Seguito mio post del 24 maggio u.s. (Complimenti al collega). Con l'INPS bisogna sempre combattere
il Tar Lazio accoglie il ricorso del collega della GdF circa la riliquidazione del TFS in quanto il Comando aveva comunque comunicato all'INPS nel 2018 e il 27/01/2020, quanto segue:
....... “sono state versate a codesto Ente le ritenute contributive per Opera di Previdenza sul trattamento economico di quiescenza operate, nel corso del suddetto lasso temporale, nella misura del 2,50% e del 7,10% a carico rispettivamente dell’interessato e dell’Amministrazione”.
Il Tar precisa:
1) - Assume rilievo, inoltre, la circostanza che -all’atto dell’adozione del provvedimento di reiezione del 10 febbraio 2020, impugnato con l’odierno ricorso-, l’Istituto resistente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute contributive prescritte per legge, che risultano certificate, come anzidetto, dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente ed ulteriormente comprovate, sia pure parzialmente, dal contenuto delle buste paga prodotte in giudizio.
2) - Difatti, il provvedimento gravato è motivato esclusivamente in relazione all’impossibilità di “dar seguito alla lavorazione dei mod. PL2 inviati da codesta Amministrazione, in quanto il periodo svolto in qualità di richiamato senza oneri non è utile ai fini dell’indennità di buonuscita”.
3) - Il ricorso è pertanto fondato nei termini anzidetti con conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di procedere in favore del ricorrente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita in base ai parametri fissati dall’art. 4 del d.P.R. 1032/1973.
N.B.: Come sempre, vi invito a leggere direttamente dall'allegato.
CC. Collocamento in ausiliaria
Re: CC. Collocamento in ausiliaria
Tar Lazio su 4 CC. col grado di “Luogotenente carica Speciale” con sistema pensionistico interamente retributivo, collocati in Ausiliaria, chiedono:
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;
Si cita:
1) - messaggio INPS Hermes.24/01/2018.0000341
2) - art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
3) - DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870
4) - Legge n° 335/95
5) - D.lgs n° 165/1997
6) - D.lgs n° 95/2017 art. 14, art. 45
7) - art 54 DPR 1092/1973
- art. 1864 del suddetto d.lgs.
9) - art. 1870 d.lgs. n. 66/2010
10) - art. 1871 d.lgs. n. 66/2010
11) - Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021
Il TAR dichiara:
- Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.
N.B.: Come al solito vi rimando alla lettura completa dell'allegato.
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;
Si cita:
1) - messaggio INPS Hermes.24/01/2018.0000341
2) - art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
3) - DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870
4) - Legge n° 335/95
5) - D.lgs n° 165/1997
6) - D.lgs n° 95/2017 art. 14, art. 45
7) - art 54 DPR 1092/1973

9) - art. 1870 d.lgs. n. 66/2010
10) - art. 1871 d.lgs. n. 66/2010
11) - Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021
Il TAR dichiara:
- Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.
N.B.: Come al solito vi rimando alla lettura completa dell'allegato.
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