Ciao POL68,
voci di corridoio ne girano parecchie, però allo stato attuale non vi è nulla di concreto.
Quintuplicatore pensione vecchiaia
Re: Quintuplicatore pensione vecchiaia
Messaggio da Enzo1 »
Non me ne vogliate ma da quelli che sono i miei ricordi in merito.....
il moltiplicatore fu dato in sostituzione dell'Ausiliaria per le Polizie ad ordinamento civile .
Poichè al 31-12-2024 termina la possibilità per i militari
del benefit dell'ausiliaria, altrettanto dovrebbe terminare
quello del moltiplicatore.
il moltiplicatore fu dato in sostituzione dell'Ausiliaria per le Polizie ad ordinamento civile .
Poichè al 31-12-2024 termina la possibilità per i militari
del benefit dell'ausiliaria, altrettanto dovrebbe terminare
quello del moltiplicatore.
- domenico.c
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- Iscritto il: sab gen 22, 2022 2:29 pm
Re: Quintuplicatore pensione vecchiaia
Messaggio da domenico.c »
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento
dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro
della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria
degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e
che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i
limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale
il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in
aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista
dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1
devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e
hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire
dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di
domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene
collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino all'anno ((2033)), il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non
meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in
tale posizione e' di 5 anni.
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento
dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro
della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria
degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e
che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i
limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale
il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in
aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista
dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1
devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e
hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire
dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di
domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene
collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino all'anno ((2033)), il collocamento in ausiliaria puo'
avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non
meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in
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