Malattia e ferie
Malattia e ferie
Messaggio da Dinocioffi72 »
Buongiorno sono brigadiere dei carabinieri, la mia domanda è questa ,sono in aspettativa per malattia da circa 1 anno nel momento in cui rientro in servizio le ferie nell anno .in cui ho preso l aspettativa per malattia ho maturato lo stesso i congedi ordinari ? Grazie per l aiuto
Re: Malattia e ferie
Ciao Dino,
non essendo Sostenitore riporto uno stralcio del Compendio delle licenze.
Nell’anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Nell’anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, con esclusione dei periodi di: aspettativa per motivi privati; sospensione dall’impiego o dal servizio; aspettativa per ricongiungimento familiare all’estero; aspettativa per congedo per la formazione; aspettativa per contratti o assegni di ricerca; licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000); aspettativa per assenze indebitamente fruite, qualora la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010). Pur essendo utili ai fini del suddetto computo, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di: aspettativa per mandato elettorale; aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale; licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie; licenza straordinaria per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001); aspettativa per assenze indebitamente fruite (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010).
Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece, riducibile in ragione di assenza per infermità. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall’interessato. Vige il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione della stessa (per le deroghe a tale principio consultare la circolare citata nei riferimenti normativi/applicativi).
non essendo Sostenitore riporto uno stralcio del Compendio delle licenze.
Nell’anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Nell’anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, con esclusione dei periodi di: aspettativa per motivi privati; sospensione dall’impiego o dal servizio; aspettativa per ricongiungimento familiare all’estero; aspettativa per congedo per la formazione; aspettativa per contratti o assegni di ricerca; licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000); aspettativa per assenze indebitamente fruite, qualora la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010). Pur essendo utili ai fini del suddetto computo, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di: aspettativa per mandato elettorale; aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale; licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie; licenza straordinaria per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001); aspettativa per assenze indebitamente fruite (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010).
Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece, riducibile in ragione di assenza per infermità. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall’interessato. Vige il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione della stessa (per le deroghe a tale principio consultare la circolare citata nei riferimenti normativi/applicativi).
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