Buongiorno,
Premetto che dal 01/05/2023 verrò collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.
Premesso quanto sopra, gradirei sapere dagli esperti del forum quanti giorni di permesso legge 937/77 maturerò alla data 30.04.2023.
Ringrazio.
Permesso legge 937/77
- domenico.c
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Re: Permesso legge 937/77
Messaggio da domenico.c »
ciao, dal sito del''ARAN ( in pratica mautri 4/12)
10.4 Quali sono le modalità di fruizione delle 4 giornate di
festività soppresse?
In via generale, nel corso dell’anno solare, il dipendente ha diritto a fruire, in
aggiunta ai giorni di ferie, anche di ulteriori quattro giornate di riposo, da
utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977 e
dall’ art. 18 CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall’art. 46, comma 2,
CCNL del 16 febbraio 1999. Per quanto riguarda, invece, la fruizione delle
stesse nell’anno di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, la relativa
quantificazione viene determinata in dodicesimi.
Considerata, poi, l’assimilazione alle ferie, le stesse devono essere
proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di
lavoro per i quali è espressamente sancita la regola della mancata maturazione
delle ferie: aspettativa per motivi familiari; congedi per la formazione e per
eventi particolari di cui alla legge n.53/2000; congedi parentali di cui all’art. 32
del D.Lgs. n. 151/2001 (tranne che per i trenta giorni retribuiti per intero);
ecc. Inoltre le quattro giornate in questione, analogamente alle ferie, maturano
anche nelle ipotesi di malattia e congedo di maternità ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 151/2001.
10.4 Quali sono le modalità di fruizione delle 4 giornate di
festività soppresse?
In via generale, nel corso dell’anno solare, il dipendente ha diritto a fruire, in
aggiunta ai giorni di ferie, anche di ulteriori quattro giornate di riposo, da
utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977 e
dall’ art. 18 CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall’art. 46, comma 2,
CCNL del 16 febbraio 1999. Per quanto riguarda, invece, la fruizione delle
stesse nell’anno di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, la relativa
quantificazione viene determinata in dodicesimi.
Considerata, poi, l’assimilazione alle ferie, le stesse devono essere
proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di
lavoro per i quali è espressamente sancita la regola della mancata maturazione
delle ferie: aspettativa per motivi familiari; congedi per la formazione e per
eventi particolari di cui alla legge n.53/2000; congedi parentali di cui all’art. 32
del D.Lgs. n. 151/2001 (tranne che per i trenta giorni retribuiti per intero);
ecc. Inoltre le quattro giornate in questione, analogamente alle ferie, maturano
anche nelle ipotesi di malattia e congedo di maternità ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 151/2001.
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Re: Permesso legge 937/77
Messaggio da giuseppe podda »
Grazie, se ho capito bene mi spetterebbe (uso il condizionale) un solo giono di 937/77.
Buona serata.
Buona serata.
- domenico.c
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