INDENNITA' DI COMANDO

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INDENNITA' DI COMANDO

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N. 06892/2010 REG.DEC.
N. 00418/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 418 del 2010, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
I signori (congruo numero di persone), tutti non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO-ROMA: SEZIONE II n. 10245/2009, resa tra le parti, concernente SILENZIO SU ISTANZA CORRESPONSIONE INDENNITA' DI COMANDO (ART. 10 LEGGE 83/1978 E ART. 52 DPR 164/2002).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 il Cons. V. C. e udito l’avvocato dello Stato C..;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso di primo grado gli attuali appellati, militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, sostenevano di avere diritto a percepire l’indennità di comando prevista dall’art. 52 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, avendone titolo, e pertanto contestavano il perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che: l’Amministrazione non abbia mai contestato né la legittimazione dei ricorrenti, né l’esistenza dell’obbligo di provvedere; l’illegittimità dell’inerzia a provvedere, non suscettibile di essere superata da Circolari, da preliminari atti di concerto ed, in ultimo, dalla predisposizione di un apposito elenco di incarichi, come da nota n. 116898/09 del 6 aprile 2009.
2.- L’Amministrazione, con l’appello in esame, ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo, dopo avere illustrato sia il quadro normativo-regolamentare di riferimento,sia le preordinate attività poste in essere, come i primi giudici dovevano invece dichiarare l’atto introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alle descritte attività che porterebbero ad escludere l’inerzia e perciò l’inadempimento.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2010.
3.- L’appello è infondato e la sentenza va confermata.
E’ noto che scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto o inadempimento è ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa l’accoglimento o meno della sua pretesa (Cons. St., IV, 16 settembre 2008 n. 4362).
Nella fattispecie, come da precedente specifico, non si è realizzata alcuna improcedibilità perché non basta un qualsiasi atto ad interrompere l’inerzia e quelli addotti hanno mero contenuto endoprocedimentale, non già provvedimentale (Cons. St., IV, 12 luglio 2007 n. 3971)
4.- L’appello va dunque respinto e la sentenza dev’essere confermata.
Non vi sono statuizioni da adottare in ordine alle spese di lite, non essendosi costituiti gli appellati nel secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello n. 418 del 2010 e, per l'effetto, conferma la sentenza del TAR Lazio-Roma n.10245 del 2009.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
L. M., Presidente
A. A., Consigliere
S. C., Consigliere
S. D. F., Consigliere
V. C., Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2010


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Re: INDENNITA' DI COMANDO

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Per intenderci questa è la sentenza richiamata dal Consiglio di Stato.

N. 10245/2009 REG.SEN.
N. 07033/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7033 del 2009, proposto da:
(congruo numero di persone), tutti rappresentati e difesi dall'avv. G. T., con domicilio eletto presso …….. in Roma, via Adige, …..;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia per legge;
per l'accertamento e per la declaratoria del
SILENZIO INADEMPIMENTO SULL'ISTANZA VOLTA ALLA CORRESPONSIONE DELL' INDENNITÀ DI COMANDO EX ART. 10 L. 83/1978 E ART. 52 DPR 164/2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 il dott. S. T. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Sostengono i ricorrenti, tutti militari appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, al Corpo della Guardia di finanza, di aver diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, sussistendone tutti i presupposti in loro favore.
Riferiscono che il Ministero intimato non ha ancora provveduto alla emissione della determinazione necessaria ad individuare (con decreto interministeriale) quali siano i titolari di comando, costituendo tale individuazione il presupposto indispensabile per poi procedere a riconoscere e corrispondere l’indennità di cui sopra.
Lamentano i ricorrenti che, proprio al fine di invitare l’Amministrazione a porre in essere quegli adempimenti propedeutici all’applicazione degli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002, avevano inviato apposite istanze che, tuttavia, restavano senza risposta, di talché proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria a provvedere. In realtà i ricorrenti ricordano che alcuni Reparti tecnici logistici amministrativi della Guardia di finanza hanno emanato delle note, ma queste hanno contenuto meramente soprassessorio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso siccome proposto. In particolare la difesa erariale ha depositato la nota n. 116898/09 del 6 aprile 2009 con la quale il Comando generale della Guardia di finanza ha predisposto un apposito elenco di incarichi sottoponendolo all’esame della altre Amministrazioni competenti ad intervenire nel corso dell’iter di predisposizione del provvedimento finale (si deve presumere che la difesa di parte resistente intenda riferirsi al provvedimento da assumersi ex art. 52, 3° comma, del d.P.R. n. 164/2002) volto all’individuazione degli incarichi di comando che danno titolo alla percezione dell’emolumento (ved. all. 11 del fascicolo di parte resistente).
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2009, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
1. - Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, al Corpo della Guardia di finanza, propongono ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alle istanze dai medesimi presentate per l'emanazione da parte della ridetta Amministrazione della determina recante l'individuazione dei titolari di comando, quale atto presupposto per l'erogazione dell'indennità di comando recata con l'art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.
Caso analogo è stato scrutinato anche da questo Tribunale che si è espresso con sentenza della Sezione Prima, n. 4307 del 6 giugno 2006 nonché, più di recente, dal Consiglio di Stato che si è espresso con decisione della Quarta Sezione, 12 luglio 2007 n. 3971, le cui osservazioni sono condivise dal Collegio.
2. - Come è noto l’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell’Economia e delle finanze”.
Detta disposizione, in definitiva, estende l’indennità supplementare di comando navale, prevista dall’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2)] al personale che “riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali”.
3. - L’individuazione dei titolari di comando spetta, com’è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l’individuazione è a cura degli Uffici competenti del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze-Comando della Guardia di finanza): sotto tale profilo non può che ribadirsi come detto provvedimento abbia natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando terrestre di cui si discute (per come già affermato, sul solco già tracciato da precedenti arresti giurisprudenziali, dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2007 n. 5005, allegata agli atti dalla stessa difesa erariale), con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l’esistente diritto alla indennità in esame, ma l’individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.
Occorre rilevare che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere alla individualizzazione dei “titolari di comando” (cui spetta l’indennità in questione) ciò non esime l’Amministrazione stessa dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando terrestre si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un’attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è osservato – con apposita fonte regolamentare.
Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).
4. - Così ricostruito il substrato normativo su cui si innesta la vicenda contenziosa posta all’esame della Sezione, non può innanzitutto negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento: del resto, sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione resistente non ha giammai contestato né la legittimazione dei ricorrenti, né l’esistenza dell’obbligo di provvedere.
Da ciò discende che sicuramente gli odierni ricorrenti ben potevano ricorrere al giudice amministrativo per far constare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione di appartenenza sulla loro diffida tesa unicamente ad ottenere il provvedimento (determinazione) di individuazione dei soggetti “titolari di comando”, cui spetta la c.d. indennità di comando terrestre.
5. - Sotto altro concorrente profilo non può non precisarsi che, la presenza di circolari in materia intervenute non rileva in questa sede, stante la natura di atto organizzativo-normativo interno di quegli atti che non assurgono né al livello di fonte normativa né di atto amministrativo autonomamente impugnabile in quanto rivolte ad incertam personam.
Risulta, pertanto, del tutto evidente che vi è stata - e vi è tuttora - una palese violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione.
Tanto precisato, non è contestato che alle istanze presentate dai ricorrenti e prodotte in copia in atti, contenenti la richiesta di adozione dell'atto di concerto, quale presupposto per richiedere l'indennità di comando, non sia stato dato alcun seguito, se non con note dal contenuto non sufficiente a soddisfare le giuste pretese provvedimentali qui avanzate dai ricorrenti, di talché, accertata secondo quanto sopra si è osservato l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate non può che accogliersi il ricorso con i conseguenti adempimenti da imporre a cura dell’Amministrazione resistente.
Tali osservazioni non sono superate dall’adozione della nota n. 116898/09 del 6 aprile 2009 con la quale il Comando generale della Guardia di finanza afferma di aver predisposto un apposito elenco di incarichi sottoponendolo all’esame della altre Amministrazioni competenti ad intervenire nel corso dell’iter di predisposizione del provvedimento finale. Tale doveroso adempimento eseguito dall’Amministrazione resistente, indispensabile al fine di addivenire alla conclusione del procedimento, non mitiga l’illegittimità del comportamento mantenuto nella specie che – lungi addirittura dal determinare la cessata materia del contendere, come pretenderebbe la difesa erariale – conferma viepiù la mancata adozione del provvedimento finale che l’Amministrazione ha il “dovere” (ex art. 2 della legge n. 241 del 1990) di adottare. La circostanza, infatti, di aver compulsato le altre Amministrazioni coinvolte nello sviluppo procedimentale non può, ovviamente, considerarsi alla stregua della conclusione del procedimento che, allo stato, ancora risulta pendente.
Conseguentemente nessun rilievo, ai fini di una eventuale dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio, può farsi derivare dal contenuto della nota depositata dalla difesa erariale, atteso che essa non assume valenza e portata di adempimento rispetto all’inerzia mantenuta nella specie dall’Amministrazione, ma soltanto di una presa in considerazione da parte degli Uffici delle istanze dei soggetti interessati che, tuttavia, allo stato non risultano soddisfatte con il necessario e doveroso provvedimento conclusivo che ancora non risulta emanato, come la stessa Amministrazione indirettamente ammette con la suemarginata nota [trattandosi di una attività che si compendia nella “richiesta (di) preliminare condivisione del predetto elenco” e volta a “ricevere il competente parere tecnico propedeutico alla predisposizione del provvedimento (decreto interministeriale) per l’attuazione dell’art. 52, 3° comma, del D.P.R. n. 164/2002” (così, testualmente, alle pagine 6 e 7 della memoria difensiva di parte resistente)].
6. - Ritiene infine il Collegio di chiarire, per completezza di motivazione, che non vi è luogo per indicare all’Amministrazione il “come” provvedere, facendo applicazione della previsione normativa introdotta nell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dall'art. 3, comma 6 bis, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, nella parte in cui è previsto che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza".
Sul punto condivide pienamente il Collegio l’interpretazione della disposizione sopra riportata offerta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362) secondo cui la norma in questione non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003), uno strumento processuale ulteriore nella stessa logica acceleratoria del contenzioso che ha ispirato l’intervento riformatore del 2000, così che, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza:
nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più);
nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la Pubblica amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.
Conseguentemente, non vertendosi nella specie in nessuna delle ipotesi sopra riportate, il giudice amministrativo adito non può che limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi.
7. – Conclusivamente, accertata l'illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richieste dei ricorrenti, di adozione della determinazione di cui all'art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l'obbligo della stessa Amministrazione di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura di complessivi € euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nella complessiva somma € euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
L. T., Presidente
S. M. R., Consigliere
S. T., Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 21/10/2009
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Re: INDENNITA' DI COMANDO

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Questa è una sentenza AMARA di questo mese (Novembre 2010) per il personale della Guardia di Finanza.

I ricorrenti appartenenti alla Guardia di Finanza tutti piloti e specialisti di elicottero riferiscono che il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento dell’accordo sindacale delle Forze di polizia per il biennio economico 2002-2003, all’art. 52 aveva riconosciuto il diritto all’indennità di comando navale di cui all’art. 10 della L. 23 marzo 1983, n. 78, da corrispondersi previa “individuazione dei titolari di comando”, da assumersi “con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”
Questa qui’ sotto è la sentenza emessa per il motivo di cui sopra.


N. 07736/2010 REG.SEN.
N. 07805/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 7805 del 2010, proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
i signori (congruo numero di militari) OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti G. C. e D. V., con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Angelico, 103,
avverso e per la riforma, previa sospensione,
della sentenza nr. 707/10 del 21 giugno 2010, emessa dal T.A.R. dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con cui è stato accolto il ricorso proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato di cui alle sentenze nn. 422/2006 e 796/2006 del medesimo T.A.R.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2010, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. C. per gli appellati e l’avv. dello Stato M. G. per le Amministrazioni appellanti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e preso atto che nulla esse hanno eccepito rispetto alla possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, infatti, che l’appello si appalesa manifestamente fondato e meritevole di accoglimento;
Rilevato, in particolare, che gli odierni appellati hanno agito in primo grado per ottenere l’esecuzione del giudicato riveniente dalle sentenze con le quali il T.A.R. dell’Abruzzo ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza sull’atto di diffida con il quale i ricorrenti avevano chiesto provvedersi all’individuazione dei “titolari di comando”, ai fini dell’erogazione dell’indennità di comando di cui all’art. 10 della legge 23 marzo 1983, nr. 78, e conseguentemente ha ordinato alle predette Amministrazioni di assumere un provvedimento espresso sull’istanza suindicata;
Rilevato che il primo giudice assume l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulle menzionate sentenze, sulla base della circostanza che non sarebbero intervenute determinazioni definitive sulla spettanza dell’indennità di comando a causa dell’indisponibilità di risorse segnalata dalla Ragioneria Generale dello Stato, aggiungendo peraltro che tale ultima circostanza non può costituire esimente a fronte dell’inadempienza al giudicato;
Ritenuto, tuttavia, che la Sezione non condivide la conclusione testé richiamata, la quale appare basata su un’inesatta considerazione della portata precettiva del giudicato riveniente dalle pregresse sentenze del T.A.R. dell’Abruzzo, dal momento che con queste ultime non si ordinava affatto all’Amministrazione di provvedere alla materiale erogazione degli emolumenti de quibus, ma unicamente di assumere un provvedimento di “individuazione” degli aventi diritto;
Rilevato che non appare contestato inter partes che si sia provveduto alla predisposizione di un elenco dei soggetti cui spetta l’indennità in questione, e che quindi il decisum suddetto sia stato eseguito, a nulla rilevando il dato formale che tale elenco non sia confluito in un atto comunicato agli odierni appellanti, restando contenuto in un atto interno al carteggio tra le Amministrazioni interessate dalla procedura (del quale, peraltro, gli interessati hanno certamente avuto conoscenza);
Ritenuto, pertanto, che la fase della materiale erogazione agli aventi diritto dell’indennità rimane estranea al giudicato da ottemperare, e ad essa l’Amministrazione potrà procedere nei tempi e con le modalità che risulteranno concretamente praticabili alla stregua delle risorse finanziarie disponibili;
Ritenuto altresì che la peculiarità della presente vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/11/2010
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Re: INDENNITA' DI COMANDO

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corresponsione dell'indennita' supplementare di comando.
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20/10/2014 201410491 Sentenza 2


N. 10491/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2010, proposto da:
Massimo Giardinieri, (omissis – congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso Roberto Mandolesi in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale della Guardia di Finanza;


per l'ottemperanza

- al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Lazio – Roma – n. 1561/2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull’istanza volta alla corresponsione dell'indennita' supplementare di comando, di cui al combinato disposto di cui all'art. 10 l. n. 78/83 e all'art. 52 l. n. 164/02;

e per l’annullamento
- della nota datata 20 marzo 2009 con la quale il Ministero della Difesa ha rappresentato le circostanze impeditive all’obbligo di provvedere in ordine alla adozione del decreto interministeriale di riconoscimento dell’indennità supplementare di comando;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha rappresentato essere sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione, avendo le intimate Amministrazioni ottemperato alle statuizioni giudiziali di cui è chiesta l’esecuzione, depositando al fascicolo di causa pertinente documentazione;

Considerato che il Collegio, nel prendere atto di tale dichiarazione e di tale intervenuta circostanza, non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto, quanto alle spese, di doverne disporre la compensazione tra le parti, inerendo la statuizione giurisdizionale di cui è chiesta l’ottemperanza ad un’ipotesi di silenzio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 139/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014

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per completezza, qui sotto, metto anche la sentenza del TAR Lazio – Roma – n. 1561/2009
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17/02/2009 200901561 Sentenza Breve 2


Ric. n. 137/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda

composto dai Signori:
Luigi TOSTI Presidente
Silvestro Maria RUSSO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 21-bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034

sul ricorso n. R.g 137 del 2009 proposto da

GIARDINIERI Massimo ed altri, come da allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente sentenza, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Mandolesi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Paolo Emilio n. 34;

contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 15, sono domiciliati per legge;

per l’accertamento e la declaratoria

 dell’illegittimità del silenzio serbato sulle loro istanze rivolte alle intimate Amministrazioni, per non avere queste ultime adottato la determinazione di cui all’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, ai fini della corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002;

 dell’obbligo delle intimate Amministrazioni, di concerto tra loro, di adottare la determinazione di cui all’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (decreto interministeriale), entro un termine non superiore a trenta giorni, nominando sin d’ora, in caso di inadempimento, un commissario ad acta che emani, in loro sostituzione, i debiti provvedimenti;

 dell’obbligo del Comando generale della Guardia di finanza e del Ministero dell’economia e delle finanze di pronunciarsi, in senso positivo, in ordine alle istanze dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002;

nonché per l’annullamento e/o disapplicazione, in parte qua

 degli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale e, quindi, dei decreti ministeriali, delle circolari e dei provvedimenti di diniego del diritto dei ricorrenti;

 di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti dei ricorrenti ed in particolare di alcune note del Reparto tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza, comunque elusive dell’obbligo di provvedere in tal senso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Roberto Mandolesi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Sostengono i ricorrenti, tutti militari appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, alle Amministrazioni intimate (Ministero della difesa e Corpo della Guardia di finanza), di aver diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, sussistendone tutti i presupposti in loro favore.

Riferiscono che i Ministeri intimati non hanno ancora provveduto alla emissione della determinazione necessaria ad individuare (con decreto interministeriale) quali siano i titolari di comando, costituendo tale individuazione il presupposto indispensabile per poi procedere a riconoscere e corrispondere l’indennità di cui sopra.

Lamentano i ricorrenti che, proprio al fine di invitare le Amministrazioni a porre in essere quegli adempimenti propedeutici all’applicazione degli artt. 10, comma 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1-3, del D.P.R. n. 164 del 2002, avevano inviato apposite istanze che, tuttavia, restavano senza risposta, di talché proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria a provvedere. In realtà i ricorrenti ricordano che alcuni Reparti tecnici logistici amministrativi della Guardia di finanza hanno emanato delle note, ma queste hanno contenuto meramente soprassessorio.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo la reiezione del ricorso siccome proposto.

Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2009, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

DIRITTO

1. - Con il gravame in esame i ricorrenti, tutti appartenenti, con diversi gradi gerarchici ed incarichi, alle Amministrazioni intimate (Ministero della difesa e Corpo della Guardia di finanza), propongono ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze dai medesimi presentate per l'emanazione da parte delle ridette Amministrazioni della determina recante l'individuazione dei titolari di comando, quale atto presupposto per l'erogazione dell'indennità di comando recata con l'art. 52 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.

Caso analogo è stato scrutinato anche da questo Tribunale che si è espresso con sentenza della Sezione Prima, n. 4307 del 6 giugno 2006 nonché, più di recente, dal Consiglio di Stato che si è espresso con decisione della Quarta Sezione, 12 luglio 2007 n. 3971, le cui osservazioni sono condivise dal Collegio.

2. - Come è noto l’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma stabilisce che “Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’art. 10 della legge sulle indennità operative, si provvede alla individuazione dei titolari con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto cui il Ministero dell’Economia e delle finanze”.

Detta disposizione, in definitiva, estende l’indennità supplementare di comando navale, prevista dall’art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2)] al personale che “riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali”.

3. - L’individuazione dei titolari di comando spetta, com’è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l’individuazione è a cura degli Uffici competenti del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze-Comando della Guardia di finanza): sotto tale profilo non può che ribadirsi come detto provvedimento abbia natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando terrestre di cui si discute (per come già affermato, sul solco già tracciato da precedenti arresti giurisprudenziali, dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2007 n. 5005, allegata agli atti dalla stessa difesa erariale), con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l’esistente diritto alla indennità in esame, ma l’individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.

Occorre rilevare che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere alla individualizzazione dei “titolari di comando” (cui spetta l’indennità in questione) ciò non esime l’Amministrazione stessa dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando terrestre si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un’attività doverosa che affonda le proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è osservato – con apposita fonte regolamentare.

Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato nell’an e solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).

4. - Così ricostruito il substrato normativo su cui si innesta la vicenda contenziosa posta all’esame della Sezione, non può innanzitutto negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento: del resto, sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione resistente non ha giammai contestato né la legittimazione dei ricorrenti, né l’esistenza dell’obbligo di provvedere.

Da ciò discende che sicuramente gli odierni ricorrenti ben potevano ricorrere al giudice amministrativo per far constare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione di appartenenza sulla loro diffida tesa unicamente ad ottenere il provvedimento (determinazione) di individuazione dei soggetti “titolari di comando”, cui spetta la c.d. indennità di comando terrestre.

5. - Sotto altro concorrente profilo non può non precisarsi che, la presenza di circolari in materia intervenute non rileva in questa sede, stante la natura di atto organizzativo-normativo interno di quegli atti che non assurgono né al livello di fonte normativa né di atto amministrativo autonomamente impugnabile in quanto rivolte ad incertam personam.

Risulta, pertanto, del tutto evidente che vi è stata - e vi è tuttora - una palese violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione.

Tanto precisato, non è contestato che alle istanze presentate dai ricorrenti e prodotte in copia in atti, contenenti la richiesta di adozione dell'atto di concerto, quale presupposto per richiedere l'indennità di comando, non sia stato dato alcun seguito, se non con note dal contenuto non sufficiente a soddisfare le giuste pretese provvedimentali qui avanzate dai ricorrenti, di talché, accertata secondo quanto sopra si è osservato l’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate non può che accogliersi il ricorso con i conseguenti adempimenti da imporre a cura dell’Amministrazione resistente.

6. - Ritiene infine il Collegio di chiarire, per completezza di motivazione, che non vi è luogo per indicare all’Amministrazione il “come” provvedere, facendo applicazione della previsione normativa introdotta nell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990, dall'art. 3, comma 6 bis, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, nella parte in cui è previsto che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza".

Sul punto condivide pienamente il Collegio l’interpretazione della disposizione sopra riportata offerta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362) secondo cui la norma in questione non ha inteso istituire una ipotesi senza confini di giurisdizione di merito ma, più limitatamente, ha attribuito al giudice, nei limiti della propria preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2006 n. 6003), uno strumento processuale ulteriore nella stessa logica acceleratoria del contenzioso che ha ispirato l’intervento riformatore del 2000, così che, nell’ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell’istanza:

a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2318), e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione (in altri termini si potrà condannare l’Amministrazione ad adottare un provvedimento favorevole dopo aver valutato positivamente l’an della pretesa ma nulla di più);

b) nell’ipotesi in cui l’istanza è manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare la Pubblica amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrà che essere di rigetto.

Conseguentemente, non vertendosi nella specie in nessuna delle ipotesi sopra riportate, il giudice amministrativo adito non può che limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi.

7. - Conclusivamente, accertata l'illegittimità del comportamento inerte dell’Amministrazione resistente a fronte delle richieste dei ricorrenti, di adozione della determinazione di cui all'art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va ulteriormente dichiarato l'obbligo delle stesse Amministrazioni di provvedere con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura di complessivi euro tremila.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'economia delle finanze, in persona del Ministro pro tempore ed al Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.

Condanna il Ministero dell'economia delle finanze ed il Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate nella complessiva somma € 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Luigi Tosti Stefano Toschei
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corresponsione dell’indennità supplementare di comando.
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per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1583/2009 emessa in data 17 febbraio 2009, non impugnata, con la quale il TAR Lazio, Seconda Sezione, ha accolto il ricorso RG n. 144/2009 per la nomina di un Commissario ad acta
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201511995 - Public 2015-10-20 -


N. 11995/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2010, proposto da:
(congruo numero di interessati – OMISSIS – per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale della Guardia di Finanza; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1583/2009 emessa in data 17 febbraio 2009, non impugnata, con la quale il TAR Lazio, Seconda Sezione, ha accolto il ricorso RG n. 144/2009 per la nomina di un Commissario ad acta

per l’annullamento o la disapplicazione
della nota del 20 marzo 2009, con cui il Ministero della Difesa ha rappresentato circostanze impeditive all’obbligo di provvedere a quanto statuito nella sentenza in discorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la sentenza di questa Sezione n. 1583 del 2009 che ha accolto il ricorso RG n. 144 del 2009 proposto dai ricorrenti per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sulle loro istanze rivolte alle amministrazioni intimate, per non avere queste ultime adottato la determinazione di cui all’art. 52 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ai fini della corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui agli artt. 10, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1978 n. 83 e 52, commi 1 – 3, del d.P.R. n. 164 del 2002 e, per l’effetto, ha ordinato al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero della difesa di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni;

Visto che detta sentenza ha altresì chiarito che non vi è luogo per indicare all’amministrazione il “come” provvedere, dovendosi il giudice amministrativo adito, nel caso di specie, “limitarsi a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi”;

Rilevato che, con il presente ricorso - nel sottolineare che la sentenza non è stata impugnata nei termini di legge e che le amministrazioni, sebbene intimate, non hanno esattamente adempiuto – i ricorrenti hanno chiesto che sia adottato ogni provvedimento necessario, utile ed opportuno per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con nomina di un Commissario ad acta che provveda sulle loro istanze finalizzate ad ottenere la definitiva emanazione della determinazione interministeriale di cui all’art. 52, comma 3, d.P.R. n. 162 del 2002;

Visto che, con note d’udienza depositate il 22 settembre 2015, i ricorrenti hanno rappresentato che, nelle more della definizione del presente giudizio, le amministrazioni hanno spontaneamente adempiuto a quanto richiesto adottando le determinazioni di propria competenza e, in particolare, la determinazione del 29 novembre 2011, con cui l’indennità in parola è stata corrisposta al personale della Guardia di Finanza, seppure limitatamente alle risorse finanziarie stanziate nel relativo capitolo, ed il decreto del 13 marzo 2011 del Ministero della Difesa e del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui si è disposto, nei limiti di cui sopra, per il personale dell’Arma dei Carabinieri;

Rilevato che, in una fattispecie analoga, questa Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza 20 ottobre 2014, n. 10491;

Rilevato che i ricorrenti hanno comunque insistito per l’accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese di lite;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la sentenza da eseguire, come detto, si era limitata “a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ordinandole di provvedere espressamente, astenendosi da ulteriori indicazioni circa il contenuto dell’atto da adottarsi”;

Ritenuto equo disporre, trattandosi dell’adozione di atti di significativa complessità, la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI COMANDO

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Il Tar Lazio respinge 2 ricorsi del personale della GdF, patrocinati sempre dallo stesso Avvocato, in quanto in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

1) - corresponsione dell’indennità supplementare di comando, ai sensi e per l’effetto del combinato disposto dell’art. 10 della legge n. 78 del 1983 e dell’art. 52 del D.P.R. n. 164 del 2002.

I motivi potete leggerli direttamente dall'allegato (1 sentenza completa e l'altra parziale in quanto uguale all'altra).
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