info sulla prescrizione al diritto a pensione:
- il diritto a pensione, a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 1092/1973, è imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione i singoli ratei allorché maturati prima del quinquennio antecedente l’atto interruttivo della stessa.
Prescrizione al diritto a pensione
Re: Prescrizione al diritto a pensione
CdC Sez. 3^ d'Appello n. 317
Interessante,
- il ricorso volto ad ottenere, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 1092/1973, il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria, previo riconoscimento delle maggiorazioni relative ai periodi prestati con percezione delle indennità di super campagna, sommergibili e imbarco.
- viene invocata la riforma della sentenza impugnata applicando a favore dell’appellante l'art. 52, commi 1 e 3, del DPR 1092/73, e quindi dichiarando il diritto del predetto alla pensione normale, non certamente alla liquidazione "una tantum".
- servizio militare effettivo prestato presso la Marina militare dall’1.10.1981 al 29.09.2002, per un periodo complessivo, valutato dal Ministero della Difesa, di anni 20 mesi 11 e giorni 28.
- aveva chiesto, solo ed esclusivamente, il diritto alla pensione normale con la ricostruzione del servizio prestato, sia quello ordinario (utile), pari a 20 anni 11 mesi e 28 giorni, che quello speciale (missioni), prestato per 4 anni e 3 mesi nei periodi di imbarco, sommergibile, super campagna e quant'altro ricavabile dal foglio matricolare allegato al ricorso, per un servizio complessivo di 25 anni e tre mesi.
Il Giudice d’Appello dichiara:
- Per quanto precede, il Collegio accoglie l’appello ed annulla l’impugnata sentenza con riferimento all’omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.P.R. 1092/1973.
P. Q. M.
- la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, dichiarata la contumacia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ACCOGLIE l’appello e annulla la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, si pronunzi nuovamente sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.
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sent 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Patrizia FERRARI Consigliere
Maria Rita MICCI Consigliere
Antonio DI STAZIO Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 56561 del registro di segreteria, proposto da:
xxx, c.f. xxx, nato a xxx (xxx) il xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gigante (pec: gigante.vincenzo@oravta.legalmail.it) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in atti;
- appellante -
Contro
I.N.P.S. — Direzione Generale Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@ postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@ postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@ postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@ postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
nonché contro
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Roma alla Via Flavia n. 6, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- appellati -
per l’annullamento o la riforma
della sentenza n. 701/2019 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia;
Visto l’atto d’appello;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2022, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio, uditi l’avv. Alessandro Gigante per delega dell’avv. Vincenzo Gigante per l’appellante, l’avv. Sebastiano Caruso per I.N.P.S. e il dott. Manuel Rizzo per il Ministero della Difesa, la causa è passata in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 701/2019, depositata in data 29 novembre 2019, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, ritenuta non rilevante e manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento del DPR 1092/73, art. 52, in relazione agli artt. 3, 10, 97, 111 e 117 della Costituzione nonché in relazione all’art. 1, comma 1, protocollo addizionale CEDU, rigettava il ricorso del sig. xxx volto ad ottenere, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 1092/1973, il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria, previo riconoscimento delle maggiorazioni relative ai periodi prestati con percezione delle indennità di super campagna, sommergibili e imbarco.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. xxx deducendo plurimi motivi.
Con il primo motivo l’appellante adduce “Errata decisione per mancata applicazione dell'art. 112 cpc in relazione alla richiesta di applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 52 dpr 1092/73”.
Precisa al riguardo il xxx di non avere mai chiesto, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'applicazione dell'art. 52 comma 5 del DPR n. 1092/73, che prevede la liquidazione di una indennità una tantum in favore dei militari che cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto alla pensione, bensì ed unicamente il riconoscimento del diritto al trattamento normale di pensione, in applicazione dei commi l e 3 dello stesso decreto, diritto asseritamente maturato in considerazione del servizio militare effettivo prestato presso la Marina militare dall’1.10.1981 al 29.09.2002, per un periodo complessivo, valutato dal Ministero della Difesa, di anni 20 mesi 11 e giorni 28.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza impugnata viola il disposto di cui all’art. 112 c.p.c., secondo cui “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Precisa ancora che il giudice di appello non può non tenere conto del comportamento posto in essere dai resistenti nell'ambito del giudizio di primo grado, ossia la mancata costituzione del Ministero della Difesa e l’estrema genericità della memoria "di rito" depositata in tale giudizio dall’Inps. Conseguentemente, viene invocata la riforma della sentenza impugnata applicando a favore dell’appellante l'art. 52, commi 1 e 3, del DPR 1092/73, e quindi dichiarando il diritto del predetto alla pensione normale, non certamente alla liquidazione "una tantum".
Con il secondo motivo si adduce “Errata decisione per mancata applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione alla determinazione della pensione tra valutazione del servizio effettivo e del servizio utile”, contestando la parte della sentenza in cui "il ricorrente si duole che la suddetta posizione assicurativa, rappresentata dalla liquidazione di una indennità una tantum è stata costituita tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non anche delle maggiorazioni per il periodo di missioni speciali".
Secondo parte appellante, il giudice di primo grado non ha ben compreso quale fosse la causa petendi ed il petitum avanzato nel ricorso, errando nella sua decisione poiché il sig. xxx aveva chiesto, solo ed esclusivamente, il diritto alla pensione normale con la ricostruzione del servizio prestato, sia quello ordinario (utile), pari a 20 anni l l mesi e 28 giorni, che quello speciale (missioni), prestato per quattro anni e tre mesi nei periodi di imbarco, sommergibile, super campagna e quant'altro ricavabile dal foglio matricolare allegato al ricorso, per un servizio complessivo di 25 anni e tre mesi.
L’appellante conclude con la richiesta di: “a) Riformare totalmente la sentenza 701/2019, emessa dall'Ecc.ma Corte dei Conti per la Puglia Sede di Bari, nella persona del Consigliere Istruttore dott. V. Raeli, depositata in cancelleria il 29.11.2019, e successivamente comunicata a mezzo pec il 17.01.2020, e per l'effetto dichiarare che il sig. xxx, già Capitano di Fregata, cessato dal servizio permanente a domanda, ha diritto a vedersi riconoscere il trattamento della pensione normale avendo compiuto oltre 20 anni di servizio effettivo, con l'applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 52 dpr 1092/73; b) Riformare totalmente la sentenza n. 701/2019 impugnata, emessa dalla Corte dei Conti per la Puglia — Sede di Bari ed accertare e dichiarare che allorquando il ricorrente deciderà di andare in pensione, allo stesso dovrà essere riconosciuto il trattamento normale di pensione, con il computo del servizio effettivo e di quello utile — e non certamente la liquidazione una tantum; c) Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado. Si danno per riportati tutti i documenti riportati in narrativa, con riserva di ulteriore produzione, successiva alla costituzione dei resistenti.”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che contesta in toto le prospettazioni dell’appellante. Adduce che l’Ufficiale della Marina Militare xxx è cessato dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità e, pertanto, è stata costituita da parte dell'Amministrazione della Difesa la posizione assicurativa per il servizio prestato dal medesimo, prendendo in considerazione, come stabilito dalla normativa vigente, solo il servizio "effettivo" e non anche quello "utile”, comprensivo delle maggiorazioni di servizio.
Precisa che la normativa riguardante la costituzione della posizione assicurativa, così come la ricongiunzione dei servizi, i riscatti, il premio di congedamento (cfr. L. 322/1958, L. 447/1964, L. 191/1975 e L. 29/1979) fa riferimento al "servizio prestato", che risulti effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quali il terzo del volo o della navigazione, il quinto dell'impiego operativo o del servizio prestato con percezione dell’indennità d’istituto, le campagne di guerra, il servizio di confine.
Aggiunge che il Ministero ha fatto puntuale applicazione delle circolari n. 76/1960 e n. 21/1981 (quest’ultima riferita alla L. 29/1979) adottate dal Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenenti istruzioni in merito all’esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa di tutti gli aumenti di favore previsti dal legislatore sulle pensioni statali.
Richiama il disposto di cui all’art. 124 D.P.R. 1092/1973 ove si prevede che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS è relativo soltanto al "periodo di servizio prestato", correlando tale diritto alla mancata maturazione dei requisiti per la pensione.
Precisa, altresì, che gli aumenti di servizio, sebbene rilevanti ai fini della misura della pensione e dell’indennità una tantum, non si possono trasferire presso l’assicurazione generale obbligatoria e non possono produrre alcun effetto sul periodo da prendere a base per la costituzione della posizione assicurativa (artt. 44 e 54 cit. D.P.R.). D’altronde, il computo degli aumenti di servizio comporterebbe una doppia valutazione della stessa situazione, che sarebbe rilevante per determinare l’ammontare dell’indennità una tantum e nello stesso tempo influente per far sorgere il diritto a pensione.
Secondo il Ministero della Difesa, non potrebbe ravvisarsi alcuna razionale giustificazione nel creare un’ulteriore disparità di trattamento tra i militari in servizio permanente o continuativo ed i militari volontari in ferma, nei confronti dei quali, ai sensi dell’art. 128 D.P.R. 1092/1973 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 1861, comma 2°, D.lgs. 66/2010, con cui è stato introdotto “Il Codice dell’Ordinamento Militare”), viene valorizzato ai fini della costituzione della posizione assicurativa il solo “effettivo periodo di servizio prestato”.
Sotto diverso profilo, l’appellato Ministero osserva che, ove si accogliesse la tesi di parte appellante, resterebbe priva di giustificazione e risulterebbe concretamente inapplicabile la disposizione di cui al successivo comma 2° dell’art. 124 D.P.R. 1092/1973, la quale prevede che l'importo complessivo delle quote di contributi da versare all'INPS venga portato in detrazione dall'indennità una tantum spettante agli interessati e che, solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l'onere differenziale faccia carico allo Stato.
Osserva altresì che l'indennità una tantum è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, mentre la posizione assicurativa presso l'INPS viene costituita tenendo conto di un'aliquota che comprende la quota di contributi sia a carico del datore di lavoro che del dipendente, per una percentuale totale di circa il 33%, da computare sulle paghe o stipendi percepiti durante l'arco temporale dell'attività lavorativa.
Pertanto, qualora, per i militari in servizio permanente anche la posizione assicurativa dovesse essere costituita sulla base del servizio utile, non potrebbe mai realizzarsi l'eventualità delineata dall'art. 124, comma 2, del D.P.R. 1092/1973, ovvero che l'importo dei contributi da versare all'INPS risulti inferiore all'indennità una tantum. Viceversa, solo presupponendo che la posizione assicurativa vada calcolata sulla base del servizio effettivamente prestato (come prevede il più volte citato art. 124, comma 1), può accadere che l'importo dei contributi da versare all'INPS sia inferiore all'indennità una tantum, pur essendo tale indennità calcolata sulla base di un'aliquota nettamente inferiore (12,5%).
Pertanto, considerando che le maggiorazioni del servizio ai fini pensionistici, connesse all'espletamento di specifici compiti operativi, sono a carico dell'Erario quale riconoscimento del legislatore per una categoria di personale soggetto a particolari disagi, si comprende -secondo la prospettazione del Ministero - come la decisione di rinunciare ad appartenere all'organizzazione militare giustifichi il venir meno di detto trattamento di favore. Il beneficio trova, quindi, una sua coerenza con la maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP) e non anche dal polo previdenziale privato (INPS).
Il Ministero richiama poi il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 8/2011/QM, secondo cui l’espressione “servizio prestato” va intesa come “servizio effettivamente prestato” e non come servizio utile, confermato successivamente sia dalle stesse Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n. 11/2011/QM) sia dalle Sezioni di appello.
Il Ministero conclude chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio anche l’I.N.P.S., che in memoria precisa che il trattamento una tantum di cui si discute è stato liquidato dal Ministero datoriale nel 2002, ossia in epoca anteriore al passaggio all’INPS delle competenze di liquidazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche.
Precisa inoltre che l’Istituto, in quanto ordinatore secondario di spesa, ha una posizione d sostanziale terzietà rispetto ad ogni variazione e modifica del decreto di liquidazione originario di pertinenza dell’Amministrazione datoriale. Precisa, altresì, che nel caso di specie è stata ritenuta la legittimazione passiva in capo all’INPS che è Ente erogatore di prestazioni pensionistiche, mai richieste.
L’Istituto conclude chiedendo l’integrale rigetto dell’appello, con ogni conseguenza di legge.
Non si è costituito nel presente giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonostante la regolare evocazione in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2022, i difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
La causa passa in decisione.
DIRITTO
Va, in rito, dichiarata la contumacia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che non si è costituito nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio. Risulta in atti che l’atto di appello ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al Ministero dal difensore dell’appellante, rispettivamente, in data 20.05.2020 e 21.12.2020. Risultano, altresì, validamente notificate al predetto Ministero, a mezzo pec, da parte della Segreteria, gli avvisi di rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione.
Nel merito, l’appello è fondato.
Il sig. xxx, con il ricorso del 27.11.2017, ha chiesto alla sezione territoriale per la Puglia, previo annullamento del decreto nr. 207 emesso dal Ministero della Difesa in data 23.02.2012, di dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere la pensione normale in applicazione dell'art. 52, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, avendo svolto servizio militare effettivo e continuativo, presso la Marina militare, per complessivi anni 20, mesi 11 e giorni 28, come attestato dallo stato matricolare versato in atti. Ha altresì chiesto che gli fossero riconosciuti, ai fini pensionistici, gli “incrementi e maggiorazioni dovute per le missioni operative, periodo di imbarco, su sommergibile e partecipazioni alle super campagne”, per un periodo ulteriore di anni 4 e mesi tre.
In merito a tale domanda il giudice di primo grado si è così espresso: “Il ricorso non è fondato. L’art. 52, comma 5, del d.p.r. n. 1092/1973, richiamato nei motivi di ricorso, prevede la liquidazione di una indennità una tantum ai militari che cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione, come nel caso di specie.”.
Ha poi trattato la differenza tra servizio effettivo e servizio utile sancita dall’art. 40 del d.p.r. e negato la sussistenza del diritto del ricorrente alle maggiorazioni per le “missioni operative, periodo di imbarco, su sommergibile e partecipazioni alle super campagne”.
Emerge ictu oculi, come evidenziato nei motivi di appello, la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c..
Per quanto precede, il Collegio accoglie l’appello ed annulla l’impugnata sentenza con riferimento all’omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.P.R. 1092/1973.
Poiché l’accertamento in concreto delle circostanze oggettive per l’applicazione della predetta disciplina rappresenta questione di fatto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., non conoscibile dal giudice d’appello, il Collegio dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado perché proceda, in diversa composizione monocratica, ad un nuovo giudizio nel merito delle questioni controverse non coperte dal giudicato ed alla definizione complessiva delle spese del giudizio, anche nel grado d’appello.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, dichiarata la contumacia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ACCOGLIE l’appello e annulla la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, si pronunzi nuovamente sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2022.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Di Stazio Giuseppina Maio
f.to digitalmente f.to digitalmente
Depositato in Segreteria il 15/09/2022
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti
IL PRESIDENTE
Giuseppina Maio
f.to digitalmente
Depositato in Segreteria 15/09/2022
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 15/09/2022
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
N.B.: purtroppo il sito non mi fa allegare il PDF nè il formato Word
Interessante,
- il ricorso volto ad ottenere, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 1092/1973, il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria, previo riconoscimento delle maggiorazioni relative ai periodi prestati con percezione delle indennità di super campagna, sommergibili e imbarco.
- viene invocata la riforma della sentenza impugnata applicando a favore dell’appellante l'art. 52, commi 1 e 3, del DPR 1092/73, e quindi dichiarando il diritto del predetto alla pensione normale, non certamente alla liquidazione "una tantum".
- servizio militare effettivo prestato presso la Marina militare dall’1.10.1981 al 29.09.2002, per un periodo complessivo, valutato dal Ministero della Difesa, di anni 20 mesi 11 e giorni 28.
- aveva chiesto, solo ed esclusivamente, il diritto alla pensione normale con la ricostruzione del servizio prestato, sia quello ordinario (utile), pari a 20 anni 11 mesi e 28 giorni, che quello speciale (missioni), prestato per 4 anni e 3 mesi nei periodi di imbarco, sommergibile, super campagna e quant'altro ricavabile dal foglio matricolare allegato al ricorso, per un servizio complessivo di 25 anni e tre mesi.
Il Giudice d’Appello dichiara:
- Per quanto precede, il Collegio accoglie l’appello ed annulla l’impugnata sentenza con riferimento all’omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.P.R. 1092/1973.
P. Q. M.
- la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, dichiarata la contumacia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ACCOGLIE l’appello e annulla la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, si pronunzi nuovamente sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.
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sent 317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Patrizia FERRARI Consigliere
Maria Rita MICCI Consigliere
Antonio DI STAZIO Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 56561 del registro di segreteria, proposto da:
xxx, c.f. xxx, nato a xxx (xxx) il xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gigante (pec: gigante.vincenzo@oravta.legalmail.it) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in atti;
- appellante -
Contro
I.N.P.S. — Direzione Generale Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@ postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@ postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@ postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@ postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
nonché contro
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Roma alla Via Flavia n. 6, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- appellati -
per l’annullamento o la riforma
della sentenza n. 701/2019 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia;
Visto l’atto d’appello;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2022, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio, uditi l’avv. Alessandro Gigante per delega dell’avv. Vincenzo Gigante per l’appellante, l’avv. Sebastiano Caruso per I.N.P.S. e il dott. Manuel Rizzo per il Ministero della Difesa, la causa è passata in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 701/2019, depositata in data 29 novembre 2019, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, ritenuta non rilevante e manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento del DPR 1092/73, art. 52, in relazione agli artt. 3, 10, 97, 111 e 117 della Costituzione nonché in relazione all’art. 1, comma 1, protocollo addizionale CEDU, rigettava il ricorso del sig. xxx volto ad ottenere, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 1092/1973, il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria, previo riconoscimento delle maggiorazioni relative ai periodi prestati con percezione delle indennità di super campagna, sommergibili e imbarco.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. xxx deducendo plurimi motivi.
Con il primo motivo l’appellante adduce “Errata decisione per mancata applicazione dell'art. 112 cpc in relazione alla richiesta di applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 52 dpr 1092/73”.
Precisa al riguardo il xxx di non avere mai chiesto, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'applicazione dell'art. 52 comma 5 del DPR n. 1092/73, che prevede la liquidazione di una indennità una tantum in favore dei militari che cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto alla pensione, bensì ed unicamente il riconoscimento del diritto al trattamento normale di pensione, in applicazione dei commi l e 3 dello stesso decreto, diritto asseritamente maturato in considerazione del servizio militare effettivo prestato presso la Marina militare dall’1.10.1981 al 29.09.2002, per un periodo complessivo, valutato dal Ministero della Difesa, di anni 20 mesi 11 e giorni 28.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza impugnata viola il disposto di cui all’art. 112 c.p.c., secondo cui “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Precisa ancora che il giudice di appello non può non tenere conto del comportamento posto in essere dai resistenti nell'ambito del giudizio di primo grado, ossia la mancata costituzione del Ministero della Difesa e l’estrema genericità della memoria "di rito" depositata in tale giudizio dall’Inps. Conseguentemente, viene invocata la riforma della sentenza impugnata applicando a favore dell’appellante l'art. 52, commi 1 e 3, del DPR 1092/73, e quindi dichiarando il diritto del predetto alla pensione normale, non certamente alla liquidazione "una tantum".
Con il secondo motivo si adduce “Errata decisione per mancata applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione alla determinazione della pensione tra valutazione del servizio effettivo e del servizio utile”, contestando la parte della sentenza in cui "il ricorrente si duole che la suddetta posizione assicurativa, rappresentata dalla liquidazione di una indennità una tantum è stata costituita tenendo conto solo del servizio effettivamente prestato e non anche delle maggiorazioni per il periodo di missioni speciali".
Secondo parte appellante, il giudice di primo grado non ha ben compreso quale fosse la causa petendi ed il petitum avanzato nel ricorso, errando nella sua decisione poiché il sig. xxx aveva chiesto, solo ed esclusivamente, il diritto alla pensione normale con la ricostruzione del servizio prestato, sia quello ordinario (utile), pari a 20 anni l l mesi e 28 giorni, che quello speciale (missioni), prestato per quattro anni e tre mesi nei periodi di imbarco, sommergibile, super campagna e quant'altro ricavabile dal foglio matricolare allegato al ricorso, per un servizio complessivo di 25 anni e tre mesi.
L’appellante conclude con la richiesta di: “a) Riformare totalmente la sentenza 701/2019, emessa dall'Ecc.ma Corte dei Conti per la Puglia Sede di Bari, nella persona del Consigliere Istruttore dott. V. Raeli, depositata in cancelleria il 29.11.2019, e successivamente comunicata a mezzo pec il 17.01.2020, e per l'effetto dichiarare che il sig. xxx, già Capitano di Fregata, cessato dal servizio permanente a domanda, ha diritto a vedersi riconoscere il trattamento della pensione normale avendo compiuto oltre 20 anni di servizio effettivo, con l'applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 52 dpr 1092/73; b) Riformare totalmente la sentenza n. 701/2019 impugnata, emessa dalla Corte dei Conti per la Puglia — Sede di Bari ed accertare e dichiarare che allorquando il ricorrente deciderà di andare in pensione, allo stesso dovrà essere riconosciuto il trattamento normale di pensione, con il computo del servizio effettivo e di quello utile — e non certamente la liquidazione una tantum; c) Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali di primo e di secondo grado. Si danno per riportati tutti i documenti riportati in narrativa, con riserva di ulteriore produzione, successiva alla costituzione dei resistenti.”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che contesta in toto le prospettazioni dell’appellante. Adduce che l’Ufficiale della Marina Militare xxx è cessato dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità e, pertanto, è stata costituita da parte dell'Amministrazione della Difesa la posizione assicurativa per il servizio prestato dal medesimo, prendendo in considerazione, come stabilito dalla normativa vigente, solo il servizio "effettivo" e non anche quello "utile”, comprensivo delle maggiorazioni di servizio.
Precisa che la normativa riguardante la costituzione della posizione assicurativa, così come la ricongiunzione dei servizi, i riscatti, il premio di congedamento (cfr. L. 322/1958, L. 447/1964, L. 191/1975 e L. 29/1979) fa riferimento al "servizio prestato", che risulti effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quali il terzo del volo o della navigazione, il quinto dell'impiego operativo o del servizio prestato con percezione dell’indennità d’istituto, le campagne di guerra, il servizio di confine.
Aggiunge che il Ministero ha fatto puntuale applicazione delle circolari n. 76/1960 e n. 21/1981 (quest’ultima riferita alla L. 29/1979) adottate dal Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenenti istruzioni in merito all’esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa di tutti gli aumenti di favore previsti dal legislatore sulle pensioni statali.
Richiama il disposto di cui all’art. 124 D.P.R. 1092/1973 ove si prevede che il diritto alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS è relativo soltanto al "periodo di servizio prestato", correlando tale diritto alla mancata maturazione dei requisiti per la pensione.
Precisa, altresì, che gli aumenti di servizio, sebbene rilevanti ai fini della misura della pensione e dell’indennità una tantum, non si possono trasferire presso l’assicurazione generale obbligatoria e non possono produrre alcun effetto sul periodo da prendere a base per la costituzione della posizione assicurativa (artt. 44 e 54 cit. D.P.R.). D’altronde, il computo degli aumenti di servizio comporterebbe una doppia valutazione della stessa situazione, che sarebbe rilevante per determinare l’ammontare dell’indennità una tantum e nello stesso tempo influente per far sorgere il diritto a pensione.
Secondo il Ministero della Difesa, non potrebbe ravvisarsi alcuna razionale giustificazione nel creare un’ulteriore disparità di trattamento tra i militari in servizio permanente o continuativo ed i militari volontari in ferma, nei confronti dei quali, ai sensi dell’art. 128 D.P.R. 1092/1973 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 1861, comma 2°, D.lgs. 66/2010, con cui è stato introdotto “Il Codice dell’Ordinamento Militare”), viene valorizzato ai fini della costituzione della posizione assicurativa il solo “effettivo periodo di servizio prestato”.
Sotto diverso profilo, l’appellato Ministero osserva che, ove si accogliesse la tesi di parte appellante, resterebbe priva di giustificazione e risulterebbe concretamente inapplicabile la disposizione di cui al successivo comma 2° dell’art. 124 D.P.R. 1092/1973, la quale prevede che l'importo complessivo delle quote di contributi da versare all'INPS venga portato in detrazione dall'indennità una tantum spettante agli interessati e che, solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l'onere differenziale faccia carico allo Stato.
Osserva altresì che l'indennità una tantum è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, mentre la posizione assicurativa presso l'INPS viene costituita tenendo conto di un'aliquota che comprende la quota di contributi sia a carico del datore di lavoro che del dipendente, per una percentuale totale di circa il 33%, da computare sulle paghe o stipendi percepiti durante l'arco temporale dell'attività lavorativa.
Pertanto, qualora, per i militari in servizio permanente anche la posizione assicurativa dovesse essere costituita sulla base del servizio utile, non potrebbe mai realizzarsi l'eventualità delineata dall'art. 124, comma 2, del D.P.R. 1092/1973, ovvero che l'importo dei contributi da versare all'INPS risulti inferiore all'indennità una tantum. Viceversa, solo presupponendo che la posizione assicurativa vada calcolata sulla base del servizio effettivamente prestato (come prevede il più volte citato art. 124, comma 1), può accadere che l'importo dei contributi da versare all'INPS sia inferiore all'indennità una tantum, pur essendo tale indennità calcolata sulla base di un'aliquota nettamente inferiore (12,5%).
Pertanto, considerando che le maggiorazioni del servizio ai fini pensionistici, connesse all'espletamento di specifici compiti operativi, sono a carico dell'Erario quale riconoscimento del legislatore per una categoria di personale soggetto a particolari disagi, si comprende -secondo la prospettazione del Ministero - come la decisione di rinunciare ad appartenere all'organizzazione militare giustifichi il venir meno di detto trattamento di favore. Il beneficio trova, quindi, una sua coerenza con la maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP) e non anche dal polo previdenziale privato (INPS).
Il Ministero richiama poi il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 8/2011/QM, secondo cui l’espressione “servizio prestato” va intesa come “servizio effettivamente prestato” e non come servizio utile, confermato successivamente sia dalle stesse Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n. 11/2011/QM) sia dalle Sezioni di appello.
Il Ministero conclude chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio anche l’I.N.P.S., che in memoria precisa che il trattamento una tantum di cui si discute è stato liquidato dal Ministero datoriale nel 2002, ossia in epoca anteriore al passaggio all’INPS delle competenze di liquidazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche.
Precisa inoltre che l’Istituto, in quanto ordinatore secondario di spesa, ha una posizione d sostanziale terzietà rispetto ad ogni variazione e modifica del decreto di liquidazione originario di pertinenza dell’Amministrazione datoriale. Precisa, altresì, che nel caso di specie è stata ritenuta la legittimazione passiva in capo all’INPS che è Ente erogatore di prestazioni pensionistiche, mai richieste.
L’Istituto conclude chiedendo l’integrale rigetto dell’appello, con ogni conseguenza di legge.
Non si è costituito nel presente giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonostante la regolare evocazione in giudizio.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2022, i difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
La causa passa in decisione.
DIRITTO
Va, in rito, dichiarata la contumacia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che non si è costituito nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio. Risulta in atti che l’atto di appello ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al Ministero dal difensore dell’appellante, rispettivamente, in data 20.05.2020 e 21.12.2020. Risultano, altresì, validamente notificate al predetto Ministero, a mezzo pec, da parte della Segreteria, gli avvisi di rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione.
Nel merito, l’appello è fondato.
Il sig. xxx, con il ricorso del 27.11.2017, ha chiesto alla sezione territoriale per la Puglia, previo annullamento del decreto nr. 207 emesso dal Ministero della Difesa in data 23.02.2012, di dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere la pensione normale in applicazione dell'art. 52, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, avendo svolto servizio militare effettivo e continuativo, presso la Marina militare, per complessivi anni 20, mesi 11 e giorni 28, come attestato dallo stato matricolare versato in atti. Ha altresì chiesto che gli fossero riconosciuti, ai fini pensionistici, gli “incrementi e maggiorazioni dovute per le missioni operative, periodo di imbarco, su sommergibile e partecipazioni alle super campagne”, per un periodo ulteriore di anni 4 e mesi tre.
In merito a tale domanda il giudice di primo grado si è così espresso: “Il ricorso non è fondato. L’art. 52, comma 5, del d.p.r. n. 1092/1973, richiamato nei motivi di ricorso, prevede la liquidazione di una indennità una tantum ai militari che cessano dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione, come nel caso di specie.”.
Ha poi trattato la differenza tra servizio effettivo e servizio utile sancita dall’art. 40 del d.p.r. e negato la sussistenza del diritto del ricorrente alle maggiorazioni per le “missioni operative, periodo di imbarco, su sommergibile e partecipazioni alle super campagne”.
Emerge ictu oculi, come evidenziato nei motivi di appello, la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c..
Per quanto precede, il Collegio accoglie l’appello ed annulla l’impugnata sentenza con riferimento all’omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell’art. 52, commi 1 e 3, del d.P.R. 1092/1973.
Poiché l’accertamento in concreto delle circostanze oggettive per l’applicazione della predetta disciplina rappresenta questione di fatto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., non conoscibile dal giudice d’appello, il Collegio dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado perché proceda, in diversa composizione monocratica, ad un nuovo giudizio nel merito delle questioni controverse non coperte dal giudicato ed alla definizione complessiva delle spese del giudizio, anche nel grado d’appello.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, dichiarata la contumacia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ACCOGLIE l’appello e annulla la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, si pronunzi nuovamente sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2022.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Di Stazio Giuseppina Maio
f.to digitalmente f.to digitalmente
Depositato in Segreteria il 15/09/2022
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti
IL PRESIDENTE
Giuseppina Maio
f.to digitalmente
Depositato in Segreteria 15/09/2022
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 15/09/2022
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
N.B.: purtroppo il sito non mi fa allegare il PDF nè il formato Word
Re: Prescrizione al diritto a pensione
Messaggio da damiano1972 »
Quindi da quello che si evince dalla sentenza l'articolo 52 comma 3 del dpr1092/73 e' in vigore ed ancora applicabile!
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