ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Rispondi
5488 messaggi
-
Pagina 360 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- …
- 366
- Prossimo
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Non era mia intenzione offendere nessuno, ho solamente detto la mia esperienza. A me dispiace che ci sono colleghi che hanno speso tanto per fare ricorsi. Comunque ci sentiamo, buona notte
-
- Affidabile
- Messaggi: 216
- Iscritto il: lun feb 26, 2018 12:48 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Fabiogurus »
non si puo' certo biasimare Ireni per non aver fatto ricorso, e' chiaro che in tutto questo giocano ruoli decisivi la magrezza dello stipendio e della pensione (se domani un politicoi pigliasse 1000 euro al mese non ne vedremmo nemmeno uno ma manco alla bouvette ) il fatto di avere famiglia ,l incertezza del diritto, atteso che oggi un ricorso si perde ,domani si vince a seconda della regione o del giudice e visto che questo non basta anche le SSRR
Che poi il pensionato debba rinunciare a perdere una parte di quello che gli spetta per le spese legali,che peraltro neppure vengono rimborsate o magari rimborsate secondo tabelle che non rispecchiano la realtà ancora e' una cosa che non mi e' chiara
in tutto questo poi si deve sperare che non si debba poi andare in Appello
poi ci sono gli sbagli delle cancellerie con i ritardi ,tanto per dirne una le tempistiche anche delle udienze, non si sa bene come mai vengono rinviate,e cosi capita pure che magari uno ha fatto ricorso tempo addietro dopo aver assistito a tutta una serie di lentezze si becca una sentenza dove e' stato tutto ribaltato grazie al fatto che nel frattempo la legge o l orientamento è stato cambiato
qual era la particolare difficolta' o la speciale abilita' richiesta a fare in modo di evitare tutto questo? nessuna.
sarebbe bastato mettere una penale abbastanza pesante a favore del ricorrente quando il sistema non rispetta i tempi ed escludere da qualsiasi cambio normativo coloro che avessero un ricorso gia' instaurato
personalmente se Ireni ha risolto con una pec, cosa che pure io utilizzo OLTRE ai ricorsi per richiamare l attenzione di varie Autorita' sulla mancanza di questo o quell altro Ente, tanto di cappello
anzi spesso i ricorsi hanno avuto la fine che hanno avuto, esempio il ricorso per il moltiplicatore e ancora piu addietro quello per il premio di congedamento , poi il diritto italiano e' cosi formale che basta dimenticare una richiesta o un documento che l intera causa viene rigettata
ovviamente in tutto questo bisogna ringraziare i politici e tutto l ambaradam giuridico che ha stabilito tutta questa formalita' tanto ne' l uno e ne ' l altro avranno mai il problema di fare ricorso e comunque hanno senz altro fior di soldi per gli avvocati che peraltro conosceranno magari di persona, visto il livello di vita agiato nel quale vivono, e cosi tutto torna
parola mia l unica fortuna di tanti e' che la gente non ama votare persone che non abbiano il sorriso stampato e siano in perenne litigio con il sistema ,beh allora non lamentiamoci se i risultati sono questi
Che poi il pensionato debba rinunciare a perdere una parte di quello che gli spetta per le spese legali,che peraltro neppure vengono rimborsate o magari rimborsate secondo tabelle che non rispecchiano la realtà ancora e' una cosa che non mi e' chiara
in tutto questo poi si deve sperare che non si debba poi andare in Appello
poi ci sono gli sbagli delle cancellerie con i ritardi ,tanto per dirne una le tempistiche anche delle udienze, non si sa bene come mai vengono rinviate,e cosi capita pure che magari uno ha fatto ricorso tempo addietro dopo aver assistito a tutta una serie di lentezze si becca una sentenza dove e' stato tutto ribaltato grazie al fatto che nel frattempo la legge o l orientamento è stato cambiato
qual era la particolare difficolta' o la speciale abilita' richiesta a fare in modo di evitare tutto questo? nessuna.
sarebbe bastato mettere una penale abbastanza pesante a favore del ricorrente quando il sistema non rispetta i tempi ed escludere da qualsiasi cambio normativo coloro che avessero un ricorso gia' instaurato
personalmente se Ireni ha risolto con una pec, cosa che pure io utilizzo OLTRE ai ricorsi per richiamare l attenzione di varie Autorita' sulla mancanza di questo o quell altro Ente, tanto di cappello
anzi spesso i ricorsi hanno avuto la fine che hanno avuto, esempio il ricorso per il moltiplicatore e ancora piu addietro quello per il premio di congedamento , poi il diritto italiano e' cosi formale che basta dimenticare una richiesta o un documento che l intera causa viene rigettata
ovviamente in tutto questo bisogna ringraziare i politici e tutto l ambaradam giuridico che ha stabilito tutta questa formalita' tanto ne' l uno e ne ' l altro avranno mai il problema di fare ricorso e comunque hanno senz altro fior di soldi per gli avvocati che peraltro conosceranno magari di persona, visto il livello di vita agiato nel quale vivono, e cosi tutto torna
parola mia l unica fortuna di tanti e' che la gente non ama votare persone che non abbiano il sorriso stampato e siano in perenne litigio con il sistema ,beh allora non lamentiamoci se i risultati sono questi
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
sarà il caldo...ma qualcuno non comprende il contenuto dei post.


"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Per Tutti,Evitiamo di farne una questione personale.....irenio01 ha scritto: ↑mar lug 26, 2022 9:24 pm Salve a tutti, vi racconto la mia esperienza; arruolato nel 1982 e riformato nel 2012 con il sistema misto. Non ho voluto fare alcun ricorso niente di niente, perché se è una legge dello Stato perché fare ricorso! Negli ultimi anni ho assistito di tutto e di più senza che nessuno abbia visto un quattrino, con sentenze vinte ecc. finalmente l’anno scorso le SSRiunite hanno dato la giusta sentenza e l’INPS doveva provvedere al pagamento in automatico per i pensionati. Sapete cosa ho fatto ho mandato nel mese di giugno il 12, una PEC all’INPS con un modello di richiesta istanza per ricalcolo pernsione in base all’articolo 54. Con grande stupore nel cedolino di agosto ho trovato circa 8.000 euro di arretrati. Si tratterebbe circa 95 euro in più sulla pensione. Aspetto cmq là lettera dell’INPS con la modifica giusta. Vi darò naturalmente notizie.
per questo cavolo di art.54.
Ti volevo chiedere ,come hai potuto prendere il doppio degli arretrati che ha preso il sottoscritto, nonostante mi sia arruolato quasi un anno prima ??
Per Aspera ad Astra!!!!
-
- Affidabile
- Messaggi: 216
- Iscritto il: lun feb 26, 2018 12:48 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Fabiogurus »
fammi indovinare, non ti hanno spedito il foglio dei calcoli?irenio01 ha scritto: ↑mar lug 26, 2022 9:24 pm Salve a tutti, vi racconto la mia esperienza; arruolato nel 1982 e riformato nel 2012 con il sistema misto. Non ho voluto fare alcun ricorso niente di niente, perché se è una legge dello Stato perché fare ricorso! Negli ultimi anni ho assistito di tutto e di più senza che nessuno abbia visto un quattrino, con sentenze vinte ecc. finalmente l’anno scorso le SSRiunite hanno dato la giusta sentenza e l’INPS doveva provvedere al pagamento in automatico per i pensionati. Sapete cosa ho fatto ho mandato nel mese di giugno il 12, una PEC all’INPS con un modello di richiesta istanza per ricalcolo pernsione in base all’articolo 54. Con grande stupore nel cedolino di agosto ho trovato circa 8.000 euro di arretrati. Si tratterebbe circa 95 euro in più sulla pensione. Aspetto cmq là lettera dell’INPS con la modifica giusta. Vi darò naturalmente notizie.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 143
- Iscritto il: lun gen 21, 2013 10:48 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Klaine1964 »
Se hai percepito 8000 € è grazie a quei fessi come il sottoscritto che hanno fatto ricorso. Goditeli
-
- Affidabile
- Messaggi: 216
- Iscritto il: lun feb 26, 2018 12:48 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Fabiogurus »
il semplice fatto che non gli hanno mandato il dettaglio dei calcoli e che non non lo chiede neppure, unitamente alle altalene cui tutti abbiamo assistito ,ti fa capire parecchioSe hai percepito 8000 € è grazie a quei fessi come il sottoscritto che hanno fatto ricorso. Goditeli
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Klaine, non siamo noi i fessi nè il collega è furbo, è il nostro sistema giudiziario e legislativo che fa schifoKlaine1964 ha scritto: ↑lun ago 01, 2022 6:22 pm Se hai percepito 8000 € è grazie a quei fessi come il sottoscritto che hanno fatto ricorso. Goditeli
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
UN APPELLO ai colleghi che hanno ricongiunto periodi assicurativi pregressi, ai sensi dell’art. 2 della l. 29 del 1979, per le attività lavorative antecedenti all’inizio della carriera, in quanto l'INPS cerca di escluderli dal calcolo del 2,44%.
Sentenza interessante.
CdC sez. 1^ d’Appello n. 359 in Rif. alla CdC Lombardia n. 279/2019, Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riformando ormai la sentenza di 1° grado del collega CC.,
- al 31.12.95 un’anzianità di servizio di 16 anni e 5 mesi (comprensiva di 4 anni, 3 mesi e 21 giorni, oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della l. 29 del 1979)
IN FATTO emerge questa problematica contestata e risolta in DIRITTO:
All’udienza del 7 aprile 2022, è stata rilevata la non completezza di alcuni dati del fascicolo di causa con riguardo allo stato di servizio del pensionato, con particolare riferimento al periodo oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della L. 29 del 1973. L’avv. Celli ha chiesto, pertanto, un rinvio per integrare la documentazione.
In data 4 maggio 2022, l’appellato ha provveduto al deposito degli atti concernenti il profilo venuto in evidenza.
Nell’odierna udienza, l’avv. Preden, nel ribadire le domande già formulate, ha rilevato che, in ordine alla posizione assicurativa dell’interessato, sulla base delle ultime acquisizioni, l’applicazione del 2,44%, come individuato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 12 del 2021, dovrebbe riguardare il solo periodo prestato nella qualifica militare, ovvero 8 anni. L’avv. Celli ha insistito nelle conclusioni rassegnate, da ritenersi confermate proprio alla luce delle emergenze documentali oggetto di allegazione.
IN DIRITTO
Preliminarmente, tuttavia, deve essere affrontata la questione posta dall’Istituto nel corso dell’udienza, in conseguenza del deposito, da parte dell’appellato, della documentazione concernente la ricongiunzione di periodi assicurativi pregressi, effettuata dal militare ai sensi dell’art. 2 della l. 29 del 1979, per le attività lavorative antecedenti all’inizio della carriera graduata, risalente al 1988.
Sul punto, deve innanzitutto rilevarsi che l’INPS, nel provvedimento redatto all’atto del pensionamento, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza (modello S.M. 5007), ha incluso detto lasso temporale, pari a 4 anni, 3 mesi e 21 giorni, nel computo degli anni di “servizio utile” ai fini del diritto, pervenendo alla individuazione dell’anzianità complessiva dell’interessato, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 5 mesi, sulla quale sono state applicate le percentuali dello 0,29361%, per 12 anni e 7 mesi, conteggiati sino al 31.12.1992, e dello 0,37550%, per il gli anni successivi (sino al 31.12.1995).
In proposito, occorre rilevare che l’Ente, nella determinazione della misura della pensione da erogare, non ha operato alcuna distinzione in base alla tipologia di prestazione, calcolando l’importo spettante al militare sulla base del “servizio utile”, comprensivo anche delle maggiorazioni (art. 40 d.P.R. 1092 del 1973).
Pertanto, in base a tale criterio, alla data del 31.12.1995, l’anzianità contributiva era già superiore agli otto anni (corrispondenti, invece, al servizio effettivo). OMISSIS.
Nel computo del servizio, l’Istituto ha inoltre tenuto conto delle frazioni temporali oggetto di ricongiunzione, a seguito della riunificazione delle diverse posizioni assicurative del lavoratore nell’ultima cassa di previdenza (per tale aspetto, l’art. 7 della l. 29 del 1979 prevede che “Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa”).
Ciò premesso, deve precisarsi che la descritta situazione contributiva è stata illustrata nell’atto introduttivo di primo grado, senza che sul distinto profilo, nel corso del relativo giudizio, sia stata formulata dall’INPS alcuna contestazione e anzi trovando conferma nella memoria di costituzione, nella quale è stato affermato che l’anzianità maturata al 31.12.1995 era pari a 16 anni, 5 mesi e 12 giorni; d’altro canto, la stessa sentenza gravata si è limitata a riportare il medesimo dato, relativo al servizio maturato dal militare alla data del 31.12.1995, indicandolo in 16 anni, 5 mesi e 12 giorni (con riferimento, pertanto, anche ai periodi in discussione).
Infine, nella decisione è stato stabilito che l’indice di rendimento ex art. 54 debba trovare applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, comprendente, come visto, sia le maggiorazioni di legge, sia gli anni oggetto di ricongiunzione.
Ne consegue che, nell’odierna sede, la domanda formulata dall’INPS, di limitare a otto anni lo spazio temporale su cui procedere al conteggio della percentuale invocata – ovvero il 2,44% - in disparte quanto sopra considerato, appare inammissibile, non avendo costituito specifico motivo di appello. Ciò determina che sia preclusa al Collegio ogni statuizione, in applicazione del fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che di intangibilità del giudicato.
INOLTRE specifica anche:
1) - Sulla base degli approfondimenti motivazionali, sinteticamente riassunti, le menzionate decisioni delle Sezioni Riunite (n. 1/2021 e n. 12/2021) sono giunte, pertanto, all’epilogo che, nel silenzio del legislatore, la regola valevole nei casi di cessazione con oltre 20 anni - come quello in esame - debba essere rinvenuta prendendo quale elemento di calcolo, rispetto alla misura unitaria del 44%, contemplata dall’art. 54, il limite previsto dalla Legge Dini per il passaggio al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno di servizio alla data predetta (… Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno).
2) - Fatte queste premesse di carattere generale, nella fattispecie in esame, l’appellato ha maturato un’anzianità complessiva superiore a 20 anni, mentre, alla data del 31.12.1995, ha raggiunto un monte contributivo, come sopra riportato, di 16 anni e 5 mesi, con la conseguenza che ha diritto di accedere al sistema di calcolo misto, di cui all’art. 1, comma 12, L. 335/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44%, come alfine individuata - con ragionevole arrotondamento - dalle stesse Sezioni Riunite, per ciascuno degli anni compresi nella quota retributiva, già oggetto di riconoscimento con la decisione impugnata.
Sentenza interessante.
CdC sez. 1^ d’Appello n. 359 in Rif. alla CdC Lombardia n. 279/2019, Accoglie parzialmente l’appello dell’INPS e riformando ormai la sentenza di 1° grado del collega CC.,
- al 31.12.95 un’anzianità di servizio di 16 anni e 5 mesi (comprensiva di 4 anni, 3 mesi e 21 giorni, oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della l. 29 del 1979)
IN FATTO emerge questa problematica contestata e risolta in DIRITTO:
All’udienza del 7 aprile 2022, è stata rilevata la non completezza di alcuni dati del fascicolo di causa con riguardo allo stato di servizio del pensionato, con particolare riferimento al periodo oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della L. 29 del 1973. L’avv. Celli ha chiesto, pertanto, un rinvio per integrare la documentazione.
In data 4 maggio 2022, l’appellato ha provveduto al deposito degli atti concernenti il profilo venuto in evidenza.
Nell’odierna udienza, l’avv. Preden, nel ribadire le domande già formulate, ha rilevato che, in ordine alla posizione assicurativa dell’interessato, sulla base delle ultime acquisizioni, l’applicazione del 2,44%, come individuato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 12 del 2021, dovrebbe riguardare il solo periodo prestato nella qualifica militare, ovvero 8 anni. L’avv. Celli ha insistito nelle conclusioni rassegnate, da ritenersi confermate proprio alla luce delle emergenze documentali oggetto di allegazione.
IN DIRITTO
Preliminarmente, tuttavia, deve essere affrontata la questione posta dall’Istituto nel corso dell’udienza, in conseguenza del deposito, da parte dell’appellato, della documentazione concernente la ricongiunzione di periodi assicurativi pregressi, effettuata dal militare ai sensi dell’art. 2 della l. 29 del 1979, per le attività lavorative antecedenti all’inizio della carriera graduata, risalente al 1988.
Sul punto, deve innanzitutto rilevarsi che l’INPS, nel provvedimento redatto all’atto del pensionamento, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza (modello S.M. 5007), ha incluso detto lasso temporale, pari a 4 anni, 3 mesi e 21 giorni, nel computo degli anni di “servizio utile” ai fini del diritto, pervenendo alla individuazione dell’anzianità complessiva dell’interessato, alla data del 31.12.1995, di 16 anni e 5 mesi, sulla quale sono state applicate le percentuali dello 0,29361%, per 12 anni e 7 mesi, conteggiati sino al 31.12.1992, e dello 0,37550%, per il gli anni successivi (sino al 31.12.1995).
In proposito, occorre rilevare che l’Ente, nella determinazione della misura della pensione da erogare, non ha operato alcuna distinzione in base alla tipologia di prestazione, calcolando l’importo spettante al militare sulla base del “servizio utile”, comprensivo anche delle maggiorazioni (art. 40 d.P.R. 1092 del 1973).
Pertanto, in base a tale criterio, alla data del 31.12.1995, l’anzianità contributiva era già superiore agli otto anni (corrispondenti, invece, al servizio effettivo). OMISSIS.
Nel computo del servizio, l’Istituto ha inoltre tenuto conto delle frazioni temporali oggetto di ricongiunzione, a seguito della riunificazione delle diverse posizioni assicurative del lavoratore nell’ultima cassa di previdenza (per tale aspetto, l’art. 7 della l. 29 del 1979 prevede che “Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa”).
Ciò premesso, deve precisarsi che la descritta situazione contributiva è stata illustrata nell’atto introduttivo di primo grado, senza che sul distinto profilo, nel corso del relativo giudizio, sia stata formulata dall’INPS alcuna contestazione e anzi trovando conferma nella memoria di costituzione, nella quale è stato affermato che l’anzianità maturata al 31.12.1995 era pari a 16 anni, 5 mesi e 12 giorni; d’altro canto, la stessa sentenza gravata si è limitata a riportare il medesimo dato, relativo al servizio maturato dal militare alla data del 31.12.1995, indicandolo in 16 anni, 5 mesi e 12 giorni (con riferimento, pertanto, anche ai periodi in discussione).
Infine, nella decisione è stato stabilito che l’indice di rendimento ex art. 54 debba trovare applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, comprendente, come visto, sia le maggiorazioni di legge, sia gli anni oggetto di ricongiunzione.
Ne consegue che, nell’odierna sede, la domanda formulata dall’INPS, di limitare a otto anni lo spazio temporale su cui procedere al conteggio della percentuale invocata – ovvero il 2,44% - in disparte quanto sopra considerato, appare inammissibile, non avendo costituito specifico motivo di appello. Ciò determina che sia preclusa al Collegio ogni statuizione, in applicazione del fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che di intangibilità del giudicato.
INOLTRE specifica anche:
1) - Sulla base degli approfondimenti motivazionali, sinteticamente riassunti, le menzionate decisioni delle Sezioni Riunite (n. 1/2021 e n. 12/2021) sono giunte, pertanto, all’epilogo che, nel silenzio del legislatore, la regola valevole nei casi di cessazione con oltre 20 anni - come quello in esame - debba essere rinvenuta prendendo quale elemento di calcolo, rispetto alla misura unitaria del 44%, contemplata dall’art. 54, il limite previsto dalla Legge Dini per il passaggio al sistema misto, pari a 18 anni meno un giorno di servizio alla data predetta (… Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno).
2) - Fatte queste premesse di carattere generale, nella fattispecie in esame, l’appellato ha maturato un’anzianità complessiva superiore a 20 anni, mentre, alla data del 31.12.1995, ha raggiunto un monte contributivo, come sopra riportato, di 16 anni e 5 mesi, con la conseguenza che ha diritto di accedere al sistema di calcolo misto, di cui all’art. 1, comma 12, L. 335/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44%, come alfine individuata - con ragionevole arrotondamento - dalle stesse Sezioni Riunite, per ciascuno degli anni compresi nella quota retributiva, già oggetto di riconoscimento con la decisione impugnata.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
-
- Affidabile
- Messaggi: 216
- Iscritto il: lun feb 26, 2018 12:48 am
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Fabiogurus »
il senso del mio post era quelloariete17 ha scritto: ↑mar ago 02, 2022 10:38 amKlaine, non siamo noi i fessi nè il collega è furbo, è il nostro sistema giudiziario e legislativo che fa schifoKlaine1964 ha scritto: ↑lun ago 01, 2022 6:22 pm Se hai percepito 8000 € è grazie a quei fessi come il sottoscritto che hanno fatto ricorso. Goditeli
solo che io conosco un po' meglio certe dinamiche e ho spiegato alcune cose
e sarebbe inutile scendere nei particolari
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC sez. 2^ d’Appello n. 404 >> per l’esecuzione della sentenza della CdC Sez. 2^ d’appello n. 241/2021 >> in Rif. alla CdC Liguria n. 168/2019, riguardante un collega CC. arruolato il 26/04/1983 e cessato per anzianità il 01/03/2018, con una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, pari ad anni 17, mesi 3 e giorni 14, comprese le maggiorazioni.
- con la sentenza di 1° grado aveva ottenuto il 44% pieno di cui all’art. 54;
- con la sentenza di 2° grado è subentrato il coefficiente di rendimento pari al 2,44% così come stabilito dalle SS.RR. con la sentenza n. 1/2021/QM;
A seguito del ribasso della %, l’Inps ha nuovamente rifatto il ricalcolo.
Infatti, col provvedimento del 17 febbraio 2020 del calcolo al 44%, si era passato nella misura annuale di euro 29.878,08; con il successivo provvedimento del 7 febbraio 2022 l’importo è stato ricalcolato nella minore somma di euro 29.190,92 per dare esecuzione alla sentenza di appello n. 241/2021.
Pertanto, l’Istituto previdenziale dichiara che ne è scaturito un indebito pari ad un importo lordo di euro 3.005,23 e netto di euro 2.376,45, di cui si è disposto il recupero a mezzo di una trattenuta di euro 176,61 nel rateo di maggio 2022, e di 9 trattenute di euro 244,43 a partire dal mese di giugno 2022.
N.B.: abbiamo pertanto al netto,
- 1 rata da €. 176,61;
- 9 rate da 244,43 = €. 2.199,87;
- 176,61 + 2.199,87 = Tot. €. 2.376,48
- con la sentenza di 1° grado aveva ottenuto il 44% pieno di cui all’art. 54;
- con la sentenza di 2° grado è subentrato il coefficiente di rendimento pari al 2,44% così come stabilito dalle SS.RR. con la sentenza n. 1/2021/QM;
A seguito del ribasso della %, l’Inps ha nuovamente rifatto il ricalcolo.
Infatti, col provvedimento del 17 febbraio 2020 del calcolo al 44%, si era passato nella misura annuale di euro 29.878,08; con il successivo provvedimento del 7 febbraio 2022 l’importo è stato ricalcolato nella minore somma di euro 29.190,92 per dare esecuzione alla sentenza di appello n. 241/2021.
Pertanto, l’Istituto previdenziale dichiara che ne è scaturito un indebito pari ad un importo lordo di euro 3.005,23 e netto di euro 2.376,45, di cui si è disposto il recupero a mezzo di una trattenuta di euro 176,61 nel rateo di maggio 2022, e di 9 trattenute di euro 244,43 a partire dal mese di giugno 2022.
N.B.: abbiamo pertanto al netto,
- 1 rata da €. 176,61;
- 9 rate da 244,43 = €. 2.199,87;
- 176,61 + 2.199,87 = Tot. €. 2.376,48
-
- Sostenitore
- Messaggi: 282
- Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da domenico69 »
Ma la differenza tra il lordo ed il netto, con una pal di 29 e rotti mila, non è un po' pochina?panorama ha scritto: ↑dom nov 06, 2022 1:40 pm Pertanto, l’Istituto previdenziale dichiara che ne è scaturito un indebito pari ad un importo lordo di euro 3.005,23 e netto di euro 2.376,45, di cui si è disposto il recupero a mezzo di una trattenuta di euro 176,61 nel rateo di maggio 2022, e di 9 trattenute di euro 244,43 a partire dal mese di giugno 2022.
N.B.: abbiamo pertanto al netto,
- 1 rata da €. 176,61;
- 9 rate da 244,43 = €. 2.199,87;
- 176,61 + 2.199,87 = Tot. €. 2.376,48
Solo il 21% circa di tassazione!
Se non erro la tassazione quando corrispondono è più alta.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sono contento nel leggere ancora oggi tante sentenze di Appello che, molti colleghi chiamati in causa da parte dell’INPS in quanto in 1° grado avevano ottenuto il cd. 44%, non si sono costituiti nonostante le regolari notifiche da parte dell’INPS, come ormai risaputo da molto tempo, il Giudice d’Appello provvede ugualmente a definire la sentenza ed adeguare il coefficiente pensionistico del 2,44% annuo e modificando la % stabilita dalla CdC regionale.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao Antonino,
i più fortunati sono stati i colleghi che hanno vinto in appello, vedendosi riconosciuto il coefficiente 2,93% prima della sentenza delle SS.RR.
i più fortunati sono stati i colleghi che hanno vinto in appello, vedendosi riconosciuto il coefficiente 2,93% prima della sentenza delle SS.RR.
Rispondi
5488 messaggi
-
Pagina 360 di 366
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- …
- 366
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE