Indennità di funzione per residenza estiva del Presidente della Repubblica, sita in Santa Severa
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201808737, - Public 2018-08-03 -
Pubblicato il 03/08/2018
N. 08737/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01665/2005 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2005, proposto da
Morici Roberto, Bonucci Ettore, Capezzuto Filippo, Cianflone Vandio, Ciani Paolo, Ciccarelli Elio, Di Micco Salvatore, Di Pietro Franco, Figus Elia, Genovesi Stefano, Ligammari Mario, Loddo Lorenzo, Mattana Gianfranco, Oliva Giovanni, Persichetti Giampiero, Volo Angelo, Volpe Marco, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Lioi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
contro
Presidenza della Repubblica, Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma Carabinieri, Ministero degli Interni, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono costituiti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in persona del Segretario Generale p.t., non costituito;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di funzione di cui al Decreto presidenziale n. 21 del 16 novembre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro emolumento derivante dal riconoscimento di detta indennità, ivi comprese le gratifiche di cui al D.P. n. 66 dell'1/12/81 e successive modificazioni ed integrazioni, con pagamento di tutte le somme dovute, comprensive di arretrati, con computo di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli ratei e sino all'integrale soddisfo;
per l'annullamento
di ogni eventuale atto o provvedimento implicito o esplicito di diniego del diritto, ivi compreso, ove occorra, il silenzio rifiuto maturatosi all'esito del procedimento di cui all'art. 25 del T.U. n. 3/57 promosso dai ricorrenti;
di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche di carattere generale, che possano negare tale diritto, ivi compreso, ove occorra, il D.P.R. 14/8/85, il D.P R. 28101/91 n. 39 ed il D.P. n. 21 del 16 novembre 1979, ove ritenuti lesivi in parte qua;
di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni ricorrenti, inseriti nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, domandavano la corresponsione dell’indennità di funzione prevista dall’art. 2 D.P. n. 21/1979 e delle relative gratifiche, in ragione del servizio di vigilanza estiva asseritamente prestato presso la residenza estiva del Presidente della Repubblica, sita in Santa Severa, negli anni 1999-2003.
In particolare, gli odierni esponenti deducevano, articolando un unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione del D.P. del 16 novembre 1979 n. 21 e ss.mm.ii., del D.P.R. 14 agosto 1985 istitutivo della sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, del D.P.R. 28 gennaio 1991, n. 39, recante il “Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica”, nonché delle norme e dei principi in materia di corresponsione dell’indennità c.d. di funzione, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost, prospettando, infine, vizi di eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Specificavano, in particolare, come l’indennità di funzione sia stata istituita a favore di quei dipendenti pubblici che, pur senza essere inquadrati nell’organico del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, sono chiamati a svolgere “compiti di istituto” di competenza del Segretariato stesso, quali, come nel caso di specie, il servizio di vigilanza presso la residenza estiva del Presidente della Repubblica di Santa Severa, mansione che gli odierni esponenti avrebbero espletato sotto la direzione e il controllo della Presidenza della Repubblica e che ha avrebbe assunto carattere preponderante della propria prestazione lavorativa.
2. Con atto di stile, si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri e la Presidenza della Repubblica per domandare la reiezione del ricorso siccome infondato.
3. Con decreto n. 12084 del 23.06.2014, il ricorso in esame era dichiarato perento.
Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 244 del 17.02.2016, il suindicato decreto di perenzione era revocato e veniva disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.
4. In vista della pubblica udienza del 2 marzo 2018, i ricorrenti depositavano memoria per insistere nelle proprie ragioni e domandare l’accoglimento del ricorso, formulando, altresì, istanza istruttoria affinché si ordinasse alle Amministrazioni intimate la produzione della documentazione necessaria ai fini del decidere.
5. Alla pubblica udienza di smaltimento del 2 marzo 2018 il ricorso era trattenuto in decisione.
6. Con ordinanza collegiale n. 4113/2018 del 14 aprile 2018 la Sezione poneva incombenti istruttori a carico del Ministero della Difesa, rinviando per il prosieguo alla pubblica udienza di smaltimento del giorno 20 luglio 2018.
Al predetto incombente l’Amministrazione intimata ottemperava in data 12 giugno 2018, depositando apposita Relazione nonché documentazione pertinente alla odierna controversia.
7. Con memoria di replica depositata in data 28 giugno 2018 i ricorrenti contestavano l’incompletezza, oltre che il contenuto, della relazione depositata dall’Amministrazione, avanzando ulteriori richieste istruttorie; nel merito, insistevano per l’accoglimento del ricorso.
8. Alla pubblica udienza di smaltimento del 20 luglio 2018 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Gli odierni esponenti, inseriti nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, con l’odierno gravame domandano la corresponsione dell’indennità di funzione prevista dall’art. 2 D.P. n. 21/1979 e delle relative gratifiche, in ragione del servizio di vigilanza estiva prestato presso la residenza estiva del Presidente della Repubblica, sita in Santa Severa, negli anni 1999-2003.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'allegato B del D.P. 21/1979, l'indennità di funzione viene erogata dal Segretariato della Presidenza della Repubblica a fronte di prestazioni che siano rese a titolo continuativo e a tempo pieno.
2.1 Come la giurisprudenza ha in proposito ritenuto, l’esclusività della prestazione richiede di verificare che il suo espletamento coincida con l’ordinario orario di lavoro e che l’attività svolta corrisponda allo specifico interesse dell’amministrazione che fruisce del servizio (nello specifico, la Presidenza della Repubblica) e che quindi il servizio sia complessivamente sottoponibile alle direttive di quest’ultima, incardinando un rapporto immediato e diretto con il Segretariato della Presidenza della Repubblica (cfr., inter alia, Tar Lazio, II, n. 8537/2007, che individua i presupposti del potere di direttiva nell’assegnazione nominativa al servizio dei militari e nello svolgimento dello stesso servizio sotto il coordinamento dei competenti servizi del Segretariato).
2.2 Nel ricorso, i ricorrenti descrivono la soggezione alle direttive e ai controlli della Presidenza della Repubblica e fanno riferimento a turnazioni sulle 24 ore, tutti i giorni dell’anno, ma non allegano documentazione probatoria al riguardo. Peraltro, danno anche atto della mancanza di un atto formale di comando o distacco presso il Segretariato medesimo.
3. La pretesa degli odierni esponenti è tuttavia destituita di giuridico fondamento, come le risultanze istruttorie hanno reso evidente.
3.1 Come risulta dalla Relazione e dalla documentazione depositata agli atti del presente giudizio dall’Amministrazione intimata, “i ricorrenti - ciascuno in epoche diverse - hanno effettivamente partecipato e concorso all'effettuazione dei servizi di vigilanza fissa all'abitazione privata del Presidente Ciampi presso Santa Severa”.
3.2 Tuttavia, quanto alle specifiche modalità di svolgimento del servizio medesimo, anche in ordine alla spettanza dei compiti di controllo e direzione sull’operato dei militari, risulta che gli interessati “prendevano ordini unicamente dal Comandante dell'omonima Stazione CC e non dal personale della Sovrintendenza Centrale della Presidenza della Repubblica” e che “le consegne dei servizi erano a firma del Comandante della Compagnia CC di Civitavecchia”, laddove “consta, al contrario, che le modalità di effettuazione dei servizi da parte del personale della Sovrintendenza, fossero regolate da autonome consegne scritte".
Inoltre, si trattava del disimpegno di servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale nei confronti del Presidente della Repubblica e delle altre Autorità del Quirinale, e non già degli speciali servizi di protezione e sicurezza del Capo dello Stato e delle sue residenze e degli immobili della dotazione presidenziale, che la Sovrintendenza Centrale espleta per conto del Ministero dell'Interno.
I servizi prestati dai ricorrenti dunque, erano quelli rimessi alla cura delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, che si avvalgono dei Comandi ed Uffici territoriali delle FF.PP. i quali, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ovvero con la Sovrintendenza Centrale.
4. Ne discende il difetto, nel loro complesso, dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell'indennità di funzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'allegato B del D.P. 21/1979, quali la corrispondenza dell’attività svolta dai militari in questione nell’interesse “specifico” dell’amministrazione che fruisce del servizio e la sussistenza di un potere di direttiva di quest’ultima e del conseguente rapporto, immediato e diretto, dei militari con il Segretariato della Presidenza della Repubblica, dovendosi quindi escludere, nel caso di specie, l'applicabilità dei decreti presidenziali invocati, che hanno invece sola efficacia interna alla struttura amministrativa della Presidenza della Repubblica.
5. Per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosa Perna Alessandro Tomassetti
IL SEGRETARIO
Indennità di funzione per residenza estiva del PdR, sita a S
Re: Indennità di funzione per residenza estiva del PdR, sita a S
Anche il CdS con la sentenza n. 6560 resa pubblica il 25/07/2022, rigetta l'Appello dei ricorrenti di cui alla sentenza del Tar Lazio posta quì sopra,
Il CdS precisa:
1) - Si deve, quindi, convenire con le conclusioni del giudice di prime cure laddove rileva che nella fattispecie non sussisteva un rapporto organico con il citato Segretariato, non essendo i militari formalmente comandati o distaccati presso di esso, e che gli interessati non hanno fornito adeguata prova dell’esclusività del servizio di vigilanza in questione, né della specifica soggezione alle direttive ed ai controlli della Presidenza della Repubblica, limitandosi a tal fine a sottolineare il costante coordinamento con la contestuale pattuglia della Sovrintendenza centrale che appare piuttosto configurare una mera – e peraltro del tutto logica – modalità di esecuzione del servizio.
Per comprendere meglio il tutto Vi rimando alla lettura totale dell'allegato.
Il CdS precisa:
1) - Si deve, quindi, convenire con le conclusioni del giudice di prime cure laddove rileva che nella fattispecie non sussisteva un rapporto organico con il citato Segretariato, non essendo i militari formalmente comandati o distaccati presso di esso, e che gli interessati non hanno fornito adeguata prova dell’esclusività del servizio di vigilanza in questione, né della specifica soggezione alle direttive ed ai controlli della Presidenza della Repubblica, limitandosi a tal fine a sottolineare il costante coordinamento con la contestuale pattuglia della Sovrintendenza centrale che appare piuttosto configurare una mera – e peraltro del tutto logica – modalità di esecuzione del servizio.
Per comprendere meglio il tutto Vi rimando alla lettura totale dell'allegato.
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