passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
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passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Leggendo i vari post riguardo il passaggio ai ruoli civile mi sta cominciando a venire un po d'ansia, per il fatto che alcune persone sono state assegnate a destinazioni molto lontane da quelle descritte.
Volevo chiederti se ci sono dei "parametri" che vengono tenuti in considerazione per l'assegnazione delle destinazioni?
Terranno conto del fatto che, come già scritto, tra anni prestati ed anni civili in via di riscatto, più quelli di supervalutazione e se vogliamo potremmo aggiungerci quei presumibili "due" anni che mi aspettano tra convalescenza ed aspettativa, arriverei a 23 - 24 anni utili; del fatto che convivo ufficialmente con una ragazza che lavora a contratto indeterminato, ed in fine che abito in una casa ove pago un mutuo?
Sono veramente preoccupato, perchè non avrei assolutamente la voglia di allontanarmi dal posto (Udine) in cui vivo oramai da 16 anni, dove ho tutti i miei affetti!
Ti ringrazio e ti saluto!
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da Roberto Mandarino »
Comunque ti allego la risposta (che ho trovato usando il motore di ricerca del forum) che ha dato l'autorevole Avvocato Carta ad un collega della G.d.F.
non esiste nel nostro ordinamento alcun "diritto alla sede" o alla sede gradita o vicina.
Ciò vale sia per militari che civili.
Ne consegue che l'Amministrazione può ottimizzare la proprie risorse umane stabilendo le sedi di servizio nelle quali inviare il proprio personale.
Tutto ciò non è incostituzionale ed, anzi, dà attuazione al principio di buon andamento dell'Amministrazione stabilito dall'articolo 97 della Costituzione.
Alla tua domanda " Come viene determinata la sede di servizio? "Allego la risposta ad un intervista fatta ad un esperto (che ho trovato in internet)..
Contestualmente alla richiesta di autocertificazione, l’interessato sarà invitato ad esprimere uno o più gradimenti concernenti la sede di servizio (in tale contesto dovrà essere indicata la provincia o il comune e non lo specifico Ente).
I gradimenti espressi, tuttavia, in assenza di specifico dettato normativo, non devono intendersi vincolanti per l’Amministrazione.
Periodicamente, presso Persociv, vengono indette riunioni con gli organi programmatori i quali, a fronte delle esigenze dell’Amministrazione, vaglieranno le singole richieste degli interessati stabilendo così la sede e l’Ente di servizio da assegnare ad ognuno.
In bocca al lupo Roberto
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Comunque è triste vedere come l'amministrazione non tuteli pienamente i dipendenti che nel corso della propria carriera hanno la sfortuna di ammalarsi.
Si rischia di costringere le persone a nascondere le proprie patologie per la paura di uno stravolgimento della propria vita, persone che potenzialmente potrebbero diventare delle vere e proprie "mine vaganti".
Ok, in un certo senso l'introduzione del transito al ruolo civile è stato un grande passo per la serenità del personale, ma allora perchè non garantire un minimo sicurezza in più regolarizzando le destinazioni, non si mettono nei panni di padri di famiglia che devono stare coattivamente a non far nulla per mesi, anzi anni, in attesa di tornare in idoneo posto di lavoro con in più l'incubo di essere destinati molto distante dal proprio nucleo familiare..... e tutto solo per la "colpa" di essersi ammalati.
Scusami tanto per lo sfogo!
Rinnovo la mia gratitudine e ti saluto!
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Come saprai sono in convalescenza da inizio febbraio 2010, per ora la convalescenza mi è stata data dalla Legione, ora sono in attesa di essere convocato dalla CMO.
Nel mio caso la malattia è congenita ma nell'arco degli anni sono insorti aggravamenti che "potrebbero" essere causati dal servizio.
Io vorrei fare la domanda di causa di servizio se non altro per non avere la decurtazione dello stipendio dopo il 12° mese.
In altro post mi dicevi che si ha tempo sei mesi dopo che ci si accorge della gravità della malattia, che cosa accadrebbe se si fa la domanda dopo i sei mesi?
Io per ora non ho fatto domanda perchè prima volevo sentire il parere della CMO, alla quale verro sottoposto a breve.
Non ho ben capito poi cosa si intende per "dopo che ci si accorge della gravità della malattia" dato che io sono stato male già nel luglio del 2009, ed ho effettuato le prime visite nel novembre 2009, ma sono in convalescenza continuativa da inizio febbraio 2010.
Credi che nel mio caso dato che si tratta di malattia congenita di tipo ortopedico, non guaribile, ma solo trattabile per non peggiorare, la CMO potrà riformarmi prima dei 12 mesi e propormi il passaggio al ruolo civile?
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da Roberto Mandarino »
Mentre ai fini di P.P.O. sono più elastici, considerate anche le varie sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito che il limite di scadenza per presentare la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è di sei mesi dal giorno della consapevolezza da parte dell'interessato della gravità della patologia che lo affligge.
Per disposizioni impartite dalla Direzione di Sanità, (che ho più volte allegato ad altre risposte) la C.M.O. solitamente non riforma in forma totale il personale se questo non ha effettuato almeno 18 mesi di aspettativa malattia. Ovviamente la Commissione ha una certa discrezionalità a seguito della propria valutazione.
La CMO giudica, con l'ascrizione a categoria, la gravità della patologia. Mentre il Comitato di Verifica decide se questa dipende o meno dal servizio che l'interessato ha prestato.
Saluti Roberto
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Buona giornata e grazie di nuovo!
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Io attualmente in malattia da circa quattro mesi, decido di inoltrare istanza di riconoscimento causa di servizio, mettiamo il caso che tra un anno la CMO decide di riformarmi, proponendomi il passaggio al ruolo civile, mettiamo il caso che il comitato di verifica in quella data non si è ancora pronunciato, a me che cosa accadrebbe?
Chiedo questo perchè so che se viene riconosciuta la causa di servizio c'è la possibiltà di essere parzialmente idonei e rimanere nell'Arma, mentre se NON è causa di servizio si può solo transitare al ruolo civile.
Spero di essere riuscito a farmi capire.
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da Roberto Mandarino »
ti allego questa che è una risposta che ho già fornito ad un collega, e che avresti potuto trovare usando il motore di ricerca.
La riforma parziale può essere concessa anche a coloro che hanno in corso la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che li rende parzialmente idonei al servizio.
In questo caso l'invalido viene posto in una speciale aspettativa malattia, che per i Sovrintendenti e gli Ispettori dei Carabinieri che sono gestiti dal Ministero della Difesa dura anche anni (a volte 4-5), mentre per Carabinieri ed Appuntati che sono gestiti dal Comando Generale dell'Arma dura molto meno, durante tutta la durata di questa (che è esclusa dal conteggio dei 730 gg. massimi nel quinquennio) il personale resta A STIPENDIO INTERO E TUTTO QUESTO PERIODO E' CONSIDERATO SERVIZIO EFFETTIVO.
In caso di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato la parziale idoneità, che viene decretato da parte del Comitato di Verifica, tale personale deve restituire le eventuali somme percepite del 50% dello stipendio dal 12° al 18° mese, e di tutto lo stipendio dal 18° al 24° mese di tale speciale aspettativa malattia. Nessuna somma dovrà essere restituita se la notifica di tale diniego del Comitato viene effettuata all'interessato oltre il 24° mese a decorrere dal giorno di stesura del Verbale redatto dalla C.M.O. che lo ha dichiarato parzialmente idoneo.
In caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica questo personale viene successivamente considerato riformato totale sotto la data in cui viene notificato tale diniego e quindi posto in congedo. L'interessato può scegliere quindi tra la pensione d'invalidità se ha raggiunto almeno 15 anni di contributi, oppure il transito ai ruoli civili se sul verbale di parziale idoneità è stata rilasciata, come sempre avviene, l'idoneità al transito nei ruoli civili.
Diversamente, se viene riconosciuta la dipendenza da c.s. da parte del Comitato, l'interessato rientra in servizio nell'Arma da parzialmente idoneo.
La parziale idoneità concessa per patologia già riconosciuta dipendente dal servizio consente di rimanere nell'Arma.
La parziale idoneità non è prevista per malattie non riconosciute dipendenti da causa di servizio o per le quali non si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La parziale idoneità può essere rilasciata per patologie ascritte alla 4^, 5^, 6^, 7^, 8^ categoria della Tab."A".
Solitamente l'inidoneità totale al servizio viene rilasciata per patologie o per cumulo di patologie ascritte alla 1^,2^,e 3^ categoria, ma in qualche caso anche con le altre categorie della Tab."A". Anche in questo caso se nel verbale di riforma totale, che deve essere redatto entro i 730 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio, vi è la dicitura "idoneo al transito nei ruoli civili" (come avviene quasi sempre anche in caso di gravi patologie psicofisiche), l'interessato ha il diritto di chiedere il transito ai ruoli civili entro 30 giorni dalla data stesura di tale verbale redatto dalla C.M.O.
Il personale decaduto dal servizio per aver superato il periodo massimo di aspettativa malattia non ha diritto al transito ai ruoli civili.
Le modalità del transito (il nuovo incarico assegnato in base al grado che il personale rivestiva ecc. ecc.) sono dettate dal Decreto Ministeriale 2002 che allego in basso.
Saluti Roberto
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Non posso far altro che ringraziarti per quello fai.
Con tanta stima!!!
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da Roberto Mandarino »
relativamente "alla speciale aspettativa malattia" relativa al personale "parzialmente idoneo", ti volevo sottolineare che per Carabinieri e Appuntati come te, l'iter burocratico sarà più veloce in quanto tale personale viene gestito direttamente dal Comando Generale dell'Arma che recentemente ha iniziato ad usare la digitalizzazione per trasmettere la documentazione degli interessati al Comitato di Verifica, usando quindi la via telematica.
Mentre Sovrintendenti e Sottufficiali che vengono gestiti dal Ministero Difesa attendono anche 4-5 anni che la documentazione cartacea venga inviata al Comitato di Verifica, quest'ultimo Ente comunque si esprime al massimo entro otto mesi dal giorno in cui ha ricevuto la documentazione sanitaria dell'interessato, entro due mesi se questa è stata inviata telematicamente.
Saluti Roberto
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
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Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
Messaggio da dariobad75 »
Sono giunto al 5° mese di convalescenza, di cui l'ultimo datomi dalla CMO, ho prodotto istanza di riconoscimento causa servizio per il famoso fatto della decurtazione dello stipendio dopi il 12° mese.
Il fatto è questo, la mia patologia (ortopedica) è in parte di origine congenita ed in parte no ( per farla in breve mi hanno riscontrato un problema scheletrico di natura congenita che con l'andar del tempo mi ha procurato varie patologie), io nella domanda ho chiesto il riconoscimento solo della patologia NON di origine congenita, anche se in realtà sarà la malformazione congenita principalmente a portarmi alla riforma.
Scusami il gioco di parole ma mi risulta difficile spiegare meglio la situazione, in pratica volevo sapere da te se ci saranno problemi ai fine della NON decurtazione dello stipendio dopo il 12 mese.
Ti saluto!!!!
Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
N. 05903/2010 REG.DEC.
N. 03984/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2004, proposto da:
A. V. R., rappresentato e difeso dall'avvocato M. O., con domicilio eletto presso l’avvocato L. R. in Roma, via del Vignola 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA n. 01930/2003, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. A. A. e uditi per le parti l’avvocato M. O. e l’avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. V. R. A., all’epoca assistente nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nell’anno 2001 è stato dichiarato inidoneo in via permanente al servizio di istituto, ma idoneo all’impiego nei ruoli civili dell’Amministrazione dello Stato.
L’interessato ha quindi chiesto di transitare nei ruoli dell’Agenzia delle entrate (uffici di Fermo) con la qualifica di operatore tributario.
I competenti uffici ministeriali e l’Agenzia delle entrate hanno però riscontrato negativamente tale istanza, sia in ragione degli esuberi di organico sia in ragione della inadeguata professionalità dell’aspirante.
Per conseguenza il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato tale diniego di assunzione al Ministero della giustizia, il quale ha disposto il definitivo collocamento a riposo del dipendente.
Il sig. A… ha impugnato i provvedimenti sfavorevoli ora richiamati avanti al T.A.R. Marche, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
In sede cautelare l’adito Tribunale ha disposto il riesame della domanda da parte del Ministero dell’economia, il quale però all’esito del procedimento ha insistito nell’impossibilità di utilizzare la professionalità dell’aspirante operatore.
Anche la successiva nomina di un commissario ad acta da parte del Tribunale non ha sortito effetti positivi.
Da ultimo, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso (ed i motivi aggiunti nel frattempo presentati dal ricorrente), rilevando che il transito nei ruoli civili dell’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può essere legittimamente negato ove la professionalità dell’interessato non risulti proficuamente utilizzabile dall’Amministrazione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal sig. A…, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.
Con ord.ze cautelari nn. 3443 del 2004 e 2272 del 2005 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo il riesame da parte degli uffici finanziari della istanza presentata dal dipendente.
All’esito l’Amministrazione, con provvedimento del 20 luglio 2005, ha assegnato il sig. A… alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona dove lo stesso – stando alla documentazione depositata dalla difesa dell’appellante e non contestata dall’Avvocatura erariale – presta tuttora proficuamente servizio.
All’udienza del 13 luglio 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la seconda parte del secondo motivo, che conviene prioritariamente esaminare, l’appellante deduce il difetto di motivazione e di istruttoria che vizia i provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione.
La doglianza merita accoglimento.
L’art. 75 del Decreto legislativo n. 443 del 1992 ( recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) prevede al comma 1 che “ Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”.
Come rilevato dal T.A.R., la disposizione ora trascritta affida alla Amministrazione un ambito di valutazione discrezionale, facoltizzandola ( “può”) a rifiutare il trasferimento sulla base di considerazioni attinenti alle necessità di servizio, nonché alla specifica idoneità dell’istante a svolgere i compiti propri della qualifica da assegnare.
Ciò si deduce chiaramente dal comma 9 del seguente art. 76, il quale consente all’Amministrazione ricevente di sottoporre l’istante a visita medica e a prova teorico pratica, nonché dal successivo art. 77 il quale prevede la dispensa del personale non trasferibile per ragioni di servizio.
In tale prospettiva il trattamento degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria giudicati inidonei al servizio di istituto sembra differenziarsi da quello riservato in condizioni analoghe al personale delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il quale ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 esprime un vero e proprio diritto (salvo il giudizio della C.M.O.) a transitare nell’impiego civile ( cfr. IV Sez. n. 484 del 2009).
Ogni questione attinente alla ragionevolezza di tale differenziazione non è però rilevante in questa sede, atteso che – come si è anticipato – i provvedimenti impugnati in primo grado vanno in ogni caso annullati, in quanto adottati dall’Amministrazione finanziaria senza il supporto di una congrua motivazione nonché in base ad una istruttoria lacunosa.
Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che l’Amministrazione, come risulta dai provvedimenti impugnati in primo grado, ha affermato di non poter validamente utilizzare la professionalità del sig. A….. in modo del tutto apodittico, senza quindi evidenziare in concreto – e cioè con un minimo di specificità – quali esigenze di servizio impedivano di collocare il dipendente presso le numerose articolazioni territoriali del Ministero.
In altri termini, visto il grado in precedenza rivestito dall’interessato e il diploma di istruzione superiore da questi posseduto, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire le ragioni che effettivamente ne impedivano l’inquadramento – oltre tutto in soprannumero, come previsto dalla normativa di riferimento – nella corrispondente area B dell’ordinamento professionale ministeriale.
Per quanto riguarda l’istruttoria sostiene l’interessato, senza essere smentito dall’Avvocatura, di non essere mai stato sottoposto dal Ministero ad alcuna prova teorico pratica finalizzata all’accertamento della sua professionalità.
Ora, come si è visto sopra, l’Amministrazione statale ricevente non è obbligata per legge a consentire il transito del dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, essendo titolare appunto di un ambito di discrezionalità valutativa al riguardo: ma tale discrezionalità va esercitata sulla base delle risultanze dello strumento istruttorio (appunto la prova in questione) che la legge appresta a tal fine.
In realtà, risulta dagli atti che il sig. A….. sarebbe stato sottoposto ad un colloquio informale presso l’Agenzia delle entrate ed è a tale accertamento che il Ministero sembra aver fatto generalmente riferimento per respingere la richiesta dell’interessato.
Tuttavia, proprio dalle comunicazioni inviate dall’Agenzia si evince il travisamento in cui è con ogni probabilità incorsa l’Amministrazione centrale, in quanto nelle stesse la inidoneità del sig. A…. è predicata non in assoluto ma – a ben vedere – con esclusivo riferimento ai posti di elevata professionalità effettivamente all’epoca vacanti negli uffici locali di tale Organo, peraltro dotato di spiccata autonomia e di un ordinamento interno del tutto autonomo da quello del plesso propriamente ministeriale.
Quindi, in termini piani, è mancato un ragionevole accertamento circa la effettiva idoneità dell’interessato a svolgere le mansioni proprie dell’area impiegatizia negli uffici ministeriali.
Dalle considerazioni che precedono risulta confermato che il provvedimento del Ministero dell’economia n. …… del 31.7.2002 (diniego impugnato in primo grado con l’atto di motivi aggiunti notificato il 29.11.2002) è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va conseguentemente annullato.
Conseguentemente risulta viziato per illegittimità derivata anche il provvedimento del Ministero della giustizia n. ….. del 2.10.2002 (impugnato in primo grado con il secondo atto di motivi aggiunti notificato il 16.12.2002) col quale l’assistente di polizia penitenziaria sig. A….. fu definitivamente collocato a riposo per infermità, provvedimento che va anch’esso annullato.
Non rilevano invece in questa sede gli ulteriori provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di atti conseguenti a misure cautelari propulsive disposte dal Tribunale e quindi aventi efficacia meramente interinale sino all’esito del giudizio di merito.
In questi termini l’appello va quindi accolto, con riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la particolare complessità della vicenda fattuale, mentre resta a carico dell’Amministrazione il compenso per il commissario ad acta liquidato in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 3984 del 2004, riforma per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l’effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio tra le Parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
P. N., Presidente
P. L. L., Consigliere
A. P., Consigliere
A. A., Consigliere, Estensore
S. D. F., Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2010
Re: passaggio ruolo civile, SPERIAMO BENE!
N. 32378/2010 REG.SEN.
N. 03261/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2010, proposto da A. M., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso B. M. in Roma, via dell'Acquedotto Paolo, …..;
contro
Ministero della Difesa (non costituito);
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione I^ bis, del 7-22 aprile 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 il dott. R. P. e uditi per le parti i difensori avv. L. C., con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato F. M.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
• con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiedeva l’adempimento della sentenza sopra indicata, con la quale è stato accolto il ricorso RG n. 13970/2002 tendente ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione per il Personale Civile, prot. n. ……. in data 8.10.2002, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente presentata il 24.5.2001 al fine di ottenere il transito nella aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, della legge n. 226/1999;
• la citata sentenza è passata in giudicato in quanto è stata notificata il 30.5.2003 e non risulta sia stata impugnata;
• la parte ricorrente afferma che l’Amministrazione ha ottemperato in parte alla decisione indicata in quanto l’interessato è stato assunto nelle aree funzionali civile del Ministero della Difesa dal 2.8.2004, ma è stato collocato in aspettativa per il periodo 4.4.2003 – 1.8.2004 (cfr. decreto n. … del 3.1.2003), anziché dal 25.4.2001;
• nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione si legge che “.. la fondatezza del ricorso all’esame viene in considerazione alla luce dell’esito della visita medica di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa – con ordinanza n. … del 20 gennaio 2003 – è stata invitata a sottoporre l’interessato …. Le risultanze dell’accertamento di revisione anzidetto hanno posto in evidenza che il ricorrente pur ‘permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nella forma assoluta e parziale (leggi 738(81 r 68/89)’, è nondimeno ‘idoneo al transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa (legge 266/99)’”; sulla base di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di diniego prot. n. …… in data 8.10.2002, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente presentata il 24.5.2001 al fine di ottenere il transito nella aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, della legge n. 226/1999;
• il ricorrente afferma di essere stato collocato in aspettativa dal 4.4.2003 all’1°.8.2004 (cfr. decreto 3.1.2006) anziché dal 25.4.2001 (giorno di presentazione dell’istanza tesa ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministro della Difesa), e contesta che l’Amministrazione ha omesso di considerare che con sentenza n. 3586/2003 erano stati annullati tutti gli atti impugnati a decorrere dal 25.12.200 (come si evince dal decreto 16.5.2001) e non dal 4.4.2003 all’1°.8.2004 (come prevede il decreto 3.1.2006);
• tali contestazioni appaiono infondate in quanto: - con decreto interdirigenziale del 2.2.2004 è stata autorizzata l’assunzione del M…… nei ruoli del personale civile; - sicché l’interessato è stato assunto in tali ruoli il 2.8.2004; - con decreto datato 3.1.2006, preso atto di ciò, il M……… è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 830, dal 25.12.2000 al 3.4.2003, in esecuzione della sentenza n. 3586/2003 ed è stato collocato in aspettativa per un ulteriore periodo pari a 486 giorni, dal 4.4.2003 al 1°.8.2004 (giorno dell’assunzione nei ruoli civili del personale), ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto interministeriale in data 18.4.2002; - pertanto, tutto considerato, il M…….. risulta essere stato collocato in aspettativa sin dal 25.12.2000 e, quindi, anche durante il periodo indicato dalla parte ricorrente;
Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta infondato.
Nulla va disposto per le spese, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione nel giudizio proposto per ottenere l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, Sezione I^ bis:
- - respinge il ricorso;
- - nulla per le spese;
- - ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
E. O., Presidente
F. A. M. D. B., Consigliere
R. P., Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2010
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
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