento).
L'unico caso in cui puo evitare di inoltrarla e tenerla agli atti è qualora non ravvisi fatti penalmente rilevanti.
Piero
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da Piero »

Vorrei precisare che la c.d. "relazione di servizio" è un atto di natura amministrativa, per cui va redatta per segnalare al comandante di reparto ogni e qualsiasi situazione che il militare ritenga, per l'appunto, doveroso rappresentare e destinato ad un uso interno. Invece, per questioni di polizia giudiziaria, va redatta un'annotazione di polizia giudiziaria, sotto forma di verbale, così come previsto dall'art. 357 c.p.p. (documentazione dell'attività di polizia giudiziaria).
schuster
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da schuster »

L'obbligatorietà della firma dell'informativa del comandante è dettata dall'art. 111 dell'istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri.
Luigidangel
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da Luigidangel »

premesso che la responsabilità penale è personale, l'art. 347 genericamente impone l'obblico alla P.G. di riferire la notizia di reato. Infatti tale art. non fa differenza tra agente/ufficiale di P.G. ma cita testualmente "Acquisita la notizia di reato ex art. 330 (quindi senza distinzione di grado e qualifica) la polizia giudiziaria, senza ritardo riferisce al P.M. , per iscritto, fatti di cui è venuta a conoscenza.............. indicandone il giorno e l'ora. Non esiste specificatamente in capo al C.te del Reparto l'obbligo della comunicazione, tale obbligo permane in capo a chi materialmente l'ha ricevuta ed ha agito ex art. 55 e 348 c.p.p.. Il Regolamento dell'Arma, pur dettando delle linee guida ai fini dell'organizzazione del reparto, è sempre un regolamento interno di una Pubblica Amministrazione, e quindi ininfluente ai fini della "Gerarchia delle Fonti Legislative" e non ha valore di Legge (quale invece è il Codice Penale e di procedura penale approvato con R.D. 19.10.1930 e succ. mod. Legislative). Infatti se ci fate caso i dirigenti dei nostri cugini della P.S. e della G.d.F., non redigono la C.N.R., ne tantomeno entrano nel merito ,ma la Vistano per presa visione e successivo inoltro (ovviamente solo nel caso non abbiano ricevuto loro stessi la notizia di reato/partecipato e/o diretto le indagini).
delfino

Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da delfino »

Luigidangel ha scritto:premesso che la responsabilità penale è personale, l'art. 347 genericamente impone l'obblico alla P.G. di riferire la notizia di reato. Infatti tale art. non fa differenza tra agente/ufficiale di P.G. ma cita testualmente "Acquisita la notizia di reato ex art. 330 (quindi senza distinzione di grado e qualifica) la polizia giudiziaria, senza ritardo riferisce al P.M. , per iscritto, fatti di cui è venuta a conoscenza.............. indicandone il giorno e l'ora. Non esiste specificatamente in capo al C.te del Reparto l'obbligo della comunicazione, tale obbligo permane in capo a chi materialmente l'ha ricevuta ed ha agito ex art. 55 e 348 c.p.p.. Il Regolamento dell'Arma, pur dettando delle linee guida ai fini dell'organizzazione del reparto, è sempre un regolamento interno di una Pubblica Amministrazione, e quindi ininfluente ai fini della "Gerarchia delle Fonti Legislative" e non ha valore di Legge (quale invece è il Codice Penale e di procedura penale approvato con R.D. 19.10.1930 e succ. mod. Legislative). Infatti se ci fate caso i dirigenti dei nostri cugini della P.S. e della G.d.F., non redigono la C.N.R., ne tantomeno entrano nel merito ,ma la Vistano per presa visione e successivo inoltro (ovviamente solo nel caso non abbiano ricevuto loro stessi la notizia di reato/partecipato e/o diretto le indagini).
...non fa una grinza!!!
quello che non capisco è: ogni volta che io personalemte acquisisco una notizia di reato e la comunico al mio comandante di reparto (anzicchè direttamente "riferire al P.M.") commetto io stesso una omissione di atti d'ufficio!?!?! :?: :oops:
Luigidangel
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da Luigidangel »

La norma prevede che tu predisponi la C.N.R. e la poni all'attenzione del responsabile del reparto, o C.te, che la vista per la successiva trasmissione e la protocolla. In seguito dovresti accertarti che è partita (io ho sempre fatto in questo modo).
panorama
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da panorama »

Non vi litigate più di tanto, altrimenti vi ammalate di fegato.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Stato di attuazione del piano e-gov 2012

Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure della Repubblica


Risultati attesi del progetto: accelerare l’iter delle indagini consentendo la trasmissione telematica delle notizie di reato da parte delle forze di polizia giudiziaria alle Procure, automatizzando l’alimentazione del registro delle notizie di reato e la costituzione del fascicolo del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari. Il progetto prevede che – a regime - le forze di polizia giudiziaria redigano le notizie di reato, le digitalizzino con i documenti associati e le trasmettano alle Procure interessate, firmate digitalmente e crittografate, nell’ambito della rete privata delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con specifiche estensioni di rete e con connessioni dirette, quando disponibili anche in fibra ottica.
seb14
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da seb14 »

Il Comandante del reparto che firma la cnr nè risponde eccome anche nei contenuti tanto che in sede di dibattimento mi è capitato che la difesa ha fatto una domanda sul contenuto della cnr al teste che era un militare che aveva operato, ed il giudice ha contestato significando che non doveva rispondere dato che tale atto non era a sua firma e doveva rispondere solo sugli atti verbali e annotazioni da lui firmati.
a Voi le considerazioni
Luigidangel
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Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da Luigidangel »

mi è capitato molte volte facendo il Pubblico Ministero On. Il fatto è che l'agente /Uff.le di P.G. può visionare, in udienza, e di conseguenza riferire su atti o fatti che ha redatto personalmente ed a cui effettivamente ha partecipato. Per questo motivo il C.te dovrebbe apporre il solo Visto (in questo caso, contrariamente a quanto avviene, non sarebbe convocato di testimonianza nel processo, avendo solo inviato gli atti).

Comunque, nel caso in cui la difesa contestava il fatto che l'Uff./Ag. non avrebbe potuto riferire cose che non aveva fatto, mi è capitato di oppormi spiegando che, in qualità di Comandante/responsabile, il militare aveva coadiuvato le indagini, che quindi conosceva nel loro insieme, coordinandole tra i suoi collaboratori (non potendo materialmente assistere o redigere atti contemporaneamente).
starfighter

Re: RIFIUTARSI DI FIRMARE INFORMATIVA PER A. G.

Messaggio da starfighter »

Sono un M.A. della gdf e da quasi 20 anni redigo le informative di reato, sia che si tratti di attività d'iniziativa che di attività delegata. Il mio comandante di reparto firma solo la lettera di trasmissione all'A.G.. Il codice prevede questo. Qualcuno può eccepire affermando che un giovane agente o ufficiale di p.g. inesperto, non avendo la necessaria dimestichezza con la scrittura di atti di p.g., compili una relazione di servizio che costituirà oggetto di c.n.r. da parte del suo comandante: certo, anche questa può essere una soluzione, in tal caso bisogna però considerare che il sottoscrittore della c.n.r. rischia di essere chiamato a testimoniare pur non avendo partecipato materialmente all'attività, con allegata figura di m. in udienza :oops: (non so, non c'ero).
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